Antincendio nelle scuole: l’attuazione delle disposizioni legislative

Antincendio nelle scuole: l'attuazione delle disposizioni legislative
Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 31 marzo 2026

Antincendio nelle scuole: l'attuazione delle disposizioni legislative è stata definita, con differenti tempistiche a seconda dei provvedimenti, dal decreto del ministero dell'Interno 31 marzo 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2026, n. 81.

Antincendio nelle scuole: l'attuazione delle disposizioni legislative

Fissate anche le misure gestionali di mitigazione del rischio incendio da osservare sino al
completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 31 marzo 2026.

Antincendio nelle scuole: l'attuazione delle disposizioni legislative

Decreto del ministero dell'Interno 31 marzo 2026

Prescrizioni per  l'attuazione,  con  scadenze  differenziate,  delle
vigenti normative in materia di prevenzione  degli  incendi  per  gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. (26A01708)
(Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2026, n. 81)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

E DEL MERITO

(omissis)

Decreta:

 

Art. 1

Attuazione,  con  scadenze  differenziate,  delle   disposizioni   di

prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali  adibiti

a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  legislazione  tecnica

vigente in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  degli

impianti, gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola di  cui

al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa  antincendio,

si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i  termini  temporali  e

con le modalita' di seguito indicati:

a) entro nove mesi dalla pubblicazione del presente  decreto,  e'

presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione

certificata di inizio attivita' di cui all'art.  4  del  decreto  del

Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  attestante

l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del

decreto  del  Ministro  dell'interno  del   26   agosto   1992:   7.0

(generalita'); 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione  di

sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8

(sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza);

12 (norme di esercizio);

b) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le  disposizioni

previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno  del

26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, e' presentata al  competente

Comando dei vigili del fuoco la segnalazione  certificata  di  inizio

attivita'  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento

alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno  del

26 agosto 1992.

2. Le attivita' di adeguamento di  cui  al  presente  decreto  sono

effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche  di

cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  cosi'  come

integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero

del progetto eventualmente approvato  a  seguito  di  deroga  di  cui

all'art. 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  agosto

2011, n. 151. In tali casi,  le  attivita'  di  adeguamento  potranno

essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle

indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attivita' che  abbiano  fatto  ricorso  alle  norme

tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015,

cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno  7  agosto

2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente  Comando  dei

vigili del fuoco, entro nove mesi dalla  pubblicazione  del  presente

decreto, la segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  di  cui

all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,

n. 151, attestante  l'attuazione  almeno  delle  misure  relative  a:

S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione,

trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia

elettrica); S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di

prestazione II  di  S.6  (misura  di  controllo  dell'incendio);  S.5

(misure di gestione della sicurezza antincendio);  V.7.4.4  (gestione

della sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove  prevista;

livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed  allarme),

ove previsto.

 

Art. 2

Misure gestionali di mitigazione del rischio  da  osservare  sino  al

completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici  scolastici

ed i locali adibiti a scuola

 

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione

tecnica in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  degli

impianti, le istituzioni scolastiche e gli  enti  locali  proprietari

degli edifici scolastici e dei locali adibiti a  scuola,  nelle  more

del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative

di prevenzione incendi,  individuano,  nell'ambito  delle  rispettive

competenze, idonee misure gestionali di mitigazione  e  compensazione

del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle

disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1  sono  individuate  dai

soggetti responsabili di cui al  medesimo  comma,  anche  tra  quelle

previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto  del

Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la  specifica

valutazione del rischio incendio, che tenga  conto,  in  particolare,

delle carenze e delle  non  conformita'  presenti  all'interno  delle

attivita' stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando

quanto indicato al comma  2,  si  forniscono  di  seguito,  a  titolo

indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali

da adottare:

a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le

effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;

b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco

inferiori a quelle previste;

c. garantire che  l'affollamento  dell'attivita'  e  la  relativa

distribuzione degli occupanti in ogni  condizione  di  esercizio  sia

compatibile  con  il  sistema  di  esodo   esistente,   eventualmente

riducendo l'affollamento presente;

d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e

secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attivita',  una

costante attivita' di sorveglianza volta ad  accertare,  visivamente,

la  permanenza  delle  normali  condizioni  operative,  della  facile

accessibilita' e dell'assenza di danni materiali;

e. potenziare il numero di lavoratori incaricati  dell'attuazione

delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del

piano  di  emergenza  coerentemente  alla  valutazione  del   rischio

connessa al  mancato  adeguamento  antincendio  dell'attivita';  tali

addetti antincendio, svolgono controlli  preventivi  e  vigilano  sul

mantenimento  delle   misure   compensative   attuate   nel   periodo

transitorio, unitamente ai  compiti  della  propria  mansione.  Detti

lavoratori incaricati possono essere integrati anche  avvalendosi  di

personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in  appalto

del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori  economici

con      comprovata      idoneita'      professionale,      capacita'

economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  in  conformita'   al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f. assicurare  ai  lavoratori  incaricati  dell'attuazione  delle

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano

di emergenza la frequenza del corso di  formazione  antincendio  tipo

3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno  2

settembre 2021,  ed  il  conseguimento  dell'attestato  di  idoneita'

tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.

512;

g. provvedere all'integrazione dell'informazione  dei  lavoratori

sui rischi specifici derivanti dal  mancato  adeguamento  antincendio

dell'attivita';

h.  effettuare,  in  aggiunta  alle  prove  di  evacuazione  gia'

previste  dalla   vigente   normativa,   almeno   due   esercitazioni

antincendio  all'anno  in  linea  con  gli  scenari  individuati  nel

documento di valutazione dei rischi;

i. integrare il piano di emergenza con le  misure  specifiche  in

caso di presenza di cantieri all'interno delle attivita'.

4. L'attuazione delle misure  di  cui  alle  lettere  d)  e  h)  e'

riportata nel registro dei controlli,  adottato  nel  rispetto  della

normativa vigente.

5. La valutazione del  rischio  incendio  di  cui  al  comma  2  e'

mantenuta agli atti dell'attivita' e resa prontamente disponibile  in

occasione dei controlli delle autorita' competenti.

 

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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