Tra gli altri fissati il ruolo e le mansioni di direttore generale e dirigenti, i principi per le relazioni sindacali e per selezione, gestione, crescita e valutazione del personale e
il ruolo della formazione
Approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2017 sulla Gazzetta ufficiale del 24 maggio 2017, n. 119.
Nell'allegato sono definiti:
- principi, valori e codice etico;
- la dotazione di uffici e personale;
- ruolo e mansioni di direttore generale e dirigenti;
- i principi per le relazioni sindacali e per selezione, gestione, crescita e valutazione del personale;
- il ruolo della formazione.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2017
Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). (17A03431)
in Gazzetta ufficiale del 24 maggio 2017, n. 119
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che reca la
disciplina delle casse conguaglio prezzi;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941
del 29 agosto 1961, con il quale e' stato istituito il «Fondo di
compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 34
del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del Fondo suddetto
e' stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che
ha trasferito all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas le
«funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art.
5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 21 dicembre
2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
le attivita' di esazione, erogazione e controllo previste per
l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;
Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
(legge di stabilita' 2016), con il quale la Cassa conguaglio per il
settore elettrico e' trasformata in ente pubblico economico,
denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico n. 667/2015/A del 28 dicembre 2015, recante
disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio
per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato «Cassa
per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);
Visto l'art. 1, comma 670, quinto periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, (legge di stabilita' 2016) che prevede che «Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, [...] e' stabilita la dotazione organica dell'ente in misura
non superiore a sessanta unita' e sono apportate al regolamento di
organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare
attuazione al presente comma»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2016, di approvazione dello Statuto della CSEA;
Vista la nota n. 25099 del 30 dicembre 2016 del Ministero
dell'economia e delle finanze, con la quale e' stato trasmesso
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico lo
schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA,
al fine di acquisire il parere previsto dal citato art. 1, comma 670,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la delibera 12 gennaio 2017, n. 2/2017/I con la quale
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema ha espresso
parere favorevole in ordine allo schema di Regolamento di
organizzazione e funzionamento della CSEA;
Decreta:
Articolo unico
1. E' approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento
della Cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
Regolamento di organizzazione e funzionamento
della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di
seguito: CSEA o Cassa o Ente), ivi comprese l'assunzione, la
crescita, la valutazione e la formazione del personale.
Art. 2.
Principi e valori
1. La CSEA svolge la propria attivita' nel rispetto dei principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ispirandosi ai valori di lealta',
imparzialita', indipendenza, riservatezza e diligenza espressi nel
Codice etico di cui al successivo art. 10.
2. La CSEA opera altresi' nel rispetto dei principi dettati dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela dei
dati personali, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di
prevenzione della corruzione, dal decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 in materia di trasparenza.
Art. 3.
Uffici e personale
1. La dotazione organica della CSEA e' individuata in 60 unita',
di cui tre appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore
generale.
2. Gli uffici della Cassa sono organizzati, su proposta del
direttore generale, con deliberazione del Comitato di gestione,
approvata dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico (di seguito: Autorita').
3. Il piano di assunzioni e' deliberato dal Comitato di gestione,
su proposta del direttore generale e viene eseguito attraverso
selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui al successivo art.
7.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della
Cassa, puo' essere utilizzato, nei limiti della dotazione organica di
cui al comma 1, in assegnazione temporanea, personale appartenente
all'Autorita' per progetti afferenti alle attivita' di interesse
della stessa, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
personale proveniente dalle societa' istituite ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera a), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 maggio 2004 e dell'art. 4, comma 1, dell'art. 5,
comma 1, dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16
marzo 1999, n.79.
5. I responsabili delle unita' organizzative di primo livello
della CSEA sono nominati con deliberazione del Comitato di gestione,
su proposta del direttore generale.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dello
Statuto, le modalita' di cessione del contratto saranno definite nel
rispetto del codice civile e del contratto collettivo nazionale del
settore elettrico. I piani delle assunzioni, sin dalla prima
applicazione, sono deliberati dal Comitato di gestione, su proposta
del direttore generale, individuando i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni della Cassa
ed in coerenza con le necessita' organizzative, tecniche e
gestionali.
