Imballaggi: in Gazzetta lo statuto-tipo per i consorzi

Previste misure di coordinamento con il consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158 il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2016, che riporta lo «schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi».

Con misura analoga è stato approvato lo statuto-tipo per i consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (D.M.  2 giugno 2016)

Di seguito il testo integrale del D.M. 24 giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.



Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2016 

Approvazione dello schema di statuto-tipo  per  i  Consorzi  per  gli imballaggi

in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158

                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                           di concerto con

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale», in particolare il titolo II  della  parte  IV

relativo alla gestione degli imballaggi;

  Visto l'art. 223, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.  152  del

2006 secondo il quale i produttori, che non organizzano autonomamente

la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o che non attestano  la

messa in atto di un sistema di restituzione  dei  propri  imballaggi,

costituiscono un Consorzio  per  ciascun  materiale  di  imballaggio,

retto da uno statuto adottato  in  conformita'  ad  uno  schema  tipo

redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

  Visto il decreto del 26 aprile 2013 del Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministero

dello sviluppo economico, con cui e' stato approvato lo  schema  tipo

dello  statuto  dei  consorzi  costituiti  per  la   gestione   degli

imballaggi ai sensi dell'art. 223, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 152 del 2006;

  Visti i ricorsi  presentati  innanzi  il  Tribunale  amministrativo

regionale del Lazio da alcuni consorzi e da  alcune  associazioni  di

categoria con i quali e' stato proposto  l'annullamento  del  decreto

ministeriale del 26 aprile 2013;

  Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale del  Lazio

nn. 10262, 10693 e 10690 del 2014 con le quali sono stati respinti  i

ricorsi confermando la legittimita' del decreto impugnato;

  Visti i ricorsi presentati innanzi il Consiglio di Stato avverso le

citate sentenze del 24 ottobre 2014;

  Viste le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4675, 4676 e 4677  del

24 settembre 2015  con  le  quali  sono  stati  definiti  i  gravami,

annullando parzialmente il decreto ministeriale del 26 aprile 2013;

  Considerata  l'opportunita'  di  predisporre  un  nuovo  schema  di

statuto tipo che tenga conto delle censure del Consiglio di Stato;

  Vista la nota prot. n. 17149 del 30 dicembre 2015 con la  quale  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha

trasmesso alle associazioni delle imprese di settore detto schema  di

statuto tipo al fine di acquisirne le relative osservazioni;

  Viste le note prott. nn. 933/RIN del 21 gennaio 2016, 1022/RIN  del

22 gennaio 2016, 1111/RIN  del  25  gennaio  2016,  1115/RIN  del  25

gennaio 2016, 1116/RIN del 25 gennaio 2016, 1145/RIN del  26  gennaio

2016, 1198/RIN del 26 gennaio 2016, 1205/RIN  del  26  gennaio  2016,

1186/RIN del 26 gennaio 2016, 1225/RIN del 27 gennaio  2016,  con  le

quali le Associazioni delle imprese di  settore  hanno  trasmesso  le

proprie osservazioni;

  Visto lo schema tipo  di  statuto  elaborato  tenendo  conto  delle

osservazioni dei consorzi e delle associazioni di categoria;

  Visto il verbale  della  riunione  del  17  febbraio  2016  con  il

Ministero dello sviluppo economico;

                              Decreta:

                               Art. 1

  E' approvato lo schema tipo dello statuto dei  consorzi  costituiti

per la gestione degli imballaggi allegato al presente decreto.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Titolo I
STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO

                                                             Allegato

                            STATUTO-TIPO
                               Art. 1.
                 Natura, sede e durata del Consorzio

    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede in ....  il

Consorzio denominato .... , con il fine di perseguire gli obiettivi e

svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.

    2. Il Consorzio  opera  su  tutto  il  territorio  nazionale  nel

rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,

economicita', trasparenza, e di  libera  concorrenza,  garantendo  il

ritiro, la raccolta, il recupero e  il  riciclaggio  dei  rifiuti  di

imballaggio in  via  sussidiaria  all'attivita'  di  altri  operatori

economici  del  settore,  senza   limitare,   impedire   o   comunque

condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale  diritto

alla liberta' d'iniziativa economica individuale.

    3. La durata del Consorzio e'  fissata  al  ....  e  puo'  essere

prorogata qualora a tale termine permangano i  presupposti  normativi

di costituzione.

    4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in

liquidazione con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  23,

qualora i presupposti normativi della sua costituzione  vengano  meno

prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere  del

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e  del

Ministero per lo sviluppo economico.

    5. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato,

senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che  non  e'

regolato dal presente statuto, dalle norme contenute  dagli  articoli

2602 al 2615-bis del codice civile.

    6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune  non

comporta la modifica dello statuto.

    7.  Il  Consorzio  opera  sotto  la   vigilanza   del   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del

Ministero dello sviluppo economico.

