(Misure per la riduzione dei costi energetici: premiate anche le imprese)
Con il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, il governo ha stabilito una serie di misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie.

Il provvedimento prevede, fra le altre cose, contributi sulla bolletta elettrica, promozione dei contratti Ppa (power purchase agreement), promozione dei contratti per gli impianti Fer (fonti energetiche rinnovabili) e tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.
Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21
Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e
del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la
competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle
industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di risoluzione
della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione
dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. (26G00041)
(Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2026)
Vigente al: 21 febbraio 2026
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE)
2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento
dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione
europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un
sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati;
Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE;
Visto il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrita' e la
trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante
«Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica»;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante
«Disposizioni in materia di remunerazione delle capacita' di
produzione di energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di
acquisto e a tutela del risparmio»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante
«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25
novembre 2024, n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione
dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto
2022, n. 118"»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 18 maggio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
28 luglio 2005, recante «Criteri per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5
agosto 2005;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalita' per incentivare
la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, 18 dicembre 2008, recante «Incentivazione della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2,
comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 6 agosto 2010, recante «Incentivazione della produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 5 maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 5 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 25 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d.
Quinto Conto Energia)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 6 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 23 giugno 2016, recante «Incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno
2022, recante «Disposizioni in materia di sicurezza del sistema
nazionale del gas naturale», pubblicato nel Bollettino ufficiale
degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15
settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete
del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2,
Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
251 del 26 ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire in
favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di
acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
disposizioni volte a garantire la competitivita' delle imprese e la
decarbonizzazione delle industrie, anche attraverso la contrattazione
di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
finalizzate a favorire la risoluzione della saturazione virtuale
delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione
dati nel sistema elettrico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made
in Italy;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto
dell'energia elettrica delle famiglie
1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo
straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia
elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo
1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con
delibera dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia
elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti,
che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e
con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo
straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica. Il
valore economico del contributo di cui al primo periodo e' pari alla
componente PE a copertura dei costi di acquisto dell'energia di cui
alla Delibera ARERA n. 428/25/R/eel applicata ai consumi del primo
bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio
del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti
attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun
anno. Il contributo di cui al primo periodo e' riconosciuto purche' i
consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori a
0,5 MWh, e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al
termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il
contributo e' riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali
applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui
al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto
mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'ARERA definisce le modalita' applicative del
primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle
informazioni e la tutela dei consumatori.
3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 e'
rilasciata una attestazione che puo' essere utilizzata anche a fini
commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA
definisce le modalita' di rilascio delle attestazioni e le forme di
pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale. L'ARERA
monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7,
lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7,
lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7,
lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7,
lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine
dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite all'erario.
Art. 2
Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette
elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche
1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche
accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilita'
delle politiche di supporto alle energie rinnovabili i soggetti
responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale
incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi
derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere
dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato,
riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in
attuazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio
2011, possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei
seguenti schemi:
a) la tariffa premio e' riconosciuta per un valore pari all'85
per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra
il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;
b) la tariffa premio e' riconosciuta per un valore pari al 70 per
cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il
secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027.
2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di
cui al comma 1 e' riconosciuta un'estensione delle convenzioni,
aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo
pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo
pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il periodo
oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media
delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026
l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che
provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni.
