Scopo del D.M. 12 gennaio 2018 è anche il coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale VVF, tramite le direzioni regionali
Nell'ambito della lotta agli incendi boschivi è stato riorganizzato il servizio antincendio boschivo (AIB) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, lo scopo del decreto del ministero dell'Interno 12 gennaio 2018 è, come dichiarato già all'articolo 1, disciplinare:
- l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, competenti, altresì, alla gestione dei rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo;
- l’attività di coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni regionali;
- l'attivazione del servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale.
Di seguito il testo integrale del D.M. 12 gennaio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 12 gennaio 2018
Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
(18A00351)
in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018,n. 18
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131, che dispone
che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il
coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio
nazionale delle attivita' di spegnimento con la flotta aerea
antincendio di cui al comma 2-bis dell'art. 7 della legge 21 novembre
2000, n. 353;
Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e successive
modificazioni;
Visti i provvedimenti del capo del Corpo forestale dello Stato, nn.
0081268, 0081270, 0081271, 0081272, 0081273 in data 31 ottobre 2016,
adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuazione del contingente
del personale del predetto Corpo assegnato al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 21 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 13, comma
1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di
trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del
Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n.
40, concernente il regolamento recante la disciplina del
trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile
al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, a norma dell'art. 7, comma 2-bis, della legge 21
novembre 2000, n. 353;
Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano,
rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme
applicabili;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012,
concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014
concernente «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio
negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di
primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di
aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
agosto 2014, n. 192;
Visto l'accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministero
dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Rilevato che le competenze del Corpo forestale dello Stato in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi sono state attribuite al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, con particolare riferimento al concorso con le
regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi
da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni di spegnimento,
d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei
gruppi di volontariato antincendi (AIB), e la partecipazione alla
struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
Atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre disciplinare
l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in
strutture centrali e territoriali, nonche' l'attivita' di
coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi
antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e in relazione al trasferimento
dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, delle competenze in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane, logistiche,
strumentali e finanziarie, disciplina:
a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del
servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture
centrali e territoriali, competenti, altresi', alla gestione dei
rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo;
b) l'attivita' di coordinamento dei nuclei operativi speciali e
dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello
Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni regionali;
c) l'attivazione del servizio antincendio boschivo in relazione
alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello
Stato al Corpo nazionale.
2. Il presente decreto disciplina, altresi', la riorganizzazione
del servizio aereo del Corpo nazionale in relazione al trasferimento
delle competenze e delle risorse di cui al comma 1, nonche' per dare
attuazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Art. 2
Istituzione ed organizzazione del Servizio
antincendio boschivo a livello centrale e territoriale
1. Per l'espletamento delle competenze di cui all'art. 9, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e' istituito il
Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale, di seguito
denominato servizio AIB, articolato in uffici centrali e
territoriali.
2. Al livello centrale il servizio AIB e' collocato nell'ambito
della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, la
quale, all'uopo, assume la denominazione di direzione centrale per
l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.
3. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e' articolata a
livello regionale presso ogni direzione regionale ed interregionale
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di
seguito denominate direzioni regionali.
4. Alle esigenze logistiche e strumentali del servizio AIB provvede
la direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.
5. Il capo del Corpo nazionale fornisce direttive e indirizzi agli
uffici centrali e territoriali del servizio AIB, anche per quanto
concerne i rapporti con la componente volontaria antincendio
boschivo.
Art. 3
Uffici centrali del servizio AIB
1. Nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, sono
individuati i seguenti uffici centrali dirigenziali del servizio AIB:
a) direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e
l'antincendio boschivo: ufficio pianificazione e coordinamento del
servizio AIB, con il compito di effettuare la pianificazione e il
coordinamento operativo delle attivita' del servizio AIB e di
definire le linee guida in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri;
b) direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali:
ufficio mezzi, materiali e attrezzature AIB, con il compito di
assicurare l'approvvigionamento delle risorse strumentali necessarie
alla lotta attiva antincendi boschiva, ad esclusione dei mezzi aerei.
