Abbandono di piccoli rifiuti: dalle multe un aiuto al decoro urbano

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie serviranno a finanziare l'attuazione di campagne di informazione su scala nazionale, l'installazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi e la pulizia di caditoie e di tombini

Le sanzioni amministrative per l'abbandono di rifiuti da prodotti da fumo (mozziconi) e di piccolissime dimensioni (come scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) serviranno a finanziare iniziative a sostegno del decoro urbano.

Il decreto ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017  (in gazzetta ufficiale del 6 marzo 2017, n. 54) prevede che i proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie siano suddivisi a metà tra:

  • l'attuazione di campagne di informazione su scala nazionale (a cura del MinAmb);
  • l'installazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi, la pulizia di caditoie e di tombini da residui di mozziconi e la realizzazione di campagne informative su scala locale (a cura dei comuni).

Di seguito il testo integrale del decreto ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
15 febbraio 2017 

Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e  di  rifiuti

di piccolissime dimensioni. (17A01693)


           in gazzetta ufficiale del 6 marzo 2017, n. 54

                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                E DEL MARE
                            di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale e, in  particolare,  la  Parte  Quarta  recante

norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti

inquinanti;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 3 aprile 2014 sul  riavvicinamento  delle  disposizioni

legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri

relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei

prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento dell'uso eccessivo di risorse  naturali»  che  introduce

modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  Visto in particolare, l'art. 40 della legge 28  dicembre  2015,  n.

221 che disciplina «Rifiuti di prodotti  da  fumo  ed  i  rifiuti  di

piccolissime dimensioni»;

  Visto l'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed,

in particolare, il comma 3 che vieta  l'abbandono  di  mozziconi  dei

prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;

  Visto l'art. 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed,

in particolare, il comma 1  che  vieta  l'abbandono  dei  rifiuti  di

piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di  carta

e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie  e  negli

scarichi;

  Visto l'art. 255, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della  legge  28  dicembre

2015, n. 221, il  quale  prevede  la  comminazione  di  una  sanzione

amministrativa  pecuniaria  per   chiunque   abbandona   rifiuti   di

piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo;

  Visto  in  particolare,  l'art.  263,  comma  2-bis,  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce che  «Il  50  per

cento   delle   somme   derivanti   dai   proventi   delle   sanzioni

amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'art.  255,  comma

1-bis, e' versato all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere

riassegnato ad  un  apposito  Fondo  istituito  presso  lo  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art.

232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e'  destinato

ai comuni  nel  cui  territorio  sono  state  accertate  le  relative

violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'art.

232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte  degli  stessi

comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive

per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da

fumo e  dei  rifiuti  di  piccolissime  dimensioni  di  cui  all'art.

232-ter, nonche'  alla  pulizia  del  sistema  fognario  urbano.  Con

provvedimento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dell'interno  e

con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro

novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, sono stabilite  le  modalita'  attuative  del  presente

comma»;

  Viste le note del Ministero dell'interno (prot. n. 0069395  del  17

ottobre 2016)  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  (prot.  n.  68668

del 25 agosto 2016) e recepite le osservazioni ivi indicate;

                              Decreta:
                               Art. 1
                               Oggetto
  Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 263,

comma 2-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e

disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi  derivanti  dalle

sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono  dei

rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono  dei  rifiuti  di

piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti  di  carta,

gomme da masticare.

                              Art. 2
                      Destinazione dei proventi

  1. Ai sensi dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti  dai

proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.

255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e'

versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato

ad un apposito Fondo istituito presso  lo  stato  di  previsione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.

Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate  per  l'attuazione  di

campagne di informazione su scala  nazionale  nonche'  per  le  altre

finalita' di cui all'art. 232-bis del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152.

  2.  Il  restante  cinquanta   percento   dei   proventi   derivanti

dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1-bis, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' destinato ai comuni nel

cui territorio sono state accertate le violazioni.  Tali  somme  sono

impiegate, in via prioritaria,  per  le  attivita'  di  installazione

nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonche'

nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per

la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e

secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di

tombini facenti parte del sistema fognario nonche' per le campagne di

informazione su scala locale.

  3. Per la gestione delle entrate derivanti  dall'irrogazione  delle

sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma  1-bis,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  comuni  versano  la

quota indicata al comma 1, con cadenza  semestrale  ed  entro  il  30

giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel  capitolo  dell'entrata

del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28,  trattenendo  la  quota

indicata al comma 2  e  dando  conto,  nel  rendiconto  di  gestione,

dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione.

