(Prevenzione incendi nelle scuole: le novità del D.M. 31 marzo 2026)
Con la pubblicazione del D.M. 31 marzo 2026 D.M. 31 marzo 2026 («Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola», Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026), sono state definite le nuove disposizioni in materia di prevenzione incendi per gli edifici e locali scolastici.
Si tratta di un provvedimento di particolare rilevanza, in quanto introduce un meccanismo vincolante e tecnicamente strutturato per l’adeguamento antincendio delle scuole, che dovrà avvenire tassativamente entro il 31 dicembre 2027.
Di fatto, non si tratta di una nuova proroga, ma della definizione puntuale di prescrizioni che fissano un percorso obbligato per giungere alla piena attuazione delle regole di prevenzioni incendi nelle scuole. Un percorso caratterizzato da tappe intermedie verificabili e di riferimenti tecnici puntuali che non lasciano margini interpretativi su cosa fare e quando farlo.
Il primo passo…
Dall’analisi del decreto 31 marzo 2026[1] si evince immediatamente che l’adeguamento antincendio di edifici e locali scolastici dovrà essere realizzato in modo graduale, attraverso due distinte scadenze temporali espressamente individuate. In particolare, una prima fase prevede il termine a nove mesi dalla pubblicazione del decreto, mentre la seconda e conclusiva fase è fissata al 31 dicembre 2027.
Per quanto concerne le disposizioni da attuare nella prima fase, il decreto richiede la presentazione della Scia, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 2011 1, e impone che questa segnalazione sia tecnicamente “sostenuta” da un insieme preciso di condizioni già realizzate e verificabili (vedere la tabella 1).
TAB 1 – GLI ADEGUAMENTI ENTRO L’8 GENNAIO 2027…
| Ambito | Prescrizioni | Riferimento tecnico |
| Procedura | Presentazione Scia
ai vigili del fuoco |
D.P.R. n. 151/2011 |
| Impianti elettrici | Conformità impianto
interruttore general con sgancio a distanza |
D.M. 26 agosto 1992
punto 7.0 |
| Illuminazione
di sicurezza |
Presenza illuminazione
esodo ≥ 5 lux |
D.M. 26 agosto 1992
punto 7.1 lettera a) |
| Allarme/diffusione
sonora |
Sistema di allarme
o diffusione sonora funzionante |
D.M. 26 agosto 1992
punto 7.1 lettera b) e punto 8 |
| Estintori | Installazione estintori (≥ 13A 89BC, 1 ogni 200 m2, minimo due/piano) | D.M. 26 agosto 1992
punto 9.2 |
| Segnaletica | Segnaletica di sicurezza
ed esodo conforme |
D.M. 26 agosto 1992
punto 10 |
| Gestione sicurezza | Registro controlli aggiornato | D.M. 26 agosto 1992
punto 12 |
| Emergenza | Piano di emergenza
e due prove evacuazione annue |
D.M. 26 agosto 1992
punto 12.0 |
| Vie di esodo | Uscite libere, porte efficienti | D.M. 26 agosto 1992
punti 12.1 – 12.2 |
| Controlli | Verifiche periodiche impianti e presidi | D.M. 26 agosto 1992
punto 12.3 |
| Gestione materiali | Limitazioni su infiammabili, gas, depositi | D.M. 26 agosto 1992
punti 12.4 – 12.9 |
| Responsabilità | Mantenimento condizioni di sicurezza | D.M. 26 agosto 1992
punto 12.10 |
È qui che il richiamo puntuale al decreto ministeriale del 26 agosto 1992 2 diventa determinante, perché individua con esattezza il livello minimo di sicurezza che ogni scuola deve garantire nel breve tempo. Infatti, con il primo comma dell’art. 1 è stabilita l’attuazione delle disposizioni previste dal decreto 26 agosto 1992 ai punti 7.0, 7.1, 8, 9.2, 10 e 12.