                             Art. 2. (1)

                             Consorziati


    1. Partecipano al Consorzio:

      a) fornitori di materiali di  imballaggio  ....  categoria  che

comprende  i  produttori  e  gli  importatori  di  materie  prime  di

imballaggio (di seguito «Produttori»);

      b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi ....  (di  seguito

«Trasformatori»);

      c) commercianti, distributori, addetti al  riempimento,  utenti

di imballaggi,  importatori  di  imballaggi  pieni  ...  (di  seguito

«Utilizzatori»);

    2. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in  materiali

compositi partecipano al Consorzio che ha per  oggetto  il  materiale

prevalente  della  tipologia  di  imballaggio  da  essi  prodotta   o

utilizzata, secondo criteri e modalita' determinati  nel  regolamento

consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

    3.  Possono  partecipare  al  Consorzio  i  recuperatori   ed   i

riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come

definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m),  n)  ed  o)

del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di  seguito  «Riciclatori  e

Recuperatori»),  previo  accordo  con  gli   altri   consorziati   ed

unitamente agli stessi, secondo criteri e modalita'  determinati  nel

regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

    4. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio

tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente

rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono

esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,

pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano

esclusivamente sulle imprese rappresentate.

    5. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'

categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente

secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da

adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa  disposizione  si

applica in caso di societa' controllate e collegate.

    6. Il numero dei consorziati e' illimitato.



(1) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le

    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152 del 2006 per  una  migliore  attuazione  dello

    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

    operano.

                             Art. 3. (2)

                        Oggetto del consorzio

    1.  L'attivita'  del  Consorzio  sara'  conformata  ai   principi

generali contenuti nella parte IV del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di  efficienza,

efficacia, economicita', trasparenza, e di libera  concorrenza  nelle

attivita' di settore.

    2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per

concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di

tutti i rifiuti di imballaggio e materiali  di  imballaggio  prodotti

nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio  razionalizza,

organizza, garantisce, promuove e incentiva:

      a) in via prioritaria, il ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggio

.... , conferiti al servizio pubblico, su indicazione  del  Consorzio

nazionale imballaggi (di seguito  CONAI)  di  cui  all'art.  224  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      b) la raccolta dei rifiuti  di  imballaggio  ....  secondari  e

terziari su superfici private;

      c) la ripresa degli imballaggi usati;

      d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio .... ;

      e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo

e dal recupero dei rifiuti di imballaggio;

      f) lo sviluppo della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di

imballaggio .... .

    3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di

ritiro dei rifiuti di imballaggio  ....  provenienti  dalla  raccolta

differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo  le  modalita'

ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di  prevenzione

e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale  di

prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

    4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI,  promuove  l'informazione

degli utilizzatori,  degli  utenti  finali  e,  in  particolare,  dei

consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni

previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

      a. i sistemi di  restituzione,  di  raccolta,  di  ripresa,  di

riciclo e di recupero disponibili;

      b.  il  ruolo  degli  utilizzatori,  ed  in   particolare   dei

consumatori, nel processo di  riutilizzazione,  raccolta,  riciclo  e

recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio .... ;

      c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi .... ;

      d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi

e dei rifiuti di imballaggi .... .

    5. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti

commi, il Consorzio puo':

      a.  svolgere  tutte  le   attivita'   anche   complementari   o

sussidiarie, direttamente o indirettamente  coordinate  e/o  comunque

connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione

di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione  del  mercato

di oggetti in materiale riciclato;

      b.  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,  immobiliari  e

finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento

dell'oggetto consortile;

      c.  promuovere  campagne  d'informazione,  ricercare  sinergie,

realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma

con soggetti pubblici e privati;

      d.  porre  in  essere  tutti  gli  atti   di   attuazione   e/o

applicazione normativamente previsti.

    6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed

interregionali, attraverso la  modifica  dello  statuto,  secondo  le

modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita'

di cui al presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla

base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177,  comma  5,  del

decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   il   Consorzio,

coordinandosi con il CONAI per quanto  di  competenza  dello  stesso,

puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224  del

medesimo  decreto,  specifici  accordi,   contratti   di   programma,

protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

      a. il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e

del mare, il Ministero per lo  sviluppo  economico,  le  regioni,  le

province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di

servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

      b. il CONAI medesimo;

      c. i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di  ricerca

incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,

tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

      d. i soggetti pubblici e/o privati  interessati  alla  gestione

ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto

dell'attivita' del Consorzio.

    7. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  puo'

avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei

settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il

Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni

in  enti  e  societa'  gia'  costituiti,  previa  autorizzazione  del

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del

Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e

societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed  enti

non  e'  consentita  se  sono  sostanzialmente  modificati  l'oggetto

consortile  e  le  finalita'  determinati   dal   presente   Statuto.

L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal

Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto  delle  norme  e  dei

principi in materia di concorrenza,  e  eventuali  proventi  e  utili

derivanti   da   tali   partecipazioni   devono   essere   utilizzati

esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto.

    9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.

223, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il

Consorzio  mette  a  punto,  elabora  e  trasmette  alla   competente

direzione generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare ed al  CONAI  un  proprio  piano  specifico  di

prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del  programma

generale di prevenzione  e  di  gestione  di  cui  all'art.  225  del

predetto decreto.

    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi

dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, il Consorzio trasmette  annualmente  alla  competente  Direzione

generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare ed a CONAI una relazione sulla  gestione  relativa  all'anno

precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,

il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero  e  nel

riciclo dei rifiuti di imballaggio.

    11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle

informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del

pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre

disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di

accesso alle informazioni ambientali.

    12. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o

iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la

concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare

riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni

di gestione dei rifiuti di imballaggio  regolarmente  autorizzate  ai

sensi della vigente normativa.


