Autoproduzione di rinnovabili nelle Pmi: novità per le agevolazioni

La pubblicazione del decreto del ministero delle  imprese e del made in Italy 3 dicembre  2025 resa nota tramite un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2026, n. 19

Autoproduzione di rinnovabili nelle Pmi: novità per le agevolazioni.

Autoproduzione di rinnovabili nelle Pmi: novità per le agevolazioni

Lo ha reso noto il ministero delle Imprese e del made in Italy con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2026, n. 19 relativo alla pubblicazione del decreto del ministero delle  imprese e del made in Italy 3 dicembre  2025.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle  imprese e del made in Italy 3 dicembre  2025.

Autoproduzione di rinnovabili nelle Pmi: novità per le agevolazioni

Decreto del ministero delle  imprese e del made in Italy 3 dicembre  2025

Modifica  alla disciplina degli interventi  di  "Sostegno  per  l'autoproduzione  di
energia da fonti rinnovabili nelle PMI"

 

Il ministero delle Imprese e del made in Italy

(omissis)

DECRETA:

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina attuativa dell’Investimento 16 “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” del PNRR)

Per quanto esposto nelle premesse, al fine di favorire la realizzazione dei programmi di investimento previsti dal decreto 13 novembre 2024 e dai successivi provvedimenti direttoriali richiamati nelle medesime premesse, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali propri dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” del PNRR, l’effettuazione della diagnosi energetica ex-ante di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto 13 novembre 2024, con le modalità definite con il decreto 14 marzo 2025, non costituisce più requisito per l’ottenimento delle agevolazioni previste dai provvedimenti in questione.

Resta fermo che le spese già sostenute o da sostenere per l’esecuzione della diagnosi energetica ex-ante costituiscono spesa ammissibile alle agevolazioni ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3, del decreto 13 novembre 2024.

 

Articolo 2
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 13 novembre 2024, dal decreto 14 marzo 2025 e dal decreto 30 giugno 2025.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it) e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

 

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