Nei piccoli cantieri torna il coordinatore

Dal 18 agosto 2015 anche i piccoli cantieri con un rapporto uomini giorno inferiore a dieci e in presenza di più imprese (ne bastano due) devono avere il coordinatore per la sicurezza

Dal 18 agosto 2015, anche i piccoli cantieri con un rapporto uomini-giorno inferiore a dieci e in presenza di più imprese (ne bastano due) devono avere il coordinatore per la sicurezza.

L'articolo 16 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 – la legge europea - entrata in vigore il 18 agosto 2015 ha modificato il punto g-bis) del comma 2 art. 88 del D. Lgs. 81/2008.

In altre parole viene eliminata la norma che prevedeva che nei piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, non si applicasse il capo I (articoli da 88 a 104 bis).

Il perché di questa modifica è dato dal fatto che l’Italia era sotto infrazione per non aver correttamente applicato la disposizione comunitaria, infrazione “e7CasiEuPilot”. Era stato il decreto n. 69/2013 che aveva introdotto questa semplificazione in materia di coordinatore per la sicurezza che voleva escludere i piccoli interventi manutentivi dall’applicazione del capo 1, Titolo IV del D. Lgs 81/2008.

La ragione di questa scelta era data dal fatto che trattandosi di piccoli lavori (inferiori, appunto, a dieci uomini giorno) i rischi erano accettabili e quindi si era ritenuto che il coordinatore per la sicurezza non fosse necessario. In modo indiretto la definizione di rischio accettabile era data dell’esiguità di questo tipo di interventi e per l’assenza di rischi specifici, così come individuati all’allegato XI del D. Lgs. 81/2008. Per il legislatore comunitario la stato italiano ha disatteso la direttiva in quanto, secondo l’Unione europea, il rischio non è dato dall’esiguità dei lavori, ma dalla possibile interferenza tra due o più imprese. Il coordinatore per la sicurezza, quindi, e rientrato in gioco.

di Damiano Romeo, amministratore della Romei Safety Italia

 

    Art. 16 

Disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  nei

  cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL

  1. La lettera g-bis) del  comma  2  dell'articolo  88  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  e'

sostituita dalla seguente:

  «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,

gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori

edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

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