Rentri: previste nuove esclusioni per effetto della pubblicazione della legge 30 dicembre 2025, 199 (legge di bilancio 2026), pubblicata sul S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301.
In particolare, il comma 789 dell'art. 1 della legge di bilancio ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introducendo nuove categorie di soggetti esclusi dall'iscrizione al Rentri.
Si tratta in particolare di:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006.
I soggetti di cui all’articolo 190, comma 5, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 («produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno»). Questi soggetti restano comunque tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (per questi ultimi soggetti si tratta di una conferma perché già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
I soggetti di cui all’articolo 190, comma 6, invece sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice Eer 18.01.03* (taglienti a rischio infettivo), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Questi soggetto esclusi, laddove avessero già provvisto a iscriversi, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale Rentri, una pratica di cancellazione. In caso contrario, saranno ritenuti operatori iscritti al Rentri in modalità volontaria.
Occhio alla scadenza
Da ultimo si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti per i quali, al contrario, vigesse l'obbligo di iscrizione e che non avessero ancora provveduto in tal senso, sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il Fir in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2026.
Di seguito il testo del comma 789 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026.
Legge 30 dicembre 2025, 199
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
(S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
(omissis)
789. All’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: « 3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».



