Rottamazione delle navi: novità dalla Commissione europea con la pubblicazione di due decisioni sulla G.U.U.E. L del 20 gennaio 2026.
Si tratta in particolare della:
- decisione di esecuzione (Ue) 2026/121 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;
- decisione di esecuzione (Ue) 2026/116 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi.
Di seguito il testo delle due decisioni; gli allegati sono riportati in fondo alla pagina in formato pdf.
Decisione di esecuzione (Ue) 2026/121 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
(G.U.U.E. L del 20 gennaio 2026)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE [1]GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj., in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il formato del certificato di inventario è stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione[2]Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2325/oj).. Esso è pensato per essere coerente con l’appendice 3 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
(2) A seguito dell’entrata in vigore della convenzione di Hong Kong il 26 giugno 2025, è opportuno garantire che il formato del certificato di inventario rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 sia conforme sia alla convenzione che al regolamento (UE) n. 1257/2013 ai fini della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
***
Decisione di esecuzione (Ue) 2026/116 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
(G.U.U.E. L del 20 gennaio 2026)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE[3]GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj., in particolare l’articolo 9, paragrafo 9, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il formato del certificato di idoneità al riciclaggio è stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione[4]Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2321/oj).. Esso è pensato per essere coerente con l’appendice 4 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
(2) A seguito dell’entrata in vigore della convenzione di Hong Kong il 26 giugno 2025, è opportuno garantire che il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 sia conforme sia alla convenzione che al regolamento (UE) n. 1257/2013 ai fini della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Allegati
Note
| 1, 3. | ↑ | GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj. |
| 2. | ↑ | Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2325/oj). |
| 4. | ↑ | Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2321/oj). |


