Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi: istituito il sistema nazionale di certificazione

Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi: con il D.M. 14 novembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019) il ministero dell'Ambiente ha istituito il sistema nazionale di certificazione.

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Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi: gli obiettivi

Gli obiettivi individuati dal decreto sono i seguenti:

  • definire le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione  della  sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi;
  • definire le procedure di adesione;
  • definire le procedure  per  la  verifica  degli  obblighi  relativi  alleinformazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) del decreto.

Infine:

  • definire le disposizioni che  gli  operatori  economici  e  i  fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa di cui all'art. 12

In particolare, l'art. 2, comma 2, lettera l) mette l'accento sulle "informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di  biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il  consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima. L'articolo 12, invece, regolamenta il "Sistema di equilibrio di massa"

Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi: gli allegati

Quattro gli allegati al decreto (li trovate in coda qui sotto, in coda al provvedimento).

1. Sistema nazionale di accreditamento.

2. Modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi  di certificazione per le   varie fasi di produzione dei biocarburanti/bioliquidi.

3. Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di bioliquidi di biocarburanti, diversi dal biometano.

4. Dichiarazione   degli   organismi   di   certificazione   ai    sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Di seguito, il testo integrale del provvedimento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 novembre 2019 

Istituzione   del   Sistema   nazionale   di   certificazione   della

sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. (19A07378)

(GU n.279 del 28-11-2019)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,

recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle

attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni

in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del

Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40

relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero

dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli

uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 13 ottobre 1998  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del

combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE

del Consiglio;

Vista  la  direttiva  2003/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 3 marzo  2003,  che  modifica  la  direttiva  98/70/CE

relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;

Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante  attuazione

della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del

combustibile diesel;

Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia

da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista  la  direttiva  2009/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per

quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel

e  gasolio  nonche'  l'introduzione  di  un   meccanismo   inteso   a

controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica

la  direttiva  1999/32/CE  del  Consiglio  per  quanto  concerne   le

specifiche relative al combustibile  utilizzato  dalle  navi  adibite

alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante

«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva

abrogazione  delle  direttive   2001/77/CE   e   2003/30/CE»   e   in

particolare:

a)  l'art.  24,   recante   la   disciplina   dei   meccanismi   di

incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  da  impianti

alimentati da fonti rinnovabili  entrati  in  esercizio  dopo  il  31

dicembre 2012;

b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti;

c) l'art. 38 che disciplina  i  criteri  di  sostenibilità  per  i

biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di  energia

elettrica, termica o per il raffrescamento ai  fini  dell'ottenimento

degli incentivi;

d) l'art. 39 recante disposizioni inerenti la verifica del rispetto

dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti;

Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante

«Attuazione della direttiva 2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva

98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,

combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un

meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a

effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne

le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite

alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto  legislativo  31

marzo  2011,  n.  55,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del  Ministro

dello sviluppo economico e  del  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali siano stabilite:

a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema   nazionale   di

certificazione  della  sostenibilità dei   biocarburanti   previsto

all'art. 7-quater, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.

66, nonche' le relative procedure di adesione;

b) le procedure per la verifica degli obblighi di  informazione  di

cui all'art. 7-quater, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005,

n. 66;

c)  le  disposizioni  che  gli  operatori  ed  i  fornitori  devono

rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa  di  cui

al comma 4 del citato art. 7-quater;

Visto il decreto ministeriale 23  gennaio  2012,  recante  «Sistema

nazionale di certificazione  per  biocarburanti  e  bioliquidi»,  che

stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6  del  decreto

legislativo 31 marzo 2011, n. 55;

Vista la direttiva (UE)  2015/652  del  Consiglio  europeo  del  20

aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo  e  gli  obblighi  di

comunicazione  ai  sensi  della  direttiva  98/70/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della  benzina  e  del

combustibile diesel;

Vista la direttiva (UE) 2015/1513  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE,

relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e  la

direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti

rinnovabili;

Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi  di

calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva

98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile

diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva

98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile

diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto ministeriale 2  marzo  2018,  recante  «Promozione

dell'uso del biometano  e  degli  altri  biocarburanti  avanzati  nel

settore dei trasporti»;

Considerata l'esigenza di modificare  il  decreto  ministeriale  23

gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle  disposizioni  del

decreto legislativo 21 marzo 2017, n.  51,  sia  con  riferimento  ai

biocarburanti che ai bioliquidi;

Vista la  Convenzione  dell'Aja  del  5  ottobre  1961  riguardante

l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre

2000, n. 445, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20

febbraio 2001- supplemento ordinario  n.  30,  recante  «Disposizioni

legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga

alcune direttive;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati

al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01  del

19 giugno  2010,  sui  sistemi  volontari  e  i  valori  standard  da

utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti;

Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2010/C  160/02

sull'attuazione  pratica  del  regime  UE  di  sostenibilità per  i

biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;

Vista la decisione della Commissione europea  2010/335/CE  relativa

alle linee direttrici per il calcolo  degli  stock  di  carbonio  nel

suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la decisione della Commissione  europea  C(2011)  36  del  12

gennaio  2011  relativa  ad   alcuni   tipi   di   informazioni   sui

biocarburanti e i  bioliquidi  che  gli  operatori  economici  devono

presentare agli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

Visto  il  decreto  ministeriale  del  22  dicembre  2009   recante

«Prescrizioni  relative  all'organizzazione   ed   al   funzionamento

dell'unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a   svolgere

attivita' di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.

765/2008»;

Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo

economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico

consultivo dei biocarburanti»;

Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  ottobre  2014,   recante

«Aggiornamento  condizioni,  criteri  e   modalita'   di   attuazione

dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»;

Visto il decreto interministeriale n. 5046  del  26  febbraio  2016

recante  «Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la   disciplina

regionale   dell'utilizzazione   agronomica   degli   effluenti    di

allevamento e delle acque reflue di  cui  all'art.  113  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'  per  la  produzione  e

l'utilizzazione agronomica del digestato di cui  all'art.  52,  comma

2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge  7

agosto 2012, n. 134»;

Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012  recante  «Valutazione

della conformita': requisiti per organismi che certificano  prodotti,

processi e servizi»;

Vista la norma tecnica UNI/TS  11429:2011  recante  «Qualificazione

degli  operatori   economici   della   filiera   di   produzione   di

biocarburanti e bioliquidi»;

Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante  «Linee  guida  per  la

qualificazione  degli  operatori  economici  (organizzazioni)   della

filiera di produzione del biometano ai fini  della  tracciabilita'  e

del bilancio di massa»;

Vista la norma  tecnica  ISO/IEC  17011:2017  recante  «Valutazione

della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che

accreditano organismi di valutazione della conformita'»;

Visto  il  regolamento  tecnico   (di   seguito   RT-31)   adottato

dall'Organismo  nazionale  di  accreditamento,  che   stabilisce   la

qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la  metodologia

basata sulla  valutazione  del  rischio  per  stabilire  il  campione

minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione;

Decreta:

Art. 1

Finalita' del decreto

 

1. Al fine di  accertare  la  sostenibilità dei  biocarburanti  e dei

bioliquidi, il presente decreto stabilisce:

a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema   nazionale   di

certificazione  della  sostenibilità  dei   biocarburanti   e   dei

bioliquidi nonche' le procedure di adesione allo stesso;

b) le procedure  per  la  verifica  degli  obblighi  relativi  alle

informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera l);

c) le disposizioni che  gli  operatori  economici  ed  i  fornitori

devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa

di cui all'art. 12.

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui

all'art.  2  del  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  ad

esclusione di quella di  cui  alla  lettera  i-septies),  nonche'  le

definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3  marzo  2011,

n. 28.

