Legge di delegazione europea: le misure su ambiente e sicurezza

Legge di delegazione europea: le misure su ambiente e sicurezza
Tra i temi presenti nella legge 17 marzo 2026, n. 36 spedizioni di rifiuti, sicurezza delle macchine, imballaggi e rifiuti di imballaggio, tecnologie a zero emissioni nette, rating ambientale, sociale e di governance

Legge di delegazione europea: tante le misure su ambiente e sicurezza presenti nella legge 17 marzo 2026, n. 36, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2026, n. 70.

Legge di delegazione europea: le misure su ambiente e sicurezza

Tra i tanti temi:

  • riparazione dei beni (art. 4);
  • protezione dei dati (art. 5);
  • sicurezza delle macchine (art. 9);
  • rating ambientale, sociale e di governance (art. 10);
  • sostanze ozonoriducenti (art. 11);
  • comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali (art. 12);
  • spedizioni di rifiuti (art. 13);
  • imballaggi e rifiuti di imballaggio (art. 14);
  • cybersicurezza (artt. 15, 16, 17);
  • tecnologie a zero emissioni nette (art. 18).

 

Infine, tra le direttive per le quali corre l'obbligo di recepimento tramite apposito decreto legislativo, rientrano quelle su:

  • dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;
  • acustica ambientale;
  • acque reflue urbane;
  • inquinamento provocato dalle navi;
  • rifiuti (direttiva 2025/1892 che modifica la direttiva 2008/98/Ce).

 

Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra

Legge di delegazione europea: le misure su ambiente e sicurezza

Legge 17 marzo 2026, n. 36

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2025. (26G00053)

 

(Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2026, n. 70)

 

 

Vigente al: 9-4-2026

Capo I
Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti
dell'Unione europea

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Delega al Governo  per  l'attuazione  e  il  recepimento  degli  atti

normativi dell'Unione europea

 

1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le

procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31  e

32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'  quelli  specifici

stabiliti  dalla  presente   legge,   i   decreti   legislativi   per

l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea  di  cui

agli articoli da 3 a 19 della presente legge e  all'annesso  allegato

A.

2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono

trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla

legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica

affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi

parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  3,  comma  4,  4,

comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma  3,

10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4,  16,

comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, eventuali spese non

contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non  riguardano  l'attivita'

ordinaria delle amministrazioni statali o  regionali  possono  essere

previste nei decreti legislativi di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.

Alla relativa copertura nonche' alla copertura delle  minori  entrate

eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe,  ove  non  sia

possibile farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti

amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il

recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della

citata legge n. 234 del 2012.

 

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di

atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad

adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.

234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,

comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi  dalla

data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti

sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi

contenuti in direttive  europee,  recepite  in  via  regolamentare  o

amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati

alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non

siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

 

Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee

 

(omissis)

 

Art. 4

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e

del Consiglio,  del  13  giugno  2024,  recante  norme  comuni  che

promuovono la riparazione dei beni e che  modifica  il  regolamento

(UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno

2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le modalita' con cui aderire alla  sezione  nazionale

della  piattaforma  online  europea  per  la  riparazione,   di   cui

all'articolo 7  della  direttiva  (UE)  2024/1799,  esercitando,  ove

opportuno,  le  opzioni  di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  4,   e

all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo  conto

dell'obiettivo di  garantire  adeguata  partecipazione  delle  micro,

piccole e medie imprese, delle opportunita' per i consumatori  e  del

buon funzionamento della sezione nazionale;

b) individuare il punto di contatto nazionale per la  piattaforma

online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799,

incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo  4,

della stessa direttiva e che possa  esercitare  il  monitoraggio  sui

dati  contenuti  nella  sezione  nazionale  al  fine   di   rilevare,

identificare e rimuovere informazioni non valide  in  conformita'  al

diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;

c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori  qualora  il

riparatore  non  esegua  il  servizio  di  riparazione  dopo  che  il

consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla  riparazione

di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;

