I riferimenti legislativi sono la Parte Quarta, Titoli I e III, nonché l’art. 233, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Approvato lo schema di statuto-tipo per i consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158.
Con misura analoga è stato approvato lo statuto-tipo per i consorzi per gli imballaggi (D.M. 24 giugno 2016)
Di seguito il testo integrale del D.M. 2 giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 giugno 2016
Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e
dei grassi vegetali ed animali esausti. (16A05003)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titoli I e
III;
Vista la direttiva 98/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto l'art. 233, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 che
demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico
l'approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti;
Decreta:
Art. 1
E' approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi di raccolta
e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
allegato al presente decreto.
TITOLO I
Struttura ed attività del Consorzio
Allegato
Schema tipo di Statuto dei Consorzi di raccolta e trattamento degli
oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
Art. 1
Costituzione del Consorzio
1. E' costituito il «Consorzio degli oli e dei grassi vegetali ed
animali, esausti», di seguito denominato «Consorzio», ai sensi
dell'art. 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato
senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale al
fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti.
3. Il Consorzio opera in posizione alternativa e coordinata
rispetto agli altri sistemi di gestione degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti eventualmente costituiti ai sensi
dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
senza limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o
indirettamente, il diritto alla liberta' d'iniziativa imprenditoriale
degli operatori economici che svolgono attivita' nei settori di
interesse del Consorzio.
Art. 2
Sede e durata
1. Il Consorzio ha sede legale in ............. e sede operativa
in ............ Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso
comune non comporta modifica dello statuto.
2. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed
interregionali con relative sedi, attraverso modifica dello statuto.
3. Il Consorzio ha durata illimitata e, comunque, fino alla
permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.
4. Il Consorzio, previo parere del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo
sviluppo economico, puo' essere anticipatamente sciolto e posto in
liquidazione secondo le modalita' di cui all'art. 27 del presente
Statuto.
Art. 3
Oggetto e finalita'
1. Nello svolgimento della sua attivita', il Consorzio si
conforma alle norme ed ai principi di cui ai Titoli I, II e III,
della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
particolare nel rispetto dei criteri individuati all'art. 237 del
medesimo decreto legislativo.
2. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalita',
svolge i seguenti compiti:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il
trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali
esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la
rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di
settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il
ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero
degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
d) promuove l'innalzamento della qualita' della vita, la tutela
dell'ambiente e la tutela della salute.
3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 2 affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero
ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto
dei criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza e
senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza
nelle attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati
con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal
consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le
imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di gestione e'
regolato mediante una o piu' convenzioni. Fino alla definizione delle
convenzioni, le attivita' di raccolta, trasporto, riciclo e recupero
continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate debitamente
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione
delle proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attivita'
del Consorzio e conformarle alle regole di concorrenza, nonche' al
fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali recuperati,
il Consorzio puo' svolgere tutte le attivita' complementari e
sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo
consortile. In particolare il Consorzio puo':
a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare
e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli
scopi consortili, purche' comunque direttamente o indirettamente
connesse agli scopi consortili;
b) adottare iniziative di ogni genere atte a favorire
l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema
del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, al fine
di promuovere l'introduzione di buone pratiche di gestione;
c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del
perseguimento delle finalita' consortili, in conformita' con quanto
previsto al comma 5;
d) promuovere accordi con i soggetti, pubblici o privati, che
effettuano le attivita' di raccolta differenziata;
e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che
svolgono attivita' similari;
f) rappresentare le imprese consorziate presso le autorita'
locali, nazionali, europee ed internazionali.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio puo'
stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo n.
152 del 2006, specifici accordi o contratti di programma, o
protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero delle sviluppo economico;
b) regioni, comuni e loro consorzi, comunita' montane, autorita'
d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico
servizio, enti e soggetti pubblici e privati;
c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati
dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o
finanziario, comprese tra i fini istituzionali;
d) i soggetti di cui all'art. 233, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo' agire
attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure
avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
7. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il
Consorzio puo' costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o
assumere partecipazioni in societa' gia' esistenti, previa
autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La
costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di
partecipazioni in altre societa' non e' consentita se determina la
sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalita' come
definite dal presente Statuto.
8. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il Consorzio
si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di
impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed
europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita'
economiche e di operazioni di gestione degli oli e grassi vegetali ed
animali esausti regolarmente autorizzate ai sensi della vigente
normativa.
9. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui all'art.
233, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di
conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti ad operatori di
altro Stato membro della Comunita' europea in regola con le
specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza nonche'
dalla normativa nazionale e dietro rilascio di dichiarazione
attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero
degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione, nel
rispetto delle norme vigenti.
TITOLO II
I Consorziati
Art. 4
I consorziati
1. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed
animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di
cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. I soggetti che esercitano attivita' rientranti nelle categorie
di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente
secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da
adottarsi a norma dell'art. 26. La presente disposizione si applica
anche in caso di societa' controllate e collegate.
3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio
tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono
esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate,
pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano
esclusivamente sulle imprese rappresentate.
4. Il numero dei consorziati e' illimitato.
Art. 5
Ammissione dei consorziati
1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che
intendano aderire al Consorzio inviano apposita domanda scritta al
consiglio di amministrazione, dichiarando e dando evidenza di
possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza
delle disposizioni di riferimento, di eventuali regolamenti
consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio.
2. La domanda deve altresi' contenere tutte le informazioni
relative all'attivita' svolta dal richiedente.
3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per
gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovra' essere
accompagnata da copia dello Statuto.
4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire
contestualmente o successivamente alla domanda, delibera la richiesta
nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda
di adesione.
5. L'assemblea ordinaria ratifica l'ammissione dei consorziati su
proposta dal consiglio di amministrazione.
6. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi
la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di cui
all'art. 4 dello Statuto, ovvero in presenza di giustificate e
comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve
essere adeguatamente motivata e deliberata dall'assemblea ordinaria.
Art. 6.
Quote di partecipazione al Consorzio
1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in
maniera paritetica.
2. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati,
all'interno di ciascuna categoria di cui al comma 1, dell'art. 4,
sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo
le modalita' indicate in apposito regolamento adottato ai sensi del
successivo art. 26 ed in base al rapporto tra la capacita' produttiva
di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessivamente
sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
categoria.
3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante
al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico,
il pagamento degli importi dovuti e' condizione indispensabile per
poter partecipare all'assemblea.
4. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere
trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell'azienda,
contestualmente ad esso, nonche' in caso di fusione e scissione. In
ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e
privo di effetti giuridici.
5. Le quote delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lettere
a) e c) sono assegnate alle Associazioni di categoria partecipanti al
Consorzio.
Art. 7.
Diritti e obblighi dei consorziati
1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme
previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire
dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.
2. I consorziati sono obbligati a:
a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
Organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
b) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
c) sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di
amministrazione al fine di accertare il corretto adempimento degli
obblighi consortili, con modalita' che fanno salva la riservatezza
dei dati ed i diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;
d) trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
e) operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle
indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di
cui all'oggetto consortile.
Art. 8.
Sanzioni
1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei
consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al
Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e
reprimere eventuali violazioni a tali obblighi, avvalendosi dei
propri organi o anche delle competenti autorita' locali e nazionali.
2. In caso d'inadempimento agli obblighi consortili, il consiglio
di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata
alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile,
da adottarsi a norma dell'art. 24, sono individuate le infrazioni, la
misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del
relativo procedimento. In sede di assemblea, il consorziato
sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto
pagamento della sanzione comminata.
Art. 9.
Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione
1. Le imprese di cui all'art. 4, comma 1, possono recedere dal
Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:
a) cessazione dell'attivita';
b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita';
c) perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento
della loro attivita';
d) organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi
vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale ai sensi
del comma 9, art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di
apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei
mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale e produce i
suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.
3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso
diviene efficace dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento
del sistema autonomo di gestione, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto
funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio.
4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti
nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo
di permanenza nel corso dell'anno.
5. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione
dal Consorzio nei confronti del consorziato che:
a) abbia perso i requisiti di ammissione;
b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la
continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in
ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla realizzazione
dell'oggetto consortile;
c) nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai
sensi dell'art. 26;
d) in ogni altro caso in cui non possa partecipare alla
realizzazione dell'oggetto consortile.
