Fer e attività libera: i modelli unici per l'autorizzazione sono stati pubblicati in allegato al decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 11 dicembre 2025.
I moduli, riportati negli allegati al decreto, riportano, rispettivamente:
- allegato A: procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile o impianto assimilato e le relative opere connesse e indispensabili (modello unico per la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190);
- allegato B: autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile o impianto assimilato e le relative opere connesse e indispensabili (modello unico per la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190).
Di seguito il testo del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 11 dicembre 2025; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 11 dicembre 2025
II ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica
(omissis)
DECRETA
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto adotta i modelli unici per la procedura abilitativa semplificata e per l’autorizzazione unica, di cui agli Allegati A e B.
2. I modelli di cui al comma 1 saranno operativi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e costituiscono l’unico modello di istanza rispettivamente per la procedura abilitativa semplificata e per l’autorizzazione unica sul territorio nazionale.
3. I modelli di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche su proposta del GSE, delle Regioni e Province Autonome, o del tavolo tecnico di cui all’articolo 2 comma 12, del Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024, n. 368.
Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente decreto, comprensivo degli Allegati A e B che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