d)  individuare  l'organismo  competente  all'irrogazione   delle

sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di  cui  all'articolo  15

della  direttiva  (UE)  2024/1799  e  il  sistema  di  vigilanza   ed

esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive,  proporzionate  e  dissuasive

rispetto alla gravita'  della  violazione  degli  obblighi  derivanti

dalla direttiva (UE) 2024/1799;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle

sanzioni siano versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per

essere riassegnati fino alla quota  massima  del  50  per  cento  per

l'attuazione degli obblighi di cui agli  articoli  4,  5  e  6  della

direttiva (UE) 2024/1799;

e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al  codice

del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,

le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto

e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;

f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste

dal codice del consumo, di cui al  decreto  legislativo  6  settembre

2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del  presente

articolo;

g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni  e  le

integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con  le

disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento

dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

Art. 5

Delega al Governo per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  di

recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla  protezione  delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali  da

parte delle autorita' competenti a fini di  prevenzione,  indagine,

accertamento e perseguimento di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni

penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga

la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della

Corte di giustizia dell'Unione europea del  4  ottobre  2024,  resa

nella causa C-548/21

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi al  fine  di  garantire  il  corretto  adeguamento  della

normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, alla sentenza

della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa

nella causa C-548/21.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  il

seguente  principio  e  criterio  direttivo  specifico:  adeguare  le

disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.  51,  e  del

codice di procedura penale a quanto  disposto  dalla  sentenza  della

Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella

causa  C-548/21,  riguardo  all'articolo  10  della  direttiva   (UE)

2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,

in tema di trattamento di categorie particolari di dati  personali  e

in materia di acquisizione di dati di carattere personale, prevedendo

una  disciplina  che,  riconoscendo  alle  autorita'  competenti   la

possibilita' di accedere ai dati contenuti  in  dispositivi,  sistemi

informatici o telematici o memorie digitali  e  all'acquisizione  dei

dati  negli  stessi  contenuti,  a  fini  di  prevenzione,  indagine,

accertamento e perseguimento di reati in generale:

a) definisca in modo sufficientemente  preciso  la  natura  e  le

categorie delle infrazioni rilevanti;

b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalita';

c) subordini l'esercizio della possibilita' di accesso  ai  dati,

salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo  che

per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e  406,  comma

5-bis, del codice di  procedura  penale  e  all'articolo  629,  terzo

comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o  di

un organo amministrativo indipendente.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

(omissis)

 

Capo III
Deleghe al governo per l'attuazione di regolamenti europei

Art. 9

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine  e  che

abroga  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio e la direttiva 73/361/ CEE del Consiglio

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  e,   in

particolare, del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  17,  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 14 giugno 2023.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a)  apportare  le   necessarie   abrogazioni,   modificazioni   e

integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,  al  fine

di assicurare  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2023/1230,  come

modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 9 ottobre 2024;

b) garantire la coerenza  con  il  quadro  normativo  dell'Unione

europea in  materia  di  vigilanza  del  mercato  e  conformita'  dei

prodotti di cui al decreto  legislativo  12  ottobre  2022,  n.  157,

nonche' con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza  generale  dei

prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;

c)  prevedere  una  disciplina  transitoria  per  assicurare   la

commerciabilita' dei  prodotti  immessi  sul  mercato  prima  del  20

gennaio  2027  conformemente  a  quanto  previsto   dalla   direttiva

2006/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio

2006;

d) aggiornare il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle

disposizioni in materia di sicurezza e conformita' delle  macchine  e

integrare    le    nuove    fattispecie    sanzionatorie    derivanti

dall'attuazione  del  regolamento  (UE)  2023/1230,   attraverso   la

previsione di sanzioni  efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla

gravita' e alla durata delle relative violazioni,  nonche'  garantire

la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa

anche nei procedimenti sanzionatori;

e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo  di  entrata

del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate  a

seguito  dell'irrogazione   delle   nuove   sanzioni   amministrative

pecuniarie di cui alla lettera d) agli  appositi  capitoli  di  spesa

delle autorita' di vigilanza del mercato  competenti  per  materia  e

funzioni, individuate ai sensi del  decreto  legislativo  12  ottobre

2022, n.  157,  affinche'  siano  destinate  al  potenziamento  della

vigilanza sul mercato;

f) determinare, ai sensi degli  articoli  10,  paragrafo  7,  11,

paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2,  lettera

b), nonche' dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del  regolamento