6. Altre cause di esclusione dal Consorzio possono essere
previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 26
per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi
violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al
Consorzio medesimo.
7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione ed
approvata dall'assemblea del Consorzio, l'esclusione ha effetto
immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al
consorziato.
8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
TITOLO III
Fondo consortile, Fondi di riserva, mezzi finanziari, esercizio e bilancio
Art. 10.
Fondo consortile - Fondi di riserva
1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del fondo
consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui
e' titolare.
2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai
singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo
consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione ed
approvati dall'assemblea.
3. La quota di fondo consortile e' intrasferibile sia per atto
tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento
dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su
medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.
4. Il fondo consortile, per la quota parte non proveniente dal
contributo ambientale, previa motivata deliberazione del consiglio di
amministrazione approvata dall'assemblea, puo' essere impiegato nella
gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di
provvista finanziaria, ma e' reintegrato nel corso dell'esercizio
successivo.
5. L'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal
socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla
ricostituzione del fondo consortile nell'esercizio in cui si
determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso e' vietata la
distribuzione del fondo consortile, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale
avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la
riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.
Art. 11.
Finanziamento delle attivita' del Consorzio
1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle
attivita' ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da:
a) i proventi delle attivita' svolte in attuazione delle norme,
dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di
cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che
ne effettuano la rigenerazione, eventualmente differenziato rispetto
alle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione;
b) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile
con le modalita' indicate all'art. 10;
c) le quote di partecipazione consortili;
d) il contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed
animali a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi
vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e
ricadenti nelle finalita' consortili. Tale contributo e' determinato
annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nella misura
necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio;
e) eventuali liberalita', contributi e finanziamenti provenienti
da enti pubblici e/o privati;
f) l'utilizzazione dei fondi di riserva;
g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita'
indicate all'art. 10, comma 4;
2. Le modalita' ed i termini di riscossione e versamento al
Consorzio del contributo di cui al comma 1, lettera d), sono
stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate
dall'assemblea.
Art. 12
Determinazione compensi e prezzo di cessione
1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e
del prezzo di cessione degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti sono individuati dal consiglio di amministrazione.
TITOLO IV
Organi
Art. 13.
Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) il presidente e vicepresidente;
d) il collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.
Art. 14.
Composizione e rappresentanza in assemblea
1. L'assemblea e' costituita dai soci consorziati. Esercitano il
diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli
obblighi consortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti
pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.
2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale
rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che
e' conservata dal Consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal
singolo partecipante e' limitato a .... La rappresentanza puo' essere
conferita per singole assemblee, con effetto anche per la
convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo
espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non
superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega
si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre ammessa la
revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal
delegante al delegato e al Consorzio.
3. La rappresentanza non puo' essere conferita agli
amministratori, al collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale
e ai dipendenti del Consorzio.
4. La partecipazione all'assemblea puo' essere estesa ai
rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie
produttive dei settori inerenti l'attivita' del Consorzio, alle
Istituzioni ed Enti locali, mediante la stipula di appositi
protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.
Art. 15.
Convocazione dell'assemblea
1. L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente su mandato
del consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per
l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea e' altresi'
convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta cio' sia
ritenuto necessario da almeno un terzo dei componenti dello stesso
consiglio di amministrazione oppure sia richiesto, con l'indicazione
degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che
rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al
Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 del presente
Statuto. L'assemblea straordinaria e' convocata dal presidente su
mandato del consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo
ritenga necessario, con le modalita' previste al comma 3. La
convocazione straordinaria puo', altresi', essere richiesta da un
numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In tale
ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla
richiesta alla convocazione dell'assemblea.
2. La convocazione dell'assemblea puo' anche avvenire su
richiesta del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale
entro dieci giorni dalla stessa.
3. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso
depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il
relativo sito web, e pubblicato su tre quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del
giorno fissato per l'assemblea; in alternativa, la convocazione ha
luogo a mezzo lettera raccomandata o telefax o via posta elettronica
certificata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso
di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il
termine minimo di cinque giorni. In ogni caso l'avviso di
convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del
luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che puo'
essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.
4. L'assemblea puo' tenersi anche per via telematica od
informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva
partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e
l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera
tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.
5. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consorzio o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In caso di
assenza o impedimento anche di quest'ultimo, e' presieduta dal
consigliere piu' anziano.
6. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che e'
sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato
da quest'ultimo.
Art. 16.
Assemblea ordinaria
1. L'assemblea ordinaria:
a) determina le direttive di massima dell'attivita' del
Consorzio;
b) determina il numero dei consiglieri di ogni singola categoria;
c) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio
dei revisori dei conti/ collegio dei sindaci e ne determina i
compensi;
d) approva il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello Sviluppo economico entro 60 giorni dall'approvazione
ai sensi dell'art. 233, comma 11 del decreto legislativo del 3 aprile
2006 n. 152;
e) ratifica l'ammissione di nuovi consorziati disposta dal
consiglio di amministrazione;
f) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale
dei conti;
g) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
h) approva i programmi di attivita' e di investimento del
Consorzio;
i) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, il
valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio, approva
la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato, ridefinisce
la ripartizione delle quote in caso di variazione del numero dei
consorziati;
l) approva la relazione sulla gestione di cui all'art. 233, comma
11 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comprendente il
programma di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio
e nel recupero dei rifiuti degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti;
m) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di
carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale
e/o dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti/collegio
sindacale;
n) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi
finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;
o) ratifica sulla istituzione o variazione di eventuali sedi
secondarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
p) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o
dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di
amministrazione.
2. L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima
convocazione con la presenza personale, o per delega di tanti
consorziati che rappresentino almeno la meta' delle quote consortili
e delibera a maggioranza delle quote presenti. In seconda
convocazione l'assemblea e' validamente costituita e delibera con il
voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la
maggioranza delle quote presenti qualunque siano le quote di fondo
rappresentate dai consorziati intervenuti personalmente o per delega.
Il numero delle deleghe possedute puo' essere al massimo di ..... per
singolo consorziato.
Art. 17.
Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello statuto che devono essere approvate con
il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate
e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico;
b) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e, in
questo caso, sulle modalita' della liquidazione, ivi compresa la
nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una
volta pagate le passivita', in osservanza degli scopi sociali o
affini e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal
Ministero dello sviluppo economico in conformita' alla normativa
applicabile;
c) sulla proposta del consiglio di amministrazione di
costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione in
partecipazioni in societa' esistenti di cui all'art. 3, comma 7,
previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
d) su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua
competenza dalla legge.
2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria e'
validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto
favorevole di tanti consorziati che rappresentino piu' della meta'
delle quote consortili.
3. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria e'
validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e
delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che
rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione
presenti, salvo le diverse maggioranze previste per altre motivazioni
dello Statuto.
4. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti
articoli.
Art. 18.
Diritto e modalita' di voto
1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti
nell'assemblea pari al numero di quote di cui e' titolare, ad ogni
singolo consorziato potranno essere affidate al massimo ... deleghe.
Con il regolamento di cui all'art. 26 sono determinate le modalita'
operative ed i sistemi di voto.
2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con
l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.
Art. 19.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente,
dal vicepresidente, e da almeno ..... membri nominati in
rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo
conto delle quote di partecipazione e delle necessita' di assicurare
la presenza di tutte le categorie consorziate.
2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e
dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei
consiglieri in rappresentanza dei produttori di materie prime, al
fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all'art. 6,
comma 1 del presente statuto.
3. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti
mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di
consorziati con voto limitato a tre preferenze.
Art. 20.
Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione.
1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni e, comunque, sino all'approvazione del bilancio consuntivo
relativo al terzo anno di incarico e sono rieleggibili. La cessazione
degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento
in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un
componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a
sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere
in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore,
con apposita deliberazione, sentito il collegio dei revisori dei
conti/il collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del
criterio di rappresentativita' indicato nell'art. 19, comma 2.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica
la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano
d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla sostituzione dei
consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri,
l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente
convocata dal collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale o,
in mancanza, anche da un solo consorziato.
4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea;
tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito
scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal
vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere
piu' anziano di eta' tutte le volte in cui vi sia materia per
deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo
dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera
raccomandata o fax o via posta elettronica certificata e non e deve
indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La
convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima
dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente
convocate, sono valide ..... Il quorum costitutivo si intende
relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie
consorziate. La riunione si considera altresi' valida allorche',
anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli
amministratori e tutti i componenti effettivi del collegio dei
revisori dei conti/collegio sindacale.