(2) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le

    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152 del 2006 per  una  migliore  attuazione  dello

    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

    operano.




                             Art. 4. (3)

                Quote di partecipazione al Consorzio

    1. Le quote di  partecipazione  sono  ripartite  fra  le  diverse

categorie di consorziati assicurando un'adeguata  partecipazione  dei

produttori, dei trasformatori e degli utilizzatori. I recuperatori  e

riciclatori possono partecipare al Consorzio, previo accordo con  gli

altri consorziati, con una quota idonea  a  garantire  una  posizione

dialettica  di  confronto  sulla  gestione  delle  risorse  e   delle

attivita'.

    2.  Nell'ambito  di  ciascuna  categoria   di   consorziati,   la

ripartizione delle  quote  tra  le  singole  imprese  consorziate  e'

disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del

successivo art. 19.

    3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della

convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel

regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati

di ciascuna delle categorie.

    4. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato

puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In

tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli

importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare

all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il

passato.

    5. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare

domanda  scritta  al  consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di

possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a

conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti

consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari

vincolanti per i consorziati.

    6.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere

trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo

dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di

fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote

consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.




(3) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le

    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152/2006 per una migliore attuazione dello  stesso

    in funzione della specificita' della filiera in cui operano.


                               Art. 5.
                 Fondo consortile - Fondi di riserva

    1.  Ciascuno  dei  consorziati  e'  tenuto  a   concorrere   alla

costituzione del fondo consortile versando una  somma  corrispondente

al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art.  4.

Il valore unitario della quota  di  partecipazione  al  Consorzio  e'

determinato dall'Assemblea.

    2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella  gestione  del

Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    consiglio    di

amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti  le

altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel

corso dell'esercizio successivo.

    3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli  consorziati  per

il mantenimento del fondo consortile sono determinati  dall'assemblea

su proposta del consiglio di amministrazione.

    4.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  non   concorrono   alla

formazione del reddito. E'  fatto  divieto  di  distribuire  utili  e

avanzi  di  esercizio  ai  consorziati.  Ogni  eventuale  avanzo   di

gestione, opportunamente  accantonato  alle  riserve  del  Consorzio,

costituisce  anticipazione  per  l'esercizio  successivo  e,  qualora

proveniente  dal  contributo  ambientale,  determina   la   riduzione

dell'importo del contributo stesso  previsto  nella  primo  esercizio

utile successivo.

    5.  Al  fondo  consortile  si  applicano  le  disposizioni  degli

articoli 2614 e 2615 del codice civile.

    6. Non si procede  alla  liquidazione  delle  quote  e  nulla  e'

dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

    7. L'Assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali

avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma  4,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.




                               Art. 6.

             Finanziamento delle attivita' del Consorzio

    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria

gestione finanziaria.

    2.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio

provengono:

      a) dai contributi versati dai consorziati o  da  terzi,  ed  in

particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo

art. 9, comma 2, lettera i);

      b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da  CONAI,

con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal  CONAI  medesimo  ai

sensi dell'art. 223,  comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale

costituisce mezzo proprio del Consorzio  ed  e'  utilizzato,  in  via

prioritaria, per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque

conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   per

l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,  recupero  e  riciclaggio

degli imballaggio secondari e terziari,  nel  rispetto  della  libera

concorrenza nelle attivita' di settore;

      c) dai proventi della cessione dei rifiuti di  imballaggi  ....

ripresi raccolti o ritirati, nonche'  delle  prestazioni  di  servizi

connesse;

      d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale  ivi  comprese

eventuali liberalita';

      e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

      f) dall'eventuale utilizzazione del  fondo  consortile  con  le

modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2;

      g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da  enti

pubblici e/o privati;

      h) dalle eventuali somme, diverse da quelle  previste  all'art.

14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio  dal  CONAI  per  le

finalita' consortili.

    3. Il contributo ambientale di cui al comma 2,  lettera  b),  non

puo'  costituire  il  mezzo  prevalente  per  il  finanziamento   del

Consorzio.  Deve  essere  privilegiato  il   reperimento   di   mezzi

finanziari dai contributi annuali dei consorziati e, soprattutto, dai

proventi della cessione, nel rispetto dei principi della  concorrenza

e della corretta gestione ambientale, dei rifiuti di imballaggi  ....

ripresi raccolti o ritirati, nonche'  delle  prestazioni  di  servizi

connesse.

                               Art. 7.
                  Diritti e obblighi consortili (4)
    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme

previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del

Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari,  ed  allo

svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire

dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

    2. Il Consorzio accerta il corretto  adempimento,  da  parte  dei

consorziati,  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   al

Consorzio, ed  intraprende  le  azioni  necessarie  per  accertare  e

reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

    3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il

Consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria

commisurata   alla   gravita'   dell'infrazione.   Con    regolamento

consortile, da  adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19,  sono

individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle  sanzioni

applicabili  e  le  norme  del  relativo  procedimento.  In  sede  di

Assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare  il  diritto

di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

    4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

      a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

      b)   versare   l'eventuale    contributo    annuo    deliberato

dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i);

      c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i  dati  e

le  informazioni  da  questo  richiesti   e   attinenti   all'oggetto

consortile;

      d) sottoporsi a tutti i controlli  disposti  dal  Consiglio  di

amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli

obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza

dei dati dei consorziati;

      e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli

organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

      f)  favorire  gli  interessi  del  Consorzio  e  non   svolgere

attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.

