End of waste dei rifiuti da carta e cartone: pubblicato il decreto

Il decreto del ministero dell'Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 definisce, tra gli altri, i requisiti e gli scopi specifici per cui è utilizzabile il materiale recuperato

End of waste dei rifiuti da carta e cartone: pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188 sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33.

Definiti:

  • i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
  • la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
  • il sistema di gestione;
  • i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati (allegato 1);
  • gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati (allegato 2);
  • la dichiarazione di conformità (allegato 3).

Clicca qui per il commento al D.M. n. 188/2020

Di seguito il testo del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 sull'end of waste di carta e cartone (l'allegato 3 è disponibile in pdf alla fine della pagina).

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188 

 

Regolamento recante disciplina della cessazione  della  qualifica  di
rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma  2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21G00011)

(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33)

Vigente al: 24-2-2021

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che  «i  criteri

di cui al comma 1 sono adottati in  conformita'  a  quanto  stabilito

dalla  disciplina  comunitaria  ovvero,  in  mancanza,   di   criteri

comunitari,  caso  per  caso  per  specifiche  tipologie  di  rifiuto

attraverso uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23  agosto  1988,  n.  400»  nonche'  il  comma  3,  come

sostituito,  da  ultimo,   dall'articolo   14-bis,   comma   2,   del

decreto-legge   3   settembre   2019,   n.   101,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 28 gennaio 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 18 dicembre 2006;

Visto il regolamento (UE) n.  1272/2013  della  Commissione  del  6

dicembre 2013;

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993;

Vista  la  direttiva  2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 18 giugno 2009;

Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati

in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto  di

transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di

scambio, che sussistono scopi specifici per  i  quali  tali  sostanze

sono utilizzabili, nel rispetto  dei  requisiti  tecnici  di  cui  al

presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e  gli

standard esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che la  carta

e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici  di  cui  al

presente regolamento, non  comportano  impatti  negativi  complessivi

sulla salute o sull'ambiente;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota prot. 8795 del 21 maggio  2020,  ai  sensi  della

legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione di cui all'articolo  5  della  direttiva  n.

2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione (codificazione) con nota prot.  37451  del

22 maggio 2020;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

 

1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel

rispetto dei quali i rifiuti di carta e  cartone  cessano  di  essere

qualificati come tali  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo

184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di

cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

nonche' le seguenti:

a) «rifiuti di carta e cartone»:  rifiuti  di  carta  e  cartone,

inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da  raccolta

differenziata di rifiuti urbani e speciali;

b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e  cartone  che

hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;

c) «lotto di carta e  cartone  recuperati»:  un  quantitativo  di

carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo  definito,

comunque non  superiore  a  sei  mesi,  ed  in  condizioni  operative

uniformi. Il lotto  di  produzione  non  puo'  essere  in  ogni  caso

superiore a 5.000 tonnellate;

d) «produttore di carta e cartone recuperati»: il gestore  di  un

impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta  e  cartone  (di

seguito: impianto di recupero);

e)  «dichiarazione  di  conformita'»:  dichiarazione  sostitutiva

dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore di carta e  cartone

recuperati  attestante  le  caratteristiche  di   carta   e   cartone

recuperati, di cui all'articolo 5;

f)   «autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia

l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della  parte  II  o  del

titolo I, capo IV, della parte IV del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione  di

cui all'articolo 216 del medesimo decreto;

g) «componenti non cartacei»: i componenti cosi'  definiti  dalla

norma UNI EN 643;

h) «materiali proibiti»: i materiali cosi' definiti  dalla  norma

UNI EN 643, ad esclusione dei «rifiuti organici compresi alimenti».

 

                               Art. 3

                  Criteri ai fini della cessazione

                     della qualifica di rifiuto

 

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esito di operazioni di

recupero effettuate esclusivamente in conformita'  alle  disposizioni

della norma UNI EN 643, i rifiuti  di  carta  e  cartone  cessano  di

essere qualificati come rifiuti  e  sono  qualificati  come  carta  e

cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di  cui

all'allegato 1.

