Rottamazione delle navi: novità dalla Commissione europea

Sulla G.U.U.E. L del 20 gennaio 2026 sono state pubblicate di due decisioni rispettivamente sul formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi e sul formato del certificato di idoneità al riciclaggio

Rottamazione delle navi: novità dalla Commissione europea con la pubblicazione di due decisioni sulla G.U.U.E. L del 20 gennaio 2026.

.Rottamazione delle navi: novità dalla Commissione europea

Si tratta in particolare della:

  • decisione di esecuzione (Ue) 2026/121 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;
  • decisione di esecuzione (Ue) 2026/116 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi.

Di seguito il testo delle due decisioni; gli allegati sono riportati in fondo alla pagina in formato pdf.

Rottamazione delle navi: novità dalla Commissione europea

Decisione di esecuzione (Ue) 2026/121 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(G.U.U.E. L del 20 gennaio 2026)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE [1]GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj., in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:

(1) Il formato del certificato di inventario è stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione[2]Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2325/oj).. Esso è pensato per essere coerente con l’appendice 3 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
(2) A seguito dell’entrata in vigore della convenzione di Hong Kong il 26 giugno 2025, è opportuno garantire che il formato del certificato di inventario rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 sia conforme sia alla convenzione che al regolamento (UE) n. 1257/2013 ai fini della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

***

Decisione di esecuzione (Ue) 2026/116 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

 

(G.U.U.E. L del 20 gennaio 2026)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE[3]GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj., in particolare l’articolo 9, paragrafo 9, secondo comma,
considerando quanto segue:

(1) Il formato del certificato di idoneità al riciclaggio è stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione[4]Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2321/oj).. Esso è pensato per essere coerente con l’appendice 4 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
(2) A seguito dell’entrata in vigore della convenzione di Hong Kong il 26 giugno 2025, è opportuno garantire che il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 sia conforme sia alla convenzione che al regolamento (UE) n. 1257/2013 ai fini della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[photo credits]

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO ALLA DECISIONE 2026/121

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO ALLA DECISIONE 2026/116

Note   [ + ]

1, 3. GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj.
2. Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2325/oj).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2321/oj).

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