    5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'art.

221, comma 2 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono

obbligati ad indicare al CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto,

costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera  b),  del  citato

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.




(4) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le

    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore  attuazione  dello

    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

    operano.

Titolo II

ORGANI

                               Art. 8.
                        Organi del Consorzio

    1. Sono organi del Consorzio:

      (a) l'Assemblea;

      (b) il Consiglio di amministrazione;

      (c)  il  Presidente  ed,  in  sua  assenza  o  impedimento,  il

Vicepresidente;

      (d) il Collegio sindacale;

      (e) il Direttore generale, laddove previsto.

                             Art. 9. (5)

                       Composizione e funzioni
                      dell'Assemblea ordinaria

    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti

nell'assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione

al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati  in

regola  con  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al

precedente art. 7.

    2. L'Assemblea ordinaria:

      a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

      b) elegge .... componenti effettivi e ....  supplenti,  nonche'

il Presidente, del collegio sindacale;

      c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale

dei conti al collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai

sensi del successivo art. 16;

      d) approva il bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai

documenti previsti al successivo art. 18,  comma  4,  e  il  bilancio

consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al  successivo

art. 18, comma 7;

      e) approva i programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del

Consorzio;

      f) determina il valore unitario delle quote  di  partecipazione

al Consorzio;

      g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita'  di

carica al Presidente ed al  Vicepresidente,  dell'emolumento  annuale

e/o  dell'indennita'  di  seduta  ai  componenti  del  consiglio   di

amministrazione e del collegio sindacale;

      h)  delibera  su  tutti  gli  altri  argomenti  attinenti  alla

gestione del Consorzio riservati alla  sua  competenza  dal  presente

statuto o dalla legge  e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal

consiglio di amministrazione;

      i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente

art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'

statutarie;

      j)  approva  la  relazione  sulla  gestione,  comprendente   il

programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati

conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di  imballaggi,  di

cui all'art. 3, comma 10;

      k) delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi

finanziari menzionati al precedente art. 6.


(5) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le

    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152/2006  e  per  una  migliore  attuazione  dello

    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

    operano.


                             Art. 10 (6)
               Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

    1. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

    2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso  la

sede del Consorzio, divulgato attraverso  il  relativo  sito  web,  o

pubblicato su tre quotidiani  a  diffusione  nazionale,  di  cui  uno

economico, almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per

l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine  del  giorno,  il

luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno  ventiquattro

ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

    3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera

raccomandata  o  posta  elettronica  certificata  o  telefax   almeno

quindici giorni prima dell'adunanza, salvo  il  caso  di  particolare

urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine  minimo  di

cinque giorni.

    4. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione

quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,

con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero  di

consorziati  detentori,  sulla  base  della  ripartizione  effettuata

dall'ultima assemblea, almeno di un  quinto  di  tutte  le  quote  di

partecipazione al Consorzio.

    5.  La  convocazione  dell'assemblea  puo'  anche   avvenire   su

richiesta dal collegio  sindacale.  In  tali  casi  il  consiglio  di

amministrazione   e'   tenuto   a   procedere    alla    convocazione

dell'assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

    6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale

rappresentante o di un proprio delegato. Il  consorziato  puo'  farsi

rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del

consorzio. Non sono ammesse piu' di .... deleghe alla stessa persona.

Tali limiti non si applicano  alle  associazioni  imprenditoriali  di

categoria.

    7. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,

quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti

costituiscono   piu'   della    meta'    delle    quote    consortili

complessivamente sottoscritte ed, in seconda  convocazione  qualunque

sia  la   percentuale   di   quote   consortili   rappresentate   dai

partecipanti.

    8. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari

alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento

consortile adottato a norma del successivo art. 19  sono  determinate

le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto  del  presente

comma.

    9. L'Assemblea delibera in  sede  ordinaria  con  la  maggioranza

assoluta dei voti presenti, anche per delega, salvo  la  possibilita'

di prevedere una maggioranza piu' elevata.

    10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio  o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente  ovvero,  in

assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano.

    11.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole

assemblee, con effetto anche per la  convocazione  successiva  o  per

quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal

consorziato nella delega, comunque non  superiore  a  ....  anni.  In

mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per

la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che

deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al

Consorzio.

    12.  La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli

amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.



(6) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le

    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore  attuazione  dello

    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

    operano .

                            Art. 11. (7)
                       Assemblea straordinaria

    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita  in  prima

convocazione  quando  i  rappresentanti  dei   consorziati   presenti

rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al

Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi

dei voti  presenti,  anche  per  delega,  salvo  la  possibilita'  di

prevedere una maggioranza piu' elevata. In seconda convocazione e con

il  medesimo  ordine  del  giorno,  l'assemblea  straordinaria   puo'

deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione

al Consorzio  rappresentate  dai  partecipanti,  e  le  deliberazioni

devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti,  anche  per

delega, salvo la  possibilita'  di  prevedere  una  maggioranza  piu'

elevata.