4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal
meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato,
riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in
attuazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio
2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita
dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:
a) la fuoriuscita e' consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028,
ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10
GW;
b) e' garantita la priorita' di fuoriuscita per gli impianti che
hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti
modalita':
1) a tali impianti e' riconosciuto un corrispettivo, espresso
in euro per MW, e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al
90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui
degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028
e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I
corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione
attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo
quinquennio;
2) i flussi di cassa di cui al numero 1), sono attualizzati
utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il
costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in
impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla
lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di
cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva,
gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma
telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita',
tutela della concorrenza, e non discriminazione, e con le seguenti
modalita':
1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso
percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);
2) il valore base, espresso in euro per MW, e' determinato dal
GSE per ciascun impianto, ed e' pari al 90 per cento del valore
attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di
cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base
e' calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media
della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;
3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati
utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il
costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in
impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente
rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del
limite della potenza residua del contingente di cui alla a);
d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si applica
agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste di
fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite di
potenza complessiva di 10 GW;
e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi
delle lettere b), c) o d), ricevono a decorrere dal 2028, in rate
costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati
ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il
costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in
impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non
superiore al 6 per cento, a condizione che:
1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere
dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di
rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da
garantire valori di producibilita' pari almeno al doppio di quella
attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;
2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1)
siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al
registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e
tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12;
3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area
agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1)
devono garantire un incremento della producibilita' pari ad almeno il
40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;
4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli
interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono
garantire un incremento della producibilita' pari ad almeno il 40%
rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;
5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono
partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza
corrispondente all'incremento di producibilita' ottenuto in esito
agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);
6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4)
possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b),
ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla
potenza corrispondente all'incremento di producibilita' ottenuto in
esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri;
7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile
alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6),
deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche
attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o di incentivazione mediante
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la normativa
europea in materia di aiuti di Stato;
8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente comma
possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei
meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di
cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a-bis) e'
inserita la seguente:
«a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici
esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree
industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo,
l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a
prescindere dalla potenza risultante;».
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
attuazione del comma 4, ivi incluse le modalita' operative per
l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera
c), le modalita' di contrattualizzazione degli impegni assunti dai
soggetti richiedenti, nonche' i casi di revoca o decadenza dal
beneficio di cui al comma 4, lettera e).
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con
propria deliberazione adegua, a decorrere dalle fatturazioni
effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di
versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA),
da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti
tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 dell'Allegato A alla
Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di
versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti
l'attivita' di vendita dell'energia elettrica.
8. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
con propria deliberazione determina le modalita' con cui riconoscere
il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del
presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa
per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili
e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle
utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative
all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle
utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad
esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle
imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
Art. 3
Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese
del comparto energetico
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo
16, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e' aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti,
in via prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici
ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di
euro nell'anno 2026, 545,4 milioni di euro nell'anno 2027 e 74,5
milioni di euro nell'anno 2028 sono destinate alla riduzione della
componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno
delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata
all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di
quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per
altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima
tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario
speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle
imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di
euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3
milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di
euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivante dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 4
Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo
termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
da parte delle imprese
1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia
elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese
le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma
1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, e' adeguata
prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la
stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La
contrattazione di cui al primo periodo puo' avvenire, anche in forma
aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi,
ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al
primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la
contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non gia'
oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di
supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della
bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono
soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le
parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono
richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza
in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite
delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, al netto delle risorse
utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3.
3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al
comma 4, e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28,
comma 2-ter del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, forme di
minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito
delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto
di SACE S.p.A., che a tal fine e' autorizzata a rilasciare, a favore
dello stesso, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le
risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui al citato
articolo 28, le garanzie di cui all'articolo 1, commi da 259 a 271,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Per l'anno 2026, nell'ambito del limite
previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n.
199, l'importo massimo degli impegni assumibili da SACE S.p.A. per
l'operativita' di cui al presente comma e' pari a 250 milioni di
euro. Per le successive annualita' detto importo e' fissato con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 261, quarto periodo, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole
operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo,
con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per
l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al medesimo comma 3,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter
dell'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, nonche'
agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di
ultima istanza.
5. La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e
modalita' stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda
di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di
lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di
contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale
dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di
consumo.
6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,
l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche
linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione
collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
7. Le societa' del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi
protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria
delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, attivita' di formazione e divulgazione nei
confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla
contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
8. L'ARERA definisce le modalita' attraverso cui le imprese possono
approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di
energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi
dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944, come modificato
dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024.
9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore
industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di
energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di
Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare
alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti
rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo
termine. A tal fine, i medesimi Consorzi, possono avvalersi del
supporto del GSE, per effettuare:
1) il censimento della disponibilita' di coperture o aree
pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici
nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione
catastale;
2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle
altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto
legislativo 8 novembre 2021 n. 199;
3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base
volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione
ai meccanismi di cui all'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre
2021 n. 199.