8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede
del Consorzio sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del
consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza
o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di
amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi
presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto
favorevole ....
10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute
dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal
vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso
Consiglio in caso di assenza del vicepresidente.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'assemblea.
12. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal
segretario del consiglio di amministrazione nominato dal presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.
13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del
Consiglio.
14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed
indipendente.
16. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i
componenti del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.
Art. 21.
Competenze del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano
riservati all'assemblea ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli
scopi consortili.
2. Spetta segnatamente al consiglio di amministrazione:
a) nominare tra i propri componenti il presidente e il
vicepresidente;
b) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe operative al
presidente, al vicepresidente;
c) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea fissandone
l'ordine del giorno;
d) istituire sedi secondarie da sottoporre a ratifica
assembleare;
e) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale;
f) predisporre la bozza di bilancio consuntivo annuale da
sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nonche' la relazione
tecnica illustrativa.
g) redigere la situazione patrimoniale ai sensi dell'art.
2615-bis del codice civile;
h) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le
loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre
all'assemblea ordinaria per l'approvazione e da comunicare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico;
i) adottare il programma annuale e pluriennale di attivita' e di
investimenti;
k) sottoporre all'assemblea straordinaria, ai fini
dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto, anche con
riferimento alla costituzione di eventuali articolazione regionali ed
interregionali del Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2 e
trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo
economico;
l) deliberare sulle proposte di convenzione con gli enti locali
territoriali e le loro aziende di cui all'art. 3 del presente
statuto;
m) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni
genere inerenti all'attivita' consortile, e sulle proposte di accordi
di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal presente
Statuto;
n) definire le strutture organizzative interne al Consorzio,
determinare l'organico del Consorzio e le modalita' di gestione
amministrativa interna;
o) vagliare le richieste di ammissione al Consorzio, motivando
quelle respinte ai sensi dell'art. 5;
p) deliberare, motivando, sull'esclusione dei consorziati ai
sensi dell'art. 9;
q) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi di cui
all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la
loro entita' secondo i modi e le procedure previste in un apposito
regolamento adottato ai sensi dell'art. 26;
r) autorizzare il presidente o il vicepresidente a conferire
procure per singoli atti o categorie di atti;
s) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per
disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi
del Consorzio;
t) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico la
misura del contributo ambientale di cui all'art. 233, comma 10,
lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
u) determinare e assegnare le quote di partecipazione al
consorzio di cui all'art. 11, comma 2 sulla base del loro valore
unitario come approvato dall'assemblea;
v) stabilire le modalita' ed i termini di riscossione e
versamento del contributo di cui all'art. 11, comma, comma 1, lettera
d) e all'art. 10, comma 1;
x) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi di cui
all'art. 3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione;
y) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla
raccolta e i prezzi di cessione;
z) modificare la sede legale o la sede operativa nell'ambito
della stessa citta';
3. Il consiglio di amministrazione puo':
a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni
rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei
consorziati;
b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo
svolgimento di determinate attivita'.
4. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente e
al vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i
limiti della delega. Il consiglio di amministrazione puo' altresi'
affidare al presidente o al vicepresidente o al direttore generale,
laddove previsto, specifici incarichi. Il Consiglio puo' altresi'
delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri
determinando i limiti della delega.
5. Non puo' essere oggetto di delega la redazione dei bilanci
preventivo e consuntivo.
Art. 22.
Presidente e vicepresidente
1. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio
di amministrazione tra i propri componenti, durano in carica ...
ovvero sino alla data di cessazione del consiglio di amministrazione
che li ha nominati e sono rieleggibili per ..... ulteriori mandati
oltre quello di nomina.
2. Qualora il presidente cessi dalla carica, il consiglio di
amministrazione elegge tra i propri componenti il nuovo presidente
che resta in carica fino alla scadenza del mandato del suo
predecessore.
