Albo gestori: i chiarimenti sull’iscrizione alla categoria M1

Albo gestori: i chiarimenti sull'iscrizione alla categoria M1
Pubblicata la circolare 26 marzo 2026, n. 1

Albo gestori: i chiarimenti sull'iscrizione alla categoria M1 sono stati forniti tramite la circolare del comitato nazionale 26 marzo 2026, n. 1.

Albo gestori: i chiarimenti sull'iscrizione alla categoria M1

In particolare, l'Albo ha ripreso, allegandola alla circolare, la nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15 ottobre 2025, n. 22054, con la quale il dicastero consente i ai proprietari di autovetture di categoria M1 con carrozzeria "AF" di trasportare, in via occasionale, merci proprie (di propria pertinenza). L'Albo, tuttavia, si è riservato di decidere autonomamente valutare se e in quali casi l'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio possa essere consentita.

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Di seguito il testo della circolare del comitato nazionale 26 marzo 2026, n. 1; la nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Albo gestori: i chiarimenti sull'iscrizione alla categoria M1

Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 26 marzo 2026, n. 1

Oggetto: iscrizione all'Albo di autoveicoli classificati nella categoria internazionale M1 

In relazione ad una serie di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti dalle Sezioni regionali e provinciali il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi.

Nel fare seguito al parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 26240 del 29 novembre 2023 relativo al trasporto di cose per conto di terzi con autovettura appartenente alla categoria internazionale M1, in data 4 agosto 2025 è stato richiesto al medesimo Ministero di pronunciarsi sulla possibilità che tale tipologia di veicolo, possa essere destinata al trasporto di cose in conto proprio e in particolare di rifiuti, al fine di consentire l'inclusione di tali veicoli nel parco mezzi di un'impresa iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Al riguardo si rappresenta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n.22054 del 15 ottobre 2025, ha fornito le seguenti indicazioni riportate integralmente nell'Allegato "A":

"Sotto il profilo tecnico, ai sensi del Regolamento Europeo 858/2018, l'autovettura - classificata nella categoria internazionale M1, è definita come un autoveicolo "adibito al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli", e qualora dotata di carrozzeria di tipologia codice "AF", può essere impiegata anche "per trasporto occasionale di merci' Ne consegue che i proprietari di autovetture con carrozzeria "AF", sono legittimati a trasportare, in via occasionale, merci proprie (di propria pertinenza). La verifica del corretto impiego di tali autovetture resta comunque demandata agli Organi di Polizia Stradale.

Premesso quanto sopra, al fine di delineare i limiti di ammissibilità dell'impiego delle autovetture per il trasporto di rifiuti in conto proprio, si ritiene che codesto Albo debba autonomamente, nell'ambito delle proprie competenze, valutare se e in quali casi tale attività possa essere consentita, nonché stabilire, secondo i propri criteri attuativi, se le autovetture possano essere ricomprese nel parco mezzi delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali"

In conformità al parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comitato nazionale ha stabilito che, a decorrere dalla data della presente, non è più consentita l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali delle autovetture appartenenti alla categoria internazionale M1.

Conseguentemente, il Comitato nazionale ha disposto che le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 4 gennaio 2027, provvedono alla cancellazione d'ufficio delle predette autovetture riconducibili alla medesima categoria internazionale M1.

I provvedimenti di cancellazione degli autoveicoli sono deliberati e notificati dalle Sezioni regionali e provinciali entro il 29/01/2027.

Si rammenta che, qualora la cancellazione delle suddette autovetture determini la carenza del requisito di cui all'art. 10, comma 2, lett. h) e art. 15, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, necessario per il mantenimento dell'iscrizione, la Sezione regionale o provinciale provvede all'avvio del procedimento disciplinare di cui all'art. 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

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