Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 maggio 2018
Approvazione dell'Accordo per la delega dei compiti di certificazione
statutaria all'American bureau of Shipping per le navi registrate in
Italia, come previsto dalla «Convenzione AFS» e dal regolamento (CE)
n. 782/2003 e successive modifiche e integrazioni. (18A05246)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2018, n. 183
IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per
la difesa del mare»;
Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 «Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
uffici di diretta collaborazione».
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «legge finanziaria 2008»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi
antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS), adottata a Londra
il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in vigore
il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»;
Vista la legge 31 agosto 2012 , n. 163 «Adesione della Repubblica
italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi
antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a
Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 187);
Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici
antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come
biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto
l'autorita' di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o
uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio
2003; successivamente integrato dal reg. (CE) n. 536/2008 del 13
giugno 2008 e dal reg. (CE) 219/2009 dell'11 marzo 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi;
Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of
the Administration»;
Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle
navi «Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems
on ships» - adottata con la risoluzione MEPC.102(48), sostituita
dalla risoluzione MEPC.195(61).»
Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi
«Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships -
adottata con la risoluzione MEPC.104(49)».
Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi «Guidelines
for inspection of anti-fouling systems on ships» - adottata con la
risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62)».
Considerato che l'American bureau of shipping e' organismo
autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre
2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla
direttiva di esecuzione 2014/111/UE;
Considerato che l'organismo, gia' autorizzato e affidato, e' in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi
necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie
competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli
accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;
Vista l'istanza con la quale American bureau of shipping ha chiesto
l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo
propedeutici al rilascio nonche' al rilascio delle certificazioni in
conformita' alla convenzione e in attuazione del regolamento (CE) n.
782/2003 e ss.mm.ii., ricevuta dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare via PEC Prot. PNM 0006407 del 29
marzo 2017;
Decreta:
Art. 1
American Bureau of Shipping e' autorizzato ad espletare i compiti
di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche' al
rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni
in materia di sistemi antivegetativi applicabili alle navi in
attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii e in
conformita' con quanto previsto dalla Convenzione internazionale sul
controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi adottata a
Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 17 settembre 2008.
Art. 2
Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei servizi di
certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate
nell'Accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'organismo American bureau of shipping che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
Premessa
1. Il presente Accordo viene stipulato in conformita' alla
normativa nazionale vigente ed e' stato predisposto sulla base del
Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in
ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e
relativi allegati:
- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi
riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come
emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e
visite degli organismi riconosciuti che operano per conto
dell'Amministrazione"
- A.1070 (28)"Codice per l'implementazione degli strumenti
obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alle
Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17 maggio
2013 e del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1,
1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2. Il presente Accordo e' valido tra l'organismo riconosciuto
American Bureau of Shipping, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
Stipulano il presente Accordo:
- per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano,
dirigente generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, in qualita' di Direttore della Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare.
- per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
l'Arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in qualita' di Direttore della
Direzione Generale per la vigilanza delle Autorita' Portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne.
- per conto dell'Organismo American Bureau of Shipping, l'Ing.
Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale agisce in base
alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da parte di Richard David
Pride, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABS Italy,
delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da Christopher J.
Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer dell'American
Bureau of Shipping.
3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della
Repubblica Italiana di seguito sono indicati per brevita'
"Amministrazione", American Bureau of Shipping di seguito e' indicato
per brevita' "ABS", la Convenzione internazionale sul controllo dei
sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5
ottobre 2001 dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ed
entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito e' denominata per
brevita' "Convenzione".
4. L'ABS e' Organismo Riconosciuto conformemente al Regolamento
(CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per
gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi.
5. L'ABS e' stato gia' autorizzato all'espletamento dei compiti di
ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio,
per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1
lettera a) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come
modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
6. All'ABS sono stati gia' affidati i compiti di ispezione e
controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei
certificati di legge di cui all'articolo 1 lettera b) del Decreto
Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto
legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
7. Il Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti
organostannici sulle navi vieta a decorrere dal 1 luglio 2003
l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi
a base di composti organostannici e che le navi siano sottoposte a
ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la
prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi
antivegetativi.
8. Il presente Accordo e' composto da 14 articoli e da n. 1
Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.