 

                               Art. 4

                 Scopi specifici di utilizzabilita'

 

1. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili  per  gli  scopi

specifici elencati nell'allegato 2.

                               Art. 5

                    Dichiarazione di conformita'

               e modalita' di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'

attestato dal produttore di carta e cartone  recuperati  tramite  una

dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di   notorieta'   ai   sensi

dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo  di

ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e  inviata,

con  una  delle  modalita'  di  cui  all'articolo  65   del   decreto

legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  all'autorita'   competente   e

all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2.  Il  produttore  di  carta  e  cartone  recuperati  conserva  la

dichiarazione di conformita' di cui al comma 1 presso  l'impianto  di

produzione  o  presso  la  propria  sede  legale,  anche  in  formato

elettronico, mettendola a disposizione delle autorita'  di  controllo

che la richiedano.

3. Ai fini della verifica  di  sussistenza  dei  requisiti  di  cui

all'articolo 3, il produttore conserva per un anno presso  l'impianto

di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta  e

cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato  1,

lettera b, e in conformita' alla norma UNI  10802.  Le  modalita'  di

conservazione del campione sono tali da garantire la non  alterazione

delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e  cartone  recuperati

prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

                               Art. 6

                         Sistema di gestione

 

1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica  un  sistema

di  gestione  della  qualita'  secondo  la  norma  UNI  EN  ISO  9001

certificato da un organismo  accreditato  ai  sensi  della  normativa

vigente, atto a dimostrare  il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  al

presente  regolamento.  Il  manuale  della   qualita'   deve   essere

comprensivo:

a) di procedure operative per il controllo delle  caratteristiche

di conformita' alla norma UNI EN 643;

b) del piano di campionamento.

2. Il periodo di conservazione del campione di cui all'articolo  5,

comma 3, e' ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai  sensi  del

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 25 novembre 2009 (EMAS)  e  per  le  imprese  in  possesso  della

certificazione ambientale UNI EN ISO 14001  rilasciata  da  organismo

accreditato ai sensi della normativa vigente.

3. Ai  fini  della  riduzione  di  cui  al  comma  2,  deve  essere

predisposta  dal  produttore  apposita  documentazione   relativa   a

ciascuno dei seguenti aspetti:

a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;

b) il rispetto della normativa  in  materia  ambientale  e  delle

eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

 

                               Art. 7

                     Norme transitorie e finali

 

1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente

regolamento, il produttore  di  carta  e  cartone  recuperati,  entro

centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  dello  stesso,  presenta

all'autorita'  competente  un   aggiornamento   della   comunicazione

effettuata ai sensi  dell'articolo  216  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, indicando la  corrispondente  tipologia  di  cui

all'allegato 1, suballegato 1, e la quantita' massima correlata  alla

specifica attivita' di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto

del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 16 aprile 1998,  n.  88,  supplemento  ordinario  n.  72  o

un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi  del  titolo

III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della  parte  IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i  materiali  che

risultano in  esito  alle  procedure  di  recupero  gia'  autorizzate

possono  essere  utilizzati,  per  gli   scopi   specifici   di   cui

all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri  di

cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione  di  conformita'

ai sensi dell'articolo 5.

3.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                           Allegato 1

                                                         (articolo 3)

a) Requisiti di qualita' della carta e cartone recuperati.

La carta  e  cartone  recuperati  devono  risultare  conformi  ai

requisiti indicati nella seguente tabella:

 

       =======================================================

       |                       |  Unita' di  |               |

       |       Parametri       |   misura    | Valori limite |

       +=======================+=============+===============+

       | Materiali proibiti    |             |               |

       |escluso i rifiuti      |             |  norma UNI EN |

       |organici e alimenti    |      -      |      643      |

       +-----------------------+-------------+---------------+

       | Rifiuti organici      |             |               |

       |compresi alimenti      |  % in peso  |     < 0,1     |

       +-----------------------+-------------+---------------+

       | Componenti non        |             |  norma UNI EN |

       |cartacei               |  % in peso  |      643      |

       +-----------------------+-------------+---------------+

 

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.

