Quando, per effettive esigenze della lavorazione, non è possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori, la parte non protetta deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da queste esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo. Così la III sezione penala della Cassazione nella sentenza 21 ottobre 2021, n. 37819
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