Sicurezza nucleare: recepite le ultime indicazioni comunitarie

Via comunicazione Commissione
In Gazzetta ufficiale le novità in materia di sicurezza nucleare. Il D.Lgs. n. 137/2017 ha recepito la direttiva 2014/87/Euratom modificando parte del quadro legislativo nazionale. La nuova norma entrerà in vigore il 4 ottobre 2017.

Con  decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, il governo ha dato attuazione alla direttiva 2014/87/Euratom. Il provvedimento comunitario modifica la precedente direttiva 2009/71/Euratom che aveva istituito un quadro per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. La nuova norma modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto dovrà essere emanato un apposito regolamento che adegui il D.P.R. n. 1450/1970 alle disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 137/2017.

Per un approfondimento leggi il commento di Elio Giroletti e Sergio Manera

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Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

In Gazzetta ufficiale del 19 settembre 2017, n. 219

                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, l'Allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare  degli
impianti nucleari; 
  Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011
che istituisce un quadro comunitario per la gestione  responsabile  e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
  Vista la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che  istituisce  un  quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 
  Vista la legge 14  ottobre  1957,  n.  1203,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica; 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego  pacifico
dell'energia nucleare; 
  Vista la legge 20 marzo  1975,  n.  70,  recante  disposizioni  sul
riordinamento degli enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del
personale dipendente; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1982,  n.  704,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione  fisica  dei  materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n.  720,  recante  istituzione  del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Vista la  legge  19  gennaio  1998,  n.  10,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna
il 20 settembre 1994; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
  Vista la legge 16  dicembre  2005,  n.  282,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza  della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006); 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Vista  la  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Lisbona  che  modifica   il   Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e  dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, e in particolare l'articolo 25 recante delega al  Governo
in materia nucleare; 
  Vista  la  legge  28  aprile  2015,  n.  58,  recante  ratifica  ed
esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica
dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio
2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista la legge 28  luglio  2016,  n.  153,  recante  norme  per  il
contrasto al terrorismo, nonche' ratifica  ed  esecuzione:  a)  della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo,
fatta  a  Varsavia  il  16  maggio   2005;   b)   della   Convenzione
internazionale per la soppressione di atti  di  terrorismo  nucleare,
fatta a  New  York  il  14  settembre  2005;  c)  del  Protocollo  di
Emendamento  alla  Convenzione  europea  per   la   repressione   del
terrorismo,  fatto  a  Strasburgo  il  15  maggio  2003;   d)   della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio,  la  ricerca,  il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio  2005;  e)  del  Protocollo
addizionale  alla  Convenzione  del   Consiglio   d'Europa   per   la
prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; 
  Visto  il  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.   1611,   recante
approvazione del testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche
sulla  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio   dello   Stato   e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
l'attuazione   delle   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni  ionizzanti,
2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di  gestione  sicura   del
combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi   derivanti   da
attivita' civili; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  recante
riordinamento del sistema degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  recante
disciplina dei sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'  benefici  economici,   a   norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto legislativo  19  ottobre  2011,  n.  185,  recante
attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce  un  quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce  un  quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  aprile   2003,   n.   83,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  oneri  generali  del  sistema
elettrico  e  di  realizzazione,   potenziamento,   utilizzazione   e
ambientalizzazione di impianti termoelettrici; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,   recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1970,
n. 1450, recante il regolamento per il riconoscimento  dell'idoneita'
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  44  del  22
febbraio 2006, concernente  linee  guida  per  la  pianificazione  di