2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui

al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «Autorita' nazionali competenti»: il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche

agricole  alimentari  e  forestali  e  il  Ministero  dello  sviluppo

economico;

b)  «Comitato  tecnico  consultivo   biocarburanti»   (di   seguito

«Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150  del

21 dicembre 2012, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  33,  comma

5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) «Organismo nazionale di accreditamento»:  l'organismo  nazionale

di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello  sviluppo

economico del 22 dicembre 2009;

d)  «Organismi  di  accreditamento»:   l'Organismo   nazionale   di

accreditamento e gli analoghi  organismi  costituiti  in  ordinamenti

diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di  mutuo

riconoscimento EA/IAF MLA e che siano  inseriti  nell'elenco  di  cui

all'art. 5, comma 1;

e) «Organismo di certificazione»: un organismo  accreditato  da  un

organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della

conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del  presente

articolo,  anche  attraverso  tarature,   prove,   certificazioni   e

ispezioni;

f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al  comma  3

del presente articolo;

g)   «Certificato   di   conformita'   dell'azienda»:   certificato

rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore  economico,

che  abilita  lo  stesso   al   rilascio   della   dichiarazione   di

sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità;

h) «Catena di consegna» (anche «catena di  custodia»):  metodologia

che permette di creare un nesso tra le informazioni  contenute  nelle

dichiarazioni di cui alla lettera i) relative alle materie prime o ai

prodotti intermedi e le  asserzioni  riguardanti  i  prodotti  finali

contenute nel certificato di  cui  alla  lettera  m),  anche  tramite

l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;

i) «Dichiarazione  di  sostenibilità»:  dichiarazione  redatta  ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,

n. 445, da ogni operatore economico cedente  il  prodotto  in  uscita

dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di  una

stessa  catena  di  consegna  del  biocarburante  e   bioliquido,   e

rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla

partita ceduta;

l) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative  alla

materia  prima  utilizzata  per  la  produzione  di  biocarburanti  o

bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per  la

tutela  del  suolo,  delle  risorse  idriche  e  dell'aria,  per   il

ripristino dei terreni degradati e per evitare il  consumo  eccessivo

di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonche'  per  la  tutela

del lavoro nel Paese in cui e' stata prodotta la materia prima;

m) «Certificato di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai  sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

dagli operatori economici di cui al comma 3,  lettere  c)  e  d)  del

presente articolo, contenente le informazioni necessarie a  garantire

che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;

n)  «Partita»:  quantita'  di   prodotto   avente   caratteristiche

chimico-fisiche omogenee;

o) «Biocarburanti avanzati»: biocarburanti prodotti a partire dalle

materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte  2-bis,  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei  carburanti

rinnovabili avanzati;

p) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti rinnovabili di cui

alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1, parte  2-bis,  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

q) «Biogas»: il gas  prodotto  dalle  biomasse  tramite  digestione

anaerobica,  il  gas  prodotto  dalle   biomasse   tramite   processi

termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai  processi  di

depurazione;

r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo  biochimico  di

fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal

processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in

impianti  deputati  al  trattamento  delle  acque  reflue  civili   e

industriali;

t) «Data di  entrata  in  esercizio  dell'impianto»:  data  in  cui

l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o  bioliquido  per

il  quale  si  rilascia  la  dichiarazione  di  sostenibilità o  il

certificato di sostenibilità;

u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che  utilizza  i

bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;

v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono  o  precedono

una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione;

z)  «Documento  di   trasporto»:   documento   che   certifica   un

trasferimento di merci dal  cedente  al  cessionario,  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT),  documento

amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di

accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti

soggetti ad accise (e-AD), o altro  documento  previsto  in  tema  di

trasporto delle merci;

aa)  «Accordi  di  mutuo  riconoscimento   EA/IAF   MLA»:   accordi

internazionali  che  assicurano  il  riconoscimento  dell'equivalenza

delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri  firmatari

all'interno del sistema di  accreditamento,  gestito  da  IAF-ILAC  a

livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);

bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni  che  sono  da  tempo

fortemente  salini  o  il  cui  tenore  di   materie   organiche   e'

particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte;

cc) «Terreni fortemente contaminati»: terreni  il  cui  livello  di

contaminazione e'  tale  da  renderli  inadatti  alla  produzione  di

alimenti o mangimi;

dd) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di  una

decisione ai sensi dell'art. 7-quater,  paragrafo  4,  secondo  comma

della direttiva 98/70/CE,  introdotto  dall'art.  1  della  direttiva

2009/30/CE.

3. Ai fini del  presente  decreto,  per  «operatore  economico»  si

intende ogni persona fisica o giuridica, anche  stabilita  fuori  del

territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita':

a) produzione e cessione di  ogni  materia  o  sostanza  dalla  cui

lavorazione si ottengano  bioliquidi  o  biocarburanti  destinati  al

mercato nazionale  siano  esse  materie  prime,  prodotti  intermedi,

rifiuti, sottoprodotti o loro miscele;

b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di  materia  o

sostanza  dalla   cui   lavorazione   si   ottengano   bioliquidi   o

biocarburanti  destinati  al  mercato  nazionale  e  prodotta   dagli

operatori economici di cui alla lettera a);

c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti  destinati

al mercato nazionale;

d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di  bioliquidi

o  biocarburanti  destinati  al  mercato  nazionale,  prodotti  dagli

operatori economici di cui alla lettera c).

4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di  cui

al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore economico della

filiera»:

a) il gestore della discarica, qualora la produzione  di  biometano

avvenga a partire da gas di discarica;

b) il gestore  dell'impianto  di  trattamento  delle  acque  reflue

civili e industriali, qualora la produzione di  biometano  avvenga  a

partire dai gas derivante dai processi di depurazione;

c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione

organica dei rifiuti urbani (FORSU).

5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:

a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le  mense  e  i

ristoranti,  le  isole  ecologiche  e   le   campane   stradali   che

conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati:

1) al consorzio di cui  all'art.  233  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233,

comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18;

b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come  definiti

dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli  stessi  agli

impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel  rispetto

dei requisiti  di  tracciabilita'  ivi  prescritti  e  utilizzando  i

documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;

c) i gestori della raccolta della  frazione  organica  dei  rifiuti

solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione

anaerobica. Le emissioni del trasporto  dei  rifiuti  dal  centro  di

raccolta all'impianto di produzione di biometano sono  calcolate  dal

soggetto di cui al comma 4, lettera c).

Art. 3

Sistema nazionale di certificazione

dei biocarburanti e dei bioliquidi

 

1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti  e  dei

bioliquidi   opera   mediante   l'applicazione   dello   schema    di

certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:

a) gli organismi di accreditamento, che accreditano  gli  organismi

di certificazione per lo schema di certificazione di cui  all'art.  4

del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;

b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi  dell'art.

7;

c) gli operatori economici, che sono in possesso di un  certificato

di conformita' dell'azienda, e che  si  sottopongono  alle  verifiche

periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la

corretta attuazione e il mantenimento della catena di  consegna,  nel

rispetto delle disposizioni del presente decreto;

d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei  criteri

di  sostenibilità per  i  biocarburanti,  ai  sensi   del   decreto

legislativo 21 marzo 2017, n. 51;

e) il Gestore  dei  servizi  energetici  (in  seguito  «GSE»),  che

effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità  per

i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 4

Schema nazionale di certificazione

dei biocarburanti e dei bioliquidi

 

1. Tutti i  soggetti  di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto,

ciascuno per la parte di propria competenza, operano  in  conformita'

allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:

a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;

b)  il  regolamento   tecnico   (di   seguito   RT   31)   adottato

dall'Organismo nazionale di accreditamento;

c) le modalita' di  svolgimento  delle  verifiche  da  parte  degli

organismi di  certificazione,  ai  sensi  dell'art.  7  del  presente

decreto;

d)  le  modalita'  di  rilascio  del  certificato  di   conformita'

dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;

e)  la  documentazione  rilasciata  dagli  operatori  economici  in

accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e  dell'allegato  1

del presente decreto;

f) la metodologia di calcolo delle  emissioni  di  gas  ad  effetto

serra, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato 3 del presente decreto;

g) la gestione  del  sistema  di  equilibrio  di  massa,  ai  sensi

dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 5

Accreditamento

 

1.  Gli  organismi  di  accreditamento  costituiti  in  ordinamenti

diversi  da  quello  nazionale,  previa  comunicazione  all'Organismo

nazionale di accreditamento  della  loro  partecipazione  al  sistema

nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto,  sono  inseriti  in

apposito elenco tenuto ed  aggiornato  periodicamente  dall'Organismo

nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello

stesso.

