Albo operatori economici: sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco è stato attivato il servizio on line utile a iscriversi così da poter essere individuati dai Vvf per lavori, beni, servizi e servizi di ingegneria e architettura. Attualmente il servizio riguarda le sezioni relative a "forniture di beni e servizi", ma il programma prevede l'attivazione anche delle altre sezioni (la notizia verrà comunicata successivamente).
Albo operatori economici
L'affidamento degli incarichi è previsto ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50.
Di seguito il testo esplicativo pubblicato sul sito dei Vigili del fuoco e il link per accedere al servizio. E, in coda, l'articolo 36 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
"Con Decreto dipartimentale n.27 del 06/02/2018 è stato adottato il Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco degli operatori economici (Albo) da consultare per gli affidamenti di lavori, beni, servizi e servizi di ingegneria e architettura che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei, ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs.del 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. L'Albo prevede tutti i settori indicati; attualmente sono disponibili le sezioni relative a forniture di beni e servizi. Con successivo avviso, sarà comunicata la disponibilità delle ulteriori sezioni. Gli operatori interessati all’iscrizione sono tenuti a compilare l’apposita istanza esclusivamente in via telematica, secondo le modalità e con le forme indicate dal regolamento e dai relativi allegati, disponibili sul sito istituzionale www. vigilfuoco.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici - bandi pubblicati successivamente al 25 maggio 2018 - avviso di formazione Albo. In particolare, la richiesta di iscrizione all'albo si compone di due fasi: una prima fase di registrazione preliminare al portale FOL - Fornitori OnLine" del Dipartimento (https://fornitorionline.vigilfuoco.it/FOL/), in cui l'operatore economico fornisce le proprie generalità e stabilisce le credenziali di accesso, ossia un account di posta elettronica come username ed una password, ed una seconda fase di iscrizione all'albo, in cui l'operatore deve rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione stessa. I requisiti di ammissione sono indicati nell’art. 5 del Decreto dipartimentale sopracitato. Per le verifiche sulle autodichiarazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 36, co.5 del Codice. In conformità del D.lgs. n.101/2019 e del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i. per le parti ancora applicabili, il trattamento dei dati e delle informazioni, che vengono comunicati o acquisiti, è effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo".
Per ulteriori informazioni, vai alla sezione dedicata
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10246
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Albo operatori economici
D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
Art. 36
(Contratti sotto soglia)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonche' nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei
soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui
all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti
invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
mediante ricorso alle procedure ordinarie.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di
urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia
comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione
di avviso o bando di gara.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si
applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere
a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti
di carattere generale mediante consultazione della Banca dati
nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le
stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti
economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella
lettera di invito o nel bando di gara.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle
procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione
appaltante puo' comunque estendere le verifiche agli altri
partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le
modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e
migliorare la qualita' delle procedure di cui al presente articolo,
delle indagini di mercato, nonche' per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee
guida, si applica l'articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali
ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito
definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei
principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli
articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla meta'. I bandi e
gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso
l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal
comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui
all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori
di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti
relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per
i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori.