In particolare, è previsto che per ogni complesso scolastico sia garantita la conformità alla regola dell’arte degli impianti elettrici e la presenza di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all’impianto elettrico dell’attività (punto 7.0). Questo interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell’ingresso o in posizione presidiata.
Inoltre, si segnala che le scuole devono essere dotate anche di un impianto elettrico di sicurezza (alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria) dedicato all’alimentazione del sistema di illuminazione di sicurezza e per l’impianto di allarme (punto 7.1). L’attivazione di questo impianto deve essere possibile anche manualmente e la sorgente deve assicurare un’autonomia di almeno trenta minuti.
A questo si collega direttamente il rispetto delle specifiche relative ai sistemi di allarme, che devono essere in grado di raggiungere tutti gli occupanti dell’edificio in modo chiaro e inequivocabile. Al riguardo, secondo quanto stabilito dal punto 8 e punto 8.1 del decreto del 1992, il comando deve essere collocato in un ambiente costantemente presidiato durante l’attività scolastica, mentre le caratteristiche dell’impianto devono consentire la diffusione del segnale di pericolo in ogni ambiente.
Sul piano della protezione antincendio, la presenza degli estintori portatili deve rispettare criteri quantitativi e prestazionali ben definiti (punto 9.2). È previsto che deve essere installato almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento, con un minimo di due estintori per piano, di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 BC.
La segnaletica di sicurezza completa il quadro delle misure tecniche immediatamente richieste; deve essere conforme alla normativa vigente e specificamente orientata alla prevenzione incendi, con indicazioni chiare dei percorsi di esodo, delle uscite e dei dispositivi di sicurezza (punto 10).
Per quanto concerne le norme di esercizio, è previsto il rispetto delle disposizioni definite nel punto 12 del decreto del 1992. In particolare, il titolare dell’attività deve predisporre e mantenere aggiornato un registro dei controlli periodici in cui siano tracciati tutti gli interventi relativi agli impianti, ai presidi antincendio e alle condizioni di sicurezza. Contestualmente deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere effettuate prove di evacuazione almeno due volte l’anno (punto 12.0).
La gestione operativa impone inoltre che le vie di uscita siano mantenute costantemente sgombre (punto 12.1) e che le porte di sicurezza conservino piena funzionalità e facilità di apertura, con verifiche effettuate prima dell’inizio delle attività (punto 12.2).
Gli impianti e le attrezzature di sicurezza devono essere controllati periodicamente per garantirne l’efficienza (punto 12.3), mentre nei locali con presenza di materiali infiammabili devono essere rispettati divieti rigorosi sull’uso di fiamme libere (punto 12.4) e sulla gestione dei liquidi combustibili (punto 12.5).
Va ricordato, inoltre, che il decreto 26 agosto 1992 richiama anche il divieto di deposito e utilizzo non controllato di gas compressi o liquefatti (punto 12.6) e l’obbligo di interrompere le alimentazioni di combustibile al termine delle attività (punto 12.7). L’organizzazione degli archivi e dei depositi deve garantire condizioni di sicurezza attraverso corridoi di passaggio e distanze adeguate (punti 12.8 e 12.9).
Infine, viene ribadita la responsabilità del titolare dell’attività nel mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza senza alterazioni, eventualmente avvalendosi di una figura dedicata (punto 12.10).
In questa prima scadenza si concentra quindi un passaggio cruciale. Non viene richiesto di completare l’adeguamento, ma di dimostrare che la scuola è già in grado di gestire un’emergenza in modo organizzato, con impianti funzionanti, presidi presenti e un sistema di gestione attivo e documentato. È una soglia minima solo in apparenza, perché in realtà richiede un livello di consapevolezza tecnica e organizzativa che segna il vero cambio di passo rispetto al passato.
