Stato delle acque marine: i nuovi traguardi ambientali

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 novembre 2025

Stato delle acque marine: i nuovi traguardi ambientali sono stati definiti con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 novembre 2025 (in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2025, n. 277).

Stato delle acque marine: i nuovi traguardi ambientali

In particolare, l'allegato I è ora il riferimento legislativo per la determinazione:

  • dei requisiti del buono stato ambientale di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
  • dei traguardi ambientali, di cui all'art. 10, comma 1, decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, finalilzzati a conseguire il buono stato ambientale.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 novembre 2025; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Stato delle acque marine: i nuovi traguardi ambientali

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 novembre 2025 

Aggiornamento della determinazione del buono stato  ambientale  delle
acque marine e definizione dei traguardi ambientali. (25A06354)
(Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2025, n. 277)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

              Determinazione del buono stato ambientale

1. I requisiti del buono stato ambientale delle  acque  marine,  di

cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010,

n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato  I,

che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

                               Art. 2

                Definizione dei traguardi ambientali

1. I traguardi ambientali, al fine di  conseguire  il  buono  stato

ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo  del

13 ottobre 2010, n. 190 e  successive  modificazioni,  sono  definiti

nell'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

decreto.

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