2. Gli organismi di accreditamento di  cui  all'art.  2,  comma  2,

lettera d) del presente decreto che  operano  ai  sensi  della  norma

ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal  regolamento

(CE) n. 765/2008:

a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformita' alla

norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065:2012  e   assegnano   un   codice

identificativo a ciascun organismo accreditato;

b)  comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  l'elenco  degli  organismi  di  certificazione

accreditati con competenza sullo schema di cui  all'art.  4,  nonche'

ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco;

c) vigilano sull'operato  degli  organismi  di  certificazione  che

hanno accreditato;

d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti  di  cui  al

comma 3, eventuali inadempimenti  ovvero  anomalie  nell'applicazione

dello  schema  di  cui  all'art.  4,  imputabili  agli  organismi  di

certificazione che hanno accreditato;

e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera  d),  provvedono

all'archiviazione  della  procedura  di   accertamento   qualora   ne

ritengano  carenti  i  presupposti,  ovvero  alla   revoca   o   alla

sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.

3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione  dello

schema da parte degli  organismi  di  certificazione  possono  essere

segnalati  all'organismo  che  ha  effettuato  l'accreditamento   dal

comitato, nel caso dei biocarburanti, ovvero dal GSE,  nel  caso  dei

bioliquidi. In tal caso,  l'organismo  di  accreditamento  competente

informa dell'esito dell'istruttoria di cui al  comma  2,  lettera  d)

anche il soggetto segnalante.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,  si

rinvia alle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministero  dello

sviluppo  economico  del  22  dicembre  2009,  recante   prescrizioni

relative  all'organizzazione  ed  al   funzionamento   dell'Organismo

nazionale di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.

765/2008, nonche' alla normativa di riferimento vigente.

 

Art. 6

Operatore economico

 

1.  Ogni  operatore  economico  che  intende  aderire  al   Sistema

nazionale di certificazione di cui all'art. 3  del  presente  decreto

presenta istanza ad un organismo di certificazione per  l'ottenimento

di un certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi  dell'art.  8

del presente decreto. Il certificato viene  rilasciato  all'operatore

economico previo  esito  positivo  della  verifica  iniziale  di  cui

all'art. 7, comma 3, lettera a) del presente decreto.

2.  Ai  fini  dell'ottenimento  del  certificato   di   conformita'

dell'azienda, l'operatore economico adotta  un  sistema  di  gestione

della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta  attuazione  e

il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle  norme

UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonche'  sul  sistema  di  equilibrio  di

massa di cui all'art. 12 del presente decreto.

3. L'operatore economico titolare del  certificato  di  conformita'

dell'azienda e' autorizzato a  rilasciare,  in  accompagnamento  alle

partite  che  cede,  le  dichiarazioni  di  sostenibilità ovvero  i

certificati di sostenibilità di cui all'art. 9 del presente decreto.

4. Ciascun operatore economico della  catena  di  consegna,  previa

stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere  su  di

se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al  sistema  di

certificazione altrimenti ricadenti su uno  o  piu'  degli  operatori

economici della medesima catena di consegna.

5. Ogni operatore economico della catena di consegna  e'  tenuto  a

conservare  copia  delle   dichiarazioni   di  sostenibilità,   dei

certificati  di  sostenibilità,  nonche'  della   documentazione   a

supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni  dal

momento in cui tali documenti sono rilasciati.

Art. 7

Organismi di certificazione

 

1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5

del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco,

redatto e aggiornato a  cura  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare sulla base delle  informazioni  piu'

recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi  dell'art.

5,  comma  2,  lettera  b)  del  presente  decreto.  Tale  elenco  e'

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare.

2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli  operatori

economici che  aderiscono  al  Sistema  nazionale  di  certificazione

l'attivita' di verifica  della  completezza  di  tutti  gli  elementi

presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità,  nel  certificato  di

sostenibilità, e in  tutte  le  dichiarazioni  ad  essi  riferibili,

nonche', limitatamente al produttore di materie prime destinate  alla

produzione  di  biocarburanti  e  bioliquidi,  la  completezza  delle

informazioni sociali e  ambientali  fornite  nelle  dichiarazioni  di

sostenibilità.

3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:

a) una verifica iniziale,  da  svolgersi  prima  del  rilascio  del

certificato  di  conformita'  dell'azienda  ai   fini   dell'adesione

dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione.  Per

gli operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione  di

biocarburanti,  che  decidano  di  rivolgersi  ad  un  organismo   di

certificazione  diverso  ovvero  che  decidano  di  passare   da   un

precedente sistema di certificazione volontario al Sistema  nazionale

di certificazione, la verifica iniziale e' volta ad  accertare  anche

l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo

di certificazione o sistema volontario;

b) la prima verifica di sorveglianza, che  e'  effettuata  entro  i

primi novanta  giorni  dal  rilascio  della  prima  dichiarazione  di

sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni  caso  entro

sei mesi dal rilascio del certificato  di  conformita'  dell'azienda;

durante tale verifica  l'organismo  di  certificazione  effettua  una

simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto

dall'operatore  economico,  al  fine  di  accertarne  la  conformita'

rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;

c) verifiche di sorveglianza annuali  a  decorrere  dal  giorno  di

rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;

d) la verifica volta al  rinnovo  del  certificato  di  conformita'

dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti  alla  data  di

scadenza dello stesso, fermo restando  quanto  previsto  all'art.  8,

comma 4.

4.  L'organismo  di  certificazione  ha  facolta'   di   effettuare

verifiche supplementari volte ad accertare  eventuali  situazioni  di

non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 del  presente  decreto,

ovvero per  verificare  situazioni  critiche,  quale  ad  esempio  la

cessazione improvvisa di attivita' prima della  verifica  di  cui  al

comma 3, lettera c), del presente articolo.

5.  Le  autorita'  nazionali  competenti  possono  affiancare   gli

organismi di certificazione durante le verifiche di cui  al  comma  3

del presente articolo.

6.  Gli  organismi   di   certificazione   curano   la   redazione,

l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:

a) un registro  degli  operatori  economici  sottoposti  alle  loro

verifiche,  assegnando   a   ciascuno   un   codice   identificativo,

coincidente  con  quello  relativo  al  certificato  di   conformita'

dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);

b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro

verifiche, all'interno del quale sono  annotate  tutte  le  verifiche

effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.

Il registro di cui al comma 6, lettera a),  del  presente  articolo

nonche' i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di  conformita'

dell'azienda  sono  trasmessi  al   GSE,   che   provvede   a   darne

pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

7.  Gli  operatori   economici   aderenti   a   piu'   sistemi   di

certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante  le  verifiche

di cui al comma  3,  lettera  c),  devono  rendere  accessibili  agli

organismi di certificazione le registrazioni relative alle  quantita'

di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di  emissioni  di  gas

serra sia in ingresso che in uscita dalla  propria  fase  produttiva,

indipendentemente  dal  sistema   di   certificazione   oggetto   del

controllo, affinche' si possa verificare  che  i  volumi  movimentati

attraverso i singoli schemi per cui la societa' e' certificata  siano

coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore.

8. Le verifiche  sono  svolte  in  conformita'  a  quanto  previsto

all'allegato 2, parti A e B, al termine delle  quali  l'organismo  di

certificazione redige  un  rapporto  di  verifica  ispettiva  secondo

quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono

conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio  di  cui

al RT 31 per stabilire il campione da verificare.

 

Art. 8

Certificazione di conformità dell'azienda

 

1.  Gli  organismi  di  certificazione   rilasciano   all'operatore

economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma

3,  lettera  a),  un   certificato   di   conformita'   dell'azienda.

