Definiti anche i diritti e gli obblighi consortili, la composizione del consorzio, l'esercizio finanziario e il bilancio nonché i rapporti con il Conai
Approvato lo statuto del consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio (RICREA) con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2018, n. 79.
Tra gli altri, definiti:
- natura, sede e durata del consorzio;
- il finanziamento delle attività;
- i diritti e gli obblighi consortili;
- la composizione (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente ed eventuali vicepresidenti, collegio sindacale e, laddove previsto, direttore generale);
- l'esercizio finanziario e il bilancio;
- i rapporti con il Conai.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2018
Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio (RICREA). (18A02305)
in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2018, n. 79
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a limitare la
produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio, il
riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare la parte IV, Titolo II,
Gestione degli imballaggi;
Visto l'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che
disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i
predetti Consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo per
i Consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
2016;
Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto 24 giugno
2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i
Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
118 del 23 maggio 2017;
Visto lo statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio (RICREA), approvato dall'Assemblea dei soci del 3
ottobre 2017 e trasmesso ai fini dell'approvazione, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo
n. 152/2006, con nota del 23 ottobre 2017;
Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del
suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA) di
cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato 1
STATUTO-TIPO
Art. 1.
Natura, sede e durata del Consorzio
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede in Milano
il Consorzio denominato Consorzio nazionale per la raccolta, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio (in
breve "il Consorzio" o "RICREA"), con il fine di perseguire gli
obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.
2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel
rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza,
economicita', trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il
ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio in via sussidiaria all'attivita' di altri operatori
economici del settore, senza limitare, impedire o comunque
condizionare ne' direttamente ne' indirettamente il fondamentale
diritto alla liberta' d'iniziativa economica individuale.
3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2070 e puo'
essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti
normativi di costituzione.
4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in
liquidazione con le modalita' indicate nel successivo art. 23,
qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno
prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del
Ministero per lo sviluppo economico.
5. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato,
senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e'
regolato dal presente statuto, dalle norme contenute dagli articoli
dal 2602 al 2615-bis del codice civile.
6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non
comporta la modifica dello statuto.
7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dello sviluppo economico con le modalita' e nei limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 2.
Consorziati
1. Partecipano a RICREA le imprese appartenenti alle seguenti
categorie:
a) fornitori di materiali di imballaggio in acciaio, categoria
che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di
imballaggio (di seguito «Produttori»);
b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi in acciaio,
categoria che comprende anche gli importatori di imballaggi vuoti non
destinati alle merci da essi stessi prodotti (di seguito
«Trasformatori»).
Sono tenuti a partecipare a RICREA le imprese sopra indicate che
non abbiano adottato uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3,
lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La
partecipazione e' obbligatoria anche nel caso in cui un sistema di
cui alle lettere a) e c) di detto comma 3 non ottenga o non abbia
ancora ottenuto il riconoscimento nonche' di revoca dello stesso ai
sensi dell'art. 221, commi 5 e 9, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi
partecipano al Consorzio se l'acciaio e' il materiale prevalente
della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri e
le modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a
norma del successivo art. 19.
3. Possono inoltre partecipare a RICREA le imprese appartenenti
alle seguenti categorie:
a) auto-produttori di imballaggi in acciaio, categoria che
comprende le imprese che acquistano o importano materie prime di
imballaggio per produrre imballaggi in acciaio per destinarli a
contenere le merci da essi stessi prodotte (di seguito,
Autoproduttori);
b) i recuperatori ed i riciclatori che non corrispondono alla
categoria dei produttori, come definite ai sensi dell'art. 218, comma
1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006
(di seguito «Riciclatori e Recuperatori»), previo accordo con gli
altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e
modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma
del successivo art. 19.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono aderire al Consorzio
tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, che agiscono esclusivamente in
loro nome e conto. Pertanto, tutte le conseguenze economiche e
giuridiche dell'adesione gravano esclusivamente sulle imprese
rappresentate.
5. Le imprese che esercitano le attivita' proprie di piu'
categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente
secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da
adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si
applica in caso di societa' controllate e collegate.
6. Il numero dei consorziati e' illimitato.
Art. 3.
