Greenwashing: giro di vite sulle asserzioni ambientali

Pubblicato il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30

Greenwashing: giro di vite sulle asserzioni ambientali per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026, n. 56.

Il Mud 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

In particolare, il provvedimento, che attua la direttiva (Ue) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, modifica il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Le disposizioni riguardano anche i produttori di beni e gli asseveratori di terza parte.

In allegato al D.Lgs. n. 30/2026 sono riportati i modelli di:

  • avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità;
  • etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

Di seguito il testo del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Il Mud 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 

 

Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE
e  2011/83/UE  per  quanto  riguarda  la   responsabilizzazione   dei
consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento  della
tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. (26G00047)

 

(Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026, n. 56)

 

Vigente al: 24-3-2026

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

(omissis)

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

Modifiche al codice del consumo, di  cui  al  decreto  legislativo  6

                       settembre 2005, n. 206

 

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1:

1) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) "beni":

1) qualsiasi bene mobile  materiale  anche  da  assemblare;

l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la

vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;

2) qualsiasi bene mobile  materiale  che  incorpora,  o  e'

interconnesso con, un contenuto digitale o un  servizio  digitale  in

modo tale che la mancanza di  detto  contenuto  digitale  o  servizio

digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie  del  bene

("beni con elementi digitali");

3) gli animali vivi;»;

2) dopo la lettera n-ter) sono aggiunte le seguenti:

«n-quater)  "asserzione  ambientale":  nel  contesto  di  una

comunicazione commerciale,  qualsiasi  messaggio  o  rappresentazione

avente carattere non obbligatorio a  norma  del  diritto  dell'Unione

europea  o  nazionale,  in  qualsiasi   forma,   compresi   testi   e

rappresentazioni figurative, grafiche  o  simboliche,  quali  marchi,

nomi di marche, nomi di societa' o nomi di prodotti, che asserisce  o

implica  che  un  dato  prodotto,  categoria  di  prodotto,  marca  o

operatore economico ha un  impatto  positivo  o  nullo  sull'ambiente

oppure e' meno dannoso per l'ambiente  rispetto  ad  altri  prodotti,

categorie  di  prodotto,  marche  o  operatori  economici  oppure  ha

migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

n-quinquies)  "asserzione  ambientale  generica":   qualsiasi

asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale,  anche

attraverso  media  audiovisivi,  non  inclusa  in  una  etichetta  di

sostenibilita' e la cui specificazione  non  e'  fornita  in  termini

chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

n-sexies) "etichetta di sostenibilita'": qualsiasi marchio di

fiducia, marchio di  qualita'  o  equivalente,  pubblico  o  privato,

avente carattere volontario, che mira a distinguere e  promuovere  un

prodotto,  un  processo  o  un'impresa  con  riferimento   alle   sue

caratteristiche ambientali o sociali oppure  a  entrambe,  esclusi  i

marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione  europea

o nazionale;

n-septies)  "sistema  di  certificazione":  un   sistema   di

verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo

o un'impresa e' conforme a determinati requisiti, che consente  l'uso

di  una  corrispondente  etichetta  di  sostenibilita'   e   le   cui

condizioni, compresi i requisiti,  sono  accessibili  al  pubblico  e

soddisfano i criteri seguenti:

1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque

e non discriminatorie, e' aperto  a  tutti  gli  operatori  economici

disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;

2) i requisiti del  sistema  sono  elaborati  dal  titolare

dello  stesso  in  consultazione  con  gli  esperti  pertinenti  e  i

portatori di interessi;

3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di

non conformita' ai requisiti del sistema e prevede  la  revoca  o  la

sospensione  dell'uso  dell'etichetta  di  sostenibilita'  da   parte

dell'operatore economico in caso di non conformita' ai requisiti  del

sistema;

4)  il  monitoraggio   della   conformita'   dell'operatore

economico ai requisiti  del  sistema  e'  oggetto  di  una  procedura

obiettiva ed e' svolto da  un  terzo  la  cui  competenza  e  la  cui

indipendenza,  sia  dal  titolare  del  sistema,  sia  dall'operatore

economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione

europea o nazionali;

n-octies)   "eccellenza   riconosciuta   delle    prestazioni

ambientali": prestazioni ambientali conformi al regolamento  (CE)  n.