    2. L'assemblea straordinaria delibera:

      a) sulle modificazioni da apportare  al  presente  statuto.  Le

deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte

all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del

territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;

      b)  sull'approvazione  dei  regolamenti  consortili   e   sulle

relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;

      c)  sull'eventuale  scioglimento   anticipato   del   Consorzio

nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo

ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.

10 in materia di assemblea ordinaria.

(7) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le

    disposizioni del presente articolo,   nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152/2006  e  per  una  migliore  attuazione  dello

    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

    operano.

                            Art. 12. (8)

                       Composizione e funzioni

                   del consiglio d'amministrazione

    1.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  sono   eletti

dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine:

      a. categoria dei produttori;

      b. categoria dei trasformatori;

      c. categoria degli utilizzatori.

    2.  In  caso   di   partecipazione   al   consorzio   anche   dei

riciclatori/recuperatori, previo accordo con gli  altri  consorziati,

dovra' essere garantita l'eguaglianza del numero dei  consiglieri  in

rappresentanza riciclatori/recuperatori con quello dei «produttori di

materie prime di imballaggio».

    3. All'elezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  si

procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria

di consorziati. I singoli consorziati votano per  i  candidati  della

lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da

adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19  sono  determinate  le

modalita' ed i sistemi di voto.

    4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione  partecipano  i

componenti del collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il

direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

    5. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha

facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per

l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo

esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione:

      a.  nomina  fra  i  propri  componenti  il  Presidente  ed   il

Vicepresidente;

      b. salvo quanto previsto all'art. 14,  comma  3,  determina  le

funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   Presidente,   al

Vicepresidente ed al direttore generale;

      c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

      d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante

aggiornamento;

      e.  definisce  la  ripartizione  delle  quote  assembleari   in

conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito

regolamento;

      f.  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio

consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I

bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI;

      g.  redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.

2615-bis cod. civ.;

      h. redige il bilancio preventivo triennale;

      i.  definisce  annualmente  il   fabbisogno   finanziario   del

Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina  l'entita'  degli

eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma  2,  lettera

a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalita'  del  relativo

versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone  e

approva la documentazione da fornire  al  CONAI,  di  accompagnamento

alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale

CONAI di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

      j. predispone il piano specifico  di  prevenzione  previsto  al

precedente  art.  3,  comma  10,  da  sottoporre  all'assemblea   per

l'approvazione;

      k. adotta gli schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative

modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

      l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita'  del

Consorzio;

      m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale

ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e

di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;

      n. delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di

ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli  relativi  al

rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione

d'opera professionale;

      o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

      p.  nomina  e  revoca  il  direttore  generale  del   Consorzio

stabilendone il compenso;

      q. determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e  le

modalita' della gestione amministrativa interna;

      r.  delibera  sulle  richieste   di   adesione   al   Consorzio

verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e  curando  la

riscossione  delle   quote   e   dei   contributi   dovuti   all'atto

dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di  ammissione

deve essere motivata e comunicata al CONAI;

      s.  vigila   sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei

consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione  di

eventuali sanzioni e la relativa entita';

      t. autorizza il Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire

procure per singoli atti o categorie di atti;

      u. compie tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli

che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano

riservati ad altri organi del Consorzio;

      v. delibera su atti e iniziative opportuni  per  assicurare  il

necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  CONAI,

gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai

sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

      y. delibera sull'esclusione dei consorziati;

      x. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI

per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   consiglio   di

amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI;

      z.  approva  il  testo  dell'allegato  tecnico  relativo   agli

imballaggi .... dell'accordo di programma quadro stipulato dal  CONAI

con l'Associazione nazionale comuni  italiani  (ANCI),  con  l'Unione

delle province italiane (UPI) o con i soggetti  o  forme  associative

previsti dall'art. 224, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152;

      aa. approva il testo della convenzione  da  stipularsi  con  il

CONAI per l'attribuzione del contributo  ambientale,  quale  prevista

dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152;

      bb. propone  all'assemblea  straordinaria  le  modifiche  dello

statuto.

    6. Il consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto

consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori

imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

    7. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il

consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Presidente  e  al

Vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i

limiti della delega. Il consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'

affidare al Presidente o al Vicepresidente o al  direttore  generale,

specifici incarichi.

    8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio

e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.



(8) I  consorzi  possono  precisare,   integrare  e   modificare   le

    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore  attuazione  dello

    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

    operano.

                            Art. 13.  (9)
           Funzionamento del consiglio di amministrazione

    1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica

tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'assemblea  convocata  per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro

carica.  I  componenti  del   consiglio   di   amministrazione   sono

rieleggibili. La cessazione degli  amministratori  per  scadenza  dei

termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione

e' stato ricostituito.

    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un

componente del consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a

sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere

in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,

con apposita deliberazione, sentito il collegio sindacale, al fine di

consentire il rispetto del criterio  di  rappresentativita'  indicato

nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato  resta

in carica fino alla assemblea successiva.

    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica

la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano

d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei

consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,

l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente

convocata dal collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo

consorziato.

    4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'assemblea;

tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.

    5. Il consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito

scritto dal Presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal

Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui  vi  sia

materia per deliberare, oppure  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da

almeno .... consiglieri. In  tale  ultimo  caso  il  consiglio  viene

convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera

raccomandata, posta elettronica certificata, fax  o  e-mail,  e  deve

indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della  riunione.  La

convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni  prima

dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

    7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se  regolarmente

convocate, sono valide quando vi sia la presenza di .... componenti.