…e il secondo
Il secondo passaggio, fissato al 31 dicembre 2027, rappresenta invece il completamento dell’intero quadro. Entro questa data devono essere attuate tutte le restanti disposizioni del decreto 26 agosto 1992, senza esclusioni (vedere la tabella 2). Questo significa intervenire su compartimentazioni, resistenza al fuoco delle strutture, vie di esodo, larghezze, lunghezze e caratteristiche dei percorsi, impianti tecnologici, eventuali sistemi automatici di spegnimento e ogni altro requisito previsto dalla regola tecnica. A conclusione, deve essere presentata una nuova Scia che attesti il pieno adeguamento dell’attività, segnando il passaggio definitivo da una condizione transitoria a una conforme.
TAB 2 - …E QUELLI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2027
| Ambito | Prescrizioni | Riferimento tecnico |
| Procedura | Nuova Scia attestante
conformità completa |
D.P.R. n. 151/2011 |
| Adeguamento generale | Attuazione completa
di tutte le misure antincendio |
D.M. 26/08/1992
(tutti i punti) |
| Strutture | Resistenza al fuoco
compartimentazioni |
D.M. 26 agosto 1992 |
| Vie di esodo | Dimensionamento, lunghezze
uscite |
D.M. 26 agosto 1992 |
| Impianti | Impianti elettrici, sicurezza
eventuale spegnimento |
D.M. 26 agosto 1992 |
| Gestione | Sistema organizzativo
pienamente conforme |
D.M. 26 agosto 1992
punto 12 |
| Verifica finale | Certificazione
completa ai Vvf |
Scia finale |
Un aspetto tecnicamente rilevante è che il decreto non impone un unico percorso progettuale. Al riguardo si segnala che accanto all’applicazione integrale del decreto del 1992, viene confermata la possibilità di utilizzare il codice di prevenzione incendi, introdotto con il decreto del 3 agosto 2015 3 e integrato per le scuole dal decreto del 7 agosto 2017 4 . Tuttavia, questa flessibilità non incide sugli obblighi iniziali. Anche chi adotta il codice deve, entro nove mesi, presentare la Scia dimostrando l’attuazione di specifiche misure individuate con altrettanta precisione tecnica (vedere la tabella 3).
TAB 3 - ADEMPIMENTI ALTERNATIVI CON L’UTILIZZO DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
| Ambito | Adempimento
entro nove mesi |
Riferimento Codice |
| Procedura | Scia con misure
minime attuate |
D.P.R. n. 151/2011 |
| Strategia progettuale | Soluzioni progettuali | S.10.4 |
| Impianti elettrici | Sicurezza
degli impianti elettrici |
S.10.6.1 |
| Esodo | Segnaletica esodo
e orientamento |
S.4.5.9 |
| Controllo incendio | Livello prestazione II | S.6 |
| Gestione sicurezza | Misure di gestione
della sicurezza antincendio |
S.5 |
| Attività scolastiche | Gestione
della sicurezza antincendio |
V.7.4.4 |
| Segnaletica | Segnaletica di sicurezza | Codice |
| Rivelazione/allarme | Livello prestazione almeno II | S.7 |
In questo caso i riferimenti si spostano sui capitoli del codice. Viene richiesto di dimostrare l’adozione di soluzioni progettuali coerenti con il capitolo S.10.4, la conformità degli impianti elettrici secondo S.10.6.1, la presenza della segnaletica di esodo e orientamento prevista dal punto S.4.5.9, nonché l’adozione di un livello di prestazione almeno pari al livello II per il controllo dell’incendio secondo S.6. A ciò si affianca l’obbligo di implementare le misure gestionali del capitolo S.5, integrate con quanto previsto nella sezione V.7.4.4 specifica per le attività scolastiche, oltre alla presenza della segnaletica di sicurezza e, ove previsto, di sistemi di rivelazione e allarme con livello di prestazione almeno pari al livello II secondo S.7. Anche in questo caso emerge chiaramente che il legislatore ha individuato con puntualità le misure minime immediatamente verificabili, indipendentemente dal percorso tecnico scelto.