  4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

ha la facolta' di chiedere ai comuni chiarimenti ed  informazioni  in

ordine alle attivita' svolte in attuazione del presente decreto.

                                Art. 3
              Campagne d'informazione su scala nazionale

  1. Ai sensi dell'art. 232-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006,  n.  152,  i  produttori  di  prodotti  da  fumo  attuano,   in

collaborazione con il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  campagne  di  informazione  al   fine   di

sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per  l'ambiente

derivanti dall'abbandono  di  mozziconi  dei  prodotti  da  fumo.  Le

campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche

in collaborazione con enti portatori di  interessi  del  settore,  di

enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonche' di altri

enti o associazioni  idonei  al  raggiungimento  di  tali  finalita',

attraverso i canali ritenuti piu' idonei ed  indipendentemente  dalla

possibilita' di poter beneficiare  delle  somme  presenti  sul  Fondo

istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare.

  2. I produttori di prodotti da  fumo  possono  anche  autonomamente

promuovere  campagne  d'informazione  o  altre  iniziative  volte   a

sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per  l'ambiente

derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo.

  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare  destina  le  somme  derivanti  dai  proventi   delle   sanzioni

amministrative pecuniarie presenti nel Fondo, in  via  prioritaria  e

comunque   non   in   misura   inferiore   al   cinquanta   percento,

all'attuazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione di  cui

al comma 1.

  4. Le campagne di informazione sensibilizzano  le  amministrazioni,

la cittadinanza ed i consumatori sulle tematiche della  raccolta  dei

mozziconi dei prodotti da fumo ed in particolare:

    sugli effetti nocivi  arrecati  all'ambiente  dall'abbandono  dei

rifiuti dei prodotti da fumo;

    sull'obbligo di  non  gettare  ed  abbandonare  i  mozziconi  dei

prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle  caditoie  stradali  e

nel sistema fognario, ed i conseguenti benefici in termini  economici

e ambientali;

    sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei

rifiuti;

    sulla possibilita' di attivare per i rifiuti di prodotti da  fumo

specifiche procedure di raccolta differenziata  atte  a  destinare  i

rifiuti di  prodotti  da  fumo  a  specifiche  filiere  di  recupero,

piuttosto che al conferimento in discarica.

                               Art. 4
                    Installazione dei raccoglitori

  1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2,  comma  2,

ferma  restando  la  facolta'  per  i  comuni  stessi  di  utilizzare

eventuali  ulteriori  risorse  disponibili  allo  scopo  nei   propri

bilanci, installano una rete  di  raccoglitori  per  la  raccolta  di

mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi  nonche'  nei

luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione  ed

il corretto utilizzo.

  2.   Su   ogni   raccoglitore,   compatibilmente   con    le    sue

caratteristiche, sono riportate informazioni sui  danni  all'ambiente

causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le  sanzioni

amministrative pecuniarie irrogate a chiunque  viola  il  divieto  di

abbandono di tali rifiuti.

  3. I raccoglitori installati permanentemente  in  aree  esterne  e,

pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti

all'usura  nonche'  dotati  di  sistemi  di  copertura  per   evitare

l'ingresso di acqua.

                               Art. 5
               Campagne di informazione su scala locale

  1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2,  comma  2,

ferma  restando  la  facolta'  per  i  comuni  stessi  di  utilizzare

eventuali  ulteriori  risorse  disponibili  allo  scopo  nei   propri

bilanci, attuano campagne di informazione volte  a  sensibilizzare  i

consumatori  sulle  conseguenze  nocive  per   l'ambiente   derivanti

dall'abbandono di mozziconi di prodotti  da  fumo  e  di  rifiuti  di

piccolissime dimensioni anche congiuntamente a  comuni  limitrofi.  I

produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di  interessi  del

settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela  dell'ambiente  e

gli altri enti  o  associazioni  idonei  al  raggiungimento  di  tali

finalita' possono collaborare a tali iniziative.

  2. Nell'ambito delle suddette campagne, i comuni possono  prevedere

specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali sono

fornite  informazioni  sulle  conseguenze   nocive   per   l'ambiente

derivanti dall'abbandono dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di

piccolissime dimensioni. Nel corso dello svolgimento di tali  eventi,

i comuni possono provvedere alla distribuzione di materiali  dedicati

quali brochure informative e relativi gadgets.


                               Art. 6
               Entrata in vigore e disposizioni finali

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  quindici  giorni

dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

italiana.

  2. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o  maggiori

oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  vi

provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

 

Allegati

D.M. 15 febbraio 2017

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