(UE)  2023/1230,  la  lingua  in   cui   deve   essere   redatta   la

documentazione prevista dalle medesime disposizioni;

g)  apportare  alla  normativa  vigente  le  modificazioni  e  le

integrazioni  necessarie  per  assicurare  il  coordinamento  con  le

disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento

dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

Art. 10

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento  europeo

e  del  Consiglio,  del  27  novembre  2024,  sulla  trasparenza  e

sull'integrita' delle attivita' di rating ambientale, sociale e  di

governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE)

2023/2859

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare,  al  testo

unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e

le integrazioni necessarie ad  assicurare  la  corretta  e  integrale

applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti  norme

tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a  garantire  il

coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) designare la Commissione nazionale per le societa' e la  borsa

quale autorita' nazionale competente ai sensi  dell'articolo  30  del

regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le  funzioni

e i poteri disciplinati dal citato regolamento  nei  casi  e  con  le

modalita' ivi previsti.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento

dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

Art. 11

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono  lo

strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia  di

sostanze che riducono  lo  strato  di  ozono  alle  disposizioni  del

regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 7 febbraio 2024.

2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire  la  disciplina  nazionale  in  materia  di  tutela

dell'ozono   stratosferico   e   dell'ambiente,   anche    attraverso

l'abrogazione della legge 28 dicembre  1993,  n.  549,  nel  rispetto

degli  obblighi  internazionali  e  sulla  base  dell'attuale  quadro

normativo dell'Unione  europea,  ivi  compreso  il  regolamento  (UE)

2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico

degli operatori e della pubblica amministrazione;

b)  assicurare  la  prosecuzione  del  monitoraggio  dei  livelli

dell'ozono stratosferico e della radiazione  ultravioletta,  previsto

dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n.  549,  mediante  le

risorse finanziarie gia' destinate a tale  scopo  in  attuazione  del

medesimo articolo;

c) ridefinire il quadro del sistema di  rilascio  delle  licenze,

dei controlli sul  commercio,  della  promozione  del  recupero,  del

riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle  sostanze  che

riducono lo strato di ozono nonche' delle attivita' di  comunicazione

e  di  verifica,  con  attribuzione  delle  relative  funzioni   alle

autorita'  di  vigilanza  del  mercato  nazionali,   alle   autorita'

doganali, alle autorita' regionali o ad  altri  soggetti  autorizzati

sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;

d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e  la

disciplina degli adempimenti e  delle  competenze  in  materia,  come

definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.

3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa

acquisizione del parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento

dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

Art. 12

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 24 aprile 2024,  relativo  alla  comunicazione

dei  dati  ambientali  delle  installazioni  industriali   e   alla

creazione di un portale sulle emissioni industriali, e  che  abroga

il regolamento (CE) n. 166/2006

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 24 aprile 2024.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a)  assicurare,  in  attuazione   degli   obblighi   recati   dal

regolamento (UE) 2024/1244, l'operativita'  di  strumenti  telematici

per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti  in

attuazione del medesimo regolamento, in  modo  continuo,  gratuito  e

senza necessita' di registrazione, destinando  a  tal  fine  adeguate

risorse;

b) riordinare,  anche  in  considerazione  degli  sviluppi  della

reportistica dell'Unione europea e assicurando la  continuita'  della

raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra  le  diverse

comunicazioni  relative  agli  impianti   industriali   previste   in

attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui  alla

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24

novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui  al  regolamento

(UE) 2024/1244, nonche' da altre normative,  come  la  disciplina  in

materia  di  combustibile  solido  secondario,  razionalizzando  tali

comunicazioni,   anche   attraverso   l'eliminazione   degli    oneri

informativi non necessari,  tenendo  conto  delle  informazioni  gia'

disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo  l'integrazione  e

la complementarita' dei sistemi informativi;

c)  prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  6,  paragrafo  9,   del

regolamento (UE) 2024/1244, che  le  autorita'  regionali  competenti

abbiano la facolta' di effettuare le dichiarazioni  annuali  relative

alle emissioni inquinanti per conto dei  gestori  degli  impianti  di

allevamento e di acquacoltura;

d) prevedere  che,  con  successivi  decreti  attuativi,  possano

essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la  valutazione

sulla qualita' dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;

e) prevedere disposizioni transitorie per  garantire  che,  nelle

more della piena interoperabilita' dei sistemi informativi  pubblici,

i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento

(UE) 2024/1244 possano comunque essere  raccolti  presso  i  gestori,

mantenendo in ogni caso la responsabilita' dei  gestori  medesimi  in

merito alla qualita' dei dati forniti;

f)  prevedere  sanzioni  effettive,  dissuasive  e  proporzionate

rispetto alla gravita' delle violazioni degli obblighi stabiliti  dal

regolamento,  anche  in  deroga  ai  criteri  e  ai  limiti  previsti

dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre  2012,

n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo  altresi'

strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

g) assegnare alle autorita' competenti i proventi derivanti dalle

sanzioni amministrative pecuniarie previste dai  decreti  legislativi

di cui al comma 1,  destinando  gli  stessi  al  miglioramento  delle

validazioni e dei  controlli  sull'attuazione  del  regolamento  (UE)

2024/1244;

h) apportare alla normativa vigente  ogni  ulteriore  modifica  e

integrazione  al  fine  di  assicurare  il   coordinamento   con   le

disposizioni emanate  in  attuazione  del  presente  articolo,  anche

attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa

acquisizione del parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  lettera  a),

pari a euro 522.000 per l'anno 2026 e a euro 522.000 per l'anno  2027

per lo sviluppo del sistema nonche' a euro 100.000 annui a  decorrere

dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:

a) quanto a  euro  222.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli  anni  2026  e  2027,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere  b),  c),

d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della

delega di cui al presente articolo con le risorse umane,  strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 13

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle  spedizioni  di

rifiuti, che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1257/2013  e  (UE)

2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate  alla

gravita' delle violazioni degli obblighi  derivanti  dal  regolamento

(UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo  63  del

regolamento medesimo,  ivi  comprese  le  procedure  e  le  autorita'

competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche  in  deroga

ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1,  lettera  d),

della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) individuare le autorita' coinvolte nelle  ispezioni  ai  sensi

dell'articolo  61  del  regolamento  (UE)  2024/1157,  designare   le

autorita' competenti responsabili per  l'attuazione  del  regolamento

(UE) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento  medesimo  e

le autorita' responsabili della cooperazione di cui  all'articolo  65

del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonche' stabilire le modalita'

di designazione dei membri e  del  personale  di  ruolo  responsabili

della  cooperazione  di  cui  al   medesimo   articolo   65   e   dei

rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui  all'articolo

66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;

c) apportare alla normativa vigente in materia di  spedizione  di

rifiuti,  ivi  comprese  le  disposizioni   contenute   nel   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le  integrazioni

e le abrogazioni necessarie ad assicurare  la  corretta  applicazione

del regolamento (UE) 2024/1157.

3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa

acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento

dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

Art. 14

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e  i  rifiuti

di imballaggio, che modifica il regolamento  (UE)  2019/1020  e  la

direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi  dalla  data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre sanzioni amministrative efficaci,  proporzionate  e

dissuasive in caso di violazione delle disposizioni  del  regolamento

(UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del

regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti  di  cui

all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24  dicembre  2012,

n. 234, individuando altresi' le autorita' competenti e le  procedure

per l'irrogazione delle sanzioni;

b)   individuare   le   autorita'   nazionali   competenti    per

l'applicazione, il controllo, la vigilanza e  la  raccolta  dei  dati

previsti dal regolamento (UE) 2025/40,  garantendo  il  coordinamento

tra i diversi soggetti coinvolti;

c) apportare alla normativa vigente in materia  di  imballaggi  e

rifiuti di imballaggio, ivi comprese le  disposizioni  contenute  nel

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  le  modificazioni,  le

integrazioni e le abrogazioni necessarie ad  assicurare  la  corretta

applicazione del regolamento (UE) 2025/40.