L'operatore economico titolare  del  certificato  di  conformita'  e'

autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il

certificato di sostenibilita' ai sensi di cui all'art. 9.

2. Il certificato di conformita'  dell'azienda  contiene,  oltre  a

quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i

seguenti elementi:

a) il  nome  e  il  codice  dell'organismo  di  certificazione  che

rilascia il certificato di conformita' dell'azienda;

b)  il  numero  identificativo  del  certificato   di   conformita'

dell'azienda;

c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato  di

conformita' dell'azienda;

d) la specificazione del campo di applicazione del  certificato  di

conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;

e) la data di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;

f) la data di scadenza del certificato di conformita' dell'azienda;

g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera

c);

h) l'eventuale  periodo  di  inizio  e  conclusione  dell'eventuale

sospensione di cui al comma 6.

3.  Il  campo  di  applicazione  del  certificato  di   conformita'

dell'azienda,  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),   e'   delimitato

all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei

seguenti elementi:

a) l'elencazione di tutte le attivita'  che  l'operatore  economico

certificato e' idoneo a svolgere;

b) l'elencazione di tutti i prodotti che  possono  essere  lavorati

e/o commercializzati dall'operatore economico certificato;  nel  caso

in cui si tratti di piu'  materie  prime  o  prodotti  intermedi,  il

certificato reca espressa indicazione di ciascuno;

c) il  sito  di  produzione  e/o  di  commercializzazione,  nonche'

l'eventuale  lista  dei  luoghi  di  deposito  nella   disponibilita'

dell'operatore economico o di  soggetti  terzi,  di  cui  l'operatore

economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento  della  sua

attivita';

d) qualora l'operatore  economico  certificato  sia  produttore  di

rifiuti, anche:

1) l'indicazione esplicita del codice  CER  attribuito  ai  rifiuti

prodotti, qualora la produzione dei  rifiuti  avvenga  in  territorio

europeo;

2)  l'indicazione  esplicita  dell'esito  positivo   dell'attivita'

ispettiva  svolta  dall'organismo  di  certificazione  e   volta   ad

accertare la  conformita'  del  rifiuto  prodotto  alle  norme  della

direttiva 2008/98/CE,  e  in  particolare  alla  definizione  di  cui

all'art. 3, par. 1, punto  1),  qualora  la  produzione  dei  rifiuti

avvenga fuori dal territorio europeo;

e) anche la categoria di  appartenenza  del  prodotto,  qualora  lo

stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie  di  cui

all'allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.

28;

f) qualora l'operatore economico certificato sia un  produttore  di

sottoprodotti, anche l'indicazione  esplicita  della  qualifica  come

sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152. La qualifica  del  sottoprodotto  e'  a  cura  e

responsabilita' del  produttore  e  richiede  la  conferma  da  parte

dell'organismo di certificazione;

g) qualora l'attivita' svolta dall'operatore economico  certificato

comporti  la   cessazione   della   qualifica   di   rifiuto,   anche

l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione  rilasciata

all'impianto in cui avviene il processo.

4. Il certificato di conformita' ha durata  di  cinque  anni  dalla

data  del  rilascio.  Salvo  volonta'  contraria  che  sia   espressa

dall'operatore  economico  entro   il   termine   di   scadenza   del

certificato, il rinnovo e'  automatico  per  altri  cinque  anni  dal

momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a

condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma  3,  lettera  d),

abbia avuto esito positivo.

5. Il certificato e'  rilasciato  in  lingua  italiana  o  inglese,

ovvero, se redatto in altra lingua,  e'  accompagnato  da  traduzione

giurata in lingua italiana.

6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse  previsioni

normative   di   tipo   sanzionatorio,   qualora    l'organismo    di

certificazione  rilevi   d'ufficio   un   utilizzo,   ingannevole   o

fraudolento del certificato di conformita'  da  parte  dell'operatore

economico che ne e' titolare, ovvero  qualora  l'operatore  economico

ostacoli lo svolgimento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 7,

comma 3, l'organismo di certificazione dispone  la  revoca  immediata

del certificato di conformita'.

7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse  previsioni

normative   di   tipo   sanzionatorio,   qualora    l'organismo    di

certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarita', inosservanze

o inadempimenti imputabili all'operatore economico, diverse dai  casi

di cui al comma 6, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni,

entro il quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare specifiche

misure correttive comunicate  dall'organismo  di  certificazione.  In

caso  di  inutile  decorso  del  termine  fissato,   l'organismo   di

certificazione dispone la sospensione del certificato di  conformita'

dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine,  non

superiore a trenta giorni dal momento  della  sospensione,  entro  il

quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare le medesime  misure

correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla

sospensione,  l'organismo  di  certificazione  svolge  una   verifica

supplementare  presso  l'operatore  economico  e  in  caso  di  esito

positivo  revoca  la  sospensione  del  certificato  di   conformita'

dell'azienda, in caso di esito negativo,  revoca  il  certificato  di

conformita' dell'azienda.

8. La revoca del certificato di conformita'  dell'azienda  comporta

l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere

le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di  sostenibilita'

di cui all'art. 9.  Nel  periodo  compreso  tra  la  sospensione  del

certificato di conformita' e la revoca della sospensione  l'operatore

economico  non  puo'   adottare   ne'   emettere   dichiarazioni   di

sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti;

restano in ogni caso valide le dichiarazioni di  sostenibilita'  e  i

certificati  di  sostenibilita'   emessi   dall'operatore   economico

anteriormente alla sospensione del certificato.

9. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate,

sono  comunicate  dall'organismo  di   certificazione   all'operatore

economico e alle Autorita' nazionali competenti, nonche' al GSE,  che

provvede ad annotarle all'interno  dell'elenco  di  cui  all'art.  7,

comma 6, ultimo periodo.

 

Art. 9

Dichiarazione di sostenibilita'

e certificato di sostenibilita'

 

1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni  partita

ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione

di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per la fase di produzione  delle  materie  prime  coltivate,  la

dichiarazione  di  sostenibilita'  di  cui  al  comma  1  e'  redatta

utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte  A  del  presente

decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantita' della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in  termini  di  CO2

equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di  cambio  di

uso del suolo;

d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni  pesantemente

degradati o fortemente contaminati;

e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita'

di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a  5  del  decreto  legislativo  21

marzo  2005,  n.  66,  richiamati  anche  dall'art.  38  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso  di  materie  prime

coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi  da  3  a  6  dello

stesso articolo;

f)  codice  alfanumerico  identificativo  attribuito   univocamente

dall'operatore economico a ciascuna partita,  che  include  anche  il

codice  identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto

nelle verifiche della fase  produttiva  e  il  codice  identificativo

dell'operatore economico;

g) indicazioni sul luogo di origine;

h) copia del certificato di conformita' dell'azienda;

i)   codice   identificativo   dell'ultima   verifica    effettuata

dall'organismo di certificazione;

l)  dichiarazione  di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle

modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;

m) mese e anno del raccolto;

n) estremi identificativi e data  di  emissione  del  documento  di

trasporto associato alla  partita  o  della  fattura  definitiva,  se

contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.

3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i  residui  o  i

sottoprodotti  destinati   alla   produzione   di   biocarburanti   e

bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma  1  e'

redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del

presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantita' della partita;

b)  solo   nel   caso   di   rifiuti,   residui   o   sottoprodotti

dell'agricoltura,   dell'acquacoltura,   della    pesca    e    della

silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita'

di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a  5  del  decreto  legislativo  21

marzo 2005, n. 66;

c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente  alla

partita  dall'operatore  economico  che  include  anche   il   codice

identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle

verifiche della fase/fasi produttiva/e  e  il  codice  identificativo

dell'operatore economico;

d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui  e'  generato  il

rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;

e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;

f)   codice   identificativo   dell'ultima   verifica    effettuata

dall'organismo di certificazione;

g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita  del  codice  CER  se

prodotti sul territorio europeo ovvero  dichiarazione  dell'organismo

di  certificazione  che  attesti  l'esito   positivo   dell'attivita'

ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle

norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare  alla  definizione

di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio

europeo;

h) nel caso dei  sottoprodotti,  dichiarazione  attestante  che  il

sottoprodotto rispetta  i  requisiti  di  cui  all'art.  184-bis  del

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  che  lo  stesso  e'

esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in  termini  di  CO2

equivalente per  unita'  di  prodotto  relative  al  trasporto  della

partita;

l) estremi identificativi e data  di  emissione  del  documento  di

trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva

contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali;

n)  dichiarazione  di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle

modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto.

4. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 3 e' prodotta

su base semestrale nei seguenti casi:

a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3,  comma  1,  lettere

b), c), d) ed  e)  del  decreto  interministeriale  n.  5046  del  25

febbraio 2016. In tal caso  la  dichiarazione  contiene,  oltre  alle

informazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma  3  del  presente

articolo,  esclusivamente  una   dichiarazione   attestante   che   i

quantitativi complessivamente  utilizzati  o  conferiti  a  qualsiasi

titolo a soggetti  terzi  sono  congruenti  con  la  consistenza  del

bestiame, come definita  dal  citato  decreto  interministeriale.  Il

soggetto ricevente include nella  dichiarazione  anche  le  emissioni

relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di  produzione  fino

al proprio sito;

b) produzione del gas da discarica. In tal caso,  la  dichiarazione

contiene, oltre ai codici di cui alle lettere c) e f) del comma 3 del

presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che  i

quantitativi  di  gas  complessivamente  prodotti  e   captati   sono

congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il

gas dovra' includere anche le emissioni del trasporto del  gas  dalla

discarica all'impianto di produzione di biometano.

5. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per le fasi

intermedie successive a quelle di cui ai  commi  2  e  3  e'  redatta

utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o  nel  caso

specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e

contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantita' della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra della  propria  e  delle  fasi

precedenti, espresse in termini di  CO2  equivalente  per  unita'  di

prodotto, relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo  o  eventuale

coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente

contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

e) data di entrata in  esercizio  dell'impianto  di  produzione  di

biocarburante o bioliquido, se pertinente;

f)  dichiarazione  di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle

modalita' di cui all'art. 12;

g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente  alla

partita  dall'operatore  economico  che  include  anche   il   codice

identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle

verifiche  della  fase/fasi  produttiva   e   codice   identificativo

dell'operatore economico;

h)  indicazioni  sulla/sulle  materie  prime  utilizzate   per   la

produzione del prodotto intermedio/finito, sul  luogo  di  produzione

delle  materie  prime  e  sul  luogo  di  produzione   del   prodotto

intermedio/finito;

i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice

identificativo degli operatori economici relativi  a  tutte  le  fasi

precedenti o in alternativa codice identificativo  dell'organismo  di

certificazione  e  codice  identificativo  dell'operatore   economico

relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una

autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i

principi di rintracciabilita';

l) copia del certificato di conformita' dell'azienda;

m)   codice   identificativo   dell'ultima   verifica    effettuata

dall'organismo di certificazione;

n) nel caso la partita sia stata prodotta  a  partire  da  rifiuti,

codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di

certificazione di cui al comma 3, lettera g);

o)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta   a   partire   da

sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti

di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152.  A  tal  fine   l'operatore   economico   allega   copia   della

dichiarazione del produttore di sottoprodotti  di  cui  al  comma  3,

lettera h);

p) estremi identificativi e data  di  emissione  del  documento  di

trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva

contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

q) informazioni sociali e  ambientali  del  primo  operatore  della

catena.

6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia  esso

il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo c) oppure paragrafo

d), al momento della cessione di una partita, emette  un  certificato

di sostenibilita' redatto ai sensi del decreto del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' di  cui  al

comma 10, lettera c).

Tale  certificato  e'  redatto  utilizzando  il  modello  riportato

all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene  i

seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantita' della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra della  propria  e  delle  fasi

precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2

equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo  o  eventuale

coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente

contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

e) data di entrata in esercizio dell'impianto  di  biocarburanti  o

bioliquido, se pertinente;

f) dichiarazione di utilizzo del sistema  di  equilibrio  di  massa

nelle modalita' di cui all'art. 12;

g) dichiarazione che il prodotto e' sostenibile e  relativo  valore

di risparmio di emissioni di gas serra conseguito;

h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente  alla

partita  dall'operatore  economico  che  include  anche   il   codice

identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle

verifiche  della  fase/fasi  produttive   e   codice   identificativo

dell'operatore economico;

i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del

biocarburante o bioliquido, sul luogo  di  produzione  delle  materie

prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido;

l) copia del certificato di conformita' dell'azienda;

m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice

identificativo degli operatori economici relativi  a  tutte  le  fasi

precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di

certificazione  e  codice  identificativo  dell'operatore   economico

relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una

autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i

principi di rintracciabilita';

n)   codice   identificativo   dell'ultima   verifica    effettuata

dall'organismo di certificazione;

o) nel caso la partita sia stata prodotta  a  partire  da  rifiuti,

codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di

certificazione di cui al comma 3, lettera g);

p)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta   a   partire   da

sottoprodotti, ai soli fini di cui al  presente  decreto,  prova  che

questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore

economico  allega  copia  della  dichiarazione  del   produttore   di

sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);

q) estremi identificativi e data  di  emissione  del  documento  di

trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva

contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

r) informazioni sociali e  ambientali  del  primo  operatore  della

catena.

7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di  piu'

fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno  del

medesimo  stabilimento,  puo'  adottare  un'unica  dichiarazione   di

sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'.

8. Nel caso in cui l'operatore economico sia  stabilito  fuori  dal

territorio europeo, la documentazione di cui  ai  commi  1  e  6  del

presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in

tribunale  o  alla  presenza  di  un  «notary  public»  e  asseverata

dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita'

riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno  sottoscritto

la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione

della  «apostille»  rilasciata  dalla  competente  autorita'  interna

designata da ciascuno Stato e indicata  nell'atto  di  adesione  alla

convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite  in  uscita,

puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica  riferita  ad

entrambe, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante

menzione del singolo codice  della  partita),  in  accompagnamento  a

tutti i certificati relativi alle varie partite.

9.  Le  dichiarazioni  di   sostenibilita',   il   certificato   di

sostenibilita' e tutta la documentazione  allegata  sono  redatti  in

lingua italiana o inglese; se redatti  in  altre  lingue  l'operatore

economico    deve    produrre    una    traduzione    in    italiano,

autocertificandone la corrispondenza all'originale.

10.  Affinche'  il   certificato   di   sostenibilita'   rilasciato

nell'ambito del Sistema nazionale di  certificazione  sia  valido  ai

fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma  5  del

decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33

e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  e  di  cui

all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale  2  marzo  2018,  devono

essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a)  le  dichiarazioni  di  sostenibilita'   devono   viaggiare   in

accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di  invio  di

una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico

successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio  stesso,  come

deducibile dal documento di  trasporto.  Tale  previsione  e'  valida

anche nel caso di certificazione di gruppo di  cui  all'art.  15.  In

sede di verifica di  cui  agli  articoli  7,  16  e  17,  l'operatore

economico deve esibire la documentazione in originale;

b) tutti gli operatori della medesima  catena  di  consegna  devono

essere in possesso di una certificazione di conformita'  dell'azienda

in corso di validita' al momento in cui emettono una dichiarazione di

sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' al  momento

dell'invio di una partita;

c) con riferimento al certificato di sostenibilita':

1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da  quelli  di

cui al punto 2), il  certificato  di  sostenibilita'  deve  pervenire

telematicamente all'utilizzatore o al  fornitore  in  accompagnamento

fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di

invio  fisico  della  partita,  come  deducibile  dal  documento   di

trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica  di

cui agli articoli 7, 16 e 17,  l'operatore  economico  deve  disporre

della documentazione in originale da esibire durante la stessa;

2) nel caso di biocarburanti avanzati e di biometano, i  produttori

che aderiscono ai meccanismi di cui  agli  articoli  5,  6  o  7  del

decreto ministeriale 2 marzo 2018, emettono e mantengono  per  cinque

anni il certificato di sostenibilita' e lo mettono a disposizione del

GSE e del comitato in caso di verifica. Tali  produttori,  in  questi

specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della  catena  di

consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto  fino

all'impianto di distribuzione o al fornitore.