Articolo 1. - Finalita' dell'Accordo
1.1. La finalita' del presente Accordo e' quella di autorizzare
l'ABS allo svolgimento dei compiti di ispezione e l'esecuzione delle
visite propedeutiche al rilascio, nonche' all'emissione, per conto
dell'Amministrazione, delle certificazioni, delle navi registrate in
Italia, in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione e dal
Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii.
1.2. Il presente Accordo definisce l'ambito, i termini, le
condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa ad
ABS.
Articolo 2. - Condizioni generali
2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione ad ABS comprendono
le seguenti attivita' per le navi che ricadono nell'ambito di
applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione:
a) le visite di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della
Convenzione per le navi registrate in Italia e classificate con ABS,
al fine di verificarne la conformita' ai requisiti della Convenzione
stessa, unitamente ai successivi emendamenti, al Regolamento (CE) n.
782/2003 e ss.mm.ii., nonche' alle disposizioni nazionali e
comunitarie e alle linee guida emanate dall'International Maritime
Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;
b) il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del certificato
"Internazionale del Sistema Antivegetativo", redatto sia in lingua
italiana sia in lingua inglese, conforme al modello previsto
nell'Appendice 1 dell'Allegato 4 alla legge 31 agosto 2012 , n. 163;
c) la richiesta alla nave ispezionata di applicare le opportune
misure al fine di soddisfare le norme previste nell'Allegato 1 della
Convenzione.
d) l'effettuazione di visite se le autorita' competenti di uno
Stato del porto di approdo che e' Parte della presente Convenzione le
richiede.
2.2 I compiti autorizzati comprendono anche l'esame e
l'approvazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alla
Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione
aggiornata, nonche' eventuali istruzioni aggiuntive
dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della
certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano
l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter
svolgere tali attivita' complementari, ABS dovra' adempiere agli
obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del
presente Accordo.
2.3 Qualora, ABS o un suo ispettore designato determini che il
sistema antivegetativo della nave non corrisponde alle indicazioni
del certificato stabilite ai sensi delle regole 2 o 3 o alle
prescrizioni della Convenzione, deve vigilare immediatamente
affinche' siano adottate misure correttive per rendere la nave
conforme. L'ispettore o l'organismo dovra' altresi' informare
l'Amministrazione in tempo utile, tramite i punti di contatto.
Qualora le misure correttive richieste non possano essere messe in
atto prontamente, ABS dovra' informare immediatamente
l'Amministrazione per determinare l'eventuale sospensione del
rilascio o il ritiro del certificato a seconda dei casi.
2.4 Nella situazione descritta al punto 2.3 qualora la nave si
trovi nel porto di un'altra Parte, le autorita' competenti dello
Stato del porto di approdo dovranno essere immediatamente informate
da parte dell'ABS, anche al fine di poter prestare tutta l'assistenza
necessaria per consentire allo stesso organismo di adempiere a quanto
previsto della regola 1 dell'allegato 4, nonche' di adottare le
misure descritte agli articoli 11 o 12 della Convenzione.
2.5 L'ABS nell'espletamento dei compiti di ispezione e l'esecuzione
delle visite propedeutiche di cui al punto 2.1 del presente Accordo,
si impegna a cooperare con gli Ufficiali dello Stato del porto di
approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica,
laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre
irregolarita' accertate nonche' a effettuare le visite imposte in
caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio
delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione;
2.6 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in
Italia e in classe con ABS, sia fermata in un porto estero,
l'Amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze
riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato del porto di
approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad
eventuali responsabilita' dell'organismo stesso, ferme restando le
attivita' previste dal citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011,
n. 164.
2.7 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati da ABS
sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che ABS operi in conformita' con
quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con la seguente
regolamentazione dell'International Maritime Organization (IMO):
- Risoluzione A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli
organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni";
- Risoluzione A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di
certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per
conto dell'Amministrazione";
- Risoluzione A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli
strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alle
Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17 maggio
2013 e del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1,
1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
- Risoluzione MEPC.195(61) "linee guida dell'International
Maritime Organization (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei
sistemi antivegetativi sulle navi".
