Uno dei temi di carattere ambientale che ha sollevato nel tempo alcune criticità è quello connesso al deposito temporaneo dei rifiuti sanitari.
Prima di passare alla specifica analisi di tale fattispecie, pare opportuno ricordare, in linea generale, quale sia la disciplina generale sul deposito temporaneo dei rifiuti.
L’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), definisce il deposito temporaneo come «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci».
Così ricostruita la fattispecie del deposito temporaneo di rifiuti, l'articolo procede all’analisi della disciplina generale dettata in tema di rifiuti derivanti da attività sanitarie.
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