Sul tema dei combustibili (in particolare benzina e diesel) è stata attuata la direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione sui dati relativi alla qualità e alla quantità in distribuzione nell'anno civile precedente.
È quanto dispone il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 (in Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2017, n. 97).
I metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione sono stati stabiliti ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Di seguito è riportato il testo integrale del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 5, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51
Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di
calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva
98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili. (17G00064)
in Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2017, n. 97
Vigente al: 12-5-2017
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle
direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le
seguenti: «e, quando non sono in mare,»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «di cui alla lettera a)»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' fornita ai fini
dell'utilizzo nei veicoli stradali»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto
previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla
qualita' dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i
combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei
veicoli stradali.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e
dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: «forestali»
sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;
b) al comma 1, la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa
ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui
prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto
legislativo»;
c) al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono aggiunte le
seguenti:
i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi
e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi,
diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da
fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono
utilizzati nei trasporti;
i-terdecies.2) «colture amidacee»: colture comprendenti
principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano
utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come
nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur,
patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la
colocasia e la xantosoma);
i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento
indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie
prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la
delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione
di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri
di sostenibilita' per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter;
i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa
dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo
di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di
produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per
ottenerlo;
i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura,
della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente
dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla
silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o
della lavorazione;
i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo
la produzione fisica dei biocarburanti;
d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si
applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a
effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in
una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto
il combustibile di cui all'allegato V-bis.1;
b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi
origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
1) gravita' API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o
inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di
estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American
Society for Testing and Materials (ASTM) D287;
2) viscosita' media annua alla temperatura del giacimento
maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosita' (centipoise)
= 518,98e - 0,038T, dove T e' la temperatura in gradi Celsius;
3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice
della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
4) la mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata
mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con
potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da
fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;
c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per
raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene
solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il
codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La
mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante
estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento
termico;
d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di
riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni
di gas a effetto serra per unita' di energia dei combustibili nel
2010;
e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia
prima per raffineria provvista di gravita' API superiore a 10 gradi
quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di
origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non
rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714
indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87;
f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite
dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652,
dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva
(UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della
direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione
europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche
europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e
di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente,
sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale
relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e'
elaborata sulla base dei seguenti dati:
a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche
della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno
precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;
b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del
combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati
entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di
categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e
combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione
europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali
combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto
dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un
monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal
Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati
utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in
distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni,
comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3
febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di
tale Ministero.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei
dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati
di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione
delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una
relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito
GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale
relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV
della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato
dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante
trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati
(Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli
strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai
sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione
europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto
nelle attivita' di comunicazione.
2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma
2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti,
sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime
categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di
energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate
prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della
destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette tali dati alla Commissione europea.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE)
2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c)
della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9,
dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elettricita'» e
le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla fine
sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito
nell'allegato V-bis.2»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini
della quantificazione dell'intensita' delle emissioni di gas ad
effetto serra per unita' di energia prodotte durante il ciclo di vita
dovute ai carburanti e all'elettricita', i fornitori utilizzano il
metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono
PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato
V-bis.1»;
c) al comma 2 le parole «dell'ISPRA» sono sostituite dalle
seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera a) la parola
«energia» e' sostituita dalla seguente: «elettricita'»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui
al comma 2 e' redatta utilizzando le definizioni e il metodo di
calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui
al comma 2 e' redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV
della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA.
Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione sono
pubblicate sul sito del GSE»;
f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. A partire dal
1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti
anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione puo'
conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato
accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri
di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli
obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sono definite disposizioni per il conteggio di
biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»;
g) al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' sono
calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato
V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo
dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e dell'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra»;
h) il comma 9 e' abrogato;
i) al comma 10 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 11» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «7-bis,
paragrafo 5, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis,
paragrafo 5»;
l) al comma 12 le parole «L'ISPRA» sono sostituite dalle
seguenti:«Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti:
«e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni
contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di
garantire ulteriori approfondimenti.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva
(UE) 2015/1513
1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di
gas a effetto serra pari almeno al:
a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a
partire dal 5 ottobre 2015;
b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal
1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in
precedenza.
2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra
derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in conformita'
all'articolo 7-quinquies.»;
b) al comma 3, lettera e), le parole «dell'articolo 7-ter,
paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle
seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».
Art. 6
Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera
d), della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «che
puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a
contatto. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso
fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase
della lavorazione o delle perdite»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente
delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di
trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un
unico soggetto.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non
si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, e'
ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili da un
punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del
biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui
al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del
processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come
carburanti. Non e' ammessa la miscelazione tra materie prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare
della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate
alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale
maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di
biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di
trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Ai fini di
cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare
la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante
secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.
