Rentri: le integrazioni tecniche per la categoria 5 dell’Albo

Rentri: le integrazioni tecniche per la categoria 5 dell'Albo
Pubblicate la delibera 24 marzo 2026, n. 1 la circolare 27 marzo 2026, n. 2 del comitato nazionale Anga, relative ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi

Rentri: le integrazioni tecniche per la categoria 5 dell'Albo sono state rese note con la delibera del comitato nazionale Anga 24 marzo 2026, n. 1 e dettagliate con la circolare 27 marzo 2026, n. 2.

Rentri: le integrazioni tecniche per la categoria 5 dell'Albo

La delibera 24 marzo 2026, n. 1 

La delibera detta le misure relative ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi. Sono, viceversa, esclusi dall'obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi. Fissati anche:

  • le modalità di attestazione del requisito;
  • le tempistiche di dimostrazione del requisito.

Per effetto è abrogata la deliberazione 19 dicembre 2024, n. 3.

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La circolare 27 marzo 2026, n. 2

Contestualmente alla delibera, è stata pubblicata la circolare 27 marzo 2026, n. 2, con la quale sono state fissate le tempistiche per:

  • attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione a bordo dei veicoli;
  • cancellare d'ufficio, limitatamente alla categoria 5, gli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1/2026.

Di seguito i testi dei due provvedimenti.

Rentri: le integrazioni tecniche per la categoria 5 dell'Albo

Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali 24 marzo 2026, n. 1 

Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59" (Abrogazione Deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

(omissis)

DELIBERA

Articolo 1
(Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione in categoria 5)

1. I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell'Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito RENTRI e riportato in allegato "A". Sono esclusi dall'obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell'Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

2. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per gli autoveicoli iscritti all'Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

Articolo 2
(Modalità di attestazione del requisito)

1. Il requisito di idoneità tecnica di cui all'articolo 1 della presente deliberazione è attestato da parte del legale rappresentante mediante sottoscrizione dell'istanza telematica, ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000, inerente gli autoveicoli di cui all'articolo 1 riportando le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'ente o dell'impresa;

- dati identificativi dell'autoveicolo/ o autoveicoli;

- indicazione della presenza del sistema di geolocalizzazione.

2. Analoga modalità deve essere adottata dal legale rappresentante dell'impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.

 

Articolo 3
(Tempistiche di dimostrazione del requisito)

1. I soggetti di cui all'art.1 comma 1, già iscritti nella categoria 5 o che hanno presentato domanda d'iscrizione e di inserimento autoveicoli in categoria 5 alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni, nonché le imprese che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5, devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'istanza telematica di cui all'art. 2 inerente detti autoveicoli.

2. L'invio dell'istanza deve avvenire per via telematica entro il termine ultimo del 30 giugno 2026.

3. Le istanze inviate ai sensi della deliberazione n. 3/2024, a partire dalla data del 1° luglio 2025 e fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione devono considerarsi correttamente acquisite dalle Sezioni regionali e provinciali e oggetto di iter istruttorio.

4. A partire dal 1° luglio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024, notificati dalle Sezioni regionali e provinciali a partire dal 1° gennaio 2026.

Articolo 4
(Abrogazioni)

La deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 è abrogata e sostituita dalla presente.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 2 aprile 2026 e viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it.

Allegato "A"

(art. 1, comma 1)

 

(omissis)

DECRETA

Art. 1

1. I sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 devono rilevare il percorso effettuato dall'autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell'autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

2. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

a.   il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;

b.   il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;

c.   i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;

d.   i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.

Art. 2

1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.

2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

***

Circolare del comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali 27 marzo 2026, n. 2 

Oggetto: Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.

 

Con riferimento al combinato disposto degli artt. 16 e 17 del decreto n. 59/2023 a norma dei quali i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5, vista la deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni.

I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Si chiarisce che gli autoveicoli oggetto di avvenuta cancellazione poiché non dotati del sistema di geolocalizzazione sulla base della precedente delibera, potranno essere reiscritti con apposita istanza telematica presentata a cura delle imprese, fermo restando che il possesso di tale requisito anche per gli autoveicoli nuovamente iscritti dovrà comunque essere attestato entro e non oltre il 30 giugno 2026.

In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni ai medesimi soggetti iscritti all’Albo, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni regionali e provinciali devono attivare nei confronti delle imprese che non si saranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.

Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 1° luglio 2026, provvedono alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.

Si rammenta che, qualora la cancellazione dei suddetti autoveicoli determini la carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. h) e art. 15, del decreto 3 giugno 2014, n.120, necessario per il mantenimento dell’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale provvede all’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 21 del decreto 3 giugno 2014, n.120.

La circolare n. 2 del 22 maggio 2025 è abrogata e sostituita dalla presente a partire dal 2 aprile 2026.

[photo credits]

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