3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa

acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

Art. 15

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento  europeo

e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2024,  relativo  a  requisiti

orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi  digitali

e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la

direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2024/ 2847 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,

del 23 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa  vigente  tutte  le  modifiche  e  le

integrazioni  necessarie  ad  assicurare  la  corretta  e   integrale

applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti  norme

tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a  garantire  il

coordinamento, in particolare, con le disposizioni del  decreto-legge

21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024,

n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;

b) individuare l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  quale

autorita' di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento  (UE)

2024/2847;

c) individuare l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  quale

autorita' di vigilanza del mercato  ai  sensi  dell'articolo  52  del

regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di

cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;

d)  prevedere  forme  di  coordinamento  tra  l'Agenzia  per   la

cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le

altre autorita' nazionali competenti individuate ai sensi del decreto

legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' tra le  altre  pubbliche

amministrazioni  e  le  autorita'   indipendenti,   ai   fini   dello

svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/ 2847;

e) adeguare e raccordare alle disposizioni del  regolamento  (UE)

2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti  e,  in  particolare,  le

modalita' e le procedure di vigilanza,  sorveglianza  del  mercato  e

controllo della  sicurezza  cibernetica  dei  prodotti  con  elementi

digitali,   con   abrogazione   espressa   delle   norme    nazionali

incompatibili;

f)  definire  il  sistema   sanzionatorio   prevedendo   sanzioni

effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita',  alla  durata  e

all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi  derivanti

dal regolamento (UE) 2024/2847:

1)  anche  in  deroga  ai  criteri   e   ai   limiti   previsti

dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre  2012,

n. 234;

2) coordinandolo con  il  sistema  sanzionatorio  previsto  dal

decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,  e  dal  decreto

legislativo  4  settembre  2024,  n.  138,  in  coerenza,  quanto  al

procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma

4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

3)   apportando   alla   normativa   vigente   le    necessarie

modificazioni, anche al  fine  di  introdurre  misure  deflative  del

procedimento sanzionatorio o del contenzioso;

4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle

sanzioni siano versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per

essere riassegnati all'apposito capitolo dello  stato  di  previsione

della spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui

all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2021,   n.   109,   per

incrementare  la  dotazione  del   bilancio   dell'Agenzia   per   la

cybersicurezza nazionale;

g)  garantire  che  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale

disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per  lo

svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  lettera  g),

pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro  5.875.000  per  l'anno

2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a  euro  6.925.000  annui  a

decorrere  dall'anno  2029,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di

cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Art. 16

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che  modifica  il  regolamento

(UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

19 dicembre 2024, e per coordinare le discipline di  settore  vigenti

con il quadro normativo europeo in materia.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto

legislativo  3  agosto  2022,  n.  123,  tutte  le  modifiche  e   le

integrazioni  necessarie  ad  assicurare  la  corretta  e   integrale

applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 17 aprile 2019, anche con riguardo alle  modifiche

apportate dal regolamento (UE)  2025/37,  e  delle  pertinenti  norme

tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire  il

coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le modifiche  e

le integrazioni necessarie a specificare le  modalita'  di  esercizio

delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi

di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  e),  numeri  1)  e  2),  del

medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformita' alle pertinenti

disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

Art. 17

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a

rafforzare  la  solidarieta'  e   le   capacita'   dell'Unione   di

rilevamento delle  minacce  e  degli  incidenti  informatici  e  di

preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il  regolamento

(UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarieta')