55.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alle attivita' di
controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai
sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28.»;
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti puo' avvalersi
di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale
collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure
adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo
31 marzo 2011, n. 55.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera
a) della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a
effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole
diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna
area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante
atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della
direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le
relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti
all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione
europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in
territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori
delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che
siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle
di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla
Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come
modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66
1. All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti:
«dal GSE».
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non
rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni
percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori
all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per
cento;
2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni
percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese
tra il 2 e il 4 per cento;
3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni
percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori
al 2 per cento.»;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Salvo che il
fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui
all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non
conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del
predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa
da 15.000 a 150.000 euro.»;
c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che,
nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta
tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si
applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al
fornitore che presenta la relazione tardivamente, purche' entro il 31
maggio dell'anno di riferimento, e' applicata la sanzione
amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».
Art. 10
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli
stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei
terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle
emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica
la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB ,
(*) dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra
risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento
della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi)
equivalente di CO2 per unita' di energia prodotta (megajoules) dal
biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni"
(***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;
CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa
(tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e
vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno e' la
destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima
dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data e'
posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate)
di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione).
Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno,
il valore attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di
superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione,
se quest'ultima data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come energia da
biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e
eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa
e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le
condizioni di cui al punto 8.
(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2
(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) e'
uguale a 3,664.
(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo
di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il
cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il
bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;
b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. La
guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010
adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della
direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di
carbonio nel suolo.»;
c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente:
«E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto
della destinazione dei terreni
La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie
prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della
destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ)
=====================================================================
|Gruppo di materie | MEDIA | Intervallo interpercentile derivato |
| prime | (*) | dall'analisi di sensibilita' (**) |
+==================+========+=======================================+
|Cereali e altre | | |
|amidacee | 12 | da 8 a 16 |
+------------------+--------+---------------------------------------+
|Zuccheri | 13 | da 4 a 17 |
+------------------+--------+---------------------------------------+
|Colture | | |
|oleaginose | 55 | da 33 a 66 |
+------------------+--------+---------------------------------------+
dove
(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata
dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
(**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati
utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile
derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al
di sotto del quale e' risultato il 5% delle osservazioni (vale a
dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati
inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile
suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 95% delle
osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha
mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ).
Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della
destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i
biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie
prime:
1) materie prime non presenti nella tabella del presente
allegato;
2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento
diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una
delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni
forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di
terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture
perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo
solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a
rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un
valore di emissione associato al cambiamento diretto della
destinazione dei terreni (el ) in conformita' della parte C,
paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».
Art. 11
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE)
2015/652
1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, sono aggiunti i seguenti:
a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso
dei fornitori, dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e
dell'elettricita'».
Parte I
Elementi utili al calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e
dell'elettricita'.
L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra per
combustibili e elettricita' e' espressa in termini di grammi
equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante
(gCO2eq/MJ).
1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo
dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra dei
combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di
azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza
in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di
emissioni di CO2 equivalente come segue:
CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298
2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e
attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella
raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono
considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto
serra.
3. L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricita'
forniti dal fornitore e' calcolata secondo la formula seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove s'intende con:
a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies;
b) «x», l'elettricita' e i combustibili rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi
ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata
indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei
prodotti sottoposti al regime dell'accisa;
c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai
volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il
calcolo e' effettuato come segue:
1) Quantita' immessa in consumo, ai sensi della disciplina
vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla
lettera b). Le quantita' di carburanti e biocarburanti sono
convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densita'
energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.
2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e
biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel
corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricita' forniti,
alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non
prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei
biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non
biologica e' quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La
quantita' di biocarburante trattato simultaneamente e' determinata
secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di
trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).
Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono
presi in considerazione ai fini del calcolo la quantita' e il tipo di
ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non
risponde ai criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter,
paragrafo 1, e' computato come combustibile fossile.
Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a
se' ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
3) Quantita' di elettricita' consumata. Consiste nella quantita'
di elettricita' consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e
comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione
diretta, la stessa puo' essere stimata:
a) utilizzando la seguente formula:
Elettricita' consumata (MJ) = distanza percorsa (km) ×
efficienza del consumo di elettricita' (MJ/km);
b) attraverso le modalita' definite con il decreto di cui
all'articolo 7-bis, comma 6;
d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»:
consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a
monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2 eq, dichiarata
dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata
conformemente ai seguenti requisiti.
1. Ammissibilita'.
Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per
una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai
combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti
da qualsiasi fornitore.
L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del
fornitore e' limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti
le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale
compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica
adottata a livello europeo.
Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo
il 1° gennaio 2011. Non e' necessario dimostrare che le UER non
avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 7-bis.
Puo' essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la
catena di produzione del carburante fossile anteriormente
all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante
finito.
