(Protocollo anti calore: ora è un decreto del minLavoro)
Porta la data del 2 luglio 2025 il protocollo anti calore firmato dalle parti sociali per tutelare le lavoratrici e i lavoratori dalle temperature estreme che stanno interessando, anche durante questa estate 2025, l'intera Penisola. Il protocollo ora è diventato un decreto del ministero del lavoro: D.M. 95 del 9 luglio 2025.
Il D.M. 95 del 9 luglio 2025 segue in ordine di tempo le linee di indirizzo della conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Quattro le direttrici indicate per raggiungere l'obiettivo di tutela:
1. informazione/formazione
2. sorveglianza sanitaria
3. abbigliamento/indumenti/dpi
4. riorganizzazione di turni e orari di lavoro
Qui di seguito il testo integrale del D.M. 95 del 9 luglio 2025.
Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi
lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
2 luglio 2025
ed economica a livello globale comportando, allo stesso tempo, l'esposizione delle
lavoratrici e dei lavoratori ad ulteriori rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare per quelle che più direttamente ne subiscono gli effetti di danno.
condizioni climatiche previste specificatamente mediante indicazioni e misure per la
popolazione dettate dal Ministero della Salute, vanno considerati specifici aspetti
connessi allo svolgimento di alcune mansioni lavorative, nell'ambito di differenziati
settori, territori, attività lavorative e processi industriali e lavorativi, che potranno trovare
declinazione mirata attraverso interventi di regolazione contrattuale, anche siglando
mirate intese tra le parti al diversi livell, per migliorare le tutele, adottando procedure
concordate di prevenzione dei rischi determinati dalle emergenze.
alcuni contesti lavorativi nel qual sono previste mansioni dove e richiesto lo svolgimento di lavorazioni in ambienti all'aperto (c.d. outdoor) e anche nei confronti del lavoratori e delle lavoratrici c.d Indoor, costretti a svolgerle in condizioni non adeguate al rispetto dei criteri minimi di tutela. Ad esempio, al fine, pertanto, di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, il datore di lavoro si deve avvalere del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferita alla propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle
condizioni meteorologiche.
regolazione degli ammortizzatori sociali, utilizzabili per le suddette emergenze e nei,
termini previsti per i diversi settori produttivi (CIGO, CISOA), demandando ai provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte (INL, INAIL, MaS) per quanto concerne le regole generali di tutela della salute e sicurezza, emessi espressamente per la gestione delle emergenze, li presente protocollo promuove le buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche.
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria edella
valutazione del rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela, contribuendo a
realizzare un contesto di lavoro più sano e sicuro, migliorando li benessere dei
lavoratori e delle lavoratrici, promuovendo e sviluppando, attraverso li sistema proprio
del modello prevenzionale e all'interno delle relazioni industriali, una attività specifica
contrattuale mirata.
prassi, percorsi di intervento e misure condivise, valide anche nel caso di presenza di
studenti in POTO o nelle altre forme di istruzione e formazione e di tutti i lavoratori e tutte
le lavoratrici al sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008, che declinati nei
diversi eventuali accordi attuativi riferibili al contesti lavorativi settoriali, territoriali e
aziendali, mediante la partecipazione delle rappresentanze sindacali (contrattuali e
specialistiche) ai diversi livelli potranno costituire, sulla base delle esigenze e condizioni
specifiche, la base fondamentale per puntare a coniugare le tutele con la continuità dello
svolgimento del lavoro.
Si stabilisce che
tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che
già fornisce li quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscono agli
accordi attuativi del presente protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di
categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l'esposizione ad alte temperature,
nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.
deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto
disposto dall articolo 180 in materia di microclima (1). Cosi, li suo aggiornamento e il relativo documento ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo.
eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, alla luce del presente
protocollo, si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o
aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realta
specifiche del diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e del processi
industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.
assunte in sede nazionale di categoria, territorio o azienda.
costituire base utile di confronto per l'azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali
sopracitati in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in caso
di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche ni prospettiva prevenzionale
di lungo periodo:
2. Sorveglianza sanitaria
3. Abbigliamento/indumenti/dpi
4. Riorganizzazione turni e orari di lavoro
categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese
aderenti, riconosciuti dall'inail ni relazione agli strumenti di incentivazione ni materia di
salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo
comporti incrementi della spesa pubblica.
delle indicazioni eventualmente adottate in attuazione del presente Protocollo quadro.
Verifica e aggiornamento del protocollo
presente protocollo le Parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi
dalla sua sottoscrizione.
soggetti firmatari del presente Protocollo, specifici Gruppi di lavoro per le finalità del
Protocollo, anche con li coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali e degli altri soggetti
istituzionali coinvolti nelle iniziative per la gestione delle emergenze climatiche.
delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l'impegno di supportarne l'efficacia
adottando tutte le misure necessarie:
esempio, quelli legati all'ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in
tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche in caso di
lavoro stagionale. In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina
degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite
massimo di durata della cassa integrazione stessa;
dell'orario di lavoro, nell'orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne
l'applicazione;
giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali
responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con li ritardo della consegna dei
lavori legato agli eventi climatici estremi qui considerati.
81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), li Coordinatore per la progettazione, qualora
previsto, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
dovrà prendere in considerazione anche li rischio microclima, e prevedere misure di
prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree
di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell'inizio delle lavorazioni, ecc. Anche I
datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS,
misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio,
ridoneita dei D P alla stagione in corso, la possibilità di pause o lanticipo/posticipo
dellelavorazioni, al fornitura di bevande, l'accesso all'ombra, eccetera, come previsto
dall'articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.