- Risoluzione MEPC.104(49)"linee guida dell'International
Maritime Organization (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi
antivegetativi sulle navi -Guidelines for brief sampling of
anti-fouling systems on ships"
- Risoluzione MEPC.208(62) "linee guida dell'International
Maritime Organization (IMO) per le ispezioni dei sistemi
antivegetativi sulle navi" - Guidelines for inspection of
anti-fouling systems on ships.
2.8 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza di
ABS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra
quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il
corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, e'
valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con
l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno
introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.
2.9 ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar
luogo a conflitti di interesse.
2.10 ABS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel
territorio dello Stato italiano.
Articolo 3. - Interpretazioni ed equivalenze
3.1 ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili
e la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di
sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle
attivita' oggetto del presente Accordo sono prerogativa
dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove
necessario.
3.2 Nei casi in cui, temporaneamente, uno o piu' requisiti della
Convenzione non possono essere soddisfatti per particolari e
imprevedibili circostanze, l'ABS deve specificare quali misure
alternative e/o equipaggiamenti possono essere applicati al fine di
permettere alla nave di raggiungere il porto ove poter rettificare le
irregolarita' che hanno interessato il sistema anti-vegetativo della
nave. Tali misure devono essere preventivamente approvate
dell'Amministrazione.
Articolo 4. - Informazioni e contatti
4.1 I punti di contatto dell'Amministrazione sono comunicati
tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta
certificata dell'ABS. Variazioni rispetto a tali punti di contatto
devono essere preventivamente comunicate.
4.2 ABS, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai
compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalita' e la
frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo.
4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con ABS,
l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il
rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio
specificato nell'Allegato 1.
4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha
accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione di ABS
riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.
4.5 ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma
cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti
applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette
norme e regolamenti.
4.6 L'Amministrazione fornisce ad ABS tutta la documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata.
4.7 ABS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in
lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i
modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti
dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonche' a trasmettere
tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.
4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente
articolo (specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo) al fine
di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi
statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il
mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione
all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo
le modalita' previste dall'articolo 10 del presente Accordo.
4.9 L'Amministrazione e l'ABS riconoscono l'importanza della
collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e
mantenendo un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate
nuove norme, ABS, in base al presente Accordo, pubblica
l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento
sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per
l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa
registrazione. L'ABS tiene conto di eventuali raccomandazioni
formulate al riguardo dall'Amministrazione.
4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima ABS nel
caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega
dei compiti di certificazione statutaria.
Articolo 5. - Monitoraggio e verifiche
5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i
compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati a ABS siano
svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti
nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.
5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente
dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di
designare in occasione delle stesse.
5.3 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai
risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che
intercorre tra una verifica e l'altra non puo' essere superiore a due
anni.
5.4 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni
momento ad ulteriori verifiche che riterra' opportune dando ABS 1
(un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni
particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e
certificate dall'Organismo stesso.
5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sara' comunicato
ad ABS che fara' conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione,
entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.
5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni di ABS, ne
terra' debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtu'
del presente Accordo.
5.7 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a sottoporre agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive
tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee
guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare
che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso
conformemente alla normativa in vigore.
5.8 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a garantire agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive,
l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi
informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle
ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni
emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in
Italia e classificate con l'Organismo.
5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della
collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, secondo specifiche procedure.
5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a
carico di ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione
delle stesse.
Articolo 6. - Compensi per i servizi di certificazione
6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le
attivita' previste dalla Convenzione svolti da ABS per conto
dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso
direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.
6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra ABS
e i soggetti richiedenti.
Articolo 7. - Obblighi di Riservatezza
7.1 Per quanto riguarda le attivita' previste dal presente Accordo,
sia ABS che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di
riservatezza di cui ai seguenti commi.
7.2 ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo
conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a
terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione
ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione
stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario all'Organismo
per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo.
In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente
punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le
Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni
internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da
Convenzioni Internazionali.
7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo,
l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata da ABS in relazione
alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in
base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni
caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le
relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri, nonche'
gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.
Articolo 8. - Ispettori
8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla
Convenzione oggetto del presente Accordo, l'ABS si impegna a farli
svolgere ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive
dipendenze dell'ABS stesso mediante un rapporto contrattuale di
lavoro che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che
configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.
