(Sicurezza delle attività subacquee: istituita l'Agenzia)
Con la legge 26 gennaio 2026, n. 9 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026 - è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.
Fra i compiti dell'Agenzia rientrano:
- l'individuazione e il monitoraggio delle attività subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;
- la definizione delle misure per la verifica, la ricognizione, il monitoraggio e la sorveglianza dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;
la definizione dei piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche in adempimento della normativa europea e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale; - la promozione e il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori al fine di sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e
condutture; - definire in merito gli aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture.
Qui di seguito il testo integrale della legge.
Legge 26 gennaio 2026, n. 9
Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee.
(26G00024)
(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026)
Vigente al: 11 febbraio 2026
Capo I
Politiche della dimensione subacquea
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione delle attivita'
della dimensione subacquea
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attivita'
destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte
alla sovranita' o comunque alla giurisdizione nazionale e,
limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi
gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
attivita' militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,
alle attivita' svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla
pesca, alle attivita' di cui all'articolo 32, alle attivita' in
materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attivita'
turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le
disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze
comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad
essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) «attivita' della dimensione subacquea»: ogni attivita', svolta
sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne
marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo
del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che,
salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in
parte ad una profondita' pari o superiore a 40 metri dal livello
medio del mare. Si considerano attivita' della dimensione subacquea,
al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il
rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o
senza equipaggio o a controllo remoto;
b) «zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale»: le
acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonche', in
relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme
internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica
esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui
all'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
c) «attivita' subacquee e iperbariche»: le attivita' svolte, con
sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo
o gassoso;
d) «operatori subacquei e iperbarici professionali»: operatori
tecnici subacquei ai sensi della lettera f) e tecnici iperbarici ai
sensi della lettera g) che compiono a titolo professionale, anche se
in modo non esclusivo o non continuativo, attivita' connesse a lavori
subacquei in mare e in acque interne, a profondita' con pressione
superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con
l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in
ambienti iperbarici gassosi;
e) «imprese subacquee e iperbariche»: le imprese che eseguono
lavori subacquei o iperbarici;
f) «operatore tecnico subacqueo (OTS)»: colui che, avendo
acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso
formativo, e' in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo
lavorativo a profondita' e a pressione variabili, in rapporto al
proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature
individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la
respirazione di gas compressi;
g) «tecnico iperbarico (TI)»: colui che e' addetto alla manovra
delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che,
avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito
percorso formativo, e' in grado di manovrare e di utilizzare
l'impianto iperbarico di supporto alle attivita' subacquee
professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti
iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni
fisiologiche;
h) «Comitato interministeriale per le politiche del mare»: il
Comitato interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
i) «Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»:
l'Agenzia di cui all'articolo 4;
l) «Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
(UNCLOS)»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
m) «passaggio inoffensivo»: il passaggio nel mare territoriale
eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana
conformemente alle norme internazionali vigenti;
n) «infrastrutture subacquee di interesse nazionale»: le
infrastrutture subacquee che possiedono uno o piu' requisiti tra
quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le
politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato
interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di
competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della
difesa, del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:
1) essere di proprieta' di soggetti di nazionalita' italiana o
di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovunque localizzate;
2) essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i
servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di
installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva
nazionale o nella piattaforma continentale;
3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il
territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla
giurisdizione nazionale;
o) «area di ricerca e di soccorso»: l'area marittima di
dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di
soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca
e di soccorso;
p) «mezzi subacquei»: i mezzi subacquei idonei alla navigazione
subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o
senza equipaggio a bordo;
q) «Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) »: il Polo
nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 111, comma
1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, competente nella promozione delle
attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della
competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la
promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche
nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa
proprieta' intellettuale;
r) «medico subacqueo»: il medico dipendente del Ministero della
salute in servizio presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza
sanitaria al personale navigante (SASN), il medico in servizio presso
un centro o un servizio di medicina iperbarica delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture
universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per
la specifica attivita', l'ufficiale medico militare ovvero il medico
specialista in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee o il
medico diplomato con master universitario di II livello in medicina
subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale in
medicina di almeno tre anni;
s) «libretto personale informatico»: il documento in formato
digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel
registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonche'
la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o
iperbarico;
t) «registro degli operatori subacquei e iperbarici
professionali»: il registro di cui all'articolo 20;
u) «attivita' di ricerca subacquea»: le attivita' volte allo
sviluppo di conoscenze specifiche:
1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione
tridimensionale;
2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta
risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche
di elementi e minerali;
3) della biologia, della biodiversita' marina e della tutela
degli ecosistemi;
4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione
subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della
mobilita' multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle
tecnologie di internet delle cose (Internet of Things - IoT) e di
intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi
autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di
esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.