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

19 dicembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa  vigente  tutte  le  modifiche  e  le

integrazioni  necessarie  ad  assicurare  la  corretta  e   integrale

applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e  delle  pertinenti  norme

tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire  il

coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) prevedere disposizioni  per  la  partecipazione  nazionale  al

sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, di cui all'articolo

3 del regolamento (UE) 2025/38;

c) prevedere la designazione dell'Agenzia per  la  cybersicurezza

nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi  dell'articolo  4

del regolamento (UE) 2025/38;

d) prevedere disposizioni  per  la  partecipazione  nazionale  al

meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all'articolo 10

del regolamento (UE) 2025/38;

e)  prevedere  disposizioni   finalizzate   alla   partecipazione

nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cibersicurezza,  di

cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

Art. 18

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce  un  quadro  di

misure per rafforzare  l'ecosistema  europeo  di  produzione  delle

tecnologie a zero emissioni nette e  che  modifica  il  regolamento

(UE) 2018/1724

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 13 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare lo  Sportello  unico  delle  attivita'  produttive

territorialmente competente quale punto di contatto  unico  ai  sensi

dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735,  con  il  compito  di

agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle  autorizzazioni

dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette,  nel

rispetto dei tempi e delle disposizioni di  cui  all'articolo  9  del

regolamento (UE) 2024/1735, riservando alle amministrazioni  centrali

di cui alla lettera c) del presente comma la competenza in ordine  ai

progetti dichiarati di interesse strategico;

b)  prevedere  la  collaborazione  e  il  supporto   dell'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico

sostenibile (ENEA) per qualificare  un  progetto  quale  progetto  di

produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

c) prevedere misure  di  coordinamento  tra  il  Ministero  delle

imprese e del made in Italy e  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica  per  valutare  un  progetto,  presentato   dal

promotore, quale progetto strategico ai sensi  dell'articolo  13  del

regolamento (UE) 2024/1735;

d) individuare nel Comitato interministeriale per la  transizione

ecologica, di cui  all'articolo  57-bis  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n.  152,  l'organo  deputato  a  riconoscere  lo  status

prioritario di progetto strategico;

e) attribuire al progetto strategico la qualita' di  progetto  di

pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli  interventi

necessari  alla  realizzazione  dello  stesso  quali  interventi   di

pubblica utilita', indifferibili e urgenti,  ai  sensi  dell'articolo

15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;

f) prevedere, per assicurare lo svolgimento  delle  attivita'  di

cui al regolamento  (UE)  2024/1735,  l'adeguamento  della  struttura

organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il

reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero  mediante  scorrimento

delle  graduatorie  vigenti  o  procedure  di  passaggio  diretto  di

personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del

decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  otto  unita'  di

personale  non  dirigenziale  con  rapporto   di   lavoro   a   tempo

indeterminato, a decorrere dall'anno 2027,  da  inquadrare  nell'area

dei funzionari prevista dal sistema di classificazione  professionale

del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di  lavoro

relativo al personale dell'area  del  comparto  funzioni  centrali  -

triennio 2022-2024.

3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal

comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate

provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della

delega di cui al presente articolo con le risorse umane,  strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  lettera  f),

pari a euro 180.000  per  l'anno  2026  e  a  euro  442.117  annui  a

decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

imprese e del made in Italy.

(omissis)

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

1)  Direttiva  (UE)  2024/1760  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza  delle

imprese ai fini della sostenibilita' e che modifica la direttiva (UE)

2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo  rilevante  ai  fini

del SEE);

2)  direttiva  (UE)  2024/2839  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive  1999/2/CE,

2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto  riguarda  determinate

prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e

dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti

dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante  ai  fini

del SEE);

(omissis)

5)  direttiva  (UE)  2024/3019  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 27 novembre 2024,  concernente  il  trattamento  delle

acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

(omissis)

8)  direttiva  (UE)  2024/3101  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione  di

sanzioni amministrative in caso di  violazioni  (Testo  rilevante  ai

fini del SEE);

(omissis)

18)  direttiva  (UE)  2025/1892  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del  10  settembre  2025,  che  modifica   la   direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

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