APPALTI INTERNI/Verifiche preliminari sulla normativa applicabile
Di che cosa si tratta
Il D.Lgs. n. 81/2008 pone una netta distinzione tra i lavori in appalto rientranti nel campo di applicazione del titolo IV (i cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”) e qualunque altra attività affidata a terzi (i cosiddetti “appalti interni”), diversificando la relativa disciplina.
APPALTI INTERNI/Obblighi del datore di lavoro appaltatore e subappaltatore
Di che cosa si tratta
Il campo di applicazione dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 non si limita ai soli contratti di appalto, ma riguarda anche quelli, a cascata, di subappalto.
L’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 non prevede una definizione di “idoneità tecnico-professionale”, per cui occorre fare riferimento a quella presente nel titolo IV in materia di cantieri temporanei e mobili: «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare».
Il datore di lavoro committente, gli appaltatori e gli eventuali subappaltatori sono destinatari congiunti degli obblighi di (a) cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e (b) coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI/Soggetti coinvolti e rispettivi obblighi: fabbricante e datore di lavoro
Di che cosa si tratta
Il fabbricante e il datore di lavoro ricoprono posizioni di garanzia a salvaguardia della sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro ben distinte, ma complementari.
ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI/Obblighi del datore di lavoro: controllo iniziale
Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a questi scopi.
Il nuovo “regolamento macchine” definisce l’iter da seguire in caso di modifica di una macchina, a seconda che tale modifica sia “sostanziale” o “non sostanziale”.
Si ha modifica sostanziale se la stessa non è prevista né pianificata dal fabbricante e incide sulla sicurezza della macchina, creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede: (1) l’aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione (operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente) o (2) l’adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina.
Si ha modifica non sostanziale in tutti gli altri casi.
CANTIERI/Verifiche preliminari sulla normativa applicabile
Di che cosa si tratta
Il D.Lgs. n. 81/2008 pone una netta distinzione tra i lavori in appalto rientranti nel campo di applicazione del titolo IV (i cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”) e qualunque altra attività affidata a terzi (i cosiddetti “appalti interni”), diversificando la relativa disciplina.
CANTIERI/Obblighi del datore di lavoro committente – I soggetti da nominare
Di che cosa si tratta
Il D.Lgs. 81/2008 indica diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione di un cantiere temporaneo o mobile, la cui nomina è, in alcuni casi, obbligatoria da parte del Datore di Lavoro mentre, in altri, solo discrezionale.
I principali protagonisti della disciplina dei cantieri sono il committente, il responsabile lavori, il coordinatore per la progettazione (Csp), il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Cse, impresa affidataria e impresa esecutrice).
L’ “idoneità tecnico professionale” è definita come «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare».
Nei cantieri (1) in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, (2) in cui sono presenti più imprese esecutrici per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera o (3) in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della cosiddetta “patente a crediti” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché di coloro che sono in possesso dell’attestazione Soa in classifica pari o superiore alla III.
CANTIERI/Patente a crediti – Come ottenere i crediti
Di che cosa si tratta
Al momento del rilascio della patente, è attribuito un punteggio di 30 crediti, che possono poi essere incrementati fino ad un massimo di 100 crediti complessivi.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, non è più possibile operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 senza la patente a crediti e un punteggio di almeno 15 crediti (salvo per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o di coloro che sono in possesso dell’attestazione Soa in classifica pari o superiore alla III). Resta, comunque, possibile il completamento dell’attività quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
CANTIERI/Patente a crediti – Come impugnare il provvedimento di sospensione
Di che cosa si tratta
Nel caso in cui nel cantiere si verifichino:
(i) infortuni da cui deriva la morte di uno più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave, l’Inl adotta un provvedimento di sospensione della patente, fatta salva una diversa valutazione dell’Istituto stesso adeguatamente motivata;
(ii) infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione immediatamente accertabile, imputabile ai medesimi soggetti sempre a titolo di colpa grave, l’Inl può adottare un provvedimento di sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione ex 14, D.Lgs. n. 81/2008.
La violazione degli obblighi antinfortunistici può comportare responsabilità e sanzioni penali anche a prescindere dal verificarsi di un infortunio: in questi casi, si parla di “contravvenzioni”.
PROCEDIMENTI ISPETTIVI/Macchine e attrezzature di lavoro
Di che cosa si tratta
Nel caso in cui una macchina o un’attrezzatura di lavoro presenti un rischio, si devono applicare le procedure previste dagli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 758/1994.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Obblighi del datore di lavoro
Di che cosa si tratta
Tra gli obblighi principali del datore di lavoro vi è quello di garantire ai lavoratori lo stato di benessere, definito dall’atto costitutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità del 1945 in questi termini: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente assenza di malattia e infermità».
A tal fine, uno dei più importanti strumenti è la sorveglianza sanitaria, che il datore di lavoro deve far eseguire nel rispetto della periodicità delle visite mediche.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Obblighi del medico competente
Di che cosa si tratta
Il medico competente si deve occupare dell’analisi e della gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come dipendente o libero professionista, rispondendo direttamente al datore di lavoro e collaborando con il servizio di prevenzione e protezione (Spp).