Art. 3
Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita'
politica delegata per le politiche del mare ove nominata sono
attribuite in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilita'
generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della
dimensione subacquea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare ove nominata promuove, altresi',
l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace
collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti
istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione
subacquea, nonche', ferma restando la titolarita' dei dati in capo
alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni
e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo
sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attivita' subacquee.
3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2,
il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato
interministeriale per le politiche del mare, impartisce le direttive
per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione
subacquea.
Capo II
Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee
Art. 4
Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee
1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della
sicurezza delle attivita' subacquee, l'Agenzia per la sicurezza delle
attivita' subacquee, di seguito denominata «Agenzia», con sede in
Roma.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto
dalla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata
si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle
funzioni di cui all'articolo 3.
3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
difesa, sentita l'Autorita' politica delegata per le politiche del
mare ove nominata, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e
specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della
dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione.
L'incarico del direttore generale ha la durata massima di quattro
anni ed e' rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata
complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale,
ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collocato
fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione,
secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del
periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di
provenienza puo' ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante
nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse
finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unita' di
personale, gia' collocata fuori ruolo, presso l'amministrazione di
appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro e ogni
effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la
copertura temporanea del posto di cui al periodo precedente. Per
quanto previsto dalla presente legge, il direttore generale
dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare
ove nominata ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza
legale dell'Agenzia.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dalla presente legge e
dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dalla stessa.
5. L'Agenzia puo' chiedere, anche sulla base di apposite
convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la
collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni,
delle Forze armate, delle Forze di polizia o di enti pubblici per lo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a valere sulle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'Agenzia puo', altresi', avvalersi di apposite articolazioni della
Marina militare, delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e
della Guardia di finanza, individuate sulla base di convenzioni non
onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, tra il direttore
generale e, rispettivamente, il Capo di stato maggiore della Marina
militare, il Comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera e il Comandante generale della Guardia di finanza. L'Agenzia
puo' acquisire inoltre pareri di esperti del settore a titolo non
oneroso e non vincolante.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 5
Organizzazione dell'Agenzia
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti
da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare,
l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di sei
uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.
2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei
revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono
disciplinati altresi':
a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;
b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori
dei conti;
c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla
trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il
Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata
per le politiche del mare ove nominata puo' comunque procedere
all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento
sono definiti i termini e le modalita' per assicurare la prima
operativita' dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi
spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi,
secondo opportune intese economiche con le amministrazioni
interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della
presente legge. Con il regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti,
altresi', i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei
conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a
carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 6
Funzioni dell'Agenzia
1. L'Agenzia, in particolare:
a) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella
materia subacquea. Ferme restando le competenze dei predetti
Ministeri, cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed
enti europei e internazionali, nonche' segue nelle competenti sedi
istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai
compiti ad essa assegnati, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In
tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine
di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche
della subacquea, come definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare
ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;
b) coordina e controlla le attivita' subacquee civili, al fine di
evitare interferenze tra attivita' subacquee militari, di polizia e
civili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
c) autorizza la navigazione in immersione dei sommergibili civili
battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio
inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi
battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 10;
d) segnala alle competenti amministrazioni le situazioni di
interferenza tra attivita' subacquee, rilevate nello svolgimento
degli altri compiti istituzionali;
e) definisce, in conformita' agli standard internazionali, le
misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi
e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte
alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attivita' antropica
rischiosa svolta nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
f) promuove l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla
presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e
infrastrutture pericolosi per la sicurezza della navigazione
subacquea, adottando linee guida non vincolanti ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 17;
g) definisce la regolamentazione tecnica, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 15, 16 e 21, dei requisiti per l'abilitazione
al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle
caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi
subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, nonche', ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione
per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici
professionali e delle modalita' di accertamento dell'idoneita' alla
mansione ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;
h) promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed
estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 14;
i) concorre alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero
dell'universita' e della ricerca e del sistema dell'universita' e
della ricerca, della Marina militare, del Servizio nazionale della
protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle
imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nonche' del sistema produttivo nazionale, dello sviluppo di
competenze e capacita' tecnologiche e scientifiche in materia
subacquea, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
l) promuove, in collaborazione con l'Istituto idrografico della
Marina militare nonche' con le universita' e gli enti pubblici di
ricerca, la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal
punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando
tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attivita' di
rilievo opportunamente validate;
m) promuove la cultura della sicurezza in relazione alla
navigazione e alle attivita' subacquee attraverso l'organizzazione di
eventi, convegni, giornate di studio e attivita' divulgativa nelle
scuole e nelle universita';
n) promuove accordi internazionali, nonche' stipula in nome
proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore
privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la
partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea,
assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui
la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando
le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
o) valorizza i risultati dell'attivita' di ricerca e innovazione
condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee e
internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e
le universita';
p) svolge attivita' di comunicazione e promozione della
consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo
sviluppo di una cultura nazionale in materia;
q) promuove, in collaborazione con il Ministero dell'universita'
e della ricerca e con le universita' e gli enti pubblici di ricerca,
la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione
delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo
l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche
attraverso l'assegnazione di borse di studio e di dottorato e di
contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite
convenzioni con soggetti pubblici e privati;
r) puo' predisporre attivita' di formazione specifica, in
collaborazione con le universita' e gli enti pubblici di ricerca,
riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile universale
regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il
servizio prestato e', a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio
civile universale;
s) concorre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, nella
regolazione delle attivita' subacquee e iperbariche di protezione
civile di cui all'articolo 18, comma 3;
t) puo' prescrivere, per ragioni di interesse pubblico,
l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla
dimensione subacquea di apparati, strumenti di misura e sensori, con
riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio
sismico, ambientale e di sicurezza, la rilevazione di eventuali
minacce nonche' la condivisione di dati e informazioni in tal modo
acquisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, prevedendo
forme di coinvolgimento del Ministero della cultura in relazione
all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio
culturale;
u) accerta il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di
riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita
all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;
v) concorre nella regolazione del libretto personale informatico
degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 7
Norme di contabilita'
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o
privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprieta'
industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni
dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali,
anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e
programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di
cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura
l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore
generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale
per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse
stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal
direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del
Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono
trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto
dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti
sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 8
Personale
1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto dei criteri di cui
alla presente legge, la disciplina del contingente di personale
addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela
degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attivita'
subacquee di cui alla presente legge. Il regolamento definisce
l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in
particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
a), l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed
economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, in
particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina
generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo
determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in
possesso di alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per
lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita'
dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine in
un arco di tempo prefissato;
c) la percentuale massima dei dipendenti che e' possibile
assumere a tempo determinato;
d) la possibilita' di impiegare personale del Ministero della
difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare ove nominata;
e) le ipotesi di incompatibilita';
f) le modalita' applicative delle disposizioni del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei
dipendenti dell'Agenzia.
3. Ferma restando la posizione del direttore generale di cui
all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione
organica dell'Agenzia e' individuato nella misura complessiva di
trentanove unita', di cui due di livello dirigenziale generale, sei
di livello dirigenziale non generale e trentuno unita' di personale
non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto
collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei
ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo
nazionale.
4. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della
presente legge o del regolamento di cui al presente articolo sono
nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il personale che presta comunque la propria opera alle
dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di cui
sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie
funzioni.
6. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del
relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le
politiche del mare ove nominata puo' comunque procedere all'adozione
dello stesso.
Art. 9
Relazione annuale
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei
ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare
ove nominata trasmette alle Camere una relazione sull'attivita'
svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza
delle attivita' subacquee.