Oggetto del Consorzio
1. L'attivita' del Consorzio e' conformata ai principi generali
contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza,
efficacia, economicita', trasparenza e di libera concorrenza nelle
attivita' di settore.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' costituito per
concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di
tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio in acciaio
prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio
razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:
a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in
acciaio, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio
nazionale imballaggi (di seguito CONAI) di cui all'art. 224 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio secondari
e terziari su superfici private;
c) la ripresa degli imballaggi usati in acciaio;
d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in
acciaio;
e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo
e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio in acciaio.
3. RICREA, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di
ritiro dei rifiuti di imballaggio in acciaio provenienti dalla
raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le
modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di
prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma
generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione
degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei
consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni
previste dal precedente comma 2. L'informazione riguarda fra l'altro:
a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di
riciclo e di recupero disponibili per gli imballaggi in acciaio;
b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei
consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e
recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in
acciaio;
d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggi in acciaio.
5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti
commi, il Consorzio puo':
a. svolgere tutte le attivita' anche complementari o
sussidiarie, direttamente o indirettamente collegate e/o comunque
connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione
di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione del mercato
di oggetti in materiale riciclato;
b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e
finanziarie e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento
dell'oggetto consortile;
c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie,
realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma
con soggetti pubblici e privati;
d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o
applicazione normativamente previsti o necessari od opportuni.
6. RICREA puo' svolgere le attivita' di cui al presente articolo
anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni.
Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di
competenza dello stesso, puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli
articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi,
contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le
province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di
servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;
b. il CONAI medesimo;
c. i consorzi, le societa', le associazioni, gli enti e gli
istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a
contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini
istituzionali;
d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione
ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto
dell'attivita' del Consorzio.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo'
avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
8. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il
Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere partecipazioni
in enti e societa' gia' costituiti, previa autorizzazione del
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del
Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e
societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed enti
non e' consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto
consortile e le finalita' determinati dal presente Statuto.
L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati o costituiti dal
Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei
principi in materia di concorrenza ed eventuali proventi e utili
derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati
esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto.
9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.
223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente
direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed al CONAI un proprio piano specifico di
prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma
generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del
predetto decreto.
10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi
dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno
precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati,
il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio.
11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre
disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di
accesso alle informazioni ambientali.
12. RICREA si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa
suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in
ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo
svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della
vigente normativa.
Art. 4.
Quote di partecipazione al Consorzio
1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse
categorie di consorziati assicurando un'adeguata partecipazione dei
Produttori e dei Trasformatori.
2. I Recuperatori e Riciclatori possono partecipare a RICREA con
una quota idonea a garantire una posizione dialettica di confronto
sulla gestione delle risorse e delle attivita'.
3. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e a versare,
all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota
di partecipazione costituita da un importo fisso pari a euro 516,00 e
da uno variabile, che si aggiunge al primo. L'importo variabile e'
determinato sulla base dei criteri indicati nel regolamento approvato
ai sensi dell'art. 19; il regolamento determina altresi' le modalita'
di adesione e i relativi adempimenti e disciplina i casi e gli
effetti delle eventuali variazioni della quota.
4. Il Consiglio d'amministrazione controlla le richieste di
adesione presentate dalle imprese, ne verifica i requisiti di
ammissione e delibera sulla loro ammissione, anche d'ufficio
ricorrendone i presupposti.
5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare
domanda scritta al Consiglio di amministrazione dichiarando di
possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a
conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti
consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari
vincolanti per i consorziati.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere
trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo
dell'azienda, contestualmente a tale trasferimento. In ogni altro
caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e privo di
effetti giuridici.
Art. 5.
Fondo consortile - Fondi di riserva
1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla
costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente
al valore della quota determinata secondo quanto previsto dal
regolamento.
2. Qualora il fondo consortile diminuisca di oltre un terzo in
conseguenza di perdite ed entro l'esercizio successivo la perdita non
risulti diminuita a meno di un terzo il fondo deve essere reintegrato
nell'ammontare originario previa deliberazione dell'assemblea su
proposta del consiglio di amministrazione.
3. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla
formazione del reddito. E' fatto divieto di distribuire avanzi di
gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono
gestiti in conformita' ai criteri definiti nello statuto del CONAI ed
alle procedure da esso approvate.
4. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli
articoli 2614 e 2615 del codice civile.
5. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla e'
dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
6. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati a un fondo di
riserva conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 6.
Finanziamento delle attivita' del Consorzio
1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria.
