Legge di delegazione europea: tante le misure su ambiente e sicurezza presenti nella legge 17 marzo 2026, n. 36, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2026, n. 70.
Tra i tanti temi:
- riparazione dei beni (art. 4);
- protezione dei dati (art. 5);
- sicurezza delle macchine (art. 9);
- rating ambientale, sociale e di governance (art. 10);
- sostanze ozonoriducenti (art. 11);
- comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali (art. 12);
- spedizioni di rifiuti (art. 13);
- imballaggi e rifiuti di imballaggio (art. 14);
- cybersicurezza (artt. 15, 16, 17);
- tecnologie a zero emissioni nette (art. 18).
Infine, tra le direttive per le quali corre l'obbligo di recepimento tramite apposito decreto legislativo, rientrano quelle su:
- dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;
- acustica ambientale;
- acque reflue urbane;
- inquinamento provocato dalle navi;
- rifiuti (direttiva 2025/1892 che modifica la direttiva 2008/98/Ce).
Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra
Legge 17 marzo 2026, n. 36
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2025. (26G00053)
(Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2026, n. 70)
Vigente al: 9-4-2026
Capo I
Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti
dell'Unione europea
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti
normativi dell'Unione europea
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per
l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui
agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato
A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 4,
comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3,
10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16,
comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, eventuali spese non
contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere
previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012.
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o
amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
(omissis)
Art. 4
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che
promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento
(UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire le modalita' con cui aderire alla sezione nazionale
della piattaforma online europea per la riparazione, di cui
all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove
opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e
all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto
dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro,
piccole e medie imprese, delle opportunita' per i consumatori e del
buon funzionamento della sezione nazionale;
b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma
online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799,
incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4,
della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui
dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare,
identificare e rimuovere informazioni non valide in conformita' al
diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;
c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il
riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il
consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione
di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle
sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15
della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed
esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti
dalla direttiva (UE) 2024/1799;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per
l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della
direttiva (UE) 2024/1799;
e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto
e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste
dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente
articolo;
g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le
integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 5
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di
recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa
nella causa C-548/21
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della
normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, alla sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa
nella causa C-548/21.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il
seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le
disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del
codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella
causa C-548/21, riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e
in materia di acquisizione di dati di carattere personale, prevedendo
una disciplina che, riconoscendo alle autorita' competenti la
possibilita' di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi
informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei
dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati in generale:
a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le
categorie delle infrazioni rilevanti;
b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalita';
c) subordini l'esercizio della possibilita' di accesso ai dati,
salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che
per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma
5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo
comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di
un organo amministrativo indipendente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
(omissis)
Capo III
Deleghe al governo per l'attuazione di regolamenti europei
Art. 9
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che
abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 73/361/ CEE del Consiglio
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in
particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e
integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine
di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come
modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2024;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione
europea in materia di vigilanza del mercato e conformita' dei
prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157,
nonche' con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei
prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;
c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la
commerciabilita' dei prodotti immessi sul mercato prima del 20
gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006;
d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e conformita' delle macchine e
integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti
dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la
previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravita' e alla durata delle relative violazioni, nonche' garantire
la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa
anche nei procedimenti sanzionatori;
e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a
seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa
delle autorita' di vigilanza del mercato competenti per materia e
funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, affinche' siano destinate al potenziamento della
vigilanza sul mercato;
f) determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11,
paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera
b), nonche' dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento
(UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la
documentazione prevista dalle medesime disposizioni;
g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le
integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le
disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 10
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e
sull'integrita' delle attivita' di rating ambientale, sociale e di
governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE)
2023/2859
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il
coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) designare la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
quale autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del
regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni
e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le
modalita' ivi previsti.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 11
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di
sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 febbraio 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso
l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto
degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro
normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE)
2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico
degli operatori e della pubblica amministrazione;
b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli
dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto
dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le
risorse finanziarie gia' destinate a tale scopo in attuazione del
medesimo articolo;
c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze,
dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del
riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che
riducono lo strato di ozono nonche' delle attivita' di comunicazione
e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle
autorita' di vigilanza del mercato nazionali, alle autorita'
doganali, alle autorita' regionali o ad altri soggetti autorizzati
sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;
d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la
disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come
definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 12
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione
dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla
creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga
il regolamento (CE) n. 166/2006
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal
regolamento (UE) 2024/1244, l'operativita' di strumenti telematici
per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in
attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e
senza necessita' di registrazione, destinando a tal fine adeguate
risorse;
b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della
reportistica dell'Unione europea e assicurando la continuita' della
raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra le diverse
comunicazioni relative agli impianti industriali previste in
attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento
(UE) 2024/1244, nonche' da altre normative, come la disciplina in
materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali
comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri
informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni gia'
disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e
la complementarita' dei sistemi informativi;
