Materiali esplosivi di scarto: quando sono rifiuti?

Materiali esplosivi di scarto
I chiarimenti del Mite in risposta a un interpello della Regione Abruzzo

Materiali esplosivi di scarto: quando sono rifiuti? La domanda è stata posta dalla Regione Abruzzo alla direzione generale economia circolare del ministero della Transizione ecologica.

In particolare, l'amministrazione locale, dopo avere passato in rassegna il quadro legislativo in materia, ha chiesto al Mite di fornire un criterio interpretativo generale circa l’applicabilità della normativa della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 alle fasi successive alle operazione di R12 o D13 sui rifiuti aventi i seguenti EER:

  • 16 01 10*(componenti esplosivi; ad esempio “air bag”)
  • 16 04 01* (munizioni di scarto);
  • 16 04 02* (fuochi artificiali di scarto);
  • 16 04 03* (altri esplosivi di scarto).

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Di seguito i testi dell'interpello e della successiva risposta ministeriale.

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Quesito della Regione Abruzzo 13 aprile 2022, n. 45590

Oggetto: Applicabilità della parte IV del D.lgs. 152/2006 alle operazioni di distruzione della parte esplosiva o dell’intero rifiuto EER 16 01 10*, 16 04 01*,16 04 02*, 16 04 03* - Interpello ai sensi dell’art. 3-septies D.lgs. 152/2006

La direttiva 2008/98/CE all’art. 2, par. 1, lett. e) stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva «e) materiali esplosivi in disuso». A sua volta, l’art. 185, comma 1, lett. e) del D.lgs. 152/200 stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 «e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario».

Il successivo comma 4 bis- dell’art. 185 del D.lgs. 152/2006 precisa poi che «I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza».

Premesso il quadro normativo di riferimento sopra riportato, e considerato che Codesta Direzione Generale, con nota prot. n 1048 del 24.03.2021, ha reso un parere in ordine agli articoli pirotecnici scaduti, si chiede di fornire un criterio interpretativo generale circa l’applicabilità della normativa della parte quarta del D.lgs. 152/2006 alle fasi successive alle operazione di R12 o D13 sui seguenti rifiuti EER 16 01 10*(ad esempio “air bag”), 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell’intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940.

La direttiva 2008/98/CE all’art. 2, par. 1, lett. e) stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva «e) materiali esplosivi in disuso». A sua volta, l’art. 185, comma 1, lett. e) del D.lgs. 152/200 stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 «e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario».

Il successivo comma 4 bis- dell’art. 185 del D.lgs. 152/2006 precisa poi che «I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza».

Premesso il quadro normativo di riferimento sopra riportato, e considerato che Codesta Direzione Generale, con nota prot. n 1048 del 24.03.2021, ha reso un parere in ordine agli articoli pirotecnici scaduti, si chiede di fornire un criterio interpretativo generale circa l’applicabilità della normativa della parte quarta del D.lgs. 152/2006 alle fasi successive alle operazione di R12 o D13 sui seguenti rifiuti EER 16 01 10*(ad esempio “air bag”), 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell’intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940.

La direttiva 2008/98/CE all’art. 2, par. 1, lett. e) stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva «e) materiali esplosivi in disuso». A sua volta, l’art. 185, comma 1, lett. e) del D.lgs. 152/200 stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 «e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario».

Il successivo comma 4 bis- dell’art. 185 del D.lgs. 152/2006 precisa poi che «I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza».

Premesso il quadro normativo di riferimento sopra riportato, e considerato che Codesta Direzione Generale, con nota prot. n 1048 del 24.03.2021, ha reso un parere in ordine agli articoli pirotecnici scaduti, si chiede di fornire un criterio interpretativo generale circa l’applicabilità della normativa della parte quarta del D.lgs. 152/2006 alle fasi successive alle operazione di R12 o D13 sui seguenti rifiuti EER 16 01 10*(ad esempio “air bag”), 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell’intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940.

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Nota della direzione generale economia circolare del ministero della Transizione ecologica 15 luglio 2022, n. 88853

Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-speties del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo all’applicabilità della parte IV del D.lgs. 152/2006 alle operazioni di distruzione della parte esplosiva o dell’intero rifiuto EER 16 01 10*, 16 04 01*,16 04 02*, 16 04 03*.

 

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- in ordine agli articoli pirotecnici scaduti, l’applicabilità della normativa della parte quarta del D.lgs. 152/2006 alle fasi successive alle operazioni di R12 o D13 sui seguenti rifiuti EER 16 01 10*(ad esempio “air bag”), 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell’intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” di seguito TUA, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116; in particolare:

- il comma 1, lett. e) dell’articolo 185, stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;

- il comma 4 bis dell’art.185 precisa che I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza;

- Decreto ministeriale n. 101 del 12 maggio 2016 recante “Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.”;

- l’articolo7delDM101/2016 definisce le modalità di trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti;

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2013/29/UE del 12-6-2013 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) e il successivo decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, quale norma di attuazione della suddetta Direttiva, in particolare l’articolo 2 rubricato “Definizioni”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006.

Occorre preliminarmente rappresentare un breve riepilogo delle disposizioni normative afferenti le questioni sollevate.

In primo luogo, ai fini della individuazione corretta dei prodotti di cui si dovrà argomentare si rinvia alle definizioni di cui alla Direttiva 2013/29/UE che nello specifico all’articolo 3, riporta:

1) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

2) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

3) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

4) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

5) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria.

Tali definizioni, riportate per intero all’art. 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123, consentono di meglio inquadrare l’ambito entro cui si pone la modifica della lettera e) dell’articolo 185 del D.lgs.152/2006, intervenuta con l’ art. 35, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in cui è esplicitato che tra i materiali esplosivi, esclusi dall’ambito di applicazione della parte IV del d.lgs.152/2006, non sono da ricomprendere i rifiuti da articoli pirotecnici che per contro devono essere gestiti come rifiuti, ai sensi dell’articolo 185, comma 4- bis, sebbene la disposizione sia contenuta nell’articolo rubricato “esclusione dall’ambito di applicazione” all’interno delle prescrizioni normative integrative.

In particolare, risulta che tale disposizione rinvia per la gestione dei rifiuti provenienti dagli articoli pirotecnici in disuso al decreto ministeriale 101 del 12 maggio 2016 adottato ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del D.Lgs 123/2015.

Se ne deduce, come peraltro già chiarito con nota di questo Ministero prot. 31048 del 24.03.2021, che per i rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (TULPS), per quanto attiene le attività successive a quelle di deposito preliminare, permangano per la parte di trasporto l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 193 e 212 anche nei casi di movimentazione dei rifiuti da impianti autorizzati in R12 o D13 verso eventuali impianti di smaltimento finale.

Tutto ciò premesso, il quesito posto fa riferimento ad alcuni codici EER per i quali è necessario fornire un chiarimento ai fini della corretta applicazione della normativa. In particolare, alla luce del combinato disposto delle disposizioni richiamate, si segnala che esclusivamente i rifiuti aventi EER 16 01 10*(ad esempio “air bag”) e EER 16 04 02* rientrano nell’ambito di applicazione della gestione dei rifiuti, mentre quelli identificati con EER 16 04 01* e EER 16 04 03*, sono esclusi per definizione.

Ne consegue che gli impianti che intendano trattare e smaltire i rifiuti da articoli pirotecnici per come definiti nella Direttiva 2013/29/UE, in virtù della persistente capacità esplodente, devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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