(Cam per noleggio di Pc ricondizionati: le indicazioni del minAmbiente)
Con il decreto 11 marzo 2026, il ministero dell'Ambiente ha introdotto i «Criteri ambientali minimi» per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati.
In sintesi, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di gara relative a forniture, devono garantire l'approvvigionamento complessivo di almeno il dieci per cento di prodotti ricondizionati per ogni categoria di prodotto per cui intenda approvvigionarsi, anche mediante più gare o adesioni a strumenti messi a disposizione dalle
centrali di committenza.
Nel caso in cui per le stazioni appaltanti non sia possibile raggiungere la soglia del dieci per cento per la singola categoria di prodotto, occorre procedere in compensazione con altre categorie, in modo da raggiungere complessivamente la soglia minima indicata
di prodotti ricondizionati in proporzione al complessivo numero dei prodotti oggetto della fornitura.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, l'allegato.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 marzo 2026
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio
di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e
smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT). (26A01460)
(Gazzetta Ufficiale n.70 del 25 marzo 2026)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,
in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 187, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva
2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'art. 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero della
transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 15 aprile 2024, n. 144, che detta le regole operative per
il Registro nazionale dei produttori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica
l'on. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo
concernente l'individuazione delle politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il
triennio 2023-2025;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo
concernente l'individuazione delle politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il
triennio 2024-2026;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che
disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la
predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»
(PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie
merceologiche;
Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto
2023, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il
nuovo «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante
la disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede
l'emanazione, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di criteri ambientali minimi per le
diverse categorie di prodotti e servizi, quali misure volte
all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale nelle
procedure d'acquisto pubbliche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato che con l'adozione del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre
2013 erano stati definiti i «Criteri ambientali minimi per le
forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio», poi
abrogati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2019;
Ritenuto opportuno definire nuovi criteri ambientali minimi
aggiornati rispetto al contesto di mercato e alla normativa di
riferimento, da applicare nel caso di affidamenti aventi ad oggetto
sia l'acquisizione sia il noleggio di dispositivi elettronici per
uffici;
Considerato che l'attivita' istruttoria per la revisione dei
criteri ambientali minimi per il noleggio operativo e fornitura di
computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati ha
visto il confronto con le parti interessate e con gli esperti,
nonche' con le altre amministrazioni ed enti pubblici competenti;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per
l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di
computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati, di cui
all'Allegato 1 al presente decreto.
Art. 2
Prodotti ricondizionati
1. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di gara
relative a forniture, garantisce l'approvvigionamento complessivo di
almeno il dieci per cento di prodotti ricondizionati per ogni
categoria di prodotto per cui intenda approvvigionarsi, anche
mediante piu' gare o adesioni a strumenti messi a disposizione dalle
centrali di committenza.
2. La stazione appaltante, nel caso in cui non sia possibile
raggiungere la soglia di cui al comma 1 per la singola categoria di
prodotto, procede in compensazione con altre categorie, in modo da
raggiungere complessivamente la soglia minima del dieci per cento di
prodotti ricondizionati in proporzione al complessivo numero dei
prodotti oggetto della fornitura.
Art. 3
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
seguito:
- «computer», «desktop o computer da tavolo», «desktop integrato»
o «computer da tavolo integrato», «desktop thin client», «notebook» o
«computer portatile», «tablet», «slate», «mobile thin client» come
definiti dal regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante
misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.
- «display elettronico», «monitor», «monitor di computer» o
«display di computer» come definiti dal regolamento (UE) 2019/2021
del 10 ottobre 2019 che stabilisce le specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga
il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.
- «RAEE provenienti dai nuclei domestici» e «RAEE professionali»
come definiti all'art. 4 comma 1 lettere l) e m) del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modificazioni ed
integrazioni
- «Telefono cellulare» e «Smartphone» come definiti dal
regolamento (UE) 2023/1670 del 16 giugno 2023 che stabilisce le
specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone,
telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e
tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della
Commissione.
- «Preparazione per il riutilizzo» come definito dall'art. 183
comma 1 lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
secondo cui «le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e
riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati
senza altro pretrattamento».
- «Ricondizionamento» come definito dal regolamento (UE)
2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024
che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di
progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la
direttiva 2009/125/CE: «le azioni effettuate per preparare, pulire,
testare, manutenere e, ove necessario, riparare un prodotto o un
prodotto di cui ci si e' disfatti in modo da ripristinarne le
prestazioni o la funzionalita' nell'ambito dell'uso cui e' destinato
e della gamma di prestazioni previsti originariamente in sede di
progettazione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato».
Art. 4
Norme finali
I criteri ambientali minimi di cui all'art. 1 entrano in vigore
dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2026
Allegato 1
Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
NOLEGGIO OPERATIVO E FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, TABLET E
SMARTPHONE
SMARTPHONE
Parte di provvedimento in formato grafico
(vedere l'allegato qui sotto)
(Cam per noleggio di Pc ricondizionati: le indicazioni del minAmbiente)


