«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al rispristino o al recupero dello stato dei luoghi», questo il tenore dell’art. 452-terdecies c.p, introdotto dalla recentissima legge n. 68/2015 sui reati ambientali. Necessario, anche per motivi “storici” un confronto con la fattispecie di cui all’art. 257, D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla contravvenzione per «chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica».
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