Art. 4
Uffici regionali del servizio AIB
1. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e' articolata a
livello regionale. Il direttore di ogni direzione regionale e'
responsabile delle relative attivita' di coordinamento e individua,
nell'ambito della propria direzione, le unita', anche di livello non
dirigenziale, preposte alle attivita' di pianificazione e
coordinamento operativo. A tal fine in ogni direzione regionale e'
istituito l'ufficio servizio AIB. All'ufficio servizio AIB e'
assegnato, di norma, il dirigente referente per il soccorso pubblico
e le colonne mobili regionali.
2. In ciascuna regione, con provvedimento del capo del Corpo
nazionale, su proposta del direttore regionale, sono individuate le
sedi territoriali del Corpo nazionale nelle quali e' articolato a
livello provinciale il servizio AIB. In prima applicazione, tale
individuazione e', altresi', effettuata anche tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177.
3. L'assetto organizzativo del servizio AIB puo' essere, altresi',
rimodulato anche in considerazione di eventuali accordi o convenzioni
con le regioni.
4. I direttori regionali operano in attuazione delle direttive e
degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 5, nei limiti delle risorse
disponibili e nell'ambito degli accordi di programma e delle
convenzioni con le regioni.
Art. 5
Compiti dell'ufficio servizio AIB
1. L'ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall'art.
4 e sulla base delle risorse disponibili:
a) assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento
regionali;
b) pianifica ed organizza, in concorso con la regione, le
attivita' di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento
degli stessi con mezzi aerei e terrestri e coordina l'impiego
operativo dei gruppi di volontariato antincendio nell'ambito di
quanto previsto dagli accordi con le regioni;
c) collabora con le regioni per le attivita' previste dalle legge
21 novembre 2000, n. 353, ivi comprese le attivita' di cui all'art. 8
della medesima legge;
d) attua, nel rispetto della regolamentazione e della
pianificazione previste dalla direzione centrale per la formazione,
la formazione e l'addestramento del personale del Corpo nazionale nel
settore AIB, nonche' la formazione e l'addestramento del volontariato
AIB o di altri soggetti inseriti nei sistemi AIB regionali,
nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le regioni;
e) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sugli
incendi boschivi.
2. Le attivita' dei Centri operativi antincendio boschivo (COAB)
sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nelle sale
operative delle direzioni regionali, potenziate ove necessario; tali
attivita' possono anche essere svolte nell'ambito delle Sale
operative unificate permanenti (SOUP) delle regioni se previsto dagli
accordi.
3. Le attivita' dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate,
nei limiti delle risorse disponibili, nell'organizzazione
territoriale del Corpo nazionale e dipendono, per le attivita'
operative e tecnico amministrative di supporto, dai comandi
territorialmente competenti.
4. Presso la sede del Centro operativo aereo unificato (COAU) del
Dipartimento di protezione civile, il personale trasferito dal Corpo
forestale dello Stato integra il personale del Corpo nazionale
presente presso tale struttura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della
legge 21 novembre 2000, n. 353.
5. Le sezioni staccate del Centro operativo aereo del Corpo
forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale costituiscono
nuovi reparti volo del medesimo Corpo nazionale, con esclusione della
sezione staccata di Roma-Ciampino che confluisce nel centro
aviazione. Le attivita' dei nuovi reparti volo sono integrate
nell'organizzazione aeronautica del Corpo nazionale e dipendono dalle
direzioni regionali territorialmente competenti.
Art. 6
Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB
1. L'attivita' di formazione, e quella di ricerca e di studio per
la lotta attiva agli incendi boschivi, sono svolte, rispettivamente,
dagli uffici servizio AIB istituiti presso la direzione regionale per
la Calabria e presso la direzione regionale per la Lombardia, sulla
base degli indirizzi stabiliti, rispettivamente, dalla direzione
centrale per la formazione e dalla direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica.
