L’omessa bonifica nel sistema sanzionatorio ambientale

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al rispristino o al recupero dello stato dei luoghi», questo il tenore dell’art. 452-terdecies c.p, introdotto dalla recentissima legge n. 68/2015 sui reati ambientali. Necessario, anche per motivi “storici” un confronto con la fattispecie di cui all’art. 257, D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla contravvenzione per «chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica».

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