10. All'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, il
comma 5 e' abrogato.
11. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «i costi residuali per
l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per
l'esercizio e il mantenimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono
sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» e'
sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite
dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»;
2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili
predefiniti e» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le
quantita' di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al
presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante
le procedure di cui al comma 1, e i prezzi contrattuali di esercizio
definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda
devono essere non inferiori al prezzo di esercizio piu' alto
determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»;
4) il quarto periodo e' sostituito con il seguente: «Gli
eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente
articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di
sistema.».
12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di
incentivazione, siano selezionati, con priorita' sulla bacheca di cui
all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.
199, dalla societa' Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio
di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, e'
corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto,
una premialita' pari al quindici per cento della differenza se
positiva tra la media annua ponderata, sulle quantita'
contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui e'
localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del
servizio di aggregazione. La premialita' e' riconosciuta a valere
sugli oneri generali di sistema.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti
di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli
schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, o dal decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad
esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23
giugno 2016, o dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio
2011 e 5 luglio 2012.
Art. 5
Misure per la riduzione degli oneri generali
di sistema derivanti dalle bioenergie
1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in
operativita' del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il
31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 marzo
2026»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il
periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla
base dei seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero
massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti,
tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa, delle
esigenze di continuita' di produzione degli impianti connessi ai siti
produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel
caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il
numero massimo di ore semestrali e' pari al numero di ore di
funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso
degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore
semestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare
il contributo alla flessibilita' del sistema di questi impianti e di
rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi,
tenendo conto dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili
di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della
quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla
normativa vigente;
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un impianto
asservito a un processo produttivo e' un impianto direttamente
collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di
distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di
produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una
utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente
finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta
alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua
produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica
comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro
la meta' del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a
partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da
effettuare entro la meta' di giugno 2026; qualora dalle valutazioni
emerga la possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di
spesa di cui alla lettera d), il numero delle ore semestrali di cui
alla lettera a) e' ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore
per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i
prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel
rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova
applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si
riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene
prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un
processo produttivo;
3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di
scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;
d) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a
valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento
del meccanismo e' pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi
compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per
l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro
per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.».
2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il
meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre dal 1°
aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei seguenti principi e
criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero
massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti,
tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa
individuate da Terna, delle esigenze di continuita' di produzione
degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di
autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione
asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore
semestrali e' pari al numero di ore di funzionamento del medesimo
processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di
produzione, il numero massimo di ore semestrali viene definito e
aggiornato da Terna al fine di assicurare il contributo alla
flessibilita' del sistema di questi impianti e di rispettare i
vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo
conto dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota
massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa
vigente;
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un impianto asservito
a un processo produttivo e' un impianto direttamente collegato, in
termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o
nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o
termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno
stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente
diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti
condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non
consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua
produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per
l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la
meta' del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire
dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare
entro la meta' di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la
possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di
cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore semestrali di cui
alla lettera a) e' ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore
per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i
prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel
rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova
applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si
riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene
prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un
processo produttivo;
3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai
sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di
scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini
dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;
d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore ai
300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi
impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano
presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la permanenza o l'accesso al
meccanismo di cui al comma 8 e' consentito con effetti non oltre il
31 dicembre 2030, previo impegno alla riconversione dell'impianto a
biometano, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE;
e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre
il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di
impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono
stati riconvertiti a biometano;
f) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre
il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomasse
per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di
incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al
meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per
tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti
termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di
incentivazione in essere prima della rinuncia;
g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere
sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del
meccanismo e' pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026, ivi
compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 183
milioni di euro per l'anno 2027, 353 milioni di euro per l'anno 2028,
427 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno
2030, e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;
h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere
sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del
meccanismo e' pari a 469 milioni di euro per l'anno 2026, ivi
compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 474
milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028,
512 milioni di euro per l'anno 2029, e 484 milioni di euro per l'anno
2030;
i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse
di cui alla lettera f) e' pari a 125 milioni per l'anno 2031, 108
milioni per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni per ciascuno
degli anni 2034-2035, 46 milioni per l'anno 2036 e 32 milioni per
l'anno 2037.».