emergenza per il trasporto  di  materie  radioattive  e  fissili,  in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 6 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 settembre 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche  sociali,  della  salute,  dell'interno,
della  giustizia,  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera i) e' sostituita  dalla  seguente:  «i)  incidente:
qualsiasi  avvenimento  non  intenzionale  le   cui   conseguenze   o
potenziali conseguenze sono significative dal punto  di  vista  della
radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi
superiori ai limiti previsti dal presente decreto;»; 
    b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
      «i-bis) inconveniente: qualsiasi avvenimento  non  intenzionale
le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal
punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare; 
      i-ter) funzionamento anomalo: qualsiasi processo operativo  che
si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una  volta  durante
il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di
adeguate  misure  progettuali,  non  provoca  danni  significativi  a
elementi  importanti  per  la  sicurezza   o   determina   condizioni
incidentali; 
      i-quater) base di progetto: l'insieme delle condizioni e  degli
eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione  di
un impianto  nucleare,  compreso  l'ammodernamento,  secondo  criteri
stabiliti,  di  modo  che  l'impianto,  in  condizioni  di   corretto
funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di  resistere  a
tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati; 
      i-quinquies)  incidente  base  di   progetto:   le   condizioni
incidentali  prese  in  considerazione  nella  progettazione  di   un
impianto  nucleare  secondo   criteri   progettuali   stabiliti,   al
verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile,  e
il rilascio di materie radioattive  sono  mantenuti  entro  i  limiti
autorizzati; 
      i-sexies) gravi condizioni: condizioni piu'  gravi  rispetto  a
quelle collegate agli incidenti base  di  progetto;  tali  condizioni
possono essere causate da guasti multipli, quali la completa  perdita
di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o  da
un avvenimento estremamente improbabile; 
      i-septies) difesa in profondita': l'insieme dei  dispositivi  e
delle procedure atti a  prevenire  l'aggravarsi  di  inconvenienti  e
funzionamenti anomali  e  a  mantenere  l'efficienza  delle  barriere
fisiche interposte tra una sorgente di  radiazione  o  del  materiale
radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il
normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali; 
      i-octies) cultura della  sicurezza  nucleare:  l'insieme  delle
caratteristiche e delle attitudini proprie  di  organizzazioni  e  di
singoli individui in base alle quali viene attribuito il piu' elevato
grado  di  priorita'  alle  tematiche  di  sicurezza  nucleare  e  di
radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse; 
      i-novies) piano operativo: documento predisposto  dal  titolare
dell'autorizzazione per  la  disattivazione  dell'impianto  nucleare,
atto a descrivere le finalita'  e  le  modalita'  di  svolgimento  di
specifiche operazioni connesse alla  disattivazione,  riguardanti  in
particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione  dei
materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli  obiettivi
e ai criteri di sicurezza nucleare  e  di  radioprotezione  stabiliti
nell'autorizzazione.». 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «legge 31 dicembre 1962, n. 1860,»
sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 6 febbraio  2007,
n. 52, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della  legge
28 aprile 2015, n. 58,»; 
    b) al comma 3, alla lettera d), dopo  le  parole:  «del  presente
decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle norme di cui  al
comma 1»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. L'esercente le attivita' soggette alla vigilanza di cui
al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto,  sono  tenuti  a  fornire
tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori
dell'ISIN necessari per  l'espletamento  delle  loro  funzioni,  e  a
consentire l'accesso all'intero  impianto  o  struttura.  Il  segreto
industriale non puo' essere opposto agli ispettori ISIN, che sono,  a
loro volta, tenuti all'obbligo  della  riservatezza  ai  sensi  della
normativa vigente.»; 
    d) al comma 6, dopo le parole: «competenti per  territorio»  sono
inserite le  seguenti:  «,  nonche'  l'autorita'  competente  che  ha
rilasciato  l'autorizzazione,  il  nulla  osta  o   la   licenza   di
esercizio». 
  3. All'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
dopo il comma 5 e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Ai  fini  della
predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6,  comma
4, lettera h), del decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,  le
amministrazioni  territoriali  titolari  del   potere   autorizzativo
trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni
di cui al  comma  1  comunicate  dagli  organi  di  vigilanza  e  sui
provvedimenti adottati.». 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) dopo le  parole:  «pianta  topografica,»  sono
inserite le seguenti: «dalla descrizione  dello  stato  del  sito  di
ubicazione dell'impianto stesso,»; 
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)  elaborati
tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare,  con
un livello di dettaglio proporzionato all'entita' e alla  natura  dei
pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.». 