2. I mezzi finanziari per il funzionamento di RICREA provengono:
a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi ed in
particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo
art. 9, comma 2, lettera h);
b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da CONAI,
con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal CONAI medesimo ai
sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale
costituisce mezzo proprio del Consorzio ed e' utilizzato, in via
prioritaria, per il ritiro degli imballaggi primari o comunque
conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio
degli imballaggio secondari e terziari, nel rispetto della libera
concorrenza nelle attivita' di settore;
c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in
acciaio ripresi raccolti o ritirati, nonche' delle prestazioni di
servizi connesse;
d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese
eventuali liberalita';
e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le
modalita' indicate al precedente art. 5, commi 3 e 4;
g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti
pubblici e/o privati;
h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art.
14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le
finalita' consortili.
Art. 7.
Diritti e obblighi consortili
1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire
dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.
2. RICREA accerta il corretto adempimento, da parte dei
consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al
Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e
reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.
3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il
Consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria
commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con regolamento
consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 19, sono
individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni
applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di
Assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto
di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata se
questa e' superiore a € 400,00 euro (quattrocentroeuro).
4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato
dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera h);
c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e
le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto
consortile;
d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di
amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli
obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la riservatezza
dei dati dei consorziati;
e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere
attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.
5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art.
221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio e' il soggetto,
costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.
Titolo II
ORGANI
Art. 8.
Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
(a) l'Assemblea;
(b) il Consiglio di amministrazione;
(c) il Presidente e, qualora nominati, i Vicepresidenti;
(d) il Collegio sindacale;
(e) il Direttore generale, laddove previsto.
Art. 9.
Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria
1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea.
Se la quota di partecipazione e' superiore a euro 516,00
(cinquecentosedicieuro/00) il consorziato ha diritto a un voto per
ogni ulteriori euro 516,00 interamente versati. Possono esercitare il
diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli
obblighi consortili previsti al precedente art. 7.
2. L'Assemblea ordinaria:
a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione secondo
quanto previsto nell'art. 12;
b) elegge i due componenti effettivi e un supplente, nonche' il
Presidente del collegio sindacale in base a quanto disposto nell'art.
15;
c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale
dei conti al collegio sindacale o ad una societa' di revisione, ai
sensi del successivo art. 16;
d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai
documenti previsti al successivo art. 18, comma 4, e il bilancio
annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18,
comma 6;
e) approva i programmi di attivita' e di investimento di
RICREA;
f) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita' di
carica al Presidente e ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o
dell'indennita' di seduta ai componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
g) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla
gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente
statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal
consiglio di amministrazione;
h) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente
art. 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalita'
statutarie;
i) approva la relazione sulla gestione, comprendente il
programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati
conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, di
cui all'art. 3, comma 10;
j) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi
finanziari menzionati al precedente art. 6.
Art. 10.
Funzionamento dell'Assemblea ordinaria
1. L'Assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la
sede di RICREA, divulgato attraverso il sito web del Consorzio almeno
quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La
convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data
della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza,
della seconda convocazione.
3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera
raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno
quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare
urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di
cinque giorni.
4. L'Assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione
quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta,
con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche dai consorziati
che detengono complessivamente quote che attribuiscano almeno un
quinto dei voti dei consorziati ai sensi dell'art. 9, comma 1.
5. L'assemblea puo' altresi' essere convocata, previa
comunicazione al Presidente del Consorzio, dal Collegio sindacale
qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia
urgente necessita' di provvedere.
6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale
rappresentante o facendosi rappresentare con delega scritta, da
conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse piu' di due
deleghe alla stessa persona, salvo che si tratti di un'associazione
imprenditoriale di categoria.
7. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione
quando sono presenti o rappresentati consorziati che detengono quote
di partecipazione che assicurano piu' della meta' dei voti
complessivamente attribuiti ai sensi dell'art. 9, comma 1, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti
o rappresentati.
8. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti espressi dai
consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente piu' anziano
di eta'; in assenza anche di un Vicepresidente, dal consigliere piu'
anziano.
9. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee,
con effetto anche per la seconda convocazione o, per quelle convocate
durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella
delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni
espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E'
sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per
iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.
10. La rappresentanza non puo' essere conferita agli
amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.
Art. 11.
Assemblea straordinaria
1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima
convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti
rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al
Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi
dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il
medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria puo' deliberare
qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione al
Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le deliberazioni devono
essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti,
anche per delega.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche da apportare al presente statuto. Le
deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte
all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico;
b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle
relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;
c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio
nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo
ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.