11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e'  redatta  in

lingua  italiana  o  inglese  durante  la  verifica  di  sorveglianza

prevista, ha validita' a  partire  dal  momento  del  rilascio  della

stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia  in  copia

alle  dichiarazioni   di   sostenibilita'   o   ai   certificati   di

sostenibilita'.

 

Art. 10

Disposizioni per  gli  operatori  economici  che  non  aderiscono  al

Sistema nazionale di certificazione

 

1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema

di  certificazione  volontario  ovvero  nel  caso  l'Unione   europea

concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai  sensi

dell'art.  7-quater,  paragrafo  4,  primo  comma,  della   direttiva

98/70/CE, introdotto dall'art.  1  della  direttiva  2009/30/CE,  gli

operatori  economici  possono  dimostrare  la  attendibilita'   delle

informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico  successivo

della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con

il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in

accompagnamento  alla   partita   previsti   da   detti   sistemi   o

conformemente a tali accordi.

L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi  del  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:

a)  dall'ultimo  operatore  economico  aderente   ad   un   sistema

volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o

all'utilizzatore;

b)  da  tutti  gli  operatori,  a  partire  dall'ultimo   operatore

economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che  cede

il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.

2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena

di consegna in accompagnamento alla partita previste  dai  sistemi  o

dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide  ai  fini  di

cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici  successivi  che

aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali

informazioni  siano  riportate   nelle   proprie   dichiarazioni   di

sostenibilita' e certificato di sostenibilita'.

3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di  cui  al  comma  1

assicurino il rispetto solo parziale dei criteri  di  sostenibilita',

gli operatori economici della catena di consegna  che  vi  aderiscono

devono  comunque  integrare  la  certificazione,   per   quanto   non

contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro

sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione.

4. Nel caso in  cui  l'operatore  sia  operante  al  di  fuori  del

territorio europeo, l'autocertificazione di cui  al  comma  1  dovra'

essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in  tribunale  o

alla  presenza  di  un  «notary  public»  asseverata  dall'ambasciata

italiana, consolato o da  altre  autorita'  riconosciute  da  accordi

bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de  L'Aja

del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione  della  legalizzazione  di

atti pubblici  stranieri,  vale  l'apposizione  della  «postilla»  (o

apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da

ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto  di  adesione

alla convenzione stessa.

Art. 11

                     Metodologia per il calcolo

               delle emissioni di gas ad effetto serra

 

1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante  le  varie

fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e  dei  bioliquidi

sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi:

a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui

all'allegato 3, parte B;

b) per le  filiere  per  le  quali  e'  stato  previsto  un  valore

standard,  utilizzando  i  valori  standard   disaggregati   di   cui

all'allegato 3, parte D:

1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime;

2) tabelle B e F per la fase della lavorazione;

3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione.

In alternativa ai valori di cui alla lettera b), punto 1),  possono

essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate  dalla

Commissione europea di cui all'art. 7-quinquies,  commi  2  e  3  del

decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante  il  ciclo

di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono  determinate  secondo

uno dei seguenti metodi:

a) per le  filiere  per  le  quali  e'  stato  previsto  un  valore

standard, servendosi dei valori standard totali di  cui  all'allegato

3, parte D, tabelle D e H;

b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la metodologia di

cui all'allegato 3, parte B, che i valori  standard  disaggregati  di

cui al comma 1, lettera b), per le filiere per le quali e' previsto.

3. Il valore del risparmio di emissioni  di  gas  serra  conseguito

grazie all'uso di biocarburanti e  bioliquidi  come  combustibile  e'

determinato secondo uno dei seguenti metodi:

a) per le filiere per le quali e' previsto un valore standard e  se

le  emissioni  nette  di  carbonio  a  seguito  della   modifica   di

destinazione dei terreni, calcolate  come  previsto  dalla  decisione

della Commissione n. 335 del  10  giugno  2010,  sono  pari  a  zero,

utilizzando il valore standard riportato alla  lettera  E,  punto  2,

tabelle I ed L dell'allegato 3;

b) servendosi della formula nonche' delle  metodologie  di  calcolo

riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire  dai  valori

delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2.

4. Nel caso  di  biocarburanti  e  bioliquidi  la  cui  filiera  di

produzione non e' individuata  nelle  tabelle  dell'allegato  3,  gli

operatori economici  utilizzano  i  valori  reali  per  calcolare  le

emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il  ciclo  di  vita

dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 1,  2  e  3,  nel  caso  di

filiere del biometano non  presenti  nell'allegato  3,  parte  B,  al

presente decreto oppure presenti in tale allegato ma  che  concorrono

alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere,  per  la

determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la  filiera  del

biometano e del relativo valore di risparmio  di  emissioni  rispetto

alla filiera  tradizionale  si  applica  la  metodologia  di  calcolo

presente nella norma UNI TS 11567.

Art. 12

                   Sistema di equilibrio di massa

 

1.  La  rintracciabilita'  lungo  la   catena   di   consegna   dei

biocarburanti e bioliquidi e' assicurata  applicando  il  sistema  di

equilibrio di massa secondo quanto  disciplinato  dall'art.  7-quater

del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

2.  Il  lotto  di  sostenibilita'  e'  il  parametro   quantitativo

all'interno del quale il sistema di equilibrio  di  massa  garantisce

che la quantita' di materiale sottratta non sia  superiore  a  quella

aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso

in termini  quantitativi  assoluti  oppure  in  termini  quantitativi

temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo,  nel  qual

caso  occorre  che  in  nessun  momento  la  quantita'  di  materiale

sostenibile  sottratta  sia  superiore  a  quella  aggiunta,   oppure

raggiunto in un lasso di tempo  adeguato,  comunicato  dall'operatore

economico all'organismo di certificazione  in  sede  di  adesione  al

sistema, in coerenza coi limiti temporali  di  cui  al  comma  4  del

presente articolo e regolarmente verificato.

4. Salvo quanto previsto al comma  12  del  presente  articolo,  il

lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un  periodo  superiore  a

dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e  di  tre

mesi  per  le  altre  fasi.  E'  possibile  cambiare  il  periodo  di

riferimento solo successivamente  alla  chiusura  del  lotto,  previa

comunicazione all'organismo di certificazione.

5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di  massa  e'

definito da un confine spaziale che coincide con un luogo  geografico

precisamente delimitato, come un serbatoio, un  sito  o  un  impianto

logistico o di trattamento, la cui  responsabilita'  o  gestione  sia

riferibile ad un unico operatore economico.

6. Ogni operatore economico predispone  adeguati  sistemi  volti  a

garantire che  l'equilibrio  sia  rispettato.  Nel  caso  in  cui  la

quantita' di materiale sottratta sia  inferiore  a  quella  aggiunta,

l'eccedenza  di  materiale  sostenibile   fisicamente   presente   in

magazzino  puo'  essere  conteggiata  nel  periodo   di   riferimento

immediatamente successivo.

7. Salvo quanto previsto al comma 9,  ai  fini  dell'equilibrio  di

massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono  mescolate

piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non

tutte in possesso di caratteristiche di  sostenibilita',  le  diverse

dimensioni e caratteristiche di sostenibilita'  di  ciascuna  partita

rimangono associate alla miscela, che puo' assumere  qualsiasi  forma

in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in  cui  non

si verifichi la miscelazione  fisica  tra  due  o  piu'  partite,  il

sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le  partite  in

questione siano miscelabili da un punto di vista  chimico-fisico.  Il

volume della miscela dovra' essere  adeguato  attraverso  fattori  di

conversione  opportuni  quando  sono  interessate  una   fase   della

lavorazione o delle perdite. Se una  miscela  viene  suddivisa,  alle

partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque  serie

di  caratteristiche  di  sostenibilita',  corredata  di   dimensioni,

purche' la combinazione di tutte le partite  ricavate  dalla  miscela

abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di  caratteristiche  di

sostenibilita' presenti nella miscela.

