Acqua e salute: ratificato il protocollo di Londra

Legge 10 aprile 2026, n. 64

(Acqua e salute: ratificato il protocollo di Londra)

Con la legge 10 aprile 2026, n. 64 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2026) l'Italia ha ratificato il protocollo di Londra su acqua e salute. La convenzione risale al 1999.

Il protocollo, come linea generale, prevede la protezione della salute e del benessere umano, sia dei singoli sia della collettività, in un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici, e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo delle acque.

Più nel dettaglio:

  • proteggere la salute pubblica e le risorse idriche (corsi d'acqua transfrontalieri e laghi internazionali);
  • considerare non solo l'acqua potabile, ma anche la gestione delle acque di scarico, le acque di balneazione e la sicurezza dei prodotti agricoli irrigati;
  • i Paesi firmatari devono definire obiettivi specifici per la qualità dell'acqua e l'accesso ai servizi igienico-sanitari;
  • mettere in atto sistemi di monitoraggio che includa la riduzione delle malattie veicolate da acqua contaminata e il monitoraggio delle aree non fornite da acquedotti.

 

Le disposizioni del protocollo si applicano:
a) alle acque superficiali;
b) alle acque sotterranee;
c) agli estuari;
d) alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per
l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi;
e) alle acque confinate generalmente destinate alla
balneazione;
f) alle acque durante il processo di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;
g) alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta, trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.

Qui di seguito il testo della legge di ratifica e in coda quello integrale del protocollo.

Legge 10 aprile 2026, n. 64 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della
Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi
d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra
il 17 giugno 1999. (26G00072)

(Gazzetta Ufficiale n.102 del 5 maggio 2026)
  Vigente al: 6 maggio 2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla
protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei
laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

 

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Protocollo
stesso.

 

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 2026

Traduzione*

* Traduzione non ufficiale del testo in lingua inglese MP.WAT/2000/1

 

EUR/ICP/EHCO 020205/8Fin
Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla
protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e
dei laghi internazionali
Fatto a Londra il 17 giugno 1999

Le Parti al presente Protocollo,

considerando che l'acqua e' un elemento essenziale per la vita e
che la disponibilita' di risorse idriche in quantita' e qualita'
sufficienti a rispondere al fabbisogno umano di base e' il
presupposto per migliorare la salute e garantire lo sviluppo
sostenibile;
riconoscendo i benefici per la salute e il benessere umano che
derivano dall'utilizzo di acque salubri e pulite e da un ambiente
acquatico equilibrato e pienamente funzionante;
consapevoli che le acque superficiali e sotterranee sono risorse
rinnovabili con una limitata capacita' di recupero a seguito di
impatti negativi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo,
derivanti dalle attivita' umane; che il mancato rispetto di tali
limitazioni puo' provocare effetti negativi, a breve e a lungo
termine, sulla salute e sul benessere di coloro i quali dipendono da
tali risorse e dalla loro qualita' e che pertanto e' essenziale una
gestione sostenibile del ciclo idrologico per soddisfare il
fabbisogno umano e per proteggere l'ambiente;
consapevoli anche delle conseguenze per la salute pubblica
derivanti da carenze di acqua nelle quantita' e della qualita'
sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo delle persone, nonche'
dei gravi effetti prodotti da tali carenze, in particolare sui gruppi
vulnerabili, svantaggiati ed esclusi sotto il profilo sociale;
consapevoli che la prevenzione, il controllo e la riduzione delle
patologie legate all'utilizzo delle acque sono compiti importanti e
urgenti che possono essere adempiuti in maniera soddisfacente solo
attraverso una maggiore cooperazione a tutti i livelli e tra tutti i
settori, sia all'interno dei singoli paesi sia tra Stati diversi;
consapevoli anche che la sorveglianza delle patologie legate
all'utilizzo delle acque e l'istituzione di sistemi di allarme rapido
e risposta sono aspetti importanti della prevenzione, del controllo e
della riduzione delle suddette patologie;
basandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite
sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro, 1992), in
particolare la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo
sostenibile e l'Agenda 21, nonche' sul programma per l'applicazione
ulteriore dell'Agenda 21 (New York, 1997) e sulla successiva
decisione della Commissione per lo sviluppo sostenibile sulla
gestione sostenibile delle acque dolci (New York, 1998);
traendo ispirazione dalle disposizioni applicabili contenute
nella Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei
corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e
sottolineando la necessita' di incentivare la piu' ampia applicazione
delle disposizioni in questione e di integrare la Convenzione con
altre misure atte ad aumentare la protezione della salute pubblica;
facendo riferimento alla Convenzione del 1991 sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, alla
Convenzione del 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti
industriali, alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sul
diritto in materia di uso dei corsi d'acqua internazionali per scopi
diversi dalla navigazione (Convention on the Law of the
Non-Navigational Uses of International Watercourses) e alla
Convenzione del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione
dei cittadini al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in
materia di ambiente;
facendo inoltre riferimento ai principi, ai traguardi e alle
raccomandazioni pertinenti della Carta europea sull'ambiente e sulla
salute del 1989, della dichiarazione di Helsinki del 1994 su ambiente
e salute e alle dichiarazioni, raccomandazioni e risoluzioni
ministeriali del processo «Ambiente per l'Europa»;
riconoscendo le basi solide e l'importanza di altre iniziative,
strumenti e processi europei in campo ambientale, nonche' la
preparazione e la realizzazione di piani d'azione nazionali in
materia di ambiente e di salute e di piani d'azione nazionali per
l'ambiente;
approvando l'impegno gia' profuso dalla Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite e dall'Ufficio regionale per l'Europa
dell'Organizzazione mondiale della Sanita' al fine di rafforzare la
cooperazione bilaterale e multilaterale per la prevenzione, il
controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo
idrico;
incoraggiate dai molti esempi di risultati positivi conseguiti
dagli Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite e degli Stati membri del Comitato regionale per
l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanita' nella riduzione
dell'inquinamento e nel mantenimento o nel ripristino di ambienti
acquatici in grado di favorire la salute e il benessere umano,

hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1.
Scopo

 

Il presente Protocollo ha lo scopo di promuovere a tutti i
livelli opportuni, su scala nazionale e in contesti transfrontalieri
e internazionali, la protezione della salute e del benessere umano,
sia dei singoli sia della collettivita', in un quadro di sviluppo
sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione
degli ecosistemi acquatici, e prevenendo, controllando e riducendo le
patologie connesse con l'utilizzo delle acque.

 

Art. 2.
Definizioni

 

Ai fini del presente Protocollo,
1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle acque»
designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana,
quali decesso, disabilita', malattie o disfunzioni causati,
direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da
modifiche della loro quantita' e qualita';
2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o
che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere,
cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini
analoghi;
3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che
si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di
saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo;
4. l'espressione «acque confinate» designa i corpi idrici
artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque
costiere, all'interno o all'esterno di un edificio;
5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque
superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o piu'
Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso
delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare
l'estuario, il limite di queste acque e' una linea retta tracciata
attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa
marea sulle rive;
6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie
connesse con l'utilizzo idrico» designa tutti gli effetti collaterali
significativi per la salute umana, quali decesso, disabilita',
malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella
giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente o
indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della
loro quantita' e qualita' in una zona che rientra nella giurisdizione
di un'altra Parte contraente, a prescindere dal fatto che tali
effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero;
7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi
grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque
transfrontaliere, causato da un'attivita' umana la cui origine fisica
e' situata interamente o in parte in una zona soggetta alla
giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce
sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra
Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente puo'
assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo,
per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima, il
paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure
interazioni di alcuni di questi fattori; puo' trattarsi anche di un
pericolo per il patrimonio culturale o alle condizioni
socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori;
8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il
trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di
escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati
attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo
nucleo domestico o una singola impresa;
9. l'espressione «sistema di collettamento» designa:
a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei
domestici o imprese, e/o
b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie
di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche
la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il
riutilizzo delle acque reflue industriali,
che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa
privata o da una partnership dei due settori;
10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per
lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque
all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera
sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati;
11. il termine «il pubblico» designa una o piu' persone fisiche o
giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
12. l'espressione «autorita' pubblica» designa:
a) l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro
livello,
b) le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni
amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi
doveri, attivita' o servizi specifici nel settore dell'ambiente,
della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e
della fornitura idriche,
c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita
di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il
controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b),
d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione
economica regionale menzionata all'articolo 21 che sia Parte
contraente al presente Protocollo.
La presente definizione non include enti o istituzioni che
agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative;
13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili
dell'unita' territoriale al di sotto dello Stato;
14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992
sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri
e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992;
15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa
l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi
dell'articolo 17 della stessa;
16. il termine «Parte» designa, salvo diversa indicazione, uno
Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui
all'articolo 21 che abbiano convenuto di essere vincolati dal
presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in
vigore;
17. l'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo
istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.