3. Il presidente:
a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei
confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all'autorita'
giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;
b) ha la firma sociale;
c) rappresenta il Consorzio nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni;
d) presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e
dell'assemblea;
e) attua le deliberazioni adottate dal consiglio di
amministrazione;
f) conferisce, previa autorizzazione del consiglio di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;
g) accerta che si operi in conformita' agli interessi del
Consorzio;
h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in
particolare dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio
di amministrazione.
4. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni
attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente ed in sua
assenza dal consigliere piu' anziano di eta'.
5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente o
altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti
piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del
consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti/Collegio sindacale
1. Il collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale e'
costituito da un minimo di ... ad un massimo di ... membri effettivi
e ... supplenti. ... membri effettivi sono nominati uno dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal
Ministero dello sviluppo economico. Gli altri membri sono eletti
dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori
legali. Per i membri di nomina ministeriale non e' richiesta
l'iscrizione nel registro dei revisori legali.
2. I revisori/sindaci durano in carica 3 anni, scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la
relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori/sindaci supplenti
secondo il criterio della maggiore anzianita' di carica o, in
subordine, della maggiore eta' anagrafica. Il revisore/sindaco
nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea
successiva.
4. Il diritto di revoca dei revisori/sindaci spetta all'assemblea
che lo esercita per giusta causa. I revisori/sindaci di nomina
ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno
nominati.
5. Il collegio dei revisori/collegio sindacale:
a) controlla la gestione del Consorzio;
b) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del
regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'andamento della gestione
economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e
sul suo concreto funzionamento e ne riferisce all'assemblea con la
relazione sul conto consuntivo;
c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo.
6. I revisori/sindaci partecipano all'assemblea e alle riunioni
del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o
su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo.
7. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti/collegio
sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza
nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 8.
8. Ai revisori/sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.
TITOLO V
Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali
Art. 24.
Esercizio finanziario e bilancio
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed
amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio
separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve
evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie
relative al contributo ambientale di cui all'art. 11, comma 1,
lettera d) del presente statuto.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il
consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione puo' avvenire
nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora
particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli
amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano
la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.
4. Il bilancio preventivo,approvato entro il mese di ...
dell'anno precedente, e' accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da
realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto
all'esercizio precedente.
5. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare
depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a
ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima
dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il bilancio
consuntivo.
6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico e
dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla nota
integrativa e dalla relazione sulla gestione.
7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al collegio
dei revisori/collegio sindacale almeno trenta giorni prima della
riunione dell'assemblea o del consiglio che deve deliberare sulla
loro approvazione.
8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da
relazione tecnica sull'attivita' consortile sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla
loro approvazione.
9. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio
sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni
deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri.
Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni
i bilanci si intendono approvati
10. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme
relative al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e'
depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.
11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e legalita'
sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell' art. 26.
12. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione e di
riserve alle imprese consorziate.
Art. 25.
Rapporti con le pubbliche amministrazioni
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in
costante collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico e
le altre amministrazioni competenti.
2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al
Ministero dello sviluppo economico gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4,
dell'art. 6.
3. Il Consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo
economico entro il 31 maggio di ogni anno una relazione tecnica
sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli
aderenti nell'anno solare precedente.
Art. 26.
Regolamenti consortili
1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini
dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue
attivita' il consiglio di amministrazione approva uno o piu' schemi
di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per
l'approvazione.
2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono
comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri,
qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con
le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento
richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.
Art. 27.
Scioglimento anticipato
1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione,
l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu'
liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte
le passivita'.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle
indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in
conformita' alle norme applicabili.
Art. 28.
Vigilanza
1. L'attivita' del Consorzio e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico.
2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o
di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e il Ministero dello sviluppo economico possono disporre lo
scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario
incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non e'
possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono
disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del
Consorzio.
Art. 29.
Organismo di vigilanza
1. L'Organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di
... membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'Ambiente
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico. Tra i membri uno svolge funzioni di presidente.
L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione
del Consorzio, provvede alla nomina dell'Organismo di vigilanza e del
suo presidente. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti in
possesso di comprovata esperienza nelle attivita' di verifica e
vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza
dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri
interni privi di compiti operativi.
2. I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre,
rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino
alla nomina del successore.
3. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al
funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 30.
Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia
1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in
quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le
norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