Art. 6
Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale
prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il
rafforzamento della concorrenzialita' dei mercati all'ingrosso
dell'energia elettrica
1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso
dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di
offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti
rinnovabili non programmabili, l'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o piu'
provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento
economico di capacita' degli operatori di mercato all'ingrosso,
prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate
nel mercato del giorno prima, i costi opportunita' stimabili al
momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici
per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacita'
di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori
dell'energia del 18 dicembre 2024.
2. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
con uno o piu' provvedimenti, definisce le modalita' con le quali, a
decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili
della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli
funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le
componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas
naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas
applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia
elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli gia' oggetto
di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 26
marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di
rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante
dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite
componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le
modalita' definite dall'ARERA che provvede, ove necessario,
all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo
2020, n. 96/2020/R/eel.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita
deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici
per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica
immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorita', con
adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di
massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo
conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque
nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto
a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle
emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene
coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.
4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano
pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti
termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di
verifica negativa, il produttore e' tenuto a restituire i relativi
rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima
Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine
l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le
modalita' ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo
periodo del presente comma nonche' i comportamenti di offerta da
ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al
primo periodo.
5. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente adegua le
condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della
capacita' di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per
tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e
3 del presente articolo.
6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata
alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 7
Misure urgenti per la connessione alla rete degli
impianti alimentati a fonti rinnovabili
1. La societa' Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,
pubblica la capacita' massima addizionale da impianti a fonti
rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli
off-shore, che puo' essere integrata in ciascuna porzione della rete
elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla societa'
medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. Terna
s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacita' massima
addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei
titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di generazione e delle opere di rete, nonche' delle
richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi
impianti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le
modalita' operative a cui Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento
delle attivita' di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di
trasparenza e imparzialita', assicurando che la capacita' di rete sia
dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima, nonche' con quelli di politica energetica nazionale ed
europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione
della competitivita' delle procedure di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1, Terna s.p.a. tiene altresi' conto delle
previsioni sulla capacita' degli impianti di generazione da fonti
rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle
reti di propria competenza.
3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole «comma 1» sono inserite le
seguenti: «, fatta eccezione per quelle di sviluppo e potenziamento
della rete di trasmissione nazionale relative a impianti da fonti
rinnovabili di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) "gestore del sistema di trasmissione nazionale": il
gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo
1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
d-ter) "gestori del sistema di distribuzione": i gestori
della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;»;
b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
«Articolo 10-bis (Disciplina delle soluzioni di connessione
alla rete elettrica). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le
condizioni tecniche ed economiche, nonche' le modalita' procedurali
per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti
rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli
off-shore, prevedendo:
a) che il gestore della rete di trasmissione nazionale:
1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione
che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla
capacita' massima accoglibile nel medesimo punto;
2) allochi la capacita' di rete disponibile e rilasci le
relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non
discriminatorie;
3) assegni definitivamente la capacita' di rete disponibile
ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui
al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi
dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;
4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della
massima capacita' per porzione di rete, nonche' di un obiettivo
generale di rafforzamento della competitivita' delle procedure di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) che i gestori del sistema di distribuzione:
1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non
discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza
che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla
capacita' massima accoglibile nel medesimo punto;
2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione
sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che
entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi
eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;
c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi,
delle finalita' e delle attribuzioni dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, un'efficiente gestione della capacita' della rete, anche
mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso
di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di
mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.
I numeri 2) e 3) della lettera a) non si applicano nel caso di
richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di
distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero
all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica
esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.
2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati
dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di
trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione
possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un
determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacita'
massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.
3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati
dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a
progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo
non abilitati o non autorizzati, gia' rilasciate e non validate dal
gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il
diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui
al comma 1, lettera a), numero 2). Il gestore del sistema di
trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorita'
competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo
periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1,
l'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di restituzione ovvero di
rimodulazione dei corrispettivi di connessione gia' versati dai
soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono
efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale
nell'ambito delle proprie attivita' di pianificazione territoriale e
nelle procedure di cui al comma 1 lettera a), tiene conto delle
soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti
rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data
di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un
provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di
valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di
compatibilita' ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano
stati sottoposti al giudizio di compatibilita' ambientale completi
del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei
correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica
di trasmissione nazionale.