  5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
230, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  37-bis  (Obiettivo  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari). - 1.  Gli  impianti  nucleari  sono  progettati,  ubicati,
costruiti,  messi  in  esercizio,  utilizzati   e   disattivati   con
l'obiettivo di prevenire incidenti  e,  qualora  si  verifichino,  di
attenuarne le conseguenze e di evitare: 
    a) rilasci radioattivi iniziali  che  richiederebbero  misure  di
emergenza all'esterno del sito, ma in cui il  tempo  necessario  alla
loro attuazione e' insufficiente; 
    b) grandi  rilasci  radioattivi  che  richiederebbero  misure  di
protezione che potrebbero non essere  limitate  nello  spazio  o  nel
tempo. 
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1: 
    a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e'  rilasciata
per la prima volta un'autorizzazione  alla  costruzione  dopo  il  14
agosto 2014; 
    b)  sono  assunti  a  riferimento  per  gli   impianti   nucleari
esistenti, ai fini della tempestiva attuazione  di  miglioramenti  di
sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni
periodiche della sicurezza di cui all'articolo 37-quater; 
    c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e'
stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 55, nel  piano
delle operazioni da eseguire. 
  Art.  37-ter  (Misure  per  conseguire  l'obiettivo  di   sicurezza
nucleare degli impianti nucleari). - 1.  Ai  fini  del  conseguimento
dell'obiettivo   di   cui   all'articolo    37-bis,    il    titolare
dell'autorizzazione e' tenuto ad attuare la  difesa  in  profondita',
ove applicabile, al fine di assicurare: 
    a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi
di origine naturale o umana non intenzionale; 
    b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti; 
    c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione  dei
guasti; 
    d) il controllo degli incidenti base di progetto; 
    e) il controllo delle condizioni gravi,  incluse  la  prevenzione
dell'evoluzione degli incidenti e  l'attenuazione  delle  conseguenze
degli   incidenti   gravi,   qualificati   come   tali   dall'Agenzia
internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite; 
    f) la predisposizione  di  misure  organizzative  a  norma  degli
articoli 46, 47 e 48. 
  2. L'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure  intese
a  promuovere  e  rafforzare  un'efficace  cultura  della   sicurezza
nucleare. Tali misure comprendono in particolare: 
    a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla
sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli  del  personale  e
dei dirigenti, le capacita'  di  mettere  in  discussione  l'efficace
attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza  e  di
segnalare prontamente problemi di sicurezza,  a  norma  dell'articolo
58-bis, comma 2, lettera c); 
    b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per  registrare,
valutare e documentare  l'esperienza  operativa  interna  ed  esterna
maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza; 
    c) l'obbligo per il  titolare  dell'autorizzazione  di  segnalare
all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; 
    d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma
dell'articolo 58-ter. 
  Art. 37-quater (Valutazione iniziale e revisioni  periodiche  della
sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il  controllo
dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e  periodicamente,  almeno  ogni
dieci  anni,  la  sicurezza  dell'impianto  nucleare  come   previsto
dall'articolo 58-bis, comma 2, lettera  a).  La  rivalutazione  della
sicurezza e' intesa ad assicurare il rispetto  dell'attuale  base  di
progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di  sicurezza
tenendo  conto  delle  conseguenze   derivanti   dall'invecchiamento,
dell'esperienza operativa, dei piu' recenti risultati della ricerca e
dell'evoluzione  delle  norme  internazionali,  facendo   riferimento
all'obiettivo definito all'articolo 37-bis.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
le parole: «e 37,» sono sostituite dalle seguenti: «, 37 e 52 e'». 
  7. All'articolo 47 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «emergenza nucleare» sono aggiunte
le seguenti: «, nel quale e' compreso il piano di emergenza  interna,
recante le procedure di gestione dell'impianto  in  tali  situazioni,
nonche' le misure di emergenza da adottare per prevenire o  attenuare
le  loro  conseguenze,  tenendo  conto  della   radioprotezione   dei
lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza  di
cui al capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza»; 
    b) al comma 2, dopo le parole:  «deve  altresi'  contenere»  sono
inserite  le  seguenti:  «le  modalita'  con  le  quali  il  titolare
dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  informa  tempestivamente  i
lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, nonche'». 
