I rifiuti da C&D possono essere usati per coprire le discariche Rsu?

I rifiuti da C&D possono essere usati per coprire le discariche Rsu?
Questa la domanda che la Provincia di Asti ha posto al Mase sotto forma di interpello ambientale

I rifiuti da C&D possono essere usati per coprire le discariche Rsu? Questa la domanda che la Provincia di Asti ha rivolto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica sotto forma di interpello ambientale.

I rifiuti da C&D possono essere usati per coprire le discariche Rsu?

In particolare, «la Provincia ritiene che in assenza di specifico riferimento a tale utilizzo nel DM n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da C&D per la copertura di discariche per RSU sarebbe da ricondurre ad autorizzazione in procedura ordinaria, ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, sebbene sotto il profilo ambientale i materiali in uscita parrebbero compatibili con le operazioni di copertura delle discariche e su tali presupposti chiede specifico chiarimento».

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

I rifiuti da C&D possono essere usati per coprire le discariche Rsu?

Interpello ambientale della Provincia di Asti 3 ottobre 2025, n. 22398

Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152-2006 in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM Ambiente 28 giugno 2024 n. 127, in relazione all’utilizzo per la copertura di discariche per RSU

Con la presente la Provincia di Asti sottopone a codesto Ministero interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, al fine di ottenere chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024 n. 127.

Con il predetto decreto ministeriale è stato emanato il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.”

Tra gli utilizzi dell’aggregato recuperato rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, art. 4 del medesimo, non è espressamene indicato l’utilizzo per la copertura di discariche per RSU. Preme far rilevare che questo destino non era presente già nel DM 05/02/1998 per i rifiuti cosiddetti da C&D, ovvero per le tipologie 1 e 2 assorbite dal DM 127/2024, per i quali si prevedeva un utilizzo più generico (realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali). Il DM 05/02/1998 invero indicava espressamente tale destino solo per alcune tipologie di rifiuto, ovvero le tipologie 2.4, 4.4, 7.14, 7.15, 11.2, 12.1, 12.3[1] 2.4 Tipologia: fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito [010410] [010413], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuti utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

7.14 Tipologia: detriti di perforazione [010507] [010504] [170504], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: c) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)[R5]

7.15 Tipologia: fanghi di perforazione [010507] [010504].Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [010505*], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: e) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD)[R5]

11.2 Tipologia: terre e farine fossili disoleate [020399], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso:d) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso; (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

12.1 Tipologia: fanghi da industria cartaria [030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

12.3 Tipologia: fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie [010410] [010413], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] .

Alla luce di ciò questa Amministrazione ritiene che, salvo diverso avviso di codesto Ministero, il recupero di rifiuti C&D ai sensi del DM 127/2024 per la copertura di discariche per RSU possa ritenersi compatibile dal punto vista ambientale, trattandosi comunque di sistema chiuso e già protetto da presidi ambientali (distanza da frangia capillare, sottofondo in argilla, telo in HDPE, ecc.), ma in assenza di esplicito riferimento a tale utilizzo, parrebbe giuridicamente incompatibile e da ricondurlo ad autorizzazione in ordinaria, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e e s.m.i.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dell'11 febbraio 2026, n. 24889

Oggetto: articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - interpello in materia ambientale in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM 28 giugno 2024 n. 127, relativamente all’utilizzo per la copertura di discariche per RSU.
QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Asti chiede chiarimenti in ordine all’applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 e, in particolare, in merito al recupero di rifiuti da costruzione e demolizione per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani (RSU).

In particolare, la Provincia di Asti premette che, tra gli impieghi dell’aggregato recuperato rientranti nell’ambito di applicazione del predetto regolamento non è espressamene indicato l’utilizzo per la copertura di discariche per RSU né è presente questo destino nel DM 5 febbraio 1998 per i rifiuti cosiddetti da costruzione e demolizione (C&D) ovvero per le tipologie 1 e 2 assorbite dal DM n. 127 del 2024, ad eccezione di alcune tipologie di rifiuto. A seguito di tale premessa, la Provincia ritiene che in assenza di specifico riferimento a tale utilizzo nel DM n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da C&D per la copertura di discariche per RSU sarebbe da ricondurre ad autorizzazione in procedura ordinaria, ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, sebbene sotto il profilo ambientale i materiali in uscita parrebbero compatibili con le operazioni di copertura delle discariche e su tali presupposti chiede specifico chiarimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 186212 del 9 ottobre 2025 e acquisito con nota prot. n. 239404 del 17 dicembre 2025, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si evidenzia che il DM n. 127 del 2024 individua puntualmente, nel proprio ambito di applicazione, gli impieghi consentiti degli aggregati recuperati; tra questi, come correttamente riportato nell’istanza di interpello, non risulta espressamente ricompreso l’utilizzo per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani. Analoga considerazione vale con riferimento al DM 5 febbraio 1998, che prevede tale forma di impiego, appositamente disciplinata, esclusivamente per altre tipologie di rifiuti.

Alla luce di quanto sopra, in assenza dell’espresso riferimento normativo nel decreto ministeriale n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti soliti urbani non può essere effettuato ai sensi del medesimo decreto. Conseguentemente, appare condivisibile quanto espresso dalla Provincia di Asti circa l’assoggettabilità di tale attività di recupero al procedimento autorizzatorio ordinario, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

In questo contesto, qualora l’attività di recupero sia finalizzata all’ottenimento di un aggregato riciclato conforme ai requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto per impieghi specifici diversi da quelli elencati nell’Allegato 2 del DM n. 127 del 2024, il comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto prevede il ricorso alle autorizzazioni cosiddette “caso per caso”, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto; le autorizzazioni sono rilasciate per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 184-ter, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori e previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

I provvedimenti autorizzativi devono, in particolare, individuare i rifiuti ammissibili, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità dei materiali ottenuti, i requisiti dei sistemi di gestione e le modalità di attestazione della conformità, nonché gli usi ammessi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e i parametri analitici da monitorare.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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Note   [ + ]

1. 2.4 Tipologia: fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito [010410] [010413], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuti utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

7.14 Tipologia: detriti di perforazione [010507] [010504] [170504], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: c) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)[R5]

7.15 Tipologia: fanghi di perforazione [010507] [010504].Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [010505*], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: e) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD)[R5]

11.2 Tipologia: terre e farine fossili disoleate [020399], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso:d) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso; (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

12.1 Tipologia: fanghi da industria cartaria [030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

12.3 Tipologia: fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie [010410] [010413], per la quale, tra le attività previste di recupero, è incluso: g) utilizzo per la copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]

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