L’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce i principi generali della sicurezza e dell’igiene del lavoro. Il principio generale posto alla lettera f), la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso, concettualmente molto semplice nella sua apparente ovvietà, è invece in alcuni casi smentito dal comma 3 dell’art. 111 del medesimo decreto, sull’uso delle scale portatili, che invece consente di utilizzare alcune attrezzature rispetto ad altre considerate più sicure. La discordanza fra i due passaggi del decreto non deve preoccupare perché, aldilà dell’impostazione incanalata nelle misure generali di tutela, lo strumento principale per individuare le misure di sicurezza e l’organizzazione della prevenzione è la valutazione dei rischi. Il citato comma 3 dell’art. 111 è un esempio efficace e sintetico di questa disciplina. Il datore di lavoro può disporre di utilizzare, al posto dei trabatelli, le scale portatili, anche se queste, rispetto ai primi, offrono una postazione in equilibrio su pioli e la possibilità di caduta su tre lati su quattro, invece che un piano stabile e una postazione di lavoro protetta. È stato tuttavia sempre prescritto il divieto di usare scale portatili su ambienti con aperture verso il vuoto non protette, come finestre, vani scala, balconi.
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