  8. All'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
al comma 3, alla lettera e), dopo  le  parole:  «piano  di  emergenza
interna dell'impianto» sono inserite  le  seguenti:  «,  incluso  nel
manuale  di  istruzioni  per  le  situazioni   eccezionali   di   cui
all'articolo 47,». 
  9. All'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  dopo  le  parole:  «limiti  e  condizioni»  sono
inserite le seguenti:  «,  nonche'  di  un  piano  preliminare  delle
operazioni di  disattivazione.  Tale  piano  deve  essere  aggiornato
almeno ogni  cinque  anni  e  in  particolare  quando  lo  richiedano
circostanze specifiche, quali significative  modifiche  dei  processi
operativi»; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «loro osservanza» sono aggiunte le
seguenti: «e, sentito l'ISIN,  approva  il  piano  preliminare  delle
operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti». 
  10. All'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il  Ministero
dello sviluppo economico assicura l'effettiva partecipazione da parte
del  pubblico  ai  processi  decisionali  concernenti   il   rilascio
dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio  sito  web
istituzionale   dello   schema   di   decreto   e   della    relativa
documentazione,  assicurando  che  il  pubblico  possa  esprimere  le
proprie  osservazioni  al  riguardo  e  che  delle  stesse  si  tenga
debitamente conto.»; 
    b)  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Con
l'autorizzazione   sono   altresi'   definite   le   operazioni    di
disattivazione   rilevanti   per   la   sicurezza   nucleare   e   la
radioprotezione. Per tali operazioni il titolare  dell'autorizzazione
per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati,
ovvero i piani operativi, da  sottoporre  all'approvazione  dell'ISIN
prima della loro attuazione.». 
  11. All'articolo 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «all'ANPA uno  o  piu'  rapporti  atti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  Ministero   dello   sviluppo
economico e alle altre amministrazioni  di  cui  all'articolo  55  un
rapporto conclusivo atto»; 
    b) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  L'ISIN,
sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la  documentazione  di
cui al comma 1, predispone e trasmette al  Ministero  dello  sviluppo
economico e alle altre amministrazioni di  cui  all'articolo  55  una
relazione contenente le proprie  valutazioni  e  l'indicazione  delle
eventuali prescrizioni.». 
  12. All'articolo 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,   dopo   le   parole:   «Inosservanza   delle
prescrizioni;» e' inserita la seguente: «diffide;»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «dei progetti»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  compresi   i   progetti   particolareggiati   di   cui
all'articolo  41  e  i  piani  operativi»  e  la  parola:  «ANPA»  e'
sostituita dalla seguente: «ISIN»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il  fatto
costituisca  reato,  in  caso  di  inosservanza  delle   prescrizioni
contenute nei provvedimenti di  cui  al  comma  1  o  di  difformita'
dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e
i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza  agli
obblighi di cui agli articoli 37-ter, comma 2,  e  37-quater,  l'ISIN
contesta all'esercente le inosservanze e le difformita' accertate  e,
ove necessario, assegna un termine di trenta giorni  per  fornire  le
proprie giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN ritenga
incomplete  o  comunque  insufficienti  le  giustificazioni  fornite,
l'ISIN diffida l'esercente assegnandogli un termine  entro  il  quale
devono essere eliminate le inosservanze e  ne  da'  comunicazione  al
Ministero dello sviluppo economico.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di  inutile
decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN ne informa il  Ministro
dello sviluppo economico  che,  con  proprio  decreto,  procede  alla
sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1  per  il  periodo  di
tempo necessario ad eliminare le inosservanze, sentito l'ISIN.»; 
    e) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Se  a  causa
dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o  di  difformita'
dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e
i piani  operativi  come  approvati  dall'ISIN  ricorrono  motivi  di
urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo  il  periodo
di sospensione le inosservanze non sono state  eliminate,  l'ISIN  ne
informa  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  che,  con  proprio
decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, dell'interno, del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate,  revoca
il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.»; 
    f) il comma 5 e' abrogato; 
    g) al comma 6, dopo la parola: «provvedimenti» sono  inserite  le
seguenti: «di diffida,» e le parole: «devono  essere  indicate»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono stabilite». 
