Soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato il nuovo elenco

Sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 1° dicembre 2017

Con il decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018 (il testo è in coda), è stato adottato il sedicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il decreto consta di sei articoli:
- all'articolo 1, viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
-  agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti,  ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;
- all'articolo 4, viene decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
- all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco, adottato in allegato al decreto direzionale n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

(fonte: ministero del Lavoro)

 

 

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

di concerto con

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANIT¿ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

 

e il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";

VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico";

VISTA la circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente ìVerifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011";

VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 11 del 21 febbraio 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico in data 1 dicembre 2017, con il quale Ë stato adottato il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;

TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalit‡ previste nel punto 3.";

VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite "Indicazioni per il rinnovo quinquennale dellíiscrizione nellíelenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017), con il quale, tra líaltro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali Ë stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali; VISTE le istanze di variazione delle rispettive abilitazioni presentate da: BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., EN.P.I. s.r.l., EURISP ITALIA s.r.l., NORMATEMPO ITALIA s.r.l., SICURCERT s.r.l., TUV ITALIA s.r.l.; VISTE altresÏ le istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nellíelenco di cui al punto 3.7 dellíAllegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati allíeffettuazione delle verifiche periodiche di cui allíarticolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da: C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l., CERTAT s.r.l., CONTROL s.r.l., Ente Certificazione Macchine s.r.l., EZI INSPECTIONS s.r.l., ISPEDIA s.r.l., SICURCERT s.r.l., VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.; VISTE le istanze di iscrizione nellíelenco di cui al punto 3.7 dellíAllegato III al D.I. 11.4.2011 presentate da ENTE CERTIFICAZIONI s.p.a., IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualit‡, SAFETY SISTEMS s.r.l., SEB Servizi Elettrici Bianchi s.r.l.; VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze di variazione, di rinnovo e di iscrizione richiamate in precedenza; TENUTO CONTO che il comma 4 dellíarticolo 1 del decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017 e il comma 3 dellíarticolo 3 del decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017, dispongono che il periodo di validit‡ del rinnovo dellíiscrizione dei soggetti abilitati di cui al punto 4.1 dellíAllegato III al D.I. 11 aprile 2011 decorre dalla data di scadenza dellíiscrizione inizialmente concessa; RILEVATO che alla data del presente decreto Ë possibile procedere ad un parziale aggiornamento dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 1 dicembre 2017, n. 101, con riferimento alle istanze di variazione, di rinnovo e di iscrizione per le quali la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 si Ë espressa con apposito parere al termine dell'istruttoria tecnica;

DECRETANO

Articolo 1

(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, Ë rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni: C.E.V.I. Centro Elettrotecnico, Verifiche Impianti s.r.l., CERTAT s.r.l., Ente Certificazione Macchine s.r.l., EZI INSPECTIONS s.r.l., ISPEDIA s.r.l., SICURCERT s.r.l., VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.. Articolo 2 (Sospensione parziale delle abilitazioni) 1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, líabilitazione dei soggetti di seguito riportati nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è sospesa in relazione alle verifiche sulle attrezzature del gruppo GVR: CONTROL s.r.l., NORMATEMPO ITALIA s.r.l. nella Regione Basilicata.

Articolo 3

(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, gi‡ iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale in data 1 dicembre 2017, gi‡ richiamato in premessa, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione: BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., EN.P.I. s.r.l., EURISP ITALIA s.r.l., NORMATEMPO ITALIA s.r.l., TUV ITALIA s.r.l.. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell'iscrizione nell'elenco.

Articolo 4

(Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le Società: ENTE CERTIFICAZIONI s.p.a., IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità, SAFETY SISTEMS s.r.l., SEB Servizi Elettrici Bianchi s.r.l. sono iscritte per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011.

Articolo 5

(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, è adottato l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l'elenco adottato con decreto direttoriale del 1° dicembre 2017, già richiamato in premessa.

Articolo 6

(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.11, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonchè i dati di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.11. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.11, si esprime sulla ammissibilit‡ della variazione comunicata.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, più procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati. Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Il testo originale qui

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