8. Nel processo di  produzione  del  biocarburante  che  matura  il

riconoscimento alla maggiorazione di  cui  all'art.  33  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli  6  e  7  del

decreto  ministeriale  2  marzo  2018,  le   materie   prime   e   il

biocarburante  al  termine  del  processo  produttivo  devono  essere

effettivamente impiegati come carburanti.

9. Ai sensi del  comma  1,  in  tutte  le  fasi  della  filiera  di

produzione di biocarburanti precedenti al perimetro  individuato  dal

processo di trasformazione finale di tali materie  in  biocarburanti,

non e' ammessa la miscelazione tra  materie  prime  finalizzate  alla

produzione   di   biocarburanti   che   possono   beneficiare   della

maggiorazione di cui all'art. 33  del  decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale  2

marzo  2018,  con  materie  prime  finalizzate  alla  produzione   di

biocarburanti che non  possono  beneficiare  di  tale  maggiorazione.

Nella filiera di produzione del biometano l'impianto  a  partire  dal

quale la  miscelazione  e'  consentita  coincide  con  l'impianto  di

digestione anaerobica.

10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e  non

sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto  serra  da

associare alle partite sostenibili in uscita  va  tenuto  conto  solo

delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.

11. La verifica del sistema di  equilibrio  di  massa  deve  essere

svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.

12.  Nella  fase  di  produzione  di  biogas   tramite   digestione

anaerobica  il   lotto   di   sostenibilita'   e'   il   quantitativo

caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della  produzione

a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso  (qualitativi

e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga  al

comma 4, esso e' espresso in termini  quantitativi  temporali  e  non

puo' essere superiore ai sei mesi; e' consentito cambiare il lasso di

tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.

Art. 13

                  Disposizioni per i biocarburanti

                  per l'accesso alle maggiorazioni

 

1. Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 2 del decreto legislativo  21

marzo 2005, n. 66, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del

contributo energetico  dei  biocarburanti  previste  nell'ambito  dei

regimi  di  sostegno  per  l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  nei

trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.

28, e agli articoli 6 e 7 del  decreto  ministeriale  2  marzo  2018,

tutti gli operatori economici afferenti la catena di consegna  devono

aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3.

 

Art. 14

Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che  non

aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per  beneficiare

di sistemi incentivanti

 

1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi,

che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono  rilasciare,  in

accompagnamento  alla  partita  in  uscita,  una   dichiarazione   di

sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' conforme  a  quanto

e' previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono  al

Sistema nazionale di certificazione.

2. Ai fini di cui  al  comma  1,  gli  operatori  della  catena  di

consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano  nella

dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo

tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi

2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni:

a)  in  luogo  del  codice  alfanumerico  identificativo   previsto

all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lettera c), 5, lettera  g)  e  6,

lettera h), possono essere indicati i dati anagrafici  dell'organismo

di  certificazione  coinvolto   nelle   verifiche   della   fase/fasi

produttiva  e  il  codice  identificativo  che  l'organismo  ha  loro

attribuito;

b)  in  luogo  del  codice  identificativo   dell'ultima   verifica

effettuata dall'organismo  di  certificazione  previsto  all'art.  9,

commi 2, lettera i), 3, lettera f), 5, lettera m) e  6,  lettera  n),

puo'  essere  indicata  la  data  dell'ultima   verifica   effettuata

dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento  utile  al  suo

reperimento;

c) in luogo del codice operativo dell'operatore economico,  laddove

il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello stesso,

al fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto;

d) in luogo  delle  informazioni  previste  all'art.  9,  commi  2,

lettera o), 3, lettera m), 5, lettera  q)  e  6,  lettera  r),  vanno

fornite  le  informazioni  nelle  modalita'  previste   dal   sistema

volontario.

3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilita'  o

il certificato di sostenibilita' devono essere accompagnate, nei casi

previsti al comma 4, anche da  una  dichiarazione  dell'organismo  di

certificazione attestante che tutte le informazioni  contenute  nelle

dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La

dichiarazione e' redatta in lingua italiana  o  inglese,  secondo  il

modello di cui all'allegato 4, durante la  verifica  di  sorveglianza

prevista secondo le regole del sistema  volontario,  ha  validita'  a

partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla  successiva

visita  in  azienda,  e  viaggia  in  copia  alle  dichiarazioni   di

sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 e' necessariamente richiesta:

a) nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema  volontario

oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che emette  il

certificato  di  sostenibilita'  e  che  cede  il   prodotto   finale

all'utilizzatore;

b) nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale

di certificazione, per l'ultimo operatore economico  aderente  ad  un

sistema  volontario  o  un  accordo,  che  emette  dichiarazione   di

sostenibilita' e cede il prodotto ad un operatore economico  aderente

al sistema nazionale.

5.  La  dichiarazione  di  sostenibilita'  e  il   certificato   di

sostenibilita' di cui al  comma  1  devono  essere  redatti  da  ogni

operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive

modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al  di  fuori

del territorio comunitario, la documentazione dovra'  essere  redatta

come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di

un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana,  consolato  o

da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi  che

hanno  sottoscritto  la  Convenzione  dell'Aja  del  5  ottobre  1961

relativa  all'abolizione  della  legalizzazione  di   atti   pubblici

stranieri,  vale  l'apposizione  della   «postilla»   (o   apostille)

rilasciata dalla competente autorita' interna designata  da  ciascuno

Stato - e indicata per  ciascun  Paese  nell'atto  di  adesione  alla

convenzione stessa.

 

Art. 15

Certificazione di gruppo

 

1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di  cui

ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al  Sistema  nazionale  di

certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto  previsto

all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione

al sistema e'  presentata  ad  un  organismo  di  certificazione  dal

gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento

di un certificato di conformita' del gruppo.

Al  certificato  di  conformita'  del  gruppo   si   applicano   le

disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza

tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in  accompagnamento  alle

partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilita' di cui all'art. 9.

2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e'  costituito

da operatori economici che possono rivestire la  forma  giuridica  di

impresa agricola, organizzazioni  di  produttori  agricoli,  consorzi

agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente.

La  certificazione  di  gruppo   e'   subordinata   alle   seguenti

condizioni:

a) il gruppo puo' organizzarsi come:

1)  entita'  giuridica  autonoma,  ad  esempio   come   cooperativa

agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure

2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente  a  uno

spremitore o collettore;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra

i suoi membri in forma scritta;

c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso  di  cui

alla lettera a), punto ii), il coordinatore non puo' essere svolto da

soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale,  politiche  e

procedure interne redatte in forma scritta;

e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si

conformino alle previsioni dello  schema  di  certificazione  e  alle

disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il  rispetto

anche mediante lo  svolgimento  di  controlli  interni.  Gli  accordi

devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per

cinque anni e rendere disponibile al coordinatore  e/o  all'organismo

di certificazione le registrazioni  attestanti  le  attivita'  svolte

dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni  di

gas serra;

f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo  di

certificazione del rispetto dei requisiti previsti  dallo  schema  di

certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al

gruppo;

g) le imprese agricole, al fine di far parte dello  stesso  gruppo,

devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1) appartenere alla  stessa  area  NUTS2,  in  questo  caso  se  il

soggetto  coordinatore  non  e'  una  azienda   agricola   puo'   non

appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero

2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area  NUTS2  dove  ha

sede operativa il soggetto coordinatore;

h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere  i  prodotti

oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.

L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale.

3. Il gruppo di cui al comma 1  e'  costituito  da  produttori  dei

sottoprodotti della vinificazione che conferiscono  fecce  e  vinacce

alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso

in cui  tale  regolamento  risulti  rispettato  in  conformita'  alle

modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali.