3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art.
10 in materia di assemblea ordinaria.
Art. 12.
Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione
1. Il Consiglio d'amministrazione e' composto da dodici o, se
sono presenti consorziati appartenenti alla categoria dei
Recuperatori e Riciclatori, da quattordici membri. Nel Consiglio sono
presenti:
a) due amministratori espressione della categoria dei
Produttori;
b) nove amministratori espressione della categoria dei
Trasformatori;
c) due amministratori espressione delle categoria, qualora
sussistente, dei Recuperatori e Riciclatori, se possibile in
rappresentanza proporzionale sia dei ricuperatori sia dei riciclatori
consorziati;
d) uno amministratore espressione della categoria degli
Autoproduttori.
2. Il regolamento previsto dall'art. 19 determina le modalita' e
i sistemi di voto per lista per la nomina degli amministratori nel
rispetto dei criteri di cui al comma 1.
3. Qualora gli amministratori espressione di una o piu' delle
categorie di consorziati diverse da quella dei Produttori e dei
Trasformatori non vengano per qualunque ragione nominati, il
Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito, nel
numero dei componenti effettivamente nominati, se risultano eletti
almeno gli amministratori espressione della categoria dei Produttori
e dei Trasformatori.
4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i
componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il
direttore generale del Consorzio, laddove previsto.
5. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha
facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo
esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:
a. nomina fra i propri componenti il Presidente e, se del caso,
i Vicepresidenti;
b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
c. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante
aggiornamento;
d. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio
annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci
devono essere trasmessi al CONAI;
e. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del
Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' degli
eventuali contributi di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera,
a) a carico dei consorziati; stabilisce le modalita' del relativo
versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e
approva la documentazione da fornire al CONAI di accompagnamento alle
eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di
cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
f. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al
precedente art. 3, comma 10, da sottoporre all'assemblea per
l'approvazione;
g. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative
modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
h. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita' del
Consorzio;
i. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di
ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al
rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione
d'opera professionale;
j. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
k. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio
stabilendone il compenso;
l. determina l'organico del personale del Consorzio e le
modalita' della gestione amministrativa interna;
m. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio
verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la
riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto
dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione
deve essere motivata e comunicata al CONAI;
n. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei
consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di
eventuali sanzioni e la relativa entita';
o. autorizza il Presidente a conferire procure per singoli atti
o categorie di atti;
p. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli
che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano
riservati ad altri organi del Consorzio;
q. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI,
gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai
sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
r. delibera sull'esclusione dei consorziati;
s. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI
per l'elezione dei componenti del relativo consiglio di
amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI;
t. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli
imballaggi in acciaio dell'accordo di programma quadro stipulato dal
CONAI con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme
associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
u. approva il testo della convenzione da stipularsi con il
CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista
dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
v. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello
statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione puo' avvalersi del supporto
consultivo delle associazioni rappresentative dei settori
imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il
Consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente e ai
Vicepresidenti talune delle proprie attribuzioni, determinando i
limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione puo' altresi'
affidare al Presidente o ai Vicepresidenti o ad uno o piu'
consiglieri o al direttore generale specifici incarichi.
8. Non possono essere oggetto di delega le attribuzioni indicate
nelle lettere a), b, d) e), f), g), h), l), t), u), v) del precedente
comma 5.
9. Nomina, se del caso il Comitato Esecutivo, composto da alcuni
dei propri membri.
Art. 13.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono
rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei
termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione
e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a
sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di un altro
consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza
dell'amministratore cessato, con apposita deliberazione, sentito il
Collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di
rappresentativita' indicato nel precedente art. 12, comma 1. Il
consigliere cosi' nominato resta in carica fino alla assemblea
successiva.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica
la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano
d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla sostituzione dei
consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri,
l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente
convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo
consorziato.
4. Gli amministratori possono essere sempre revocati
dall'Assemblea.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente e,
in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente piu' anziano
almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per
deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro
consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail con avviso
di ricevimento, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la
data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri
almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno
due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la presenza la meta' piu' uno
dei componenti.
8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede
di RICREA sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del Consiglio di
amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di
amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi
presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi
il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
verbale scritto sul libro.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute
dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal
Vicepresidente piu' anziano di eta' o, in caso di assenza o di
impedimento di questi ultimi, dal consigliere all'uopo nominato dallo
stesso consiglio.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'Assemblea.
