Acque di zavorra: il testo dell’accordo sulla certificazione

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2018

Approvazione dell'Accordo di delega all'American bureau  of  Shipping
dei compiti di certificazione statutaria  delle  navi registrate  in
Italia rientranti  nel  campo di  applicazione  della «Convenzione
Ballast Water». (18A05245)
 
       in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2018, n. 183
 
 
                       IL DIRETTORE GENERALE 
             per la protezione della natura e del mare 
                    del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
         le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo 
                   e per le vie d'acqua interne 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  «Istituzione del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e  del  mare,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Visto il decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»; 
   Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la  gestione
dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata  a  Londra
il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;
   Visto il decreto interdirettoriale  16  giugno 2010,  cosi'  come
modificato dal decreto interdirettoriale  20 marzo  2012  «Procedure
nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato  per
impianti di trattamento dell'acqua di  zavorra prodotti  da  aziende
italiane»; 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per  la
gestione  delle acque  di  zavorra «Guidelines  for  ballast water
management and development of ballast water management  plans  (G4)»
adottate con la  risoluzione  MEPC.127(53) e  successive  modifiche
adottate dall'IMO; 
   Viste le  linee guida  dell'International  Maritime Organization
(IMO) sulla valutazione del Rischio «Guidelines for  risk assessment
under regulation A-4 of the BWM  Convention  (G7)» adottate  con  la
risoluzione MEPC.162(56); 
   Viste le  linee guida  dell'International  Maritime Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di  trattamento dell'acqua
di zavorra delle navi  «Guidelines  for approval  of  ballast water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58); 
   Viste le  linee guida  dell'International  Maritime Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di  trattamento dell'acqua
di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70); 
   Viste le  linee guida  dell'International  Maritime Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di  trattamento dell'acqua
di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive,  «Procedure  for
approval of ballast water management systems that make use of  Active
Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57); 
   Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle  disposizioni
ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni  e
le visite di controllo delle navi; 
   Vista la circolare IMO MSC/Circ.710  -  MEPC/Circ.307  relativa a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf  of
the Administration»; 
  Considerato  che  l'American Bureau  of  Shipping e'   organismo
autorizzato e affidato ai sensi del  decreto legislativo  14  giugno
2011, n. 104, come modificato dal  decreto legislativo  12  novembre
2015, n. 190, attuativo  della direttiva  2009/15/CE  relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi  e per  le  pertinenti
attivita' delle amministrazioni  marittime,  come modificata  dalla
direttiva di esecuzione 2014/111/UE; 
  Considerato che l'American Bureau of Shipping, gia' autorizzato  e
affidato, e' in  possesso  dei requisiti  tecnico-professionali  ed
organizzativi necessari allo svolgimento  dei compiti  delegati  dal
presente Accordo; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente e  della  tutela del
territorio e  del  mare di  concerto   con  il   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie
competenze, il corretto adempimento degli  obblighi derivanti  dagli
accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; 
   Ritenuto necessario  da  parte dell'Amministrazione,  nelle  more
della  conclusione  dell'iter di  ratifica  da parte   dell'Italia,
definire e delegare agli  organismi autorizzati  e  affidati alcune
attivita' previste nell'ambito  di  applicazione della  Convenzione
stessa, al fine di  consentire  nei tempi  necessari  le attivita'
propedeutiche e gli adeguamenti  tecnici sostanziali  dell'armamento
navale nazionale; 
   Vista   l'istanza  dell'American   Bureau   of   Shipping    per
l'autorizzazione alla certificazione delle navi  in ottemperanza  ai
requisiti della Convenzione, pervenuta  in data  6  ottobre 2017  e
registrata con prot. MATTM PNM0021359; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1
  L'American Bureau of Shipping e' autorizzato ad espletare i compiti
di ispezione  e  controllo propedeutici  al  rilascio, nonche'  al
rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni
in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e
dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o  superiore
a 400 GT, in attuazione e in conformita'  con la  Convenzione.  Fino
alla ratifica della Convenzione  l'American Bureau  of  Shipping e'
autorizzato a rilasciare un attestato di conformita'. 
 
