Le quote calano di mezzo punto per il 2018 e di un punto per ciascuno dei due successivi anni
Diminuiscono le percentuali minime obbligatorie di immissione in consumo per i biocarburanti e i biocarburanti avanzati. In particolare, per effetto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017, n. 299), le percentuali passano:
- per l'anno 2018: da 7,5% di biocarburanti di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati a 7,0% di biocarburanti di cui almeno 0,1% di biocarburanti avanzati;
- per l'anno 2019:da 9,0% di biocarburanti di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati a 8,0% di biocarburanti di cui almeno 0,2% di biocarburanti avanzati;
- per l'anno 2020: da 10,0% di biocarburanti di cui almeno 1,6% di biocarburanti avanzati a 9,0% di biocarburanti di cui almeno 1,0% di biocarburanti avanzati.
Di seguito il testo integrale del D.M. 13 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2017
Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo
relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati.
(17A08588)
in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017, n. 299
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110,
recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima
di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge
n. 296/06;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008,
n. 100, «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il
mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una
quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2,
della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art. 1,
comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi
di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;
Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la
contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del paese,
convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, che
ha modificato l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a
decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali
assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le
esercita anche avvalendosi del gestore dei servizi energetici S.p.A.;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione
della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre
le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva
1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile
utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la
direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione
per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma
6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi
del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34, le
specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una
quota minima di biocarburanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013,
sugli oneri gestionali e relative modalita' di versamento al gestore
dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle
competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai
sensi dell'art. 33, comma 5-sexies , del Decreto Legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 5 dicembre 2013, recante modalita' di incentivazione del
biometano immesso nella rete del gas naturale;
Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014,
n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione
Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta
modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di
biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a
aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;
Visti gli articoli 25 e 30-sexies comma 1 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,
il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche'
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea», che apportano modificazioni rispettivamente in materia di
modalita' di copertura di oneri sostenuti dal gestore dei servizi
energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in
consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo
stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9,
nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce
per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua
ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di
biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalita'
si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;
Visto l'art. 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art.
33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da
emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al
comma 1 dello stesso art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
116;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10
ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle
modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di
biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1,
dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto in particolare il comma 4, dell'art. 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con il quale
si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Comitato biocarburanti, puo' adeguare, con proprio decreto da emanare
entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza
biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo
stabilite al comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere
dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno
2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva
disponibilita' di tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti
in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia
rinnovabile utilizzabili nei trasporti.
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio
2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento
dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di
biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'art. 30-sexies del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto
2014, n. 116»;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di
calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva
98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili.
Considerato che il decreto interministeriale previsto dall'art. 21
del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che reca nuove modalita'
di incentivazione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati
ed una rimodulazione delle diverse percentuali di obbligo tra i
biocarburanti convenzionali ed avanzati e' stato inviato alla
Commissione europea, DGCOMP, per la verifica della compatibilita'
sugli aiuti di Stato;
Ritenuto opportuno emanare il provvedimento di cui comma 4,
dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10
ottobre 2014, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della
effettiva disponibilita' dei biocarburanti convenzionali e avanzati
sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo
delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti;
Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo
biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 1 dicembre
2017;
Decreta:
Art. 1
Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo
relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati.
1. Al comma 3 dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 10 ottobre 2014, la frase «anno 2018 = 7,5 % di
biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati; anno
2019 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti
avanzati; anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di
biocarburanti avanzati;» e' sostituita con la frase «anno 2018 = 7,0
% di biocarburanti di cui almeno 0,1 % di biocarburanti avanzati;
anno 2019 = 8,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,2 % di
biocarburanti avanzati; anno 2020 = 9,0 % di biocarburanti di cui
almeno 1,0 % di biocarburanti avanzati;».
Art. 2
Norme finali
1. Il presente decreto e' comunicato ai soggetti obbligati di cui
all'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 10 ottobre 2014 mediante pubblicazione sul
sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed avviso
diretto effettuato a tutti i soggetti obbligati registrati al portale
BIOCAR operativo presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