Per la produzione di carta e cartone recuperati  sono  ammessi  i

seguenti rifiuti:

a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;

b) 15 01 05 imballaggi compositi;

c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;

d) 20 01 01 carta e cartone;

e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento  meccanico

dei rifiuti  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  di  rifiuti

urbani e speciali;

f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati

ad essere  riciclati,  limitatamente  ai  rifiuti  provenienti  dalle

attivita' di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono comunque ammessi:

g)  rifiuti  di  carta  e  cartone   selezionati   da   rifiuto

indifferenziato.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il

rispetto dei seguenti obblighi minimi:

accettazione dei rifiuti da parte di personale con  appropriato

livello di formazione e addestramento;

esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in

ingresso per accertare la presenza  di  eventuali  contaminazioni  da

sostanze  pericolose,  ed  adottare  ulteriori  opportune  misure  di

monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;

controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

controlli   supplementari,   anche   analitici,   a    campione

ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo  visivo

indichino tale necessita'. Nel caso di  controlli  analitici  tramite

laboratorio  accreditato  su  formaldeide  e  fenoli  i   limiti   di

riferimento sono i seguenti:

 

=====================================================================

|                                         | Unita' di |    Valori   |

|                Parametri                |  misura   |   limite    |

+=========================================+===========+=============+

| Formaldeide                             | % in peso |    < 0,1    |

+-----------------------------------------+-----------+-------------+

| Fenolo                                  | % in peso |    < 0,1    |

+-----------------------------------------+-----------+-------------+

| Nonilfenoli (NP)                        | % in peso |    < 0,1    |

+-----------------------------------------+-----------+-------------+

| Nonilfenolietossilati (NPE)             | % in peso |    < 0,1    |

+-----------------------------------------+-----------+-------------+

 

pesatura  e  registrazione  dei  dati  relativi  al  carico  in

ingresso;

stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

procedura scritta per  la  gestione,  la  tracciabilita'  e  la

rendicontazione delle non conformita';

quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico  in

ingresso;

analisi merceologica da prevedere almeno  con  cadenza  annuale

nel piano di gestione qualita'.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati,  si  riporta  una

lista di misure specifiche minime da implementare:

1) lo scarico dei rifiuti di  carta  e  cartone  deve  avvenire

sotto il controllo di personale qualificato il quale:

a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che

devono corrispondere a quanto elencato alle  precedenti  lettere  a),

b), c), d), e) e f);

b. rimuove e mantiene separato qualsiasi  materiale  estraneo

ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente

a quanto elencato alla precedente lettera g);

2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del  presente  allegato  sono

identificati e avviati ad operazioni di recupero  diverse  da  quelle

finalizzate alla produzione di carta e cartone  recuperati  ovvero  a

operazioni di smaltimento;

3)  quando  i  rifiuti  di  carta  e  cartone  sono  depositati

nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente

ed inequivocabilmente a tali rifiuti;

4) l'area di cui al punto 3  del  presente  allegato  non  deve

permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di  carta  e

cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine puo'

risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di

raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale

dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;

5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta  e

cartone  avviati  alla  produzione  di  carta  e  cartone  recuperati

avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con

altri rifiuti o con altri materiali estranei;

6)  il  personale  addetto  alla   selezione,   separazione   e

movimentazione dei rifiuti di carta e  cartone  e'  qualificato  alle

operazioni di cui ai  punti  precedenti  (da  1  a  5)  e  riceve  un

addestramento idoneo.

c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati.

L'accertamento di conformita' ai requisiti di cui alla lettera a)

deve avvenire con cadenza almeno semestrale  e  comunque  al  variare

delle caratteristiche di qualita' dei rifiuti in ingresso.

L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a)  deve  essere

effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e

il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche  definite

dalla norma UNI 10802.

                                                           Allegato 2

                                                         (articolo 4)

Scopi  specifici  per  cui  sono  utilizzabili  la  carta  e  cartone

recuperati.

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura

di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure  in  altre

industrie che li utilizzano come materia prima.

 

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Allegati

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