12. Il verbale della riunione del consiglio e' redatto dal
segretario del consiglio di amministrazione nominato dal Presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio e'
sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.
13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del
consiglio.
14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed
indipendente.
15. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare proprie
attribuzioni al Comitato Esecutivo determinandone contenuti e limiti
ed eventuali modalita' di esercizio ai sensi di quanto previsto
all'art. 2381 del c.c.
Art. 14.
Presidente. Vicepresidenti
1. Il Presidente e' nominato dal consiglio di amministrazione fra
i propri componenti espressione della categoria dei Produttori o dei
Trasformatori. Possono essere inoltre eletti fino a due
Vicepresidenti tra i componenti del consiglio di amministrazione
espressione delle categorie di consorziati di cui al precedente art.
2 comma 1 lettere a) e b). Il Presidente e i Vicepresidenti durano in
carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li
ha nominati.
2. Qualora il Presidente o i Vicepresidenti cessino
anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente o Vicepresidente
sono scelti tra gli amministratori espressione della stessa categoria
del Presidente o del Vicepresidente cessati. Il nuovo Presidente o
Vicepresidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato
dal suo predecessore.
3. Spetta al Presidente:
a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei
terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze
innanzi ad ogni autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed
amministrativa;
b. la firma consortile;
c. la presidenza delle riunioni del Consiglio di
amministrazione e dell'Assemblea;
d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni;
e. l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di
amministrazione;
f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei
documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea
e del Consiglio di amministrazione;
g. accertare che si operi in conformita' agli interessi del
Consorzio;
h. conferire, previa autorizzazione del consiglio di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente
puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal
caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di
amministrazione alla prima riunione utile.
5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni
attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente piu' anziano
di eta'.
6. I compiti e le funzioni dei Vicepresidenti sono stabiliti dal
consiglio di amministrazione.
Art. 15.
Collegio sindacale
1. Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e
due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono
designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti
dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono
eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei
revisori contabili.
2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la
relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il
sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea
successiva.
4. I sindaci nominati dall'Assemblea possono essere revocati da
quest'ultima solo per giusta causa.
5. Il Collegio sindacale:
a. controlla la gestione del Consorzio;
b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e
del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e
sul suo concreto funzionamento;
c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del
bilancio consuntivo.
6. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea ed alle
riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
consortili o su determinati affari e possono procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'assemblea.
8. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in
teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto
in proposito al precedente art. 13, comma 8.
Art. 16.
Revisione legale dei conti
1. Il controllo contabile sul Consorzio e' esercitato dal
collegio sindacale o da una societa' di revisione legale iscritta
nell'apposito registro secondo quanto determinato dall'Assemblea ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c).
2. Il collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione
legale:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili.
3. La relazione, redatta in conformita' ai principi di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o
consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di
redazione applicate dalla societa';
b) una descrizione della portata della revisione legale svolta
con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi
costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio.
4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio
con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra
analiticamente i motivi della decisione.
5. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della
revisione.
6. La societa' di revisione legale ha diritto a ottenere dagli
amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di revisione
legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione.
7. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento della
revisione legale.
8. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale,
conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il
corrispettivo spettante alla societa' di revisione legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
10. L'Assemblea revoca l'incarico alla societa' di revisione
legale, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta
causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra
societa' di revisione legale secondo le modalita' del comma 8. Non
costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in
merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo
IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Art. 17.
Direttore generale
1. L'incarico di direttore generale, laddove previsto, e'
conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del
Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di
tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal
contratto di diritto privato.
3. Le funzioni e gli incarichi del direttore generale sono
determinati dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il
direttore generale:
a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni
degli organi consortili;
b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili,
commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale
contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del
Consorzio;
c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio
di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti.
L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla
preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;
e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con
i consorziati, le istituzioni, le autorita', il CONAI, gli altri
consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3,
lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli
altri terzi.
4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e
del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio,
salva altresi' la possibilita' di ricevere dal Presidente, a cio'
autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure per
singoli atti o categorie di atti.
Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
Esercizio finanziario - Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed
amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi
successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie
relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui
e' preposto.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il
Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La
convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale
ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni
che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.
4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da
realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto
all'esercizio precedente.