Art. 7
Organico del servizio antincendio boschivo
1. In prima applicazione, le dotazioni organiche degli uffici di
cui agli articoli 3 e 4, indicate nella tabella A del decreto 19
agosto 2016, n. 177, sono assegnate secondo l'allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. All'aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche
nelle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art.
141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 8
Sedi di servizio
1. Le sedi di servizio del Corpo forestale dello Stato trasferite
al Corpo nazionale sono inserite nell'articolazione territoriale del
Corpo nazionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139.
Art. 9
Riorganizzazione del servizio aereo ed aeroportuale
1. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, in coerenza con
i principi di organizzazione aeronautica e di sicurezza del volo
indicati nel decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, e in
attuazione degli articoli 744 e 748 del codice della navigazione
aerea, nell'ambito del Dipartimento, il servizio aereo ed
aeroportuale del Corpo nazionale e' riorganizzato nei seguenti uffici
dirigenziali:
a) ufficio regolazione aeronautica della componente aerea del
Corpo nazionale e certificazione e sorveglianza di aeroporti ed
eliporti, per lo svolgimento delle funzioni di regolazione operativa
e tecnica della componente aerea del Corpo e di certificazione e
sorveglianza inerenti il servizio di salvataggio e antincendio di
aeroporti ed eliporti, posto in posizione di staff al capo del Corpo
nazionale, che svolge la funzione di autorita' aeronautica per la
flotta aerea del Corpo nazionale;
b) ufficio sicurezza volo e qualita', addestramento e
standardizzazione, per la promozione e l'attuazione delle politiche
di sicurezza e di addestramento del personale del servizio aereo ed
aeroportuale del Corpo nazionale, posto in posizione di staff al
direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
c) ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso aeroportuale,
per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e
direzione del servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale,
inserito nella direzione centrale per l'emergenza e il soccorso
tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici:
1) ufficio gestione operativa della flotta aerea e soccorso
aeroportuale, per l'organizzazione, gestione e impiego operativo
della flotta aerea del Corpo e per assicurare l'organizzazione e lo
sviluppo del servizio di salvataggio e lotta antincendio negli
aeroporti e negli eliporti;
2) ufficio gestione tecnica della flotta aerea, per le
attivita' di gestione e coordinamento dell'aeronavigabilita' e della
manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale;
3) ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e
del soccorso aeroportuale, per assicurarne la gestione delle
attivita' tecnico-contrattuali.
2. Al fine di consentire l'istituzione degli uffici di cui al comma
1, tenuto conto di quelli gia' esistenti e senza ulteriori oneri per
il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti uffici:
a) ufficio attivita' ispettiva aeroportuale e portuale presso
l'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento, le cui funzioni
ispettive in ambito portuale vengono attribuite all'ufficio di
coordinamento delle politiche di controllo presso il medesimo ufficio
centrale ispettivo;
b) ufficio del dirigente referente della prevenzione e sicurezza
tecnica presso le direzioni regionali Campania, Piemonte e Lazio.
Art. 10
Norme finali
1. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato negli
accordi e nelle convenzioni con le regioni per i settori di
competenza, nei limiti delle risorse disponibili e previo consenso
formale delle parti, che possono anche ridefinire i termini degli
stessi accordi e convenzioni.
2. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato nella
partecipazione agli organismi internazionali in tema di lotta agli
incendi boschivi.
3. In prima applicazione, nelle direzioni regionali Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana,
all'ufficio servizio AIB e' assegnato un dirigente AIB.
4. Con decreti del Ministro dell'interno, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, sono definiti i nuovi incarichi di funzione e le relative
declaratorie per gli uffici dirigenziali di cui agli articoli 3, 4 e
8, e si provvede, altresi', alla graduazione dei medesimi incarichi
di funzione, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
5. I successivi aggiornamenti delle disposizioni organizzative
delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale adottate
dal presente decreto sono disposte ai sensi del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Dipartimento provvede agli adempimenti di cui al presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ALLEGATO 1 - Ripartizione territoriale delle dotazioni organiche AIB
Parte di provvedimento in formato grafico