Capo III
Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee
Sezione I
Autorizzazioni e comunicazioni
Art. 10
Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea
1. Fatti salvi le liberta' del mare e i limiti alla giurisdizione
dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti,
chiunque intenda svolgere attivita' della dimensione subacquea nelle
acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione
alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva,
attivita' della dimensione subacquea relative a diritti o poteri
giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme
internazionali vigenti, comunica all'Agenzia, con un preavviso minimo
di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di
soccorso e protezione civile, le attivita' da svolgere, il giorno o i
giorni in cui le stesse saranno svolte, con l'indicazione dell'ora
della programmata attivita', nonche' gli eventuali titoli
amministrativi abilitativi, rilasciati dalle competenti
amministrazioni pubbliche, sulla base dei quali le attivita' saranno
svolte.
2. L'Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione di cui al
comma 1 alle competenti autorita' militari, marittime, di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria e, entro dieci giorni dalla
medesima comunicazione, adotta le misure di cui al comma 3 qualora le
attivita' di cui al comma 1:
a) interferiscano con attivita' subacquee civili precedentemente
comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4;
b) interferiscano con altre attivita' civili che si svolgono in
superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorita'
marittima competente ai sensi della disciplina vigente;
c) interferiscano con attivita' subacquee o di superficie
militari o civili segnalate all'Agenzia dall'autorita' competente
entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
all'alinea;
d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento
o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali,
installazioni o altre strutture.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d)
del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure
di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere
lo svolgimento in sicurezza dell'attivita' comunicata. A tali fini,
l'Agenzia puo', altresi', ordinare il rispetto di apposite zone di
sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale o temporale in
cui puo' essere svolta l'attivita' comunicata. Il provvedimento di
cui al primo periodo del presente comma e' immediatamente trasmesso
al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorita' di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di
polizia terrestre e marittima.
4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere
da a) a d), l'Agenzia, con proprio provvedimento, fatte salve le
ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in
emersione, puo' autorizzare la navigazione in immersione di
sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la
messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di
veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque
territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche
documentate dall'istante, anche stabilendo, conformemente
all'articolo 15, i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessari a
garantire l'identificazione e il tracciamento delle attivita' in
immersione per finalita' di sicurezza.
5. Le attivita' autorizzate ai sensi del comma 4 nonche' quelle per
le quali l'Agenzia ha adottato o ha omesso di adottare i
provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicate senza indugio
dall'Agenzia alla competente autorita' marittima per l'adozione delle
ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o
degli avvisi ai naviganti ai sensi dell'articolo 124 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e dell'articolo 222 del testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ove necessari
per consentire lo svolgimento di attivita' della dimensione
subacquea.
6. Nel bilanciamento degli interessi sottesi a piu' istanze ai
sensi del comma 4, riferite al medesimo contesto spaziale e
temporale, e' accordata priorita' alle attivita' maggiormente idonee
ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento alla
sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle
infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle
istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto,
altresi', della presenza di titoli abilitativi gia' rilasciati dalle
competenti amministrazioni di settore nonche' della possibilita' di
svolgere l'attivita' in altro contesto spaziale o temporale allo
scopo individuato.
7. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 4 sono presentate,
corredate dei titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni
competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali
strettamente necessari all'esecuzione delle attivita' subacquee
programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla
data di svolgimento della stessa attivita', salvi i casi di urgenza
in cui il preavviso non puo' comunque essere inferiore a quindici
giorni. L'Agenzia conclude il procedimento con provvedimento espresso
entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il
silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza.
8. Le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al
comma 4 possono avere ad oggetto una singola attivita' subacquea o
una serie di attivita' subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse
interconnesse.
9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
esercita un'attivita' subacquea senza aver effettuato la
comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni
di cui al comma 4 ovvero esercita un'attivita' subacquea in
violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di
cui al comma 3 e' punito con la reclusione fino a due anni.
10. Con uno o piu' provvedimenti dell'Agenzia, d'intesa con il
Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le
modalita' della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e
dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4. Con i medesimi
provvedimenti di cui al primo periodo, sentite le associazioni di
categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono definite le tipologie di operazioni rientranti nei casi di
urgenza di cui al comma 1 nonche' le modalita' di comunicazione
semplificata riguardante le attivita' subacquee o iperbariche non
programmabili.
11. Resta salva la facolta' per le autorita' competenti di
segnalare all'Agenzia, anche una volta decorso il termine di cui al
comma 2, lettera c), le attivita' subacquee o di superficie
necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela
di interessi pubblici prevalenti. Nei cinque giorni successivi alla
segnalazione di cui al periodo precedente, l'Agenzia puo' adottare le
misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma
4, anche in deroga ai termini previsti dai commi 2, 4 e 7.