7. La Cassa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
puo' stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici,
nonche' conferire incarichi per lo svolgimento di attivita' che non
possono essere realizzate con le professionalita' gia' presenti in
organico.
Art. 4.
Direttore generale
1. La Cassa si avvale di un direttore generale. Il direttore
generale e' nominato dal Comitato di gestione, con l'approvazione
dell'Autorita', per un periodo di durata non superiore a cinque anni.
L'incarico puo' essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario
tra il Comitato di gestione e il direttore generale.
2. Il direttore generale e' responsabile del funzionamento
dell'Ente, e' preposto alla direzione ed al controllo delle attivita'
degli uffici della CSEA ed esercita i poteri di spesa relativi.
3. Il direttore generale, sulla base delle istruttorie condotte
dagli uffici, formula le proposte di delibera e, per le materie di
sua competenza, predispone la relativa documentazione ai fini
dell'approvazione del Comitato di gestione. Le proposte sono
illustrate dal direttore generale in sede di Comitato.
4. Il direttore generale e' responsabile dell'esecuzione delle
deliberazioni adottate dal Comitato di gestione cui fornisce adeguata
e tempestiva informazione.
5. Il direttore generale nomina i responsabili delle unita'
organizzative di secondo livello ed assegna le singole risorse umane
agli uffici in base alle professionalita' ed alle competenze ed alla
luce delle esigenze dell'organizzazione.
6. Il direttore generale attua le politiche di incentivazione e
promozione del personale dipendente, nel quadro dei principi e dei
criteri definiti annualmente dal Comitato di gestione, sentiti i
responsabili delle singole unita'.
Art. 5.
Dirigenti
1. I dirigenti sono responsabili della organizzazione e della
gestione delle risorse umane, strumentali e, ove previsto,
finanziarie, oltre che dei risultati delle attivita' degli uffici cui
sono preposti.
2. Il direttore generale esercita funzioni di coordinamento e di
controllo nei confronti dei dirigenti ed assegna loro gli obiettivi.
Art. 6.
Relazioni sindacali
1. La CSEA stipula accordi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, nel rispetto della normativa vigente in
materia e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico.
Art. 7.
Selezione del personale
1. La ricerca e la selezione del personale si conformano a
criteri di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', secondo
procedure deliberate dal Comitato di gestione su proposta del
direttore generale.
2. Le procedure di selezione del personale sono avviate con la
pubblicazione di un avviso sul sito internet della CSEA contenente il
profilo ricercato ed il relativo livello d'inquadramento.
Art. 8.
Formazione
1. La CSEA riconosce valore strategico alla formazione del
personale sia per favorire la crescita professionale dei lavoratori,
sia per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La CSEA promuove ed attua interventi specifici di formazione
secondo i propri fabbisogni formativi.
Art. 9.
Principi in tema di gestione, crescita e valutazione del personale
1. La gestione, la crescita e la valutazione del personale della
CSEA sono improntate alla valorizzazione delle competenze e della
professionalita', dei comportamenti proattivi, collaborativi, del
merito e alla responsabilizzazione personale.
2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1 ed in
funzione delle esigenze gestionali, la CSEA adotta un sistema di
valutazione dei dipendenti.
3. Le valutazioni, necessarie ai fini dell'attuazione delle
politiche di incentivazione e promozione della CSEA, sono effettuate
dal direttore generale, sentiti i responsabili delle unita'
organizzative di primo livello.
Art. 10.
Codice etico
1. La Cassa si dota di un proprio Codice etico, adottato con
delibera del Comitato di gestione.
2. Gli organi della Cassa, il direttore generale, il personale
dipendente ed i collaboratori della Cassa sono tenuti al rispetto del
Codice etico adottato dal Comitato di gestione.
3. La Cassa istituisce un Garante del Codice etico, per il
controllo circa l'osservanza del Codice medesimo.
