Il diritto penale del lavoro si caratterizza per essere ancorato a qualifiche professionali predeterminate, ciascuna delle quali corrisponde a un’area funzionale specificamente definita dalla legge. Ad esempio, quella di “dirigente” prevenzionistico dell’impresa o di “coordinatore” nel titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. Ma in che modo queste “attribuzioni” incidono sul profilo di responsabilità? E che ne è dei soggetti solo apparentemente titolari, ma sforniti dei poteri per l’esercizio delle mansioni corrispondenti? Il punto del giurista alla luce della legislazione e della giurisprudenza in materia
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