Merci pericolose: le modifiche per il trasporto via mare

Modificato il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303

Novità per il trasporto via mare delle merci pericolose. In particolare, con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 giugno 2019 è stato modificato il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303 recante «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre  navi  (transhipment) delle merci pericolose».

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Per effetto sono stati inseriti nuovi punti su:

  • le ulteriori istanze da presentare per le unità diverse da full container;
  • i dati da inserire nell'istanza riferita alla totalità delle merci da imbarcare/sbarcare.

Sostituito, infine, l'annesso 4 al D.D. n. 303/2014.

Di recente sono state introdotte deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trasporto interno di merci pericolose.

Di seguito il testo integrale del  decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 giugno 2019 (l'annesso è disponibile in pdf alla fine della pagina).

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 giugno 2019 

Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio
dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il  nulla
osta allo sbarco e al reimbarco su altre  navi  (transhipment)  delle
merci pericolose». (19A04573) 

 

in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162

      

                IL COMANDANTE GENERALE 

                del Corpo delle capitanerie di porto 

 

  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della

navigazione e della vita umana in mare; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,

n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il

regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in

mare; 

  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  successive  modifiche  e

integrazioni,  recante  riordino  della   legislazione   in   materia

portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in

materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del  Corpo

delle capitanerie di porto; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.

134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili

dei requisiti per l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco  di  merci

pericolose; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle

attribuzioni dei dirigenti; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art.  13  relativo

alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di

porto; 

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196  e  successive

modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n.  2002/59/CE,

e successive modifiche ed integrazioni, relativa  all'istituzione  di

un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico

navale  e  d'informazione  come   modificata   dalla   direttiva   n.

2009/17/CE; 

  Visto il  decreto  dirigenziale  7  aprile  2014,  n.  303  recante

procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto

marittimo e per il nulla osta allo sbarco e  al  reimbarco  su  altre

navi (transhipment) delle merci pericolose; 

  Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in  data  3  maggio  2018

concernente  composizione  e  compiti  del  Gruppo  di  lavoro  merci

pericolose; 

  Viste le  proposte  avanzate  dalla  Federazione  nazionale  agenti

raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferenti la  modifica

del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con  e-mail  datata  5

gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente  dettagliate  con

note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018; 

  Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato

decreto dirigenziale n.  303/2014,  allo  scopo  di  semplificare  le

procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose; 

  Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  modifica  delle

procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal

Correspondance  Group  costituito  con  i  rappresentanti  di  alcune

direzioni marittime; 

  Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  modifica  delle

procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso  dal

Gruppo  di  lavoro  merci   pericolose   nel   corso   delle   sedute

rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019; 

 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile  2014,  citato

in premessa  viene  aggiunto,  al  punto  6.2,  il  seguente  secondo

capoverso: 

    «Limitatamente alle unita' diverse  da  full  container,  possono

essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima,  tese  ad

ottenere autorizzazioni all'imbarco e  trasporto  ovvero  nulla  osta

allo sbarco delle merci pericolose  in  colli  di  ulteriori  carichi

riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).».  

                               Art. 2 

   All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile  2014,  citato

in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 e' abrogato e sostituito

dal seguente: 

    «4.  codice  alfanumerico  del  contenitore  o  dei   contenitori

cisterna. E' ammesso l'utilizzo del numero di booking con obbligo  da

parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del

comandante  della  nave  di  inserire  il  codice  alfanumerico   del

contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o

in modalita' cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema  PMIS)

non appena in possesso dello stesso e  comunque  prima  dell'ingresso

del contenitore  in  porto,  pena  la  decadenza  dell'autorizzazione

rilasciata».  

                               Art. 3 

  L'annesso 4 allegato al decreto in data 7 aprile  2014,  citato  in

premessa e' abrogato e sostituito  da  quello  allegato  al  presente

decreto.  

                               Art. 4  

  Il presente decreto, unitamente al suo annesso che  ne  costituisce

parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua

pubblicazione, con esclusione di quanto previsto dagli articoli  2  e

3, che entreranno in vigore al sesto mese  successivo  alla  data  di

pubblicazione del presente decreto.   

Allegati

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