Antincendio nelle scuole: l'attuazione delle disposizioni legislative è stata definita, con differenti tempistiche a seconda dei provvedimenti, dal decreto del ministero dell'Interno 31 marzo 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2026, n. 81.
Fissate anche le misure gestionali di mitigazione del rischio incendio da osservare sino al
completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 31 marzo 2026.
Decreto del ministero dell'Interno 31 marzo 2026
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle
vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. (26A01708)
(Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2026, n. 81)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di
prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica
vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli
impianti, gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola di cui
al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio,
si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e
con le modalita' di seguito indicati:
a) entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, e'
presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante
l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del
decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0
(generalita'); 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di
sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8
(sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza);
12 (norme di esercizio);
b) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni
previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, e' presentata al competente
Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento
alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992.
2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto sono
effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di
cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero
del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151. In tali casi, le attivita' di adeguamento potranno
essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle
indicazioni di cui al comma 1.
3. Anche per le attivita' che abbiano fatto ricorso alle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015,
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto
2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei
vigili del fuoco, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente
decreto, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a:
S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia
elettrica); S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di
prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio); S.5
(misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione
della sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista;
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme),
ove previsto.
Art. 2
Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al
completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici
ed i locali adibiti a scuola
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli
impianti, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari
degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more
del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative
di prevenzione incendi, individuano, nell'ambito delle rispettive
competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione
del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle
disposizioni di prevenzione incendi.
2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai
soggetti responsabili di cui al medesimo comma, anche tra quelle
previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica
valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare,
delle carenze e delle non conformita' presenti all'interno delle
attivita' stesse.
3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando
quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo
indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali
da adottare:
a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le
effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco
inferiori a quelle previste;
c. garantire che l'affollamento dell'attivita' e la relativa
distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia
compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente
riducendo l'affollamento presente;
d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e
secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attivita', una
costante attivita' di sorveglianza volta ad accertare, visivamente,
la permanenza delle normali condizioni operative, della facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali;
e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del
piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio
connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attivita'; tali
addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul
mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo
transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti
lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di
personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto
del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici
con comprovata idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformita' al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo
3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2
settembre 2021, ed il conseguimento dell'attestato di idoneita'
tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512;
g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio
dell'attivita';
h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione gia'
previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni
antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel
documento di valutazione dei rischi;
i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in
caso di presenza di cantieri all'interno delle attivita'.
4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) e'
riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della
normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 e'
mantenuta agli atti dell'attivita' e resa prontamente disponibile in
occasione dei controlli delle autorita' competenti.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.