Misure da attuare nell’immediato
Accanto agli adempimenti tecnici e alle relative scadenze, il decreto introduce un elemento di particolare rilievo rappresentato dalle misure gestionali di mitigazione del rischio, le quali non assumono carattere accessorio o facoltativo, bensì configurano un obbligo pieno e immediatamente operativo fino al completamento degli interventi di adeguamento (vedere la tabella 4). In questo ambito, attraverso l’articolo 2 del decreto 31 marzo 2026 è stabilito l’obbligo di individuare e adottare idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo derivante dalla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi. In altri termini, fino al conseguimento della piena conformità, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola sono tenuti a dimostrare la capacità di gestire il rischio residuo in modo consapevole, strutturato e adeguatamente documentato.
TAB 4 - MISURE GESTIONALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGO IMMEDIATO)
| Ambito | Cosa fare concretamente | Riferimento
D.M. 31 marzo 2026 |
| Valutazione rischio | Aggiornare il D.V.R. incendio
considerando carenze e non conformità |
Art. 2, comma 2 |
| Riduzione rischio | Limitare il carico di incendio
(materiali combustibili) |
Art. 2, comma 3
lettera a) |
| Materiali | Eliminare o sostituire
materiali non conformi alla reazione al fuoco |
Art. 2 comma 3
lettera b) |
| Affollamento | Verificare le compatibilità
con le vie di esodo e ridurre se necessario l'affollamento |
Art. 2, comma 3
lettera c) |
| Sorveglianza | Attivare controlli visivi continui
su condizioni di sicurezza |
Art. 2, comma 3
lettera d) |
| Personale | Aumentare addetti antincendio
in base al rischio |
Art. 2, comma 3
lettera e) |
| Supporto esterno | Possibile utilizzo
di personale qualificato esterno |
Art. 2, comma 3
lettera e) |
| Formazione | Corso antincendio
tipo 3 |
Art. 2, comma 3
lettera f) |
| Informazione | Informare i lavoratori
sui rischi specifici dell’edificio |
Art. 2, comma 3
lettera g) |
| Esercitazioni | Almeno due prove
antincendio annue aggiuntive |
Art. 2, comma 3
lettera. h) |
| Piano emergenza | Aggiornare il piano
anche per presenza di cantieri |
Art. 2, comma 3
lettera i) |
| Tracciabilità | Registrare controlli
e prove nel registro |
Art. 2, comma 4 |
| Documentazione | Conservare e rendere
disponibile la valutazione del rischio |
Art. 2, comma 5 |
Il punto di partenza è sempre la valutazione del rischio incendio, che deve essere aggiornata tenendo conto delle carenze effettivamente presenti nell’edificio. Non si tratta di un documento statico, ma di uno strumento operativo che guida tutte le scelte successive. È proprio sulla base di questa analisi che devono essere individuate le misure compensative, anche facendo riferimento al sistema di gestione previsto dal codice di prevenzione incendi.
La prima leva concreta è la riduzione del carico di incendio. Questo significa intervenire su arredi, materiali didattici, archivi e depositi, limitando la presenza di materiali combustibili a quanto strettamente necessario e rendendola coerente con la reale capacità delle strutture di resistere al fuoco. Parallelamente, devono essere eliminati o sostituiti tutti quei materiali che presentano caratteristiche di reazione al fuoco non adeguate, perché rappresentano un fattore di propagazione dell’incendio.
Un secondo ambito fondamentale è la gestione delle presenze. L’affollamento non può più essere dato per scontato, ma deve essere verificato rispetto alla reale capacità di esodo disponibile. Dove le vie di fuga non sono ancora adeguate, può diventare necessario limitare il numero di occupanti o riorganizzare gli spazi e gli orari, in modo da mantenere condizioni di sicurezza accettabili.
Grande rilievo assume poi la sorveglianza continua degli ambienti. Non si parla di controlli occasionali, ma di un’attività pianificata e costante, finalizzata a verificare che le condizioni di esercizio restino sicure nel tempo. Questo include la verifica visiva delle vie di esodo, l’accessibilità dei presidi antincendio, l’assenza di ostacoli o danni e il mantenimento delle condizioni operative. È un cambio di approccio importante, perché introduce una logica di presidio attivo e quotidiano.