    8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia  nella  sede

del  Consorzio  sia  altrove  purche'  in  Italia.  Le  adunanze  del

consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza

o videoconferenza, a condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano

essere identificati e sia loro consentito seguire la  discussione  ed

intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti

affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   consiglio    di

amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi

presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve  trovarsi

il segretario, onde consentire la stesura  e  la  sottoscrizione  del

verbale scritto sul libro.

    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto

favorevole .... .

    10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono  presiedute

dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal

Vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso

consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di

soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di  quanto  previsto

al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

    12. Il verbale  della  riunione  del  consiglio  e'  redatto  dal

segretario del consiglio di amministrazione nominato dal  Presidente,

che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio e'

sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del

consiglio.

    14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni

nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed

indipendente.


(9) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le

    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto

    legislativo n. 152/2006  e  per  una  migliore  attuazione  dello

    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

    operano.

                            Art. 14 (10)
                     Presidente e Vicepresidente
    1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati

dal consiglio di amministrazione  fra  i  propri  componenti  secondo

l'ordine delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, lettere a),  b)

e c) e durano  in  carica  fino  alla  cessazione  del  consiglio  di

amministrazione che li ha nominati.

    2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla  carica,  il

nuovo Presidente e' scelto tra gli amministratori eletti nella  quota

riservata alla sua stessa categoria.  Il  nuovo  Presidente  dura  in

carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

    3. Spetta al Presidente:

      a. la rappresentanza legale del  Consorzio  nei  confronti  dei

terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere  azioni  ed  istanze

innanzi  ad  ogni  autorita'  giurisdizionale,  anche  arbitrale,  ed

amministrativa;

      b. la firma consortile;

      c.   la   presidenza   delle   riunioni   del   consiglio    di

amministrazione e dell'assemblea;

      d.  la  rappresentanza  del  Consorzio  nei  rapporti  con   le

pubbliche amministrazioni;

      e. l'attuazione alle deliberazioni adottate  dal  consiglio  di

amministrazione;

      f.  la  vigilanza  sulla  tenuta  e  sulla  conservazione   dei

documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'assemblea

e del consiglio di amministrazione;

      g. accertare che si operi in  conformita'  agli  interessi  del

Consorzio;

      h.  conferire,   previa   autorizzazione   del   consiglio   di

amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

    4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di

convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il Presidente  o

altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti

piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del

consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

    5. In caso di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le  funzioni

attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

    6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti  dal

consiglio di amministrazione.



(10) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le

     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto

     legislativo  n. 152/2006 e per  una  migliore  attuazione  dello

     stesso in funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui

     operano.

                            Art. 15. (11)

                         Collegio sindacale

    1. Il collegio sindacale e' composto di .... membri  effettivi  e

.... supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono

designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio  e

del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra  i  dipendenti

dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti  sono

eletti dall'assemblea tra professionisti  iscritti  al  registro  dei

revisori contabili.

    2. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data

dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la

relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il

sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'assemblea

successiva.

    4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea  che  lo

esercita per giusta causa.

    5. Il collegio sindacale:

      a. controlla la gestione del Consorzio;

      b. vigila sull'osservanza della legge, del presente  statuto  e

del regolamento consortile, sul rispetto  dei  principi  di  corretta

amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e

sul suo concreto funzionamento;

      c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del

bilancio consuntivo.

    6. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'assemblea  ed  alle

riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre  chiedere

agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni

consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

    7. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di

soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di  quanto  previsto

al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

    8. Le  riunioni  del  collegio  sindacale  possono  svolgersi  in

teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di  quanto  previsto

in proposito al precedente art. 13, comma 8.


(11) Fermi  il  numero,  la  composizione  e  la   designazione   dei

     componenti del collegio sindacale, i consorzi possono precisare,

     integrare e modificare le disposizioni del  presente  articolo,

     nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 e  per  una

     migliore attuazione dello stesso.

                            Art. 16. (12)
                     Revisione legale dei conti

    1.  Il  controllo  contabile  sul  Consorzio  e'  esercitato  dal

collegio sindacale o da una societa'  di  revisione  legale  iscritta

nell'apposito registro.

    2. Il collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione

legale:

      a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio;

      b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della

contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione

nelle scritture contabili.

    3. La relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui

all'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   39,

comprende:

      a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti  annuali  o

consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di

redazione applicate dalla societa';

      b) una descrizione della portata della revisione legale  svolta

con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

      c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'

conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

e il risultato economico dell'esercizio;

      d) eventuali richiami di informativa che il revisore  sottopone

all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi

costituiscano rilievi;

      e) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla  gestione

con il bilancio.

    4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio

con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di

impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra

analiticamente i motivi della decisione.

    5. La relazione e' datata e sottoscritta dal  responsabile  della

revisione.

    6. La societa' di revisione legale ha diritto  a  ottenere  dagli

amministratori documenti e notizie utili all'attivita'  di  revisione

legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione.

    7.  l'assemblea  determina  ogni  triennio  l'affidamento   della

revisione legale.