2. Calcolo.
Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle
norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO
14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la
verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati
conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di
affidabilita' equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n.
600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della
Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati
conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale
verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.
e) con «GHGix» s'intende l'intensita' delle emissioni di gas a
effetto serra del combustibile o dell'elettricita' x espressa in gCO2
eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensita' delle emissioni di gas a
effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricita' come segue:
1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica e'
«l'intensita' di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di
vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della
seguente tabella.
=====================================================================
Fonte di | Combustibile | Intensita' delle | Intensita' delle
materie prime| immesso sul |emissioni di gas |emissioni di gas
e processo | mercato |serra durante il |serra ponderata
| | ciclo di vita |durante il ciclo
| | (gCO2eq/MJ | di vita
| | | (gCO2eq/MJ)
=============|=======================================================
Greggio | | |
convenzionale| Benzina | 93,2 | 93,3
| | |
Liquido da | | |
gas naturale | | |
(GTL) | | 94,3 |
Liquido da | | |
carbone | | 172 |
| | |
Bitume | | |
naturale | | 107 |
| | |
Scisti | | |
bituminosi | | 131,3 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Greggio | | |
convenzionale| Diesel o gasolio | 95 | 95,1
| | |
Liquido | | |
da gas | | |
naturale | | |
(GTL) | | 94,3 |
| | |
Liquido da | | |
carbone | | 172 |
| | |
Bitume | | |
naturale | | 108,5 |
| | |
Scisti | | |
bituminosi | | 133,7 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Qualsiasi | | |
fonte | | |
fossile | Gas di petrolio | 73,6 | 73,6
| liquefatto per | |
|motore ad accensione| |
| comandata | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale,| Gas naturale | 69,3 | 69,3
miscela | compresso per | |
dell'UE |motore ad accensione| |
| comandata | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale,| Gas naturale | 74,5 | 74,5
miscela | liquefatto per | |
dell'UE |motore ad accensione| |
| comandata | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Reazione |Metano sintetico | 3,3 | 3,3
Sabatier |compresso nel motore| |
avente come |ad accensione | |
fonte di |comandata | |
idrogeno | | |
l'elettrolisi| | |
prodotta con | | |
energie | | |
rinnovabili | | |
non | | |
biologiche | | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale | Idrogeno | 104,3 | 104,3
mediante | compresso | |
steam | in una cella | |
reforming | a combustibile | |
| | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Elettrolisi | Idrogeno compresso | 9,1 | 9,1
completamente| in una cella a | |
alimentata da| combustibile | |
energia | | |
rinnovabile | | |
non biologica| | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Carbone | Idrogeno compresso | 234,4 | 234,4
| in una cella a | |
| combustibile | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Carbone con | Idrogeno compresso | 52,7 | 52,7
cattura e | in una cella a | |
sequestro | combustibileç | |
del carbonio | | |
delle | | |
emissioni di | | |
processo | | |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Rifiuti | Benzina, diesel o | |
plastici | gasolio | 86 | 86
provenienti | | |
da | | |
materie | | |
prime | | |
fossili | | |
---------------------------------------------------------------------
2) Nel caso dell'elettricita' i fornitori utilizzano la metodologia
definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6.
Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:
calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita
conformemente alle norme internazionali applicabili.
determinare l'intensita' dei gas a effetto serra (gCO2 eq/MJ) per
elettricita' sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti
atti:
a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; oppure
c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.
3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensita' dei gas a
effetto e' calcolata in base all'articolo 7-quinquies.
Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante
il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente
a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi
dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE
relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-ter, paragrafo 2,
della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche
per determinare l'intensita' dei gas a effetto serra dei
biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1.
L'intensita' dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non
soddisfano i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter,
paragrafo 1, e' pari all'intensita' dei gas a effetto serra dei
corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi
convenzionali.
4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine
non biologica e biocarburanti l'intensita' dei gas a effetto serra
dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili e' quella
del biocarburante dopo il trattamento;
f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della
trasmissione:
=================================================================
| Tecnologia di conversione prevalente |Fattore di efficienza |
+=======================================+=======================+
|Motore a combustione interna | 1 |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Motopropulsore elettrico a batteria | 0,4 |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Motopropulsore elettrico a celle a | |
|combustibile a idrogeno | 0,4 |
+---------------------------------------+-----------------------+
Parte II
Comunicazione da parte dei fornitori
per i carburanti diversi dai biocarburanti
1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti
Affinche' le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di
calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti
informazioni:
a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al
1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si e' verificato il
primo risparmio di emissioni;
b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2 eq;
c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le
riduzioni dichiarate;
d) la sede del progetto piu' vicina alla fonte delle emissioni in
gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;
e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle
misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure
di riduzione in gCO2 eq/MJ di materia prima prodotta;
f) il numero di certificato non riutilizzabile per
l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate
di gas a effetto serra;
g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva
del metodo di calcolo e del relativo sistema;
h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto
medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a
cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la
profondita' e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore
medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima
dell'inizio del progetto.