SORVEGLIANZA SANITARIA/Obblighi del datore di lavoro: chi nominare come medico competente
Di che cosa si tratta
L’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, la nomina del medico competente.
Non ogni professionista medico può svolgere le funzioni di medico competente. E quindi non ogni professionista medico può essere nominato medico competente.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Sorveglianza sanitaria: in quali casi
Di che cosa si tratta
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i cosiddetti “rischi normati”, contenuti in specifiche norme del D.Lgs. n. 81/2008 e in numerosi provvedimenti speciali.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Sorveglianza sanitaria: quando
Di che cosa si tratta
La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di controllare lo stato di salute generale del lavoratore in relazione sia alle sue caratteristiche psicofisiche personali e connesse a precedenti attività lavorative sia alla specifica attività lavorativa e all’esposizione al rischio.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Sorveglianza sanitaria: come
Di che cosa si tratta
Le visite mediche non possono essere limitate a un semplice esame obiettivo del lavoratore, ma devono comprendere anche tutti quegli accertamenti ritenuti indispensabili per effettuare una corretta prevenzione dai rischi lavorativi.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: quando
Di che cosa si tratta
Quando l’attività lavorativa comporta un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di altre persone, è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche; specifiche limitazioni riguardano anche le sostanze stupefacenti.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: obblighi del datore di lavoro
Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro, previa valutazione dei rischi, deve individuare adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori per gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal medico competente
Di che cosa si tratta
Le visite mediche di sorveglianza sanitaria finalizzate alla verifica di assenza di condizioni alcol dipendenza o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti comprendono un’anamnesi e un esame obiettivo.
SORVEGLIANZA SANITARIA/Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: provvedimenti da adottare
Di che cosa si tratta
Nella valutazione clinica dell’idoneità alla mansione specifica per la verifica dell’assenza di condizioni di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o di alcolici, l’esecuzione dei test di screening può fornire al medico competente un semplice supporto orientativo, per cui è necessario seguire una procedura specifica per accertare la condizione di alcol dipendenza o tossicodipendenza.
Al termine delle visite mediche, il medico competente deve esprimere il giudizio di idoneità, ovvero l’esito che fornisce al datore di lavoro l’indicazione circa la possibilità per il lavoratore di svolgere la mansione alla quale è assegnato senza che essa sia in contrasto con il suo stato di salute.
In caso di disaccordo con il giudizio di idoneità espresso dal medico competente, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono presentare ricorso.
Tra gli obblighi principali del datore di lavoro, vi è quello di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi devono avere le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
FORMAZIONE/Corso per datori di lavoro Rspp: contenuti modulo comune
Di che cosa si tratta
I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi devono avere le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
FORMAZIONE/Corso per datori di lavoro Rspp: contenuti moduli tecnici-integrativi
Di che cosa si tratta
I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi devono avere le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra la nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Non ogni soggetto può, però, svolgere, e quindi essere nominato, le funzioni di responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
FORMAZIONE/Chi nominare come responsabile e Aspp: la frequenza del modulo A
Di che cosa si tratta
Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra la nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Non ogni soggetto può, però, svolgere, e quindi essere nominato, le funzioni di responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
FORMAZIONE/Chi nominare come responsabile e Aspp: la frequenza del modulo B
Di che cosa si tratta
Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra la nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Non ogni soggetto può, però, svolgere, e quindi essere nominato, le funzioni di responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
FORMAZIONE/Chi nominare come responsabile e Aspp: la frequenza del modulo C
Di che cosa si tratta
Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è la nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Non ogni soggetto può, però, svolgere, e quindi essere nominato, le funzioni di responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
FORMAZIONE/Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro deve garantire che tutto il personale – ivi compreso il datore di Lavoro stesso – impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati abbia effettuato attività di informazione e formazione specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività.
FORMAZIONE/Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: contenuti
Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro deve garantire che tutto il personale – ivi compreso il datore di lavoro stesso – impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati abbia effettuato attività di informazione e formazione specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di queste attività.
FORMAZIONE/Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di lavoro
Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro deve garantire che, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati del relativo uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente (1) alle condizioni di impiego delle attrezzature e (2) alle situazioni anormali prevedibili.
Per alcune attrezzature di lavoro è, poi, richiesta una specifica abilitazione.
FORMAZIONE/Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: contenuti
Di che cosa si tratta
Per l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo è necessario il possesso, da parte dell’operatore, di specifiche abilitazioni.
FORMAZIONE/Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli: contenuti
Di che cosa si tratta
Per l’utilizzo di escavatori, pale caricatrici frontali e terne è necessario il possesso, da parte dell’operatore, di specifiche abilitazioni.
FORMAZIONE/Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (cosiddetto “carro raccoglifrutta - Crf”): contenuti
Di che cosa si tratta
Per l’utilizzo del Crf è necessario il possesso, da parte dell’operatore, di specifiche abilitazioni.
FORMAZIONE/Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (Cmm): contenuti
Di che cosa si tratta
Per l’utilizzo di Cmm è necessario il possesso, da parte dell’operatore, di specifiche abilitazioni.
FORMAZIONE/Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
Di che cosa si tratta
Il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione impartita durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, controllando (1) conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’intervento formativo e (2) comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione (per esempio, corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli eccetera).
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