In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  e'  subordinata  alle

seguenti condizioni:

a)  il  gruppo  puo'  organizzarsi  come  gruppo   strutturato   di

produttori dei sottoprodotti della vinificazione che  conferiscono  a

una distilleria;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in

forma scritta, tra  i  singoli  produttori  dei  sottoprodotti  della

vinificazione, che  conferiscono  fecce  e  vinacce,  e  il  soggetto

coordinatore;

c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria;

d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite;

e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo  si

conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001  del  Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo  di

certificazione del rispetto dei requisiti previsti  dallo  schema  di

certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al

gruppo;

g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle  emissioni  di

gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e  vinacce  dai

produttori alla distilleria.

La  dichiarazione  di  sostenibilita'  di  cui  all'art.  9   viene

rilasciata dalla distilleria.

La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti  della

vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre  2001  del  Ministero

delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  viene  ritenuta

equivalente alla dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 da

conferire da parte degli stessi alla distilleria.

L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale.

4. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi oleari che

conferiscono le sanse ai sansifici secondo le  procedure  di  cui  al

decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

n. 8077 del 10 novembre 2009.

In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  prevede  le  seguenti

condizioni:

a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato  di  frantoi

oleari legati contrattualmente a un sansificio;

b) il gruppo e' istituito mediante  contratto  stipulato  in  forma

scritta;

c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale,  politiche  e

procedure interne redatte in forma scritta;

e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti  oggetto  di

certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.

L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale.

5. Il gruppo  di  cui  al  comma  1  e'  costituito  dall'operatore

economico  che  produce  biogas,  da  conferire  ad  un  impianto  di

produzione  di  biometano,  e  dagli  operatori   che   producono   e

conferiscono all'impianto di digestione anaerobica  finalizzato  alla

produzione di biogas: reflui zootecnici, colture  agricole  dedicate,

sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura,  acquacoltura  e  delle

attivita' agroalimentari e miscele delle materie prime citate.

La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

a) il soggetto coordinatore del gruppo e' il gestore  dell'impianto

biogas;

b) l'impianto  per  la  produzione  di  biometano  puo'  essere  di

proprieta' del soggetto economico che produce  biogas  ovvero  di  un

altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione  di

biometano non puo' essere parte del gruppo);

c) il conferimento di materie prime deve  avvenire  sulla  base  di

contratti scritti stipulati tra le parti;

d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare  nei  confronti

degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il  rispetto  dei

requisiti oggetto di certificazione.  Gli  accordi  devono  prevedere

l'obbligo  per  l'aderente  al  gruppo  di   conservare   e   rendere

disponibile al coordinatore e/o all'organismo  di  certificazione  le

registrazioni attestanti  le  attivita'  svolte  dall'impresa  aventi

rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e  del  calcolo

delle emissioni di gas serra;

f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo  di

certificazione del rispetto dei requisiti previsti  dallo  schema  di

certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al

gruppo;

g)  le  imprese  agricole  devono  soddisfare  una  delle  seguenti

condizioni:

1) appartenere alla  stessa  area  NUTS2,  in  questo  caso  se  il

soggetto  coordinatore  non  e'  una  azienda   agricola   puo'   non

appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero

2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area  NUTS2  dove  ha

sede operativa il soggetto coordinatore.

La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un

gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.

L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale.

6. Le modalita'  di  verifica  tengono  conto  di  quanto  previsto

all'allegato 2 al presente decreto.

 

Art. 16

Attivita' di verifica sui biocarburanti

da parte del comitato

 

1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre  2012

e del decreto legislativo 21  marzo  2017,  n.  51,  puo'  effettuare

controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli

operatori della filiera dei biocarburanti e sulla  veridicita'  delle

informazioni ambientali e sociali  presso  i  primi  operatori  della

filiera dei biocarburanti.

2. Nel caso in cui, durante  le  attivita'  di  controllo,  vengano

individuate frodi relative a  biocarburanti  certificati  secondo  lo

Schema nazionale di certificazione, come  previsto  dall'art.  6  del

decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette  tale

informazione  all'organismo  di  certificazione  che  ha  certificato

l'operatore economico autore delle frodi, che  effettua  i  necessari

accertamenti, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento,  che

comunica tempestivamente l'informazione  a  tutti  gli  organismi  di

certificazione.

 

Art. 17

Attivita' di verifica sui bioliquidi da parte del GSE

 

1. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo da parte  del

GSE, vengano individuate frodi  relative  a  bioliquidi,  certificati

secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette  tale

informazione  all'organismo  di  certificazione  che  ha  certificato

l'operatore economico autore delle frodi, che  provvede,  secondo  le

proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto  della

segnalazione, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento,  che

comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di

certificazione.

 

Art. 18

Disposizioni per gli oli vegetali esausti

 

1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera a),  punto  3),

opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano  stati  prodotti

in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233,

comma 1 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  o  altri

sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233,  comma  9,  ma

che rientri tra quelli previsti  dal  titolo  V  del  regolamento  n.

1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per  la  successiva

trasformazione in biocarburanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le  seguenti

condizioni:

a)  la  catena  di  produzione  del  biocarburante  e'  interamente

certificata almeno a partire dal raccoglitore  (colui  che  raccoglie

gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono);

b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 445/2000, di essere in  possesso  dell'elenco  di

tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui  ha  ritirato

oli  vegetali  esausti  e  dell'autodichiarazione/i  da   parte   del

ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;

c)  gli  oli  vegetali  esausti  prodotti  sono  identificati  come

«rifiuti» ai  sensi  della  direttiva  2008/98/CE.  A  tal  fine,  la

dichiarazione di sostenibilita' redatta  dal  raccoglitore  ai  sensi

dell'art. 9,  contiene,  in  allegato,  una  dichiarazione  da  parte

dell'organismo di certificazione da cui  e'  sottoposto  a  verifica,

resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

e  contenente  il  numero  del   certificato   di   conformita'   del

raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni:

1) abbia verificato che tale identificazione avviene  applicando  i

principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;

2) sono state svolte operazioni di  verifica  sulla  tracciabilita'

degli oli vegetali esausti raccolti, allo scopo di accertare,  presso

i soggetti produttori, la congruita' tra i quantitativi ritirati  dal

soggetto raccoglitore e  gli  oli  vergini  da  cui  l'olio  vegetale

esausto e' stato generato nell'anno di riferimento.  Tale  congruita'

puo'  essere  verificata  analizzando  alternativamente  le  seguenti

documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili,  fatture

o registri  di  carico  scarico  di  magazzino.  Tali  operazioni  di

verifica devono essere svolte secondo quanto previsto all'allegato 2,

parte A.

3.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  lettera   c),   deve

accompagnare  ogni  partita  in  luogo  della  dichiarazione  di  cui

all'art. 9, comma  3,  lettera  g),  secondo  le  modalita'  previste

all'art. 9, comma 11.

4. La dichiarazione di cui al comma  2,  lettera  b),  deve  essere

tenuta  a  disposizione  da  parte  del  raccoglitore  per  eventuali

verifiche e non deve accompagnare le singole partite.

 

Art. 19

Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati

 

1. Le  disposizioni  relative  alla  certificazione  di  carburanti

rinnovabili  avanzati  sono  adottate  con  decreto   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto

con il Ministero dello sviluppo economico e con  il  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si

applicano le disposizioni di cui  al  presente  decreto,  per  quanto

compatibili.

 

Art. 20

Norme transitorie e abrogazione

 

1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a  partire

dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si

sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma  3,  lettera  a),

successivamente all'entrata in vigore del decreto.

2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1,  le

disposizioni si applicano a decorrere  da  un  anno  dall'entrata  in

vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento

della certificazione di conformita' dell'azienda durante le verifiche

di cui all'art. 7, comma 3, lettera c).

3. Gli organismi  di  certificazione  inviano  i  registri  di  cui

all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2.

4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e' abrogato a  decorrere

da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 21

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

 

Roma, 14 novembre 2019

 

 

 

 

Allegati

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

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