2. Origine
Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine»
s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui
alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma
solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perche':
a) e' una persona o un'impresa che effettua un'importazione di
petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve una fornitura di
petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure
b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri
fornitori.
In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla
provenienza UE o non UE del combustibile.
Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la
filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-bis.
Qualora siano utilizzate piu' materie prime, i fornitori presentano
una relazione sulla quantita' in tonnellate di prodotto finito di
ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di
trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.
3. Luogo di acquisto
Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome dell'impianto
di trattamento in cui il combustibile o l'elettricita' hanno subito
l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare
l'origine del combustibile o dell'elettricita' a norma del
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
4. PMI
In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI
l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza
UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi
importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali
bituminosi.
5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica
la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva
2015/652/UE;
b) «Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti»
Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per
i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni
di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e
dell'elettricita', al fine di valutare la riduzione di intensita' dei
gas ad effetto serra, e' pari a 94,1 gCO2 eq/MJ;
c) «Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione»
1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla
Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per
l'elettricita' immessi sul mercato sul territorio nazionale:
a) tipo di combustibile o elettricita';
b) volume dei combustibili o quantita' di elettricita';
c) intensita' delle emissioni di gas a effetto serra;
d) UER;
e) origine;
f) luogo di acquisto
come definiti nell'allegato V-bis.1
Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili
occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.
2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente
per i combustibili o per l'elettricita' immessi sul mercato dai
fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo
Stato membro.
Capo II
Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE
Art. 12
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE)
2015/1513
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
«q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1
lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad
esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o
contaminate per soddisfare tale definizione;
q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente
cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi
ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde),
tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e
ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la
xantosoma);
q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da
lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da
foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della
filiera forestale;
q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare":
materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e
aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie
ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e
foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture
energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico
verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le
colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche
residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati
estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e
materie derivate dai rifiuti organici;
q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal
prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di
produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di
produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per
ottenerlo;
q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e
gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi
diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da
fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono
utilizzati nei trasporti;
q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della
pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente
dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla
silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o
della lavorazione;
q- nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di
cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e
bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di
sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi
diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono
stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;
q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie
prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte
2-bis, parte A.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE)
2015/1513
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, e' almeno
pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di
biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel
2020.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28
1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie prime e
altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, e' equivalente
all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte
l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto
previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in
particolare, il rispetto del principio di prossimita' nella gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».
Art. 15
Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE)
2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE)
2015/1513
1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili», punto 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il
massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti
a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e
oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture
principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del
consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»;
b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono
apportate le seguenti modifiche:
1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricita'», sono
aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricita' utilizzata per
la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e
gassosi di origine non biologica»;
2) alla fine del punto 1, lettera b), e' aggiunto il seguente
periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto
dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»;
3) al punto 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici
e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili
liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle
lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da
fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene
il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo
consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico
dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il
calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili
consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale
consumo e' considerato pari a 5 volte il contenuto energetico
dell'apporto di elettricita' proveniente da fonti energetiche
rinnovabili;»;
4) al punto 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la
quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da
altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture
coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a
fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia
nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite
fissato:
a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed
altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente
allegato;
b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali
coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste
ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui
all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto
legislativo n. 66 del 2005;
c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture
agricole di secondo raccolto.»;
5) il punto 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi
nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui
all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al doppio di quello di
altri biocarburanti.»;
c) all'allegato I, dopo la parte 2, e' aggiunta la seguente
parte:
«2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato
pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.
Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo e'
considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il
conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una
volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma
2-bis.
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non
differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1,
lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla
raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali
non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso
materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e
dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed
escluse le materie prime elencate nella parte B del presente
allegato.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione.
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di
frutti di palma vuoti.
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
l) Bagasse.
m) Vinacce e fecce di vino.
n) Gusci.
o) Pule.
p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui
dell'attivita' e dell'industria forestale quali corteccia, rami,
prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome,
segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre,
lignina e tallolio.
r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite
all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).
s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2,
comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per
impiallacciatura.
t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di
origine non biologica.
u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la
fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma
1, lettera a).
v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita'
all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo e'
considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il
conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali
materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.
a) Olio da cucina usato.
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita'
al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio.».
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma
4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi
all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro
esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3
febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli
articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e
informazioni all'ISPRA, ed e' abrogato per le restanti
disposizioni.».
3. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera g),
dell'articolo 4, e' adottato entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7.
5. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo
regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e'
abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le
disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso
di maggiorazione di cui al presente decreto.
6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformita' alle
disposizioni del presente decreto legislativo.
7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.