    8. l'assemblea, su  proposta  motivata  del  collegio  sindacale,

conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il

corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per

l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

    9. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla

data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

    10. l'assemblea revoca  l'incarico  alla  societa'  di  revisione

legale, sentito il collegio  sindacale,  quando  ricorra  una  giusta

causa, provvedendo contestualmente a conferire  l'incarico  ad  altra

societa' di revisione legale secondo le modalita' del  comma  8.  Non

costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in

merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

    11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo

IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


(12) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le

     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto

     legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione  dello

     stesso in  funzione della  specificita'  della  filiera  in  cui

     operano.

                            Art. 17  (13)
                         Direttore generale

    1.  L'incarico  di  direttore  generale,  laddove  previsto,   e'

conferito  dal  consiglio  di  amministrazione,   su   proposta   del

Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze  di

tipo manageriale.

    2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e'  regolato  dal

contratto di diritto privato.

    3.  Le  funzioni  e  le  deleghe  del  direttore  generale   sono

determinate  dal  consiglio  di  amministrazione.  In  ogni  caso  il

direttore generale:

      a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione  delle  deliberazioni

degli organi consortili;

      b) effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,  civili,

commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale

contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del

Consorzio;

      c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

      d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito  dal  Consiglio

di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i  dirigenti.

L'assunzione ed il licenziamento dei  dirigenti  sono  soggetti  alla

preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;

      e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari  con

i consorziati, le istituzioni, le  autorita',  il  CONAI,  gli  altri

consorzi e soggetti previsti dagli  articoli  223  e  221,  comma  3,

lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  gli

altri terzi.

    4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e

del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

    5. Il direttore generale firma la corrispondenza  del  Consorzio,

salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  Presidente,  a  cio'

autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure  per

singoli atti o categorie di atti.



(13) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le

     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto

     legislativo n. 152/2006 e  per  una  migliore  attuazione  dello

     stesso in funzione della   specificita'  della  filiera  in  cui

     operano.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI,

FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

                            Art. 18. (14)
                  Esercizio finanziario - Bilancio


    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed

amministrativa e redige il bilancio separato. Il  bilancio  separato,

redatto  in  coerenza  con   le   disposizioni   civilistiche,   deve

evidenziare le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo ambientale.

    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il

Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per

l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La

convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura

dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale

ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni

che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.

    4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:

      a) una relazione illustrativa sui  programmi  di  attivita'  da

realizzare nell'esercizio;

      b) una relazione sulle differenze  di  previsione  in  rapporto

all'esercizio precedente.

    5. Contestualmente al bilancio preventivo annuale,  il  consiglio

di amministrazione delibera il bilancio preventivo triennale.

    6. I documenti menzionati ai precedenti commi 3,  4  e  5  devono

restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire

a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni  prima

dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio

consultivo.

    7. Il bilancio consuntivo e' costituito  dal  conto  economico  e

dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla  nota

integrativa e dalla relazione sulla  gestione,  cosi'  come  previsto

dalle norme del codice civile.

    8.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme

relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'

depositata presso il  Registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla

chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

    9. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  soggetto

incaricato della revisione legale dei conti e al  collegio  sindacale

almeno trenta giorni prima della  riunione  dell'assemblea  convocata

per la loro approvazione.

    10.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo  sono

trasmessi al CONAI.

    11.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e

contabilita' sono definite nel  regolamento  adottato  ai  sensi  del

successivo art. 19.

    12. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle

imprese consorziate.



(14) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le

     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto

     legislativo n. 152/2006 e  per  una  migliore  attuazione  dello

     stesso in funzione della  specificita'   della  filiera  in  cui

     operano.

                              Art. 19.
                       Regolamenti consortili

    1.  Per  l'applicazione  del  presente   statuto   ed   ai   fini

dell'organizzazione del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue

attivita' il consiglio di amministrazione adotta uno o piu' schemi di

regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per

l'approvazione.

    2. I regolamenti approvati  dall'assemblea  straordinaria,  e  le

relative modifiche, sono  comunicati  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo

economico.  Tali  Ministeri,   qualora   accertino   che   le   norme

regolamentari sono in contrasto  con  le  disposizioni  del  presente

statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di  adottare

le necessarie modifiche.

    3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti  o

libri che, in aggiunta a quelli previsti per  legge,  debbano  essere

conservati  obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente   deve

risultare il libro dei consorziati.

                            Art. 20. (15)

                      Rapporti con il Consorzio

                    Nazionale Imballaggi - CONAI


    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  CONAI,  come

previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

      a) comunica  regolarmente  a  CONAI  i  nominativi  dei  propri

iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune

verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;

      b) interagisce costantemente  con  CONAI,  eventualmente  anche

attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  allo  scopo   di

verificare la regolare riscossione del contributo  ambientale  dovuto

dai propri iscritti;

      c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al

precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi  e  con  le  modalita'  ivi

previsti.

    3.  Il  Consorzio  partecipa   alle   assemblee   di   CONAI   in

rappresentanza dei propri  consorziati,  che  gli  abbiano  conferito

delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in  proprio

o che abbiano conferito apposita delega a terzi.



(15) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le

     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto

     legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione  dello

     stesso in funzione della  specificita'  della   filiera  in  cui

     operano.