5. Anche nel caso in cui, per effetto del comma 3, le soluzioni
di connessione non perdono efficacia, il gestore del sistema di
trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacita' di rete
esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.
6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai
sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto
di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori,
ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di
pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano gia' state
presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori,
ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi
interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e gia' in
corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1,
riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del
soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova
soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della
lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo,
sono fatte salve le attivita' istruttorie gia' compiute in relazione
agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione.
Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura
che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una
cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova
soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del
presente comma.
7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di
autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro
novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di
connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente
articolo. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi
dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi
dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione
perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata
a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.
8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di
trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a
impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, sono
autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione
nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis,
4-bis.1 e 4-bis.2, del decreto-legge n. 239 del 2003, fatto salvo
quanto previsto al comma 9. Qualora gli interventi di cui al primo
periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11-bis o in
zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi
procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le
disposizioni di cui all'articolo 11-quater o di cui all'articolo 12,
comma 10.
9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo
e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano gia'
validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e
ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti
di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino
gia' avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati
dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo e'
comunque fatta salva la facolta' dei soggetti proponenti i progetti
di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti
al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di
trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della
rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di
autorizzazione del comma 8, primo ovvero del secondo periodo.
10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi
4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies e
4-terdecies, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del
gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di
potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a
impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:
a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche
esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte
seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano
su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree
prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero
idrogeologici;
c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione
nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre
chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato,
insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o
terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali,
geologici ovvero idrogeologici;
d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti
esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano
per un massimo di sessanta metri lineari e che non comportano una
variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per
cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi
della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici.
11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega
alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la
legittima disponibilita' della superficie su cui realizzare gli
interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilita'
della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione
le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.»;
c) all'articolo 11-quater, comma 2, dopo le parole «rete di
trasmissione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle reti di
distribuzione»;
d) all'allegato A, sezioni I, lettera v), e II, lettera p), le
parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse;
e) all'allegato B, sezioni I, lettera cc), e II, lettera n), le
parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse;
f) all'allegato C, sezioni I, lettere v) e z), e II, lettere u) e
v), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono
soppresse.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono determinati gli
indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di
tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le
autorita' competenti nelle determinazioni di indirizzo e di
valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.
Art. 8
Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni
ai progetti di centri dati
1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri
dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento
delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024,
nonche' delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque
tensione, e' rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico,
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza,
nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 la funzione di autorita' competente di cui al comma 1
del presente articolo non puo' essere delegata o attribuita a enti di
livello sub provinciale.
3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui
al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni,
intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale,
la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica
o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni
atmosferiche. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n.
152 del 2006, indicando altresi' ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non
superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della
completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per
le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di
dieci mesi di cui al primo periodo non e' prorogabile se non per
circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in
ragione della natura, della complessita', dell'ubicazione ovvero
della portata del progetto.
5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata in esito
ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli
14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese
quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali,
della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a
verifica di assoggettabilita' e la stessa si concluda con
l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa
istanza dovra' venir depositata entro il termine perentorio di 90
giorni, trascorsi i quali l'istanza di autorizzazione unica si avra'
per rinunciata e il procedimento archiviato, fatta salva la
possibilita' di presentazione di una nuova istanza.
7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al
comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la
relativa autorizzazione unica e' rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6
del medesimo articolo 13.
8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di
connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' ottenuto
i titoli abilitativi, ivi inclusi i provvedimenti ambientali adottati
ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006,
alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorita' competente per
l'autorizzazione delle opere di connessione e' individuata nella
regione territorialmente interessata.
Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di
piu' regioni, l'autorita' competente e' quella sul cui territorio
insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Misure urgenti in materia di gas
Art. 9
Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della
bolletta del gas delle imprese
1. Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A nei termini e con
le modalita' stabiliti con atto di indirizzo del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il
gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla
vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo del
medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalita' di cui al
comma 3.