                               Art. 2
  Le  modalita' e  le  condizioni di  svolgimento  dei compiti  di
certificazione statutaria  di  cui all'art.  1   sono  specificate
nell'accordo, sottoscritto tra il  Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti  e  l'organismo American  Bureau  of Shipping,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
                               Art. 3
  Il  regime, atto  a  garantire il  rispetto  delle  disposizioni
applicabili della Convenzione, delle navi di stazza  lorda  inferiore
alle 400 GT, e' rinviato ad ulteriori atti e provvedimenti. 
 
                               Art. 4
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
 
 
                                                            Allegato 
 
   ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, 
  PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE 
      INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E 
    DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER) 
 
                                 TRA 
 
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 
          IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
                      DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
        L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 
 
 
                              Premessa 
 
  1.  Il presente  accordo  viene stipulato  in  conformita'  alla
normativa nazionale vigente ed e' stato predisposto  sulla  base del
Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710  - MEPC/Circ.307,  in
ottemperanza a quanto previsto  dalle  seguenti Risoluzioni  IMO  e
relativi allegati: 
     - A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione  degli  organismi
riconosciuti che operano  per  conto delle  Amministrazioni",  come
emendata dalla Risoluzione MSC.208(81); 
     - A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione  e
visite degli  organismi   riconosciuti   che  operano   per   conto
dell'Amministrazione"; 
     -  A.1070(28) "Codice  per  l'implementazione  degli strumenti
obbligatori IMO"; 
     - Codice  IMO  per gli  organismi  riconosciuti, di  cui  alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione  della  parte
2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
  2. Il presente  accordo  e' valido  tra  l'organismo riconosciuto
American Bureau of Shipping e  il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. 
     Stipulano il presente accordo: 
     - per conto del  Ministero  dell'ambiente e  della  tutela del
territorio e  del  mare, la  dott.ssa  Maria Carmela   Giarratano,
dirigente generale del Ministero dell'ambiente  e della  tutela  del
territorio e del mare, in  qualita'  di Direttore  della  Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare; 
     - per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
l'Arch. Mauro  Coletta,  dirigente generale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  in qualita'  di  Direttore della
Direzione Generale per la  vigilanza delle  Autorita'  Portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie d'acqua
interne; 
     - per  conto dell'organismo  riconosciuto  American Bureau  of
Shipping, l'Ing. Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale
agisce in base alla Procura speciale del 13 marzo 2017  da parte  di
Richard David Pride, Presidente del Consiglio di  Amministrazione  di
ABS Italy, delegato con Power of Attorney del 22  febbraio  2016 da
Christopher J. Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer
dell'American Bureau of Shipping. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di  seguito
sono indicati per brevita' "Amministrazione", l'American  Bureau  of
Shipping di seguito  e'  indicato per  brevita'  "ABS",  mentre la
Convenzione Internazionale per il controllo e la gestione  dell'acqua
di zavorra e dei sedimenti delle navi, fatta a Londra  nel  2004, di
seguito e' denominata per brevita' "Convenzione". 
  4. L'ABS e' organismo  riconosciuto  conformemente al  Regolamento
(CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni  per
gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite di  controllo
delle navi. 
  5. L'ABS e' stato gia' autorizzato all'espletamento dei compiti  di
ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche'  al  rilascio,
per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1
lettera a) del  decreto  legislativo 14  giugno  2011 n.104,  come
modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190. 
  6. All'ABS sono stati  gia'  affidati i  compiti  di ispezione  e
controllo ai fini del rilascio, da  parte dell'Amministrazione,  dei
certificati di legge di cui all'articolo 1  lettera b)  del  decreto
legislativo 14  giugno  2011 n.104,  come  modificato dal  decreto
legislativo 12 novembre 2015, n. 190. 
  7. Il presente accordo e'  composto  da 14  articoli  e da  n.  1
allegato, che costituisce parte integrante dell'accordo stesso. 
 