c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1244, che le autorita' regionali competenti
abbiano la facolta' di effettuare le dichiarazioni annuali relative
alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di
allevamento e di acquacoltura;
d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano
essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione
sulla qualita' dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;
e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle
more della piena interoperabilita' dei sistemi informativi pubblici,
i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento
(UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori,
mantenendo in ogni caso la responsabilita' dei gestori medesimi in
merito alla qualita' dei dati forniti;
f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate
rispetto alla gravita' delle violazioni degli obblighi stabiliti dal
regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresi'
strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
g) assegnare alle autorita' competenti i proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi
di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle
validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento (UE)
2024/1244;
h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e
integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche
attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a),
pari a euro 522.000 per l'anno 2026 e a euro 522.000 per l'anno 2027
per lo sviluppo del sistema nonche' a euro 100.000 annui a decorrere
dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:
a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c),
d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di
rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE)
2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla
gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento
(UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del
regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorita'
competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga
ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d),
della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare le autorita' coinvolte nelle ispezioni ai sensi
dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le
autorita' competenti responsabili per l'attuazione del regolamento
(UE) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e
le autorita' responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65
del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonche' stabilire le modalita'
di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili
della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei
rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo
66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;
c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di
rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni
e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione
del regolamento (UE) 2024/1157.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 14
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la
direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del
regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, individuando altresi' le autorita' competenti e le procedure
per l'irrogazione delle sanzioni;
b) individuare le autorita' nazionali competenti per
l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati
previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento
tra i diversi soggetti coinvolti;
c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e
rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le
integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta
applicazione del regolamento (UE) 2025/40.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 15
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti
orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali
e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la
direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/ 2847 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le
integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il
coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024,
n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;
b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale
autorita' di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE)
2024/2847;
c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale
autorita' di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del
regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di
cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le
altre autorita' nazionali competenti individuate ai sensi del decreto
legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' tra le altre pubbliche
amministrazioni e le autorita' indipendenti, ai fini dello
svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/ 2847;
e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le
modalita' e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e
controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi
digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali
incompatibili;
f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni
effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita', alla durata e
all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti
dal regolamento (UE) 2024/2847:
1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234;
2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al
procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma
4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
3) apportando alla normativa vigente le necessarie
modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del
procedimento sanzionatorio o del contenzioso;
4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per
incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale;
g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo
svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g),
pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno
2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a
decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 16
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento
(UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2024, e per coordinare le discipline di settore vigenti
con il quadro normativo europeo in materia.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto
legislativo 3 agosto 2022, n. 123, tutte le modifiche e le
integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, anche con riguardo alle modifiche
apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il
coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le modifiche e
le integrazioni necessarie a specificare le modalita' di esercizio
delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del
medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformita' alle pertinenti
disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 17
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a
rafforzare la solidarieta' e le capacita' dell'Unione di
rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di
preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento
(UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarieta')
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le
integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il
coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al
sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, di cui all'articolo
3 del regolamento (UE) 2025/38;
c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4
del regolamento (UE) 2025/38;
d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al
meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all'articolo 10
del regolamento (UE) 2025/38;
e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione
nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cibersicurezza, di
cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 18
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di
misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle
tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento
(UE) 2018/1724
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare lo Sportello unico delle attivita' produttive
territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, con il compito di
agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel
rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del
regolamento (UE) 2024/1735, riservando alle amministrazioni centrali
di cui alla lettera c) del presente comma la competenza in ordine ai
progetti dichiarati di interesse strategico;
b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di
produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle
imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal
promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2024/1735;
d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione
ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, l'organo deputato a riconoscere lo status
prioritario di progetto strategico;
e) attribuire al progetto strategico la qualita' di progetto di
pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi
necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo
15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;
f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attivita' di
cui al regolamento (UE) 2024/1735, l'adeguamento della struttura
organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il
reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento
delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di
personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di otto unita' di
personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area
dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale
del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali -
triennio 2022-2024.
3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f),
pari a euro 180.000 per l'anno 2026 e a euro 442.117 annui a
decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.
(omissis)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle
imprese ai fini della sostenibilita' e che modifica la direttiva (UE)
2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini
del SEE);
2) direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE,
2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate
prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e
dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti
dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini
del SEE);
(omissis)
5) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
(omissis)
8) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai
fini del SEE);
(omissis)
18) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).