Art. 11
Comunicazione dei titoli abilitativi
relativi alla dimensione subacquea
1. Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo
completo delle attivita' subacquee per svolgere le funzioni di
prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, le
amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e,
comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i
provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento
delle attivita' di superficie e della dimensione subacquea di propria
competenza.
Art. 12
Cooperazione informativa
1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge e'
assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la
Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale.
2. Al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra
attivita' militari e tra attivita' militari e civili svolte nella
dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle
attivita' militari fornite dalle autorita' militari competenti
nonche' restituisce alle predette autorita' il quadro completo delle
informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di
sicurezza.
3. L'Agenzia rende disponibili agli organismi di cui agli articoli
4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni
utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Sezione II
Infrastrutture subacquee
Art. 13
Sicurezza delle infrastrutture subacquee
1. Ferme restando le discipline nazionali di attuazione della
direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2022, nonche' della direttiva (UE) 2022/2557 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e in
raccordo con le autorita' competenti ai sensi delle rispettive
discipline attuative, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive
adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, definisce le misure
di cui al comma 2 del presente articolo, necessarie per evitare
rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle
zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e,
limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti
di nazionalita' italiana, anche nell'alto mare.
2. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
puo':
a) individuare e monitorare, avvalendosi della Centrale operativa
e degli assetti della Marina militare, le attivita' subacquee che
possono determinare, per tipologia, prossimita' o quota, un rischio
per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione
di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione
nazionale;
b) concorrere a definire le misure per la verifica, la
ricognizione, il monitoraggio e la sorveglianza dell'intera rete
delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo
l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle
informazioni ottenute;
c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino
della funzionalita' di cavi e condotte oggetto di rottura, la
prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche
in adempimento della normativa europea e procedure per interventi di
necessita' e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e
condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti,
per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze
di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori al fine di
sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e
condutture;
e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza
afferenti alle attivita' subacquee, il percorso dei cavi e delle
condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale e,
sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da
osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del
percorso dei cavi e delle condutture.
Sezione III
Mezzi subacquei
Art. 14
Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati
1. Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente
per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le
specifiche capacita' per il soccorso ai sommergibili militari
sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando
generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base
di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed
estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.
Art. 15
Caratteristiche dei mezzi subacquei
1. L'Agenzia, con provvedimento adottato d'intesa con il Ministero
della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in
Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce
i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza, con riferimento
altresi' ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi
pilotati, nonche' all'installazione di un transponder e di sistemi di
localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non
militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella
piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Con le
medesime modalita' di cui al precedente periodo sono definite anche
le relative procedure di verifica e di certificazione. L'Agenzia, in
relazione alle attivita' di certificazione di cui al precedente
periodo, sulla base di convenzioni non onerose concluse con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, puo' collaborare con enti di normazione tecnica nonche' con
soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, al fine di
certificare la conformita' ai requisiti e alle dotazioni minime di
sicurezza di cui al presente comma. Gli oneri derivanti dalle
attivita' di certificazione sono posti a carico degli operatori
istanti.
2. Sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi
subacquei non militari che rispettano standard internazionali di
riferimento compatibili con quelli definiti ai sensi del comma 1.
L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce
le procedure di verifica della idoneita' all'utilizzo di cui al
precedente periodo.
Art. 16
Comando e conduzione dei mezzi subacquei
1. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina
vigente in materia, il comandante dei mezzi subacquei non militari
battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci
o con equipaggio a bordo deve essere in possesso di una speciale
qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei,
aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi
battenti bandiera italiana.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina
vigente in materia, colui che conduce o, comunque, controlla mezzi
subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal
territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana deve
essere in possesso di una speciale qualificazione professionale.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati su proposta dell'Autorita' politica delegata per
le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministero
della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e
delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sono determinati:
a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di
verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale
qualificazione professionale di cui al comma 1;
b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di
verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale
qualificazione professionale di cui al comma 2.
4. Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo
di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione
professionale prevista dal presente articolo e' assoggettato alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle
sanzioni di cui al precedente periodo si provvede ai sensi
dell'articolo 26.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di
cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sezione IV
Linee guida
Art. 17
Sviluppo di tecnologie subacquee
1. L'Agenzia, sulla base di convenzioni non onerose concluse a
valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, puo' collaborare con il Polo nazionale della
dimensione subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti
nel territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per
lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo
sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. L'Agenzia puo' acquisire,
sullo schema di linee guida di cui al precedente periodo, pareri di
imprese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso e non
vincolante. Ai fini dell'adozione delle linee guida puo' essere
acquisito il parere tecnico non vincolante dei gestori di
infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale.
2. Ferma restando la necessita' di coordinamento con iniziative di
ricerca internazionali o europee a cui partecipano le universita' e
gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al
comma 1 l'Agenzia puo', altresi', individuare e sviluppare tecnologie
e soluzioni tecniche avanzate per:
a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il
loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni e i sistemi di
recupero;
b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione
dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'universita' e
della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;
c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla
dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e
allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'universita' e
della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;
d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero
dell'universita' e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione
e alla condivisione di dati;
e) la sorveglianza, la resilienza fisica e la protezione delle
infrastrutture subacquee;
f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da
attivita' mineraria abissale tenendo conto delle attivita' svolte a
livello europeo e internazionale da enti pubblici di ricerca;
g) la definizione di metodologie per il ripristino e la
riparazione di cavi e condutture;
h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi
subacquei;
i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati, in
coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina
militare, le Capitanerie di porto - Guardia costiera e il Corpo della
Guardia di finanza.
Capo IV
Attività subacquee e iperbariche
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 18
Lavori subacquei e iperbarici e attivita' escluse
1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i principi
fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati
da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e
iperbariche.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
attivita' di cui al comma 1 svolte dalle Forze armate, compreso il
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dalle Forze di
polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad
essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con
riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore
subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori
della Marina militare ove richiesto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove
nominata, su proposta del capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il
direttore generale dell'Agenzia, acquisita l'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato nazionale del volontariato
di protezione civile di cui all'articolo 42 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, sono regolate le attivita' subacquee e iperbariche di protezione
civile effettuate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo codice
e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina
vigente.
Sezione II
Operatori subacquei e iperbarici
Art. 19
Qualifiche professionali e ambiti operativi
1. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 18, comma 1,
svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonche',
limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede
legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di
nazionalita' italiana, nella zona economica esclusiva nazionale,
nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e
nell'alto mare e' obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche
professionali:
a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso
fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 15 metri;
b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio
fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 50 metri
anche con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto
fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondita'
con il supporto di impianti iperbarici;
d) tecnico iperbarico (TI).
2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio,
all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo
studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante
lo svolgimento di attivita' comprese entro gli ambiti di cui al comma
1, e' consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non
in possesso della qualifica professionale di OTS previa
autorizzazione del responsabile dell'attivita' e al ricorrere delle
seguenti inderogabili condizioni:
a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto
subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validita' rilasciato da
un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della
relativa idoneita' sanitaria;
b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito
positivo e documentato apposito corso di indottrinamento
teorico-pratico sulla specifica attivita' e sulle procedure tecniche
e di sicurezza applicate;
c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e
in coppia con un OTS.
Art. 20
Registro degli operatori subacquei e iperbarici
professionali
1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal
comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la
denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici
professionali.
Art. 21
Requisiti per l'iscrizione nel registro
degli operatori subacquei e iperbarici professionali
1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono
necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza
svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa,
possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita'
alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2,
possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno
triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2,
possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato
al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di
formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche
idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome
territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione
disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del
Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli
oneri derivanti dai corsi di cui alla presente lettera sono posti a
carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato
professionale;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso
del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando
raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare o del
brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo;
f) idoneita' alla mansione, accertata e certificata da un medico
subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa
subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, esente da
difetti dell'apparato cardiopolmonare e otorinolaringeo nonche' da
alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti
specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui
all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta
del Ministero della salute;
g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con
una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro
la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Le modalita' di accertamento dei requisiti di iscrizione e di
organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di
porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.