               Articolo 1. - Finalita' dell'accordo 
 
  1.1 La finalita' del presente  accordo  e' quella  di  autorizzare
l'ABS  allo  svolgimento dei  compiti  di ispezione   e   controllo
propedeutici al rilascio,  nonche'  in seguito  alla  ratifica, al
rilascio stesso per conto dell'Amministrazione  delle certificazioni
delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione. 
  1.2 Fino alla ratifica della Convenzione  l'ABS  e' autorizzato  a
rilasciare un attestato di conformita'. 
  1.3  Il presente  accordo  definisce l'ampiezza,  i  termini, le
condizioni e i  requisiti  della suddetta  autorizzazione  concessa
all'ABS. 
                 Articolo 2. - Condizioni generali 
 
  2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione all'ABS comprendono
le seguenti attivita'  per  le  navi che  ricadono  nell'ambito di
applicazione di cui all'art. 3 della  Convenzione con  stazza  lorda
pari o superiore a 400 GT: 
     a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in  Italia  e
classificate con l'ABS, al fine  di verificarne  la  conformita' ai
requisiti della Convenzione, unitamente  ai successivi  emendamenti,
alle disposizioni  nazionali  e alle  linee  guida emanate   dall'
"International Maritime Organization" (IMO);
     b) l'esecuzione delle visite a bordo delle  navi  di cui  alla
precedente lettera a), il  rilascio e  il  rinnovo del  certificato
denominato "International Ballast Water Management Certificate",  in
conformita' ai  requisiti   della  Convenzione,   unitamente   alle
disposizioni nazionali, alle linee guida  emanate dall'International
Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti; 
     c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed  addizionali
a bordo delle navi come sopra definite alla lettera a) e il rilascio,
per   conto   dell'Amministrazione,    del   relativo    certificato
"International Ballast Water Management Certificate"; 
     d) la verifica e l'approvazione  dei  piani e  manuali  per  la
gestione dell'acqua di zavorra  in conformita'  ai  requisiti della
Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida
emanate dall'International  Maritime   Organization   (IMO)  e   ai
successivi emendamenti; 
     e)  la richiesta  alla  nave ispezionata  di  conformarsi  ai
requisiti della Convenzione  e  di applicare  le  opportune misure
correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad  essi
conforme. 
  2.2 I compiti  autorizzati  comprendono anche  la  validazione di
piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alla Convenzione e alle
linee guida  dell'IMO,  nella loro  versione  aggiornata,  nonche'
eventuali istruzioni  aggiuntive  dell'Amministrazione   competente,
correlati al  rilascio  della certificazione,  ove  gli  strumenti
applicabili    ne     prevedano     l'approvazione     da     parte
dell'Amministrazione. Al  fine  di poter  svolgere  tali attivita'
complementari, l'ABS dovra' adempiere agli obblighi  di  informazione
di cui al punto 1.1.4 allegato 1 del presente accordo.
  2.3 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e  controllo
di cui al punto 2.1 del presente accordo, si impegna a cooperare  con
gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per
conto dell'Amministrazione, la rettifica,  laddove richiesto,  delle
deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate  nonche'  a
effettuare le visite  imposte  in caso  di  fermo nave,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n. 164  o
nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle  navi nazionali  e  a
riferire all'Amministrazione. 
  2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata  in
Italia e in classe con  l'ABS,  sia fermata  in  un porto  estero,
l'Amministrazione  intraprendera'   un'indagine   sulle  deficienze
riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato  di approdo,  al
fine di chiarirne la natura,  anche  con riferimento  ad  eventuali
responsabilita' dell'organismo stesso, ferme  restando le  attivita'
previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 
  2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati  dall'ABS
sono accettati come  servizi  resi e  come  certificati rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che l'ABS operi in conformita' con
quanto previsto  dalla  Convenzione, in  accordo  con  le  seguenti
Risoluzioni dell'International Maritime Organization (IMO): 
     - A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione  degli  organismi
riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni"; 
     - A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di certificazione  e
visite degli  organismi   riconosciuti   che  operano   per   conto
dell'Amministrazione"; 
     -  A.1070(28) "Codice  per  l'implementazione  degli strumenti
obbligatori IMO"; 
     - Codice  IMO  per gli  organismi  riconosciuti, di  cui  alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2,
sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
  2.6  La concessione  da  parte dell'Amministrazione,  su  istanza
dell'ABS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra
quelle previste dal presente accordo, finalizzate  ad assicurare  il
corretto adempimento degli obblighi derivati  dalla Convenzione,  e'
valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con
l'organismo stesso.  Tali   autorizzazioni   all'organismo   saranno
introdotte mediante un atto integrativo del presente accordo. 
  2.7 L'ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano  dar
luogo a conflitti di interesse. 
  2.8 L'ABS ha una  rappresentanza  con personalita'  giuridica  nel
territorio dello Stato italiano. 
      