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009

(Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione  di

marchi di qualita' ecologica di tipo I in conformita' della norma  EN

ISO 14024, ufficialmente  riconosciuto  negli  Stati  membri,  oppure

conformi alle migliori prestazioni ambientali ai  sensi  delle  altre

disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;

n-novies) "durabilita'": la capacita' dei beni  di  mantenere

le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

n-decies)  "aggiornamento  del  software":  un  aggiornamento

necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies  i

beni comprendenti elementi digitali,  contenuti  digitali  e  servizi

digitali,  compreso  un  aggiornamento  di   sicurezza,   oppure   un

aggiornamento delle funzionalita';

n-undecies) "materiali di consumo": componente di un bene che

giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito  o

reintegrato affinche' il bene funzioni come previsto;

n-duodecies)  "funzionalita'":  la  capacita'  del  bene   di

svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.»;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la  sua

disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la  composizione,

le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori,  gli  aspetti

relativi alla circolarita', quali la durabilita', la riparabilita'  o

la riciclabilita', l'assistenza  post-vendita  al  consumatore  e  il

trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della

prestazione,  la  consegna,  l'idoneita'  allo  scopo,  gli  usi,  la

quantita', la descrizione, l'origine geografica  o  commerciale  o  i

risultati che si possono attendere dal suo uso, o i  risultati  e  le

caratteristiche fondamentali di  prove  e  controlli  effettuati  sul

prodotto;»;

2) al  comma  2,  dopo  la  lettera  b-bis)  sono  aggiunte  le

seguenti:

«b-ter) la formulazione di un'asserzione ambientale  relativa

a prestazioni  ambientali  future  senza  includere  impegni  chiari,

oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti  in  un

piano di attuazione dettagliato e realistico  che  includa  obiettivi

misurabili  e  con  scadenze  precise,  cosi'  come  altri   elementi

pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione

delle risorse, e  che  sia  verificato  periodicamente  da  un  terzo

indipendente, le  cui  conclusioni  sono  messe  a  disposizione  dei

consumatori;

b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori

di elementi irrilevanti che non derivano  dalle  caratteristiche  del

prodotto o dell'impresa.»;

c) all'articolo 22, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:

«5-ter.  Quando  il  professionista  fornisce  un  servizio  di

raffronto fra prodotti e comunica al consumatore  informazioni  sulle

caratteristiche ambientali o sociali o sugli  aspetti  relativi  alla

circolarita',  quali  la   durabilita',   la   riparabilita'   o   la

riciclabilita', dei prodotti o dei fornitori di tali  prodotti,  sono

considerate rilevanti le informazioni sul metodo  di  raffronto,  sui

prodotti raffrontati e sui fornitori di  tali  prodotti,  cosi'  come

sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.»;

d) all'articolo 23, comma 1:

1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) esibire una etichetta di sostenibilita'  che  non  e'

basata su  un  sistema  di  certificazione  o  non  e'  stabilita  da

autorita' pubbliche;»;

2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) formulare un'asserzione ambientale  generica  per  la

quale il professionista non e' in grado  di  dimostrare  l'eccellenza

riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;

d-ter)  formulare  un'asserzione  ambientale  concernente  il

prodotto nel suo complesso o l'attivita' del professionista  nel  suo

complesso  quando  riguarda  soltanto  un  determinato  aspetto   del

prodotto o uno specifico elemento dell'attivita' del professionista;

d-quater) asserire,  sulla  base  della  compensazione  delle

emissioni di gas a effetto serra,  che  un  prodotto  ha  un  impatto

neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di  emissioni  di

gas a effetto serra;»;

