Greenwashing: giro di vite sulle asserzioni ambientali per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026, n. 56.
In particolare, il provvedimento, che attua la direttiva (Ue) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, modifica il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Le disposizioni riguardano anche i produttori di beni e gli asseveratori di terza parte.
In allegato al D.Lgs. n. 30/2026 sono riportati i modelli di:
- avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità;
- etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.
Di seguito il testo del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30
Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE
e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei
consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della
tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. (26G00047)
(Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026, n. 56)
Vigente al: 24-3-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1:
1) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare;
l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o e'
interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in
modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene
("beni con elementi digitali");
3) gli animali vivi;»;
2) dopo la lettera n-ter) sono aggiunte le seguenti:
«n-quater) "asserzione ambientale": nel contesto di una
comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione
avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione
europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e
rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi,
nomi di marche, nomi di societa' o nomi di prodotti, che asserisce o
implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o
operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente
oppure e' meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti,
categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha
migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
n-quinquies) "asserzione ambientale generica": qualsiasi
asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche
attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di
sostenibilita' e la cui specificazione non e' fornita in termini
chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
n-sexies) "etichetta di sostenibilita'": qualsiasi marchio di
fiducia, marchio di qualita' o equivalente, pubblico o privato,
avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un
prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue
caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i
marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea
o nazionale;
n-septies) "sistema di certificazione": un sistema di
verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo
o un'impresa e' conforme a determinati requisiti, che consente l'uso
di una corrispondente etichetta di sostenibilita' e le cui
condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e
soddisfano i criteri seguenti:
1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque
e non discriminatorie, e' aperto a tutti gli operatori economici
disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare
dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i
portatori di interessi;
3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di
non conformita' ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la
sospensione dell'uso dell'etichetta di sostenibilita' da parte
dell'operatore economico in caso di non conformita' ai requisiti del
sistema;
4) il monitoraggio della conformita' dell'operatore
economico ai requisiti del sistema e' oggetto di una procedura
obiettiva ed e' svolto da un terzo la cui competenza e la cui
indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore
economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione
europea o nazionali;
n-octies) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni
ambientali": prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
(Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di
marchi di qualita' ecologica di tipo I in conformita' della norma EN
ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure
conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre
disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;
n-novies) "durabilita'": la capacita' dei beni di mantenere
le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
n-decies) "aggiornamento del software": un aggiornamento
necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies i
beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi
digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un
aggiornamento delle funzionalita';
n-undecies) "materiali di consumo": componente di un bene che
giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o
reintegrato affinche' il bene funzioni come previsto;
n-duodecies) "funzionalita'": la capacita' del bene di
svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua
disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione,
le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti
relativi alla circolarita', quali la durabilita', la riparabilita' o
la riciclabilita', l'assistenza post-vendita al consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione, la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la
quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul
prodotto;»;
2) al comma 2, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le
seguenti:
«b-ter) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa
a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari,
oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un
piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi
misurabili e con scadenze precise, cosi' come altri elementi
pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione
delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo
indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei
consumatori;
b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori
di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del
prodotto o dell'impresa.»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:
«5-ter. Quando il professionista fornisce un servizio di
raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle
caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla
circolarita', quali la durabilita', la riparabilita' o la
riciclabilita', dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono
considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui
prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, cosi' come
sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.»;
d) all'articolo 23, comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) esibire una etichetta di sostenibilita' che non e'
basata su un sistema di certificazione o non e' stabilita da
autorita' pubbliche;»;
2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) formulare un'asserzione ambientale generica per la
quale il professionista non e' in grado di dimostrare l'eccellenza
riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
d-ter) formulare un'asserzione ambientale concernente il
prodotto nel suo complesso o l'attivita' del professionista nel suo
complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del
prodotto o uno specifico elemento dell'attivita' del professionista;
d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle
emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto
neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di
gas a effetto serra;»;
3) dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
«l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul mercato
dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data
categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del
professionista;»;
4) dopo la lettera bb-quater) sono aggiunte le seguenti:
«bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto che un
dato aggiornamento del software incidera' negativamente sul
funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso
del contenuto digitale o dei servizi digitali;
bb-sexies) presentare come necessario un aggiornamento del
software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di
funzionalita';
bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un
bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la
durabilita', nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui
suoi effetti sulla durabilita' del bene siano a disposizione del
professionista;
bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni d'uso
normali, il bene presenta una determinata durabilita' in termini di
tempo o intensita' d'uso;
bb-novies) presentare il bene come riparabile quando non lo
e';
bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare
materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per
motivi tecnici;
bb-undecies) non informare che la funzionalita' di un bene
sara' compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di
ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire
falsamente che tale compromissione si verifichera'.»;
e) all'articolo 45, comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) "produttore": il fabbricante di un bene,
l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul
bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;»;
2) dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
«p-bis) "garanzia commerciale di durabilita'": una garanzia
commerciale di durabilita' del produttore di cui all'articolo
135-quinquies, in base alla quale il produttore e' responsabile
direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la
sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della
garanzia commerciale di durabilita' in conformita' all'articolo
135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilita';
p-ter) "durabilita'": la capacita' dei beni di mantenere le
loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
p-quater) "indice di riparabilita'": indice che esprime
l'idoneita' di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti
armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;
p-quinquies) "aggiornamento del software": aggiornamento
gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per
mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-undecies i
beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi
digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un
aggiornamento delle funzionalita';»;
f) all'articolo 48, comma 1:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di
conformita' per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la
durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo
visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo
65-ter;»;
2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia
commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi, che copre il bene
nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali
informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione
che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della
relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale
di conformita', in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di
cui all'articolo 65-ter;
e-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di
conformita' per il contenuto digitale e i servizi digitali;
e-quater) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei
servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i
contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il
fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le
informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un
termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il
fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;
3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita' dei beni;
h-ter) se la lettera h-bis) non e' applicabile e a condizione
che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore
economico, informazioni concernenti la disponibilita', il costo
stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari
per mantenere la conformita' dei beni, informazioni sulla
disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e
informazioni sulle restrizioni alla riparazione;»;
g) all'articolo 49, comma 1:
1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) le modalita' di pagamento, consegna, incluse ove
disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione,
la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i
beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei
reclami da parte del professionista;»;
2) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di
conformita' per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la
durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo
visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo
65-ter;»;
3) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
«n-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia
commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi, che copre il bene
nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali
informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione
che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della
relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale
di conformita', in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di
cui all'articolo 65-ter;
n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di
conformita' per il contenuto digitale e i servizi digitali;
n-quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i
contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il
fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali
informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un
termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il
fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;
4) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
«v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita' dei beni;
«v-ter) se la lettera v-bis) non e' applicabile e a
condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione
del professionista, informazioni concernenti la disponibilita', il
costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio
necessari per mantenere la conformita' del bene, informazioni sulla
disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e
informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»;
h) all'articolo 51, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
«Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi
elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore
economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di
cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r),
direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.»;
i) alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV, all'articolo
66 e' anteposto il seguente:
«Art. 65-ter (Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata). -
1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e
all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante
l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies,
parte 1.
2. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera
e-bis), e all'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite
mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato
II-octies, parte 2.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' stabilito l'adeguamento
dell'allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di
esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il
formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta
armonizzata di cui al presente articolo.»;
l) dopo l'allegato II-septies, e' aggiunto l'allegato II-octies
di cui all'allegato A al presente decreto.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 27 settembre 2026.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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