           Articolo 3. - Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni 
 
  3.1 L'ABS riconosce che  l'interpretazione  della Convenzione,  la
determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei
requisiti  richiesti   da   detta  Convenzione   sono   prerogativa
dell'Amministrazione e   collabora   alla  loro   definizione   ove
necessario. 
  3.2 Nel caso in cui, taluni dei  requisiti  della Convenzione  non
possano  temporaneamente   venire   soddisfatti  per    particolari
circostanze, gli ispettori  dell'ABS,  informandone tempestivamente
l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave  puo'
procedere verso un porto adeguato,  dove possano  essere  effettuate
riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento,
senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei  passeggeri  o
dell'equipaggio ovvero  ad  altre navi  e  senza rappresentare  un
pericolo per l'ambiente marino. 

               Articolo 4. - Informazioni e contatti 
 
  4.1 L'ABS riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai
compiti autorizzati  secondo  le specifiche,  le  modalita' e   la
frequenza riportate nell'allegato 1 del presente accordo. 
  4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui l'ABS e' tenuto a
riferire  le   informazioni   del  punto   4.1,   sono  comunicati
tempestivamente  dall'Amministrazione  all'indirizzo    di    posta
certificata dell'ABS. 
  4.3 Per le navi registrate  in  Italia e  classificate  con l'ABS
l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti  d'ispezione per  il
rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come  meglio
specificato nell'Allegato 1. 
  4.4 Per le navi non  registrate  in Italia,  l'Amministrazione  ha
accesso, su richiesta e con  il relativo  consenso  dello Stato  di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni a  disposizione dell'ABS
riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 
  4.5 L'ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma
cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e  i regolamenti
applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette
norme e regolamenti. 
  4.6 L'Amministrazione  fornisce  all'ABS tutta  la  documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 
  4.7 L'ABS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti  in
lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i
modelli di rapporto relativi  ai servizi  di  certificazione  svolti
dall'organismo nell'ambito della Convenzione, nonche'  a  trasmettere
tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni. 
  4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione  di cui  al  presente
articolo e specificati nell'allegato 1 del presente accordo  al  fine
di consentire all'Amministrazione  di  verificare che  i   servizi
statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il
mancato rispetto  di  tali obblighi  giustifica   l'Amministrazione
all'attivazione della procedura di sospensione della  delega  secondo
le modalita' previste dall'articolo 10 del presente accordo. 
  4.9  L'Amministrazione  e l'ABS  riconoscono  l'importanza  della
collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal  senso  e  di
mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove
norme, l'ABS, in base al presente accordo, pubblica l'informazione su
quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul  sito internet
dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di
fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene  conto
di   eventuali     raccomandazioni     formulate     al    riguardo
dall'Amministrazione. 
  4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima  l'ABS,
nel caso di modifiche alla  normativa  in vigore  applicabile  alla
delega dei compiti di certificazione statutaria. 

              Articolo 5. - Monitoraggio e verifiche 
 
  5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni  2  (due) anni  che  i
compiti di cui punto 2.1 del presente accordo delegati all'ABS  siano
svolti con propria  soddisfazione,  sulla base  dei  dati prodotti
nell'ambito di ispezioni e monitoraggi. 
  5.2  Tali verifiche   possono   essere  effettuate   direttamente
dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa  si  riserva di
designare in occasione delle stesse. 
  5.3 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse; in  ogni  caso, il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non puo' essere superiore a due
anni. 
  5.4 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in  ogni
momento ad ulteriori verifiche che riterra' opportune dando all'ABS 1
(un)  mese  di preavviso   scritto,   anche  disponendo   ispezioni
particolareggiate a campione  delle  navi registrate  in  Italia e
certificate dall'organismo stesso. 
  5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sara'  comunicato
all'ABS che fara' conoscere le sue osservazioni  all'Amministrazione,
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del rapporto. 
  5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni dell'ABS, ne
terra' debito conto per la valutazione dei compiti svolti  in  virtu'
del presente accordo. 
  5.7 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre  agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle  verifiche ispettive
tutte le pertinenti istruzioni,  norme, circolari  interne  e  linee
guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a  dimostrare
che  le  funzioni delegate   sono   svolte  dall'organismo   stesso
conformemente alla normativa in vigore. 
  5.8 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna  a  garantire agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle  verifiche ispettive
l'accesso ai  sistemi  di  documentazione,   compresi   i  sistemi
informatici,  impiegati  dall'organismo  stesso, relativamente  alle
ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle  raccomandazioni
emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in
Italia e classificate con l'organismo. 
  5.9 Ai fini del monitoraggio,  l'Amministrazione  si avvale  della
collaborazione del Comando generale del Corpo  delle capitanerie  di
porto, secondo specifiche procedure. 
  5.10 Le spese relative al monitoraggio  e  alle verifiche  sono  a
carico dell'ABS sulla base dei costi  sostenuti per  l'effettuazione
delle stesse. 

       Articolo 6. - Compensi per i servizi di certificazione 
 
  6.1 I compensi per i servizi  di  certificazione  statutaria e  le
attivita' previste  dalla  Convenzione svolti  dall'ABS  per  conto
dell'Amministrazione,  sono   addebitati    dall'organismo    stesso
direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi. 
  6.2 L'Amministrazione resta  estranea  ai rapporti  economici  tra
l'ABS e i soggetti richiedenti. 

              Articolo 7. - Obblighi di Riservatezza 
 
  7.1 Per quanto riguarda le attivita' previste dal presente accordo,
sia l'ABS che l'Amministrazione  sono vincolati  dagli  obblighi di
riservatezza di cui ai seguenti commi. 
  7.2 L'ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo
conto, si impegnano a mantenere come riservata e  a non  rivelare  a
terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in  relazione
ai  servizi  autorizzati, senza  il  consenso  dell'Amministrazione
stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario  all'organismo
per svolgere i compiti di certificazione in base al presente accordo.
In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza  del  presente
punto gli obblighi derivanti  dal  rapporto dell'organismo  con  le
Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni
internazionali, nonche'  gli  obblighi di  legge  o derivanti   da
convenzioni internazionali. 
  7.3  Salvo quanto  altrimenti  previsto nel   presente   accordo,
l'Amministrazione si impegna a  mantenere come  riservata  e  a  non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'ABS  in  relazione
alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa  in
base al presente accordo o secondo gli obblighi  di legge.  In  ogni
caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente  punto  le
relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri,  nonche'
gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.
 
                      Articolo 8. - Ispettori 
 
  8.1  Ai fini  dello  svolgimento dei   compiti   previsti  dalla
Convenzione oggetto del presente accordo, l'ABS si  impegna  a farli
svolgere ad ispettori che prestino la loro attivita'  alle  esclusive
dipendenze dell'ABS stesso  mediante  un rapporto  contrattuale  di
lavoro  che  escluda la  possibilita'  di svolgere  attivita'   che
configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi. 
  8.2 L'Amministrazione puo' consentire, valutando caso per  caso le
motivazioni, l'utilizzo di ispettori  esclusivi alle  dipendenze  di
altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'ABS
stesso abbia preso accordi. 
  8.3 In ogni caso, le prestazioni  degli  ispettori che  non  siano
dipendenti esclusivi dell'ABS sono vincolate al sistema  di  qualita'
del medesimo. 
                   Articolo 9. - Responsabilita' 
 
  9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di
un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva  o
attraverso procedure arbitrali di soluzione di una  controversia  con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente  o imprudente  dell'ABS  dei
suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca
in  nome  di tale  organismo,  l'Amministrazione  ha diritto  a  un
indennizzo da  parte  dell'ABS nella   misura   in  cui   l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 
  9.2 L'ABS si impegna a disporre, entro  30  (trenta) giorni  dalla
decorrenza del presente  accordo,  di una  polizza  assicurativa a
garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui  al punto
9.1 e a mantenerla  in  vigore per  l'intera  durata del  presente
accordo. 
  9.3  L'ABS trasmette all'Amministrazione  copia   della  polizza
assicurativa di cui al precedente comma. 


       Articolo 10. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, quando ritiene che un organismo  riconosciuto non  possa  piu'
essere autorizzato a svolgere  per  suo conto  i  compiti ad  esso
delegati dal presente accordo, sospende, con decreto, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i profili  di
competenza, l'autorizzazione previa contestazione  all'organismo dei
relativi motivi e fissando un  termine di  trenta  (30) giorni  per
ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 
  10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche  da  motivi di
grave rischio per la sicurezza  o  per l'ambiente.  In  tale caso,
l'Amministrazione  adotta   il   provvedimento    di   sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 
  10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione  di
cui al comma 1, perche'  ritiene che  l'organismo  riconosciuto non
svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad  esso
delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione  i  modi e  i
termini entro i quali l'organismo dovra' ottemperare per risolvere le
carenze contestate nel provvedimento stesso. 
  Decorso inutilmente  il  termine stabilito  nel  provvedimento di
sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare, con  decreto  di concerto  con  il Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per i profili  di competenza,  revoca
l'autorizzazione. 
  10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti,  revoca  l'autorizzazione  in caso  di  revoca  del
riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009
e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui  ai
punti 5 e 6 della Premessa. 

                       Articolo 11. - Spese 
 
  11.1  I costi  per  le procedure  di   autorizzazione,   per  il
monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il  rilascio  del
certificato, sono a carico dell'ABS. 
  11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto  tariffe,
alla copertura dei costi di  cui al  comma  11.1 restano  a  carico
dell'ABS le spese di missione  sostenute per  le  verifiche di  cui
all'articolo 5 del presente accordo. 
  11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di
cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data del decreto interministeriale  di cui  ai  citati commi,
comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

    Articolo 12. - Durata, emendamenti e cessazione dell'accordo 
 
  12.1 Fatta salva la  facolta'  dell'Amministrazione  di sospendere
l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati  non  vengano
svolti dall'ABS con efficacia ed in modo soddisfacente,  il  presente
accordo ha una durata di  cinque anni  a  decorrere dalla  data  di
stipula. Trascorso tale  periodo, l'Amministrazione  si  riserva di
valutare se confermare o meno la delega all'ABS dei compiti  previsti
all'articolo 2 del presente  accordo in  base  alle esigenze  della
propria flotta. 
  12.2  Ciascuna delle  parti  puo' recedere  dall'accordo  dandone
comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno  12
(dodici) mesi. 
  12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla  data  di
decorrenza dell'accordo fino alla  scadenza del  quarto  anno  dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la  propria intenzione
di modificare  in  tutto o  in  parte o  integrare   i  contenuti
dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte.  In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno  di durata
dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le  parti circa  le
modifiche da apportare, il  nuovo testo  sostituisce  o integra  il
presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio
in essere. 
  12.4  Il rinnovo  dell'accordo   avviene  comunque   su   istanza
dell'organismo, da  presentare  almeno 6  (sei)  mesi prima  della
scadenza dell'accordo vigente. 

            Articolo 13. - Interpretazione dell'accordo 
 
  13.1  Il presente  accordo  viene interpretato  e   regolato  in
conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano. 
                  Articolo 14. - Foro competente 
 
  14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presente accordo ove  non  possa essere  risolta  mediante accordo
bonario delle parti sara' decisa dal Foro di Roma. 
  14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: 
     - per  l'Amministrazione   presso  la   sede   del  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio e  del  mare in  Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e  presso la  sede  del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in  Viale  dell'Arte  16, 00144
Roma; 
     -  per l'ABS,  presso  la propria  rappresentanza  in  Italia
denominata ABS Italy S.R.L.  e sita  in  Via  al  Porto Antico  23,
Edificio Millo, 16128 Genova. 
 