 

Art. 3.
Campo di applicazione

 

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:
a) alle acque superficiali;
b) alle acque sotterranee;
c) agli estuari;
d) alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per
l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la
pesca dei molluschi;
e) alle acque confinate generalmente destinate alla
balneazione;
f) alle acque durante il processo di estrazione, trasporto,
trattamento o fornitura;
g) alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta,
trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.

 

Art. 4.
Disposizioni generali

 

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per
prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse
all'acqua nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica intesi
a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, una qualita'
delle acque ambientali che non salute umana e la protezione degli
ecosistemi acquatici.
2. In particolare le Parti adottano tutti i provvedimenti
opportuni per garantire:
a) forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non si
rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e sostanze che, per
numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per la
salute umana. Tali provvedimenti includono la protezione delle
risorse idriche utilizzate come sorgenti di acqua potabile, il
trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la
manutenzione di sistemi di collettamento;
b) un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da
proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in
particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la
manutenzione di sistemi di collettamento;
c) l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come
fonti di acqua potabile, e dei rispettivi ecosistemi acquatici,
contro l'inquinamento provocato da altre fonti, ivi inclusa
l'agricoltura, l'industria e scarichi ed emissioni di sostanze
pericolose di altro genere. I suddetti provvedimenti intendono
ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le emissioni
di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per gli
ecosistemi acquatici;
d) sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana
contro patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino
dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o
l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue
a scopi irrigui o di fanghi di depurazione per l'agricoltura o
l'acquicoltura;
e) sistemi efficaci per monitorare situazioni che potrebbero
degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo
idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi che essi
comportano.
3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione»
utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua
potabile e i sistemi di raccolta e depurazione che rispettano le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione di
ciascuna misura proposta alla luce di tutte le implicazioni che
ciascuna di esse comporta, compresi i benefici, gli svantaggi e i
costi per:
a) la salute umana;
b) le risorse idriche;
c) lo sviluppo sostenibile;
Tale valutazione tiene conto dei diversi nuovi impatti che
ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali.
5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per creare
un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che
consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare
il proprio contributo per migliorare la gestione idrica al fine di
prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con
l'utilizzo idrico.
6. Le Parti chiedono alle autorita' pubbliche che valutano la
possibilita' di intraprendere azioni che possano avere un impatto
significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel
campo di applicazione del presente Protocollo, o che approvano
l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in debita
considerazione l'impatto potenziale delle suddette azioni sulla
salute pubblica.
7. Laddove una Parte sia firmataria della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
le autorita' pubbliche della Parte in questione, che devono
conformarsi alle disposizioni di quest'ultima in relazione ad
un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6
del presente articolo rispetto alla medesima azione.
8. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i
diritti delle Parti di mantenere in vigore, adottare o realizzare
misure piu' rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo.
9. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i
diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo derivanti
dalla Convenzione o da qualsiasi altro accordo internazionale in
vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del Protocollo
siano piu' rigorose delle corrispondenti disposizioni della
Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.

 

Art. 5.
Principi e strategie

 

Quando adottano le misure di attuazione del presente Protocollo,
le Parti si ispirano, in particolare, ai seguenti principi e alle
seguenti strategie:
a) il principio di precauzione, in virtu' del quale esse non
rinviano l'applicazione di provvedimenti destinati a prevenire,
tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo
idrico, adducendo come motivo il fatto che la ricerca scientifica non
ha definitivamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalita'
tra il fattore cui tali provvedimenti sono destinati, da un lato, e
il potenziale contributo del fattore in questione alla prevalenza di
patologie connesse con l'utilizzo delle acque e/o a eventuali impatti
transfrontalieri, dall'altro;
b) il principio «chi inquina paga», in virtu' del quale i costi
dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione
dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore;
c) gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite
e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano
di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche
ambientali e di sviluppo; essi hanno inoltre la responsabilita' di
garantire che le attivita' che rientrano nell'ambito della loro
giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all'ambiente
di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro
giurisdizione nazionale;
d) le risorse idriche sono gestite in modo da soddisfare i
bisogni della generazione attuale, senza compromettere le
possibilita', per le generazioni future, di soddisfare i propri;
e) occorre adottare provvedimenti preventivi per evitare
epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per
proteggere le risorse idriche impiegate come fonti di acqua potabile,
in quanto tali provvedimenti affrontano il danno in maniera piu'
efficace e possono essere piu' efