Impianti a fonti rinnovabili: modificato il D.M. 30 dicembre 2024 con la pubblicazione del decreto del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4 agosto 2025 «Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025».
A renderlo noto è lo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2025, n. 208.
In particolare, rileva l'inserimento dell'art. 5-bis «Contributo alla resilienza delle procedure competitive ai sensi regolamento (UE)2024/1735».
Di seguito il testo del decreto del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4 agosto 2025.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4 agosto 2025
Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024
Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4 agosto 2025
(omissis)
DECRETA
Art. 1
(Contributo alla resilienza delle procedure competitive)
1. Al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025”, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente articolo:
Art. 5-bis
(Contributo alla resilienza delle procedure competitive ai sensi regolamento (UE)2024/173)
1. Al fine di introdurre criteri volti a valutare il contributo delle procedure competitive alla resilienza, fermo restando il contingente di potenza complessivamente reso disponibile per la tecnologia fotovoltaica di cui all’articolo 5, comma 6, il Ministero considera una quota di potenza, calcolata in misura non superiore al 20% del contingente massimo approvvigionabile per gli impianti solari fotovoltaici, individuato ai sensi dell’articolo 6, allo scopo di bandire una procedura dedicata ai predetti impianti che rispettano i criteri di preselezione di cui al comma 2.
2. Ai fini dell’accesso alla procedura competitiva di cui al comma 1, per gli impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, è assicurato altresì il rispetto dei seguenti criteri di preselezione relativi all’origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto:
a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in Cina;
b) le celle fotovoltaiche non sono originarie della Cina; c) gli inverter non sono originari della Cina;
d) almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui all’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 del 23 maggio 2025 non è originario della Cina.
3. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive di cui al presente articolo, inviate secondo le modalità di cui all’articolo 7, sono corredate da uno specifico impegno al rispetto dei criteri di cui al comma 2.
4. Le procedure competitive di cui al comma 1 si svolgono secondo quanto disciplinato all’articolo 5, commi 1, 2, 4, 5 e 7.
5. Nell’ambito della procedura competitiva di cui al presente articolo è previsto un periodo di trenta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi quarantacinque giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
6. Le date di svolgimento della procedura di cui al comma 1 e le modalità di verifica del rispetto dei criteri di cui al comma 2 sono definite nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 12.”
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le istanze di partecipazione presentate per la procedura competitiva in corso, ai sensi dell’articolo 5 del DM 30 dicembre 2024, possono essere annullate entro e non oltre il periodo di apertura della medesima procedura e senza l’applicazione di penalità con riferimento alla manifestazione di interesse già presentata, purché siano successivamente ripresentate per partecipare alla procedura di cui all’articolo 5-bis del DM 30 dicembre 2024, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto.
2. Entro i cinque giorni successivi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta GSE, sono aggiornate le regole operative di cui all’articolo 12 del DM 30 dicembre 2024. Con il medesimo decreto è approvata altresì la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo da rendere disponibile nell’ambito della procedura competitiva di cui all’articolo 5-bis del DM 30 dicembre 2024.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