3) dopo la lettera l) e' inserita la seguente:

«l-bis) presentare requisiti imposti per  legge  sul  mercato

dell'Unione europea per tutti i  prodotti  appartenenti  a  una  data

categoria come se  fossero  un  tratto  distintivo  dell'offerta  del

professionista;»;

4) dopo la lettera bb-quater) sono aggiunte le seguenti:

«bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto che  un

dato  aggiornamento  del   software   incidera'   negativamente   sul

funzionamento di beni che comprendono elementi  digitali  o  sull'uso

del contenuto digitale o dei servizi digitali;

bb-sexies) presentare come necessario  un  aggiornamento  del

software  che  si  limita  a  migliorare  alcune  caratteristiche  di

funzionalita';

bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un

bene  contenente  una  caratteristica  introdotta  per  limitarne  la

durabilita', nonostante le informazioni sulla  caratteristica  e  sui

suoi effetti sulla durabilita' del  bene  siano  a  disposizione  del

professionista;

bb-octies)  asserire  falsamente  che,  in  condizioni  d'uso

normali, il bene presenta una determinata durabilita' in  termini  di

tempo o intensita' d'uso;

bb-novies) presentare il bene come riparabile quando  non  lo

e';

bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o  reintegrare

materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario  per

motivi tecnici;

bb-undecies) non informare che la funzionalita'  di  un  bene

sara' compromessa dall'utilizzo di materiali  di  consumo,  pezzi  di

ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire

falsamente che tale compromissione si verifichera'.»;

e) all'articolo 45, comma 1:

1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis)   "produttore":   il   fabbricante   di   un    bene,

l'importatore  di  un  bene  nel  territorio  dell'Unione  europea  o

qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul

bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;»;

2) dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:

«p-bis) "garanzia commerciale di durabilita'":  una  garanzia

commerciale  di  durabilita'  del  produttore  di  cui   all'articolo

135-quinquies, in base  alla  quale  il  produttore  e'  responsabile

direttamente nei confronti del consumatore per la  riparazione  o  la

sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di  durata  della

garanzia  commerciale  di  durabilita'  in  conformita'  all'articolo

135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilita';

p-ter) "durabilita'": la capacita' dei beni di  mantenere  le

loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

p-quater)  "indice  di  riparabilita'":  indice  che  esprime

l'idoneita' di un bene ad essere riparato  sulla  base  di  requisiti

armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;

p-quinquies)  "aggiornamento  del  software":   aggiornamento

gratuito, compreso un  aggiornamento  di  sicurezza,  necessario  per

mantenere conformi all'articolo 130  e  all'articolo  135-undecies  i

beni comprendenti elementi digitali,  contenuti  digitali  e  servizi

digitali,  compreso  un  aggiornamento  di   sicurezza,   oppure   un

aggiornamento delle funzionalita';»;

f) all'articolo 48, comma 1:

1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) un promemoria dell'esistenza  della  garanzia  legale  di

conformita' per i beni e dei suoi elementi  principali,  compresa  la

durata minima di  due  anni  ai  sensi  dell'articolo  133,  in  modo

visibile,  utilizzando  l'avviso  armonizzato  di  cui   all'articolo

65-ter;»;

2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) se il produttore offre al  consumatore  una  garanzia

commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi, che copre il  bene

nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette  tali

informazioni a disposizione dell'operatore economico,  l'informazione

che  tale  bene  beneficia  di  tale  garanzia,  l'indicazione  della

relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia  legale

di conformita', in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di

cui all'articolo 65-ter;

e-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale  di

conformita' per il contenuto digitale e i servizi digitali;

e-quater) se applicabili, l'esistenza  e  le  condizioni  dei

servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i

contenuti digitali e per i servizi digitali, se il  produttore  o  il

fornitore  mette   a   disposizione   dell'operatore   economico   le

informazioni, il  periodo  minimo,  sia  esso  espresso  mediante  un

termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il

fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;