  13. All'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «essere delegata» sono aggiunte le
seguenti: «e comprende la  responsabilita'  per  le  attivita'  degli
appaltatori e dei subappaltatori le cui attivita' potrebbero incidere
sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a: 
        a) valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare
costantemente, nella misura ragionevolmente possibile,  la  sicurezza
dei suoi impianti nucleari o dell'attivita' di gestione  dei  rifiuti
radioattivi e  del  combustibile  esaurito,  in  modo  sistematico  e
verificabile.  Cio'  comprende  la  verifica  che  sono  stati  presi
provvedimenti  ai  fini   della   prevenzione   degli   incidenti   e
dell'attenuazione  delle  loro  conseguenze,  compresa  la   verifica
dell'applicazione della difesa in profondita'; 
        b) istituire e attuare sistemi di gestione che  attribuiscono
la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare; 
        c)  stabilire  procedure  e  misure  di  emergenza  sul  sito
adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti  gravi
o provvedimenti equivalenti, ai fini  di  un'efficace  risposta  agli
incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze; 
        d)  prevedere  e  mantenere  adeguate  risorse   finanziarie,
nonche' risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze
adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla
sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre,  che
gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile e  le  cui
attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto
nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle
qualifiche  e  delle  competenze  adeguate  per  adempiere  ai   loro
obblighi.»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c),
in particolare devono: 
        a) essere coerenti con le altre procedure operative,  con  la
pianificazione di emergenza di cui al capo X,  Sezione  I,  e  essere
oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilita'; 
        b) riguardare incidenti e  incidenti  gravi,  che  potrebbero
verificarsi in tutte le modalita' operative e quelli che  coinvolgono
o colpiscono contemporaneamente diverse unita'; 
        c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna; 
        d) essere riesaminate  e  aggiornate  periodicamente  tenendo
conto  delle  esperienze  acquisite  dalle  esercitazioni   e   dagli
incidenti.». 
    d) il comma 3 e' abrogato. 
  14. All'articolo 58-ter del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze  e
capacita' in materia di sicurezza nucleare»; 
    b) al comma 1, la  parola:  «l'esperienza»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «le capacita'»; dopo le parole: «responsabilita' in materia
di sicurezza nucleare degli  impianti  nucleari  e  di  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»,  sono  inserite  le
seguenti: «, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare  competenze
e capacita' in materia di sicurezza nucleare e di  preparazione  alla
gestione delle emergenze sul sito,». 
  15. All'articolo 58-quater del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasparenza.»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «ai lavoratori e al pubblico» sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  prestando  particolare  attenzione  alle
autorita' locali, alla popolazione e ai  soggetti  interessati  nelle
vicinanze di un impianto nucleare»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce  ai  lavoratori  e
alla popolazione informazioni in merito allo  stato  della  sicurezza
nucleare, con riferimento alle normali condizioni  di  esercizio  dei
propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.»; 
    d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis.  L'ISIN  puo'  concludere  accordi  bilaterali  con  le
autorita' di regolamentazione competenti di altri  Stati  membri  per
regolare le attivita' di cooperazione sulla sicurezza nucleare  degli
impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso,
la condivisione di informazioni.  Tali  accordi  sono  comunicati  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero  dell'interno  e
al  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri.». 
  16. All'articolo 58-quinquies  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Relazioni   e
revisioni tra pari.»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 22  luglio
2020, sulla base dei dati atti a descrivere lo  stato  di  attuazione
della direttiva  2009/71/Euratom,  come  modificata  dalla  direttiva
2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni  prima  del
predetto  termine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.»; 
    c) dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti: 
      «3-quater. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su
base coordinata con  gli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
provvede a: 
        a)  effettuare  una  valutazione  nazionale,  basata  su  uno
specifico tema  correlato  alla  sicurezza  nucleare  dei  pertinenti
impianti nucleari presenti nel territorio; 
        b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea,
e la Commissione in qualita' di osservatore, ad effettuare  un  esame
inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a); 
        c)  proporre  ai  Ministeri  dello   sviluppo   economico   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  appropriate
misure per dar seguito alle pertinenti  risultanze  del  processo  di
esame inter pares; 
        d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo
di  esame  inter  pares  e  i  suoi  principali   risultati,   quando
disponibili; 
        e)  trasmettere  tempestivamente  agli  altri  Stati  membri,
nonche' alla  Commissione  europea,  i  risultati  della  valutazione
nazionale. 