 
                  Letto, approvato e sottoscritto 
 
  Roma, 
 
  Per il Ministero dell'ambiente e della tutela 
  del territorio e del mare 
  Il Direttore Generale della Direzione Generale 
  per la Protezione della Natura e del Mare 
 
                              Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO 
 
 
  Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
  Il Direttore Generale della Direzione Generale 
  per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
  le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo 
  e per vie d'acqua interne 
 
                             Arch. Mauro COLETTA 
 
 
  Per l'American Bureau of Shipping 
 
                              Ing. Paolo PUCCIO
 
 
                             ALLEGATO 1 
                     ALL'ACCORDO PER LA DELEGA 
             DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, 
  PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE 
      INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI 
                E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI 
                    (CONVENZIONE BALLAST WATER) 
 
                                 TRA 
 
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 
          IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
                     DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
     L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS) 
 
 
  1.   OBBLIGHI  DI   INFORMAZIONE   E  RAPPORTI    DELL'ABS    CON
L'AMMINISTRAZIONE 
 
  1.1 Gli obblighi di informazione sul  lavoro  svolto dall'ABS  per
conto dell'Amministrazione,  a   seguito  della   delega   di  cui
all'articolo 2 dell'accordo, sono i seguenti: 
    1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale,
una copia di ogni certificato rilasciato  e, in  caso  di ispezione
iniziale, copia del rapporto di ispezione; 
    1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze
o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; 
    1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta,  l'accesso  a
tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione,  finalizzati  e
propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;
    1.1.4 fornire  all'Amministrazione,  entro 90  (novanta)  giorni
dalla stipula del presente accordo, tutte le norme  e i  regolamenti
applicabili alle  navi  in relazione  alla  Convenzione, ove   gli
strumenti applicabili   ne   prevedano  l'approvazione   da   parte
dell'Amministrazione. Tale  elenco  dovra' essere   tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 
    1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco  degli
ispettori autorizzati  che  svolgono i  servizi  di certificazione
previsti dal presente accordo e che prestano la loro  attivita'  alle
esclusive dipendenze dell'ABS; 
    1.1.6     fornire     eventuali      ulteriori      informazioni
all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con  semplice
scambio  di  corrispondenza   con  la   rappresentanza   in  Italia
dell'organismo; 
    1.1.7 fornire all'Amministrazione  i  modelli e  le  check list
sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti  dal
presente accordo; 
    1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento
telematico attivo h 24 con l'ABS, per garantire l'afflusso di tutti i
dati relativi all'attivita' svolta ai  sensi del  presente  accordo.
L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare
ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e  strutturali
delle navi e per periodo di tempo. 
  1.2  L'ABS adempie,  nei  confronti  dell'Amministrazione,   agli
obblighi previsti al precedente  punto  1.1, secondo  la  specifica
procedura predisposta  dall'organismo,  da  approvarsi   da   parte
dall'Amministrazione stessa. 
  1.3 L'ABS informa l'Amministrazione quando una nave  e'  risultata
operare con deficienze ed irregolarita' tali che la condizione  della
nave o delle sue  dotazioni  non corrispondano  sostanzialmente  ai
dettagli dei  suoi  certificati, ai  requisiti  applicabili  della
Convenzione e/o alle prescrizioni  nazionali. Analogamente,  qualora
non   venga   adottata  un'azione   correttiva    a   soddisfazione
dell'organismo,    quest'ultimo      consultera'      immediatamente
l'Amministrazione e, ottenuto  il  consenso, ritirera'  i  relativi
certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del porto. 
  1.4 L'ABS informa per iscritto gli armatori: 
  - immediatamente in caso di certificati scaduti; 
  - senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite
prescritte. 
  1.5 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate  entro 1
(uno) mese, l'ABS informera' l'Amministrazione, allegando un rapporto
esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. 
  1.6  L'armatore resta  comunque  responsabile  dell'effettuazione
tempestiva delle visite  per il rilascio/rinnovo/vidimazione della
certificazione. 
  1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno
o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria,
l'ABS ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza
e la riparazione effettuata. Se la  nave e'  all'estero  l'ispettore
dell'organismo stesso si accertera' che il comandante  della  nave  o
l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo  Stato  del
Porto. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.

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