                            Art. 21. (16)


                  Rapporti con gli altri consorzi,

             con gli utilizzatori e loro organizzazioni

    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi  ed

i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il  Consorzio  si  impegna  ad

elaborare,  nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di   concertazione

permanente per tutto cio' che attiene alle materie di  interesse  dei

produttori.

    2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori,  con

gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per  le

materie di comune interesse.



(16) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e  modificare    le

     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto

     legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione dello

     stesso in funzione della  specificita'  della  filiera  in  cui

     operano.

                            Art. 22. (17)
                          Ingresso, recesso
                    ed esclusione dei consorziati

    1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  indicate  al

precedente art. 2 possono chiedere di aderire al  Consorzio  inviando

domanda scritta di adesione al consiglio di  amministrazione  con  la

quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi  previsti  e  di

essere a conoscenza delle  disposizioni  del  presente  statuto,  dei

regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari

vincolanti per il Consorzio.

    2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e

delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire

contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla

richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in

cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al

Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza  di

giustificate e comprovate ragioni.  La  decisione  di  rigetto  della

richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.

    3. Le imprese iscritte  nelle  categorie  dei  produttori  e  dei

trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di  uno  dei

presupposti di seguito indicati:

      a) cessazione dell'attivita';

      b)  variazione  dell'oggetto  sociale  o   dell'attivita'   con

cessazione della produzione  di  materia  prima  o  di  imballaggi  e

relativi semilavorati;

      c) adozione  o  partecipazione  ad  altro  sistema  alternativo

istituito ai sensi dell'art. 221,  comma  3,  lettere  a)  o  c)  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai

sensi di legge.

    4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati  possono

recedere  previa  comunicazione   da   inviarsi   al   consiglio   di

amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio

annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale

contributo per l'anno in corso.

    5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso e' efficace solo

dal momento in  cui,  intervenuto  il  riconoscimento,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  accerta  il

corretto funzionamento del sistema alternativo e ne da' comunicazione

al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221,  comma  5  del

suddetto decreto  legislativo.  Tale  comunicazione  e'  inviata  per

conoscenza al CONAI.

    6. Le imprese iscritte nelle categorie degli utilizzatori  e  dei

recuperatori  e  riciclatori   possono   recedere   liberamente   dal

Consorzio,  previa  comunicazione  da   inviare   al   consiglio   di

amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio

annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale

contributo dovuto per l'anno in corso.

    7. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione

dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al

Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non

comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,

dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare

alla realizzazione dell'oggetto consortile.

    8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  19   puo'   prevedere   e

disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per  i  casi  in  cui  il

consorziato si rende responsabile di gravi violazioni  agli  obblighi

derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

    9.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio  di   amministrazione,

l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro

quindici giorni, al consorziato e  al  CONAI,  anche  ai  fini  della

verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.

    10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi  dei  consorziati

che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

    11. Non si procede alla  liquidazione  della  quota  e  nulla  e'

dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.


(17) I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le

     disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto  del  decreto

     legislativo n. 152 del 2006 e per una migliore attuazione  dello

     stesso in funzione della  specificita'  della  filiera   in  cui

     operano.

                              Art. 23.
              Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

    1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,

l'Assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'

liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione

del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte

le passivita'.

    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle

indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo  economico,  in

conformita' alle norme applicabili.

                              Art. 24.
                       Organismo di vigilanza

    1. l'organismo di vigilanza e' un organo collegiale  composto  di

.... membri, di cui uno nominato dal Ministero  dell'ambiente,  della

tutela del territorio e del mare e uno del Ministero  dello  sviluppo

economico. Il consiglio di amministrazione  del  Consorzio,  provvede

alla nomina degli altri membri dell'organismo di vigilanza e provvede

alla nomina del Presidente dell'organismo medesimo.

    2. l'organismo di vigilanza ha durata in carica pari a quella del

consiglio di amministrazione. I membri dell'organismo sono scelti tra

soggetti in possesso di  comprovata  esperienza  nelle  attivita'  di

verifica  e  vigilanza.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia   e

l'indipendenza dell'organismo, possono  essere  nominati  sia  membri

esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

    3.  In  caso  di  cessazione  per  qualsiasi  causa  di  uno  dei

componenti dell'organismo di vigilanza nominato da uno  dei  suddetti

Ministero,  il  medesimo  Ministero  provvede  a  nominare  un  nuovo

componente. In caso di cessazione per  qualsiasi  causa  di  uno  dei

componenti dell'organismo di  vigilanza  nominato  dal  Consiglio  di

amministrazione,  quest'ultima   provvede   a   nominare   un   nuovo

componente. In ogni caso, ciascun componente rimane  in  carica  fino

alla nomina del successore.

    4. l'organismo  di  vigilanza  ha  le  funzioni  di  vigilanza  e

controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza  ed

all'osservanza delle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  8

giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

                              Art. 25.
                              Vigilanza

    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e

del Ministro per lo sviluppo economico.

    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o

di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e

il  Ministro  per  lo  sviluppo   economico   possono   disporre   lo

scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario

incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'

possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono

disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del

Consorzio.

                              Art. 26.
                            Norma finale

    1. Per tutto quanto non espressamente disposto si  applicano,  in

quanto compatibili, le norme del codice civile e  le  altre  comunque

regolanti la materia.

Allegati

D.M. 24 giugno 2016

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