8.2 L'Amministrazione puo' consentire, valutando caso per caso le
motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di
altri Organismi Riconosciuti a livello comunitario, con i quali ABS
stesso abbia preso accordi.
8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano
dipendenti esclusivi di ABS sono vincolate al sistema di qualita' del
medesimo.
Articolo 9. - Responsabilita'
9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di
un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o
attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell' ABS, dei
suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca
in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un
indennizzo da parte dell' ABS nella misura in cui l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.
9.2 ABS si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla
decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a
garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto
9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente
Accordo.
9.3 ABS trasmette all'Amministrazione copia della polizza
assicurativa di cui al precedente comma.
Articolo 10. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
10.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, quando ritiene che un Organismo Riconosciuto non possa piu'
essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso
delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con
il Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i
profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione
all'Organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta
giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e
controdeduzioni.
10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di
grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso,
l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di
cui al comma 1, perche' ritiene che l'Organismo Riconosciuto non
svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso
delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i
termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le
carenze contestate nel provvedimento stesso.
Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di
sospensione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, revoca
l'autorizzazione.
10.4 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del
riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009
e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai
punti 5 e 6 della Premessa.
Articolo 11. - Spese
11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il
monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del
certificato, sono a carico di ABS.
11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe,
alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico di ABS
le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5
del presente Accordo.
11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di
cui al precedente comma 10.1 e comma 10.2, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi,
comporta la revoca dell'autorizzazione.
Articolo 12. - Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo
12.1 Fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di sospendere
l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano
svolti da ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente
Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di
stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di
valutare se confermare o meno la delega ad ABS dei compiti previsti
all'articolo 2 del presente Accordo in base alle esigenze della
propria flotta.
12.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dandone
comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12
(dodici) mesi.
12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di
decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione
di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti
dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata
dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le
modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il
presente Accordo, a decorrere, nel caso di rinnovo, dalla scadenza
naturale del quinquennio in essere.
12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza
dell'Organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della
scadenza dell'Accordo vigente.
Articolo 13. - Interpretazione dell'Accordo
13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in
conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano.
Articolo 14. - Foro competente
14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo
bonario delle parti sara' decisa dal Foro di Roma.
14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144
Roma;
- per l'ABS, presso la propria rappresentanza in Italia
denominata ABS Italy S.R.L. e sita in Via al Porto Antico 23,
Edificio Millo, 16128 Genova.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma,
Per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Il Direttore Generale della Direzione Generale
per la Protezione della Natura e del Mare
Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Direttore Generale della Direzione Generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
Arch. Mauro COLETTA
Per l'American Bureau of Shipping
Ing. Paolo PUCCIO
ALLEGATO 1
ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA,
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DEI SISTEMI
ANTIVEGETATIVI NOCIVI SULLE NAVI
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING.
1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DELL'AMERICAN BUREAU OF
SHIPPING CON L'AMMINISTRAZIONE
1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'American
Bureau of Shipping per conto dell'Amministrazione, a seguito della
delega di cui all'articolo 2 dell'Accordo, sono i seguenti:
1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale,
una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione
iniziale, copia del rapporto di ispezione;
1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze
o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a
tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e
propedeutici al rilascio e ed aggiornamento dei certificati;
1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni
dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme e i regolamenti
applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli
strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte
dell'Amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere;
1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli
ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione
previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attivita' alle
esclusive dipendenze dell0'American Bureau of Shipping;
1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni
all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice
scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia
dell'Organismo;
1.1.7 fornire all'Amministrazione i modelli e le check list
sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal
presente Accordo;
1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento
telematico attivo h 24 con American Bureau of Shipping, per garantire
l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del
presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione
di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri
qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo;
1.2 L'American Bureau of Shipping adempie, nei confronti
dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1,
secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da
approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.
1.3 L'American Bureau of Shipping informa l'Amministrazione quando
una nave e' risultata operare con deficienze ed irregolarita' tali
che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono
sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti
applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali.
Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a
soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente
l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi
certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del porto
di approdo.
1.4 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno
o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria,
American Bureau of Shipping ne informa l'Amministrazione descrivendo
il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e'
all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accertera' che il
Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto
sull'accaduto allo Stato del Porto di approdo. Di tale accertamento
si fara' menzione nel rapporto di visita.