Art. 22
Esercizio della professione
sulla base di titoli conseguiti all'estero
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo
Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento
delle professioni di cui all'articolo 19, in conformita' alla
normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro
attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera
prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della
qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in
applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del
2007.
2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della
qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda,
nel registro di cui all'articolo 20, fermo restando il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), f) e g).
3. L'Agenzia e' l'autorita' competente ad accertare il carattere
temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di
riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
Art. 23
Sorveglianza sanitaria
1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale e'
sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per
cui svolge attivita' lavorativa, a una visita medica dettagliata per
l'accertamento dell'idoneita' alla mansione, effettuata dal medico
competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera r), in seguito a infortunio o malattia prolungata,
quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attivita'
professionale.
2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la
sospensione della validita' del libretto di cui all'articolo 24 e
della relativa attivita' fino alla regolarizzazione della posizione
dell'interessato.
Art. 24
Libretto personale informatico degli operatori subacquei
e iperbarici professionali
1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale, iscritto
nel registro di cui all'articolo 20, e' dotato di un libretto
personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua
italiana e in lingua inglese:
a) il titolo di studio;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneita' alla mansione con l'indicazione del medico
subacqueo certificatore;
d) la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 19,
comma 1;
e) le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la
frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di stage
o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero.
Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere
legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;
f) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, le singole
immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondita'
raggiunta, o la data di inizio e fine immersione nel caso che queste
superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
g) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, i periodi di
compressione in camera iperbarica;
h) la vidimazione da parte del datore di lavoro o di un suo
rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo,
delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;
i) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, la descrizione
sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni subiti.
2. Il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
l'Agenzia, e' vidimato digitalmente, per gli operatori subacquei e
iperbarici professionali, dall'ufficio di compartimento marittimo
competente.
3. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali, quando
richiesti, sono tenuti a comunicare gli estremi identificativi del
libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del
rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza
nei luoghi di lavoro e alle autorita' di pubblica sicurezza che
svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta
dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento
marittimo competente, previo superamento di apposito esame di
idoneita' psicofisica, come disciplinato con il provvedimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera f).
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da
qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti
un'interruzione dell'attivita' lavorativa, fermi restando gli
obblighi di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro provvede, in
seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico
subacqueo, all'annotazione sul libretto personale informatico
dell'interruzione dell'attivita' lavorativa, specificandone la durata
e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul
libretto personale informatico e' effettuata da un medico subacqueo.
6. Allo scadere del periodo di efficacia del certificato di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera f), l'efficacia del libretto
personale informatico e' sospesa. La sospensione cessa con la
presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico
professionale, della certificazione medica, rilasciata da un medico
subacqueo, attestante l'idoneita' alla mansione, e la conseguente
annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneita' ai sensi
del comma 1, lettera c), del presente articolo.
7. Le modalita' di tenuta, rinnovo, sospensione e riattivazione
dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, su proposta del Comandante generale delle
Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.
Sezione III
Imprese subacquee e iperbariche
Art. 25
Regolamentazione tecnica
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare ove nominata e con i Ministri
della difesa, dell'interno, delle imprese e del made in Italy, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della
salute, della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli
ambiti e alle attivita' di competenza, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente
italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela
della salute nelle attivita' subacquee e iperbariche, sono definite
le regole tecniche concernenti:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle
attivita' subacquee professionali;
c) le procedure di emergenza per le attivita' subacquee e per le
connesse attivita' iperbariche;
d) la formazione e la qualificazione professionali degli
operatori subacquei e iperbarici;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori
subacquei e iperbarici;
f) la medicina subacquea e iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e
iperbarici nelle connesse attivita'.
Capo
Sanzioni
Art. 26
Operatori subacquei e iperbarici professionali
1. Agli operatori subacquei e iperbarici professionali che omettono
di comunicare i dati identificativi del libretto personale
informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, e' fatto divieto di
svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta
regolarizzazione della propria posizione.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali che svolgono
lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione nel registro di cui
all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero senza libretto personale
informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale
informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50
euro a 300 euro.
3. Il datore di lavoro o il committente che impiega operatori
subacquei o iperbarici professionali non iscritti nel registro di cui
all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero non dotati di libretto
personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale
informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700
euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
4. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della
normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni
previste dall'articolo 16, comma 4, e dal presente articolo ai sensi
di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita'
marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai
sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano
applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu'
grave sanzione amministrativa.