Il decreto interviene in modo deciso anche sull’organizzazione del personale. Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere aumentato in funzione del rischio reale e del livello di non conformità dell’edificio. Queste figure non hanno solo un ruolo formale, ma operativo, perché devono effettuare controlli preventivi e vigilare sul rispetto delle misure compensative durante tutta la fase transitoria. È prevista anche la possibilità di integrare il personale interno con risorse esterne qualificate, soprattutto nei contesti più complessi.
La formazione diventa quindi un elemento centrale. Gli addetti devono frequentare corsi di livello elevato, nello specifico il percorso di tipo 3 previsto dal decreto del 2 settembre 2021 5, e conseguire l’idoneità tecnica rilasciata dai vigili del fuoco. Questo garantisce che la gestione dell’emergenza non sia improvvisata, ma affidata a personale realmente preparato.
Accanto alla formazione, è obbligatoria un’informazione più mirata a tutto il personale scolastico, che deve essere reso consapevole dei rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento dell’edificio. Non basta conoscere le procedure standard, ma occorre comprendere le criticità reali della struttura in cui si opera.
Le esercitazioni assumono un ruolo ancora più strategico. Oltre a quelle già previste, devono essere effettuate almeno due prove antincendio all’anno costruite su scenari coerenti con la valutazione del rischio. Questo significa simulare situazioni realistiche, anche legate alle carenze presenti, per verificare l’efficacia delle procedure e la capacità di risposta dell’organizzazione.
Il piano di emergenza deve essere conseguentemente aggiornato e reso dinamico, includendo anche condizioni particolari come la presenza di cantieri all’interno dell’edificio, che introducono ulteriori rischi e modificano le vie di esodo o le condizioni operative.
Un elemento spesso sottovalutato ma reso esplicito dal decreto è la necessità di tracciare queste attività. La sorveglianza e le esercitazioni devono essere registrate, creando una evidenza documentale che dimostri la continuità e l’efficacia delle misure adottate. Allo stesso modo, la valutazione del rischio deve essere conservata e resa disponibile in caso di controlli.
Di fatto, la mitigazione del rischio non è un insieme di buone pratiche generiche, ma un sistema strutturato che coinvolge organizzazione, persone e comportamenti. È ciò che consente di “tenere in sicurezza” la scuola nel periodo transitorio, trasformando una situazione di non piena conformità tecnica in una condizione comunque gestita e controllata. Ed è proprio su questo equilibrio tra limiti strutturali e capacità gestionale che si gioca la reale efficacia del decreto fino al traguardo del 2027.
Nel complesso, il decreto costruisce un equilibrio tra obblighi immediati e adeguamenti progressivi, ma lo fa attraverso un linguaggio tecnico preciso, fatto di richiami puntuali a norme, paragrafi e livelli di prestazione. Non si limita a indicare obiettivi generici, ma definisce esattamente quali misure devono essere presenti entro pochi mesi e quali devono essere completate entro il 2027.
È proprio questa precisione a rappresentare il punto di forza e la sfida principale. Da un lato, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola hanno finalmente un quadro chiaro di cosa fare, con riferimenti normativi inequivocabili. Dall’altro, diventa difficile giustificare ulteriori ritardi, perché ogni fase è già tecnicamente definita. La scadenza del 31 dicembre 2027 non è solo un termine amministrativo, ma il punto finale di un percorso già scandito nei suoi passaggi essenziali.
(Prevenzione incendi nella scuole: le novità del D.M. 31 marzo 2026)
1 D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi» (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011).
2 D.M. 2 settembre 2021 - «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio» (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).
3 D.M. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, n. 51).
4 D.M. 7 agosto 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017).
5 D.M. 2 settembre 2021 - «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio» (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).
(Prevenzione incendi nelle scuole: le novità del D.M. 31 marzo 2026)