2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie
all'operativita' del servizio di liquidita', nei limiti e con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto,
altresi' le risorse rinvenienti dalla vendita da parte dell'impresa
maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le
modalita' definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022,
pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle
georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.
3. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
con uno o piu' provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026,
definisce le modalita' secondo cui siano oggetto di riduzione per il
periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel
limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti
tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai
clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai
clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonche'
agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000
smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai
volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la
produzione di energia elettrica immessa in rete, ne' ai volumi dei
consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve
privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli
di oneri piu' elevati, anche al fine di perseguire un allineamento
dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero
scaglioni.
Art. 10
Misure volte a promuovere la concorrenza e
l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del
gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato
medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione
degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale
italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per
l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un
servizio di liquidita' caratterizzato da:
a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di
trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante
procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalita'
stabiliti dall'Autorita' stessa, che prevedono:
1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte
dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un
premio determinato in esito alle procedure competitive;
2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare
offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite
sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas
naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title
transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in
cui e' prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo,
funzionale a contenere il rischio di volatilita' dei prezzi di
mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di
un valore massimo stabilito dall'Autorita' stessa;
3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di
riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas
naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei
quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed
eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al
medesimo numero;
4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere,
da uno o piu' punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti,
individuati dall'Autorita' stessa, la quantita' eventualmente ceduta
in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);
b) la definizione, da parte dell'Autorita' stessa, di un
fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui
mercati a pronti cui alla lettera a), numero-2), anche differenziato
a livello infra-annuale.
2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidita' di
cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2
e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al
fine di garantire il tetto massimo di spesa di cui al primo periodo,
ARERA limita sia per volumi che per durata gli impegni
approvvigionati cosi' da prevedere un importo dei premi di cui al
comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette risorse.
Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3)
sono destinati alla riduzione degli oneri di trasporto gas.
3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunita' di
promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato
legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono
tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i
sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA
presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una
proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale
italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in
territorio svizzero.
Art. 11
Disposizioni urgenti per la competitivita' delle imprese
e la decarbonizzazione delle industrie
1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio
virtuale (PSV) e» sono soppresse;
1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le
seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;
1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al
comma 8, lettera b)»;
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre
2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a),
sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno
del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di stipula del
contratto al comma 10, lettera a)»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di
coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la
facolta' di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di
lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle
concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento
della produzione, nonche' le autorizzazioni delle opere necessarie
all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente
articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico,
comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al
primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su
terraferma, l'intesa della regione interessata e' acquisita
nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui
al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che
hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste,
e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di
cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale e'
svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una
medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto
delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilita'
ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di
idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al
quinto e al sesto periodo si applicano, su richiesta
dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale
gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e'
condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10,
lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei
contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non
costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi
della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo
periodo, resta ferma la possibilita' per il GSE di selezionare uno o
piu' clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale
che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la
risoluzione anticipata.»;
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono
aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore
delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;
2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del
comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla
lettera b)»;
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica
procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari
nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;
2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono
sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;
f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato
ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 8, lettera b)»;
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano
trasferiti» e' inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi
riconosciuti per il servizio di aggregazione.»;
h) al comma 13:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al
differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata
residua del contratto, In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di
cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli
utenti del sistema gas.»
2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da
decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche aggregati,»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il
riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del
contratto, non e' consentito, in ogni caso, la traslazione, anche
indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di
costo del contratto.»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza
dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di
compravendita e' data evidenza delle singole voci di costo. A tal
fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali
standard rese disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo
periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni
all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di
biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti
con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad
oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto ministeriale 15
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il
GSE, anche attraverso le societa' del Gruppo, promuove ed offre
servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta di
biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti
sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica
della filiera delle attivita' di cattura, trasporto, utilizzo e
stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione
all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di
apposite competenze regolatorie, l'Autorita' stessa definisce un
quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di
trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonche'
per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio
oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi.
L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato
(previsto all'articolo 3)
"Tabella 1