5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare
depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a
ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima
dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il bilancio
consuntivo.
6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico,
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario del Consorzio e
dalla nota integrativa ed e' accompagnato dalla relazione sulla
gestione.
7. Il bilancio consuntivo e' depositato presso il Registro delle
imprese.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto
incaricato della revisione legale dei conti e al collegio sindacale
almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata
per la loro approvazione.
9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono
trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.
10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e
contabilita' sono definite nel regolamento adottato ai sensi del
successivo art. 19.
11. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle
imprese consorziate.
Art. 19.
Regolamenti consortili
1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini
dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue
attivita' il Consiglio di amministrazione adotta uno o piu' schemi di
regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea straordinaria per
l'approvazione.
2. I regolamenti approvati dall'Assemblea straordinaria, e le
relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo
economico. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme
regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente
statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare
le necessarie modifiche.
3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o
libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere
conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve
risultare il libro dei consorziati.
Art. 20.
Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto
collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come
previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:
a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri
iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune
verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;
b) interagisce costantemente con CONAI, eventualmente anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di
verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto
dai propri iscritti;
c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al
precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalita' ivi
previsti.
3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di CONAI in
rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito
delega.
Art. 21.
Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori
e loro organizzazioni
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto
collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed
i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad
elaborare, nelle forme piu' opportune, forme di concertazione
permanente per tutto cio' che attiene alle materie di interesse dei
produttori, come previsto dall'art. 218 del decreto legislativo n.
152/2016 commi q ed r.
2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori, con
gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le
materie di comune interesse, cosi' come previsto dall'art. 218 del
decreto legislativo n. 152/2016 commi q ed r.
Art. 22.
Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati
1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al
precedente art. 2 aderiscono a RICREA inviando domanda scritta di
adesione al consiglio di amministrazione con la quale devono
dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a
conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti
consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti
per il Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire
contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla
richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso in
cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al
Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di
giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della
richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.
3. Le imprese iscritte nelle categorie dei Produttori e dei
Trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei
presupposti di seguito indicati:
a) cessazione dell'attivita';
b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita' con
cessazione della produzione di materia prima o di imballaggi e
relativi semilavorati;
c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo
istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai
sensi di legge.
4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono
recedere previa comunicazione da inviarsi al consiglio di
amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio
annuale. Il consorziato e' tenuto al versamento dell'eventuale
contributo per l'anno in corso.
5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso e' efficace solo
dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il
corretto funzionamento del sistema alternativo e ne da' comunicazione
al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma 5 del
suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione e' inviata per
conoscenza al CONAI.
6. Le imprese iscritte nelle categorie degli Autoproduttori, dei
Recuperatori e Riciclatori possono recedere liberamente dal
Consorzio, previa comunicazione da inviare al consiglio di
amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio
annuale. Il consorziato e' tenuto al versamento dell'eventuale
contributo dovuto per l'anno in corso.
7. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione
dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al
Consorzio, se e' sottoposto a procedure concorsuali che non
comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,
dell'impresa e in ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare
alla realizzazione dell'oggetto consortile.
8. Il regolamento di cui all'art. 19 puo' prevedere e
disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il
consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi
derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.
9. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro
quindici giorni, al consorziato e al CONAI, anche ai fini della
verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.
10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi dei consorziati
che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.
11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e'
dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
Art. 23.
Liquidazione - Scioglimento del Consorzio
1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione,
l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu'
liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte
le passivita'.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle
indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo economico, in
conformita' alle norme applicabili.
Art. 24.
Vigilanza
1. L'attivita' del Consorzio e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero per lo sviluppo economico con le modalita' e nei limiti
stabiliti dalla legge.
2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o
di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo
scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario
incaricato di procedere alla loro ricostituzione; se non e' possibile
procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la
nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.
Art. 25.
Norma finale
1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in
quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre comunque
regolanti la materia.
Art. 26.
Disposizione transitoria
1. Le quote di partecipazione dei consorziati iscritti nel libro
di cui all'art. 12, comma 5, lettera c) alla data di approvazione del
presente statuto sono rideterminate secondo i nuovi criteri riportati
nel regolamento all'art. 3 comma 1.
2. A partire dal triennio successivo all'approvazione del
presente statuto trovera' applicazione quanto stabilito all'art. 3
comma 4 del regolamento consortile.