  3-quinquies. Le attivita' di cui al comma 3-quater sono avviate nel
2017 e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno
ogni sei anni. 
  3-sexies. In  caso  di  incidente  all'origine  di  situazioni  che
richiedono misure di emergenza  all'esterno  del  sito  o  misure  di
protezione della popolazione, l'esame inter pares  di  cui  al  comma
3-quater e' organizzato senza indebito ritardo.». 
  17. Al capo XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prima
dell'articolo 136 e' inserito il seguente: 
  «Art. 135-bis (Contravvenzioni al capo III).  -  1.  Salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  impedisce  l'esecuzione
delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne  ostacola
l'effettuazione, ovvero non  esibisce  i  documenti  richiesti  dagli
ispettori dell'ISIN, e' punito con l'arresto fino a due  anni  o  con
l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.». 
  18. All'articolo 138 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Chi  pone  in
esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la
relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione
di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione,  e'  punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila
euro a centocinquantamila euro. La medesima pena  si  applica  a  chi
pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e  52,
o esegue le operazioni connesse alla disattivazione  di  un  impianto
nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o
revocate.»; 
    b)  al  comma  2  le  parole:  «venti  a  ottanta  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.  Il  titolare
dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione  i
progetti  particolareggiati  ovvero  i   piani   operativi   di   cui
all'articolo 56, comma  4-bis,  senza  l'approvazione  dell'ISIN,  e'
punito  con  l'arresto  da  uno  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda   da
quindicimila euro a sessantamila euro»; 
    d) al  comma  3  le  parole:  «venti  a  ottanta  milioni;»  sono
sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro.» e
le parole: «la violazione degli adempimenti di cui  all'articolo  48,
commi 3 e 4, e' punita con l'arresto sino a  quindici  giorni  o  con
l'ammenda da uno a cinque milioni» sono soppresse; 
    e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il  titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli  obblighi
di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, e' punito con l'arresto  sino  a
quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro. 
  3-ter.  Il  titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  che
realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo  41,  comma
1, in  difformita'  da  quanto  approvato  dall'ISIN  e'  punito  con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da  quindicimila  euro  a
sessantamila euro. 
  3-quater. Il titolare dell'autorizzazione alla  disattivazione  che
realizza i progetti particolareggiati e  i  piani  operativi  di  cui
all'articolo 56, comma 4-bis,  in  difformita'  da  quanto  approvato
dall'ISIN e' punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con
l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.». 
  19. All'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
al comma 1, le parole: «del presente decreto» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, nonche' alle contravvenzioni di  cui  all'articolo  138,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,». 