3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita' dei beni;

h-ter) se la lettera h-bis) non e' applicabile e a condizione

che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore

economico,  informazioni  concernenti  la  disponibilita',  il  costo

stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari

per  mantenere  la   conformita'   dei   beni,   informazioni   sulla

disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la  manutenzione  e

informazioni sulle restrizioni alla riparazione;»;

g) all'articolo 49, comma 1:

1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

«g)  le  modalita'  di  pagamento,  consegna,   incluse   ove

disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione,

la data entro la quale il professionista si impegna  a  consegnare  i

beni o a prestare i servizi  e,  se  del  caso,  il  trattamento  dei

reclami da parte del professionista;»;

2) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:

«n) un promemoria dell'esistenza  della  garanzia  legale  di

conformita' per i beni e dei suoi elementi  principali,  compresa  la

durata minima di  due  anni  ai  sensi  dell'articolo  133,  in  modo

visibile,  utilizzando  l'avviso  armonizzato  di  cui   all'articolo

65-ter;»;

3) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:

«n-bis) se il produttore offre al  consumatore  una  garanzia

commerciale di durabilita' senza costi aggiuntivi, che copre il  bene

nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette  tali

informazioni a disposizione dell'operatore economico,  l'informazione

che  tale  bene  beneficia  di  tale  garanzia,  l'indicazione  della

relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia  legale

di conformita', in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di

cui all'articolo 65-ter;

n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale  di

conformita' per il contenuto digitale e i servizi digitali;

n-quater) per i beni comprendenti elementi  digitali,  per  i

contenuti digitali o per i servizi digitali, se il  produttore  o  il

fornitore  mette  a  disposizione   dell'operatore   economico   tali

informazioni, il  periodo  minimo,  sia  esso  espresso  mediante  un

termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il

fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;

4) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:

«v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilita' dei beni;

«v-ter)  se  la  lettera  v-bis)  non  e'  applicabile  e   a

condizione che il produttore metta tali informazioni  a  disposizione

del professionista, informazioni concernenti  la  disponibilita',  il

costo stimato e la procedura di ordinazione  dei  pezzi  di  ricambio

necessari per mantenere la conformita' del bene,  informazioni  sulla

disponibilita' di istruzioni per la riparazione e la  manutenzione  e

informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»;

h) all'articolo 51, comma 2, il primo periodo e'  sostituito  dal

seguente:

«Se un contratto a distanza che deve essere concluso con  mezzi

elettronici impone al consumatore l'obbligo  di  pagare,  l'operatore

economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni  di

cui all'articolo 49, comma 1,  lettere  a),  e),  n-bis),  q)  e  r),

direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.»;

i) alla parte III, titolo III, capo I, sezione  IV,  all'articolo

66 e' anteposto il seguente:

«Art. 65-ter (Avviso armonizzato ed etichetta  armonizzata).  -

1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma  1,  lettera  e),  e

all'articolo  49,  comma  1,  lettera  n),  sono   fornite   mediante

l'utilizzo dell'avviso armonizzato  di  cui  all'allegato  II-octies,

parte 1.

2. Le informazioni di cui all'articolo  48,  comma  1,  lettera

e-bis), e all'articolo 49, comma  1,  lettera  n-bis),  sono  fornite

mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata  di  cui  all'allegato

II-octies, parte 2.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  e'  stabilito  l'adeguamento

dell'allegato  II-octies  alle  modifiche  apportate  agli  atti   di

esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,  recanti  il

formato e  il  contenuto  dell'avviso  armonizzato  e  dell'etichetta

armonizzata di cui al presente articolo.»;

l) dopo l'allegato II-septies, e' aggiunto  l'allegato  II-octies

di cui all'allegato A al presente decreto.

 

                              Art. 2

                         Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere

dal 27 settembre 2026.

 

                               Art. 3

                 Clausola di invarianza finanziaria

1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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