Art. 27
Imprese subacquee e iperbariche
1. Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attivita'
subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui
all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.
2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della
normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni
previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' marittima e' competente
per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto
dalla citata legge n. 689 del 1981.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano
applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu'
grave sanzione amministrativa.
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 28
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze della
Marina militare e compiti del Corpo della Guardia di finanza
1. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera
d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea
militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche
della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove
nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di
mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio
remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale
mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in
caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione
subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della
Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la
disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un
porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al
danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini
che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale
ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare
territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale,
per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita',
la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati
alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della
difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee».
2. All'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le
parole: «e dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle
seguenti: «, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita'
politica delegata per le politiche del mare». Il comma 1-bis
dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al
decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo
comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Alle attivita' di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma
1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del
presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in
relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente.
Art. 29
Modifiche al codice della navigazione
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'avviso di cui al precedente periodo deve, in
ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la
sicurezza delle attivita' subacquee, quando il pericolo, il naufragio
o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo»;
b) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «fissando il
termine per l'esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «e dandone
tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita'
subacquee»;
c) all'articolo 501 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di
identificazione del relitto e' tempestivamente comunicata anche
all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
d) all'articolo 506, dopo le parole: «assume il ricupero» sono
aggiunte le seguenti: «dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la
sicurezza delle attivita' subacquee»;
e) all'articolo 578, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con
equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta
sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attivita'
subacquee»;
f) all'articolo 579, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con
equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale
partecipa, in qualita' di membro della commissione inquirente, un
funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee».
Art. 30
Principio di specialita'
1. Le disposizioni del codice della navigazione si applicano, in
quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla
navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto,
salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
Art. 31
Modifica della composizione di organi collegiali
in materia di politiche del mare
1. All'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145, dopo le parole: «della Marina
Militare» sono aggiunte le seguenti: «e dal capo del Dipartimento per
le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13
ottobre 2010, n. 190, le parole: «e Dipartimento per gli affari
regionali» sono sostituite dalle seguenti: «, Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del
mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre
2016, n. 201, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono
inserite le seguenti: «del Dipartimento per le politiche del mare
della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
4. All'articolo 57-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sono aggiunte le
seguenti: «e dall'Autorita' politica delegata per le politiche del
mare».
5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai
commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e' integrata secondo quanto
ivi previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 32
Clausola di salvaguardia
1. La presente legge non pregiudica le competenze in materia di
protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:
a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla
difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui
all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dall'articolo 28 della presente legge;
b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle
finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica,
nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e di
polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n.
189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177;
c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ivi comprese quelle
finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino,
alla sicurezza della navigazione e alla maritime security di cui alla
Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, di cui alla legge 3 aprile
1989, n. 147, alla Convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313,
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n.
979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge
23 ottobre 2009, n. 157;
d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla
sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale
nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 177 del 2016;
e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in
caso di calamita' e infortuni, nonche' quelle regolanti le attivita'
di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle
finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli
articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e
all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo
20 del codice della navigazione, del capo VII del titolo II del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle vigenti
disposizioni internazionali;
i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle
funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
l) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124.
Art. 33
Disposizioni transitorie
1. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, dalla
data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite
del 30 per cento della dotazione organica complessiva di cui
all'articolo 8, comma 3, l'Agenzia si avvale di unita' di personale
appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di
dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori
dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica
richiesta e secondo modalita' individuate mediante intese con le
rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si
avvale l'Agenzia e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o
altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo,
l'amministrazione di provenienza puo' ricoprire temporaneamente il
posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le
corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le
disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il
personale di cui al primo periodo, gia' inserito nel ruolo del
personale dell'Agenzia, puo' essere inquadrato, senza effetti
retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui all'articolo
8, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo
primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si
provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita' e le
procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi
del medesimo articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di
valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio,
delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai
sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento
di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 34
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, e' autorizzata la
spesa di 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di
2.000.000 di euro per oneri in conto capitale per l'informatica, di
6.531.449 euro per l'anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere
dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Art. 35
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo
16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