                               Art. 2 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, dopo
le parole:  «autorita'  nazionale»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
indipendente   ai   sensi   delle   direttive    2009/71/Euratom    e
2011/70/Euratom,». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Le
informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla
normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria
la preventiva autorizzazione di altri organismi o  enti.  Qualora  le
informazioni abbiano una classifica  di  segretezza  ai  sensi  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano  le  norme  in  materia  di
tutela delle informazioni classificate.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «non rinnovabili» sono aggiunte le
seguenti: «e il collegio dei revisori»; 
    c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «Se
appartenente ai ruoli della pubblica  amministrazione,  il  direttore
dell'ISIN e' collocato in posizione di  fuori  ruolo,  aspettativa  o
analoga posizione per l'intera durata  dell'incarico,  garantendo  il
trattamento  economico  in  godimento,  comprensivo  dei  trattamenti
economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nei  soli  casi
ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.». 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'ISIN e' dotato di
risorse di personale di provata competenza tecnica  nelle  specifiche
aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60  unita'
e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite  massimo
di 30 unita', di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Le risorse sono costituite, in sede di  prima  applicazione,  da
personale  gia'  appartenente  al  Dipartimento   nucleare,   rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA  e  da
risorse provenienti da altre pubbliche  amministrazioni  ed  enti  di
ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato  all'ISIN
in posizione di comando e conservera'  il  trattamento  giuridico  ed
economico  in  godimento  presso  l'amministrazione   o   l'ente   di
appartenenza. Al personale posto in posizione di comando  si  applica
quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica  il  trattamento
giuridico  ed  economico  previsto  per   gli   enti   del   comparto
dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del  Contratto
Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.»; 
    e) il comma  11  e'  sostituito  dal  seguente:  «11.  L'ISIN  ha
personalita' giuridica di diritto pubblico, opera in piena  autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile,
con indipendenza di giudizio e di  valutazione,  ed  e'  responsabile
della sicurezza  nucleare  e  della  radioprotezione  sul  territorio
nazionale,  nello  svolgimento  delle  funzioni  e  dei  compiti   di
autorita'  nazionale  negli  ambiti  stabiliti   dalla   legislazione
vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e'
inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29  ottobre  1984,  n.
720. L'ISIN e' dotato di un  Organismo  indipendente  di  valutazione
delle performance ed e' sottoposto al controllo della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,  n.
20. Il collegio dei revisori e' nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' composto da tre membri  effettivi
scelti tra soggetti in  possesso  di  specifica  professionalita'  in
materia  di  controllo  e  contabilita'  pubblica.  Per  quanto   non
specificamente  previsto,  si  applicano  in  quanto  compatibili  le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.»; 
    f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Entro  60  giorni
dalla data di nomina del direttore dell'ISIN,  l'ISPRA  effettua  una
riorganizzazione  interna  dei  propri  uffici  che   assicuri   alla
struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da  apposita
convenzione  non  onerosa,  il  trasferimento  delle   dotazioni   di
personale, beni, servizi,  strutture,  laboratori  e  di  ogni  altra
dotazione necessari  per  garantire  le  condizioni  di  operativita'
secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.»; 
    g) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 1,  comma  298,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, nonche'  dall'articolo  1,  comma  493,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°  gennaio  2018  e'
altresi' assicurato un gettito annuo, pari a 3,81  milioni  di  euro,
mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno,  di  una  corrispondente  quota  degli  introiti  della
componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica,  definito
ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16  marzo
1999, n. 79,  e  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  18
febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
aprile 2003, n. 83.»; 
    h) il comma  16  e'  sostituito  dal  seguente:  «16.  Gli  oneri
economici per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
istruttorie, di monitoraggio, di ispezione  e  di  controllo  sono  a
carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o  dell'esercente  o
del titolare dell'impianto nucleare  o  dell'attivita'  sottoposta  a
ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attivita' di
indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico  del
Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e  sono
liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali  approvati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico.»; 
    i) al comma 18, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
per la preparazione alle emergenze sul sito.»; 
    l) al comma 20, le parole: «a legislazione vigente senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17»; 
    m) dopo il comma 20 sono aggiunti i  seguenti:  «20-bis.  Per  la
gestione  unitaria  di  servizi  strumentali  l'ISIN  puo'  stipulare
convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611.». 
                               Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I titolari di licenza di esercizio di cui  all'articolo  50  del
decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  o  di  autorizzazione
rilasciata ai sensi degli articoli 51 e 52 del medesimo decreto,  che
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  hanno
presentato  istanza  per   il   rilascio   dell'autorizzazione   alla
disattivazione, presentano al  Ministero  dello  sviluppo  economico,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il piano preliminare delle operazioni di  disattivazione  di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 230. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle  politiche
sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentito
l'ISIN, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del  presente
decreto,  con  la  specifica   disciplina   per   il   riconoscimento
dell'idoneita'  all'esercizio  tecnico   delle   strutture   per   lo
stoccaggio del combustibile esaurito, nonche' con  la  previsione  di
verifiche  periodiche  dirette  ad  accertare  la   sussistenza   dei
requisiti di idoneita' alla direzione e conduzione degli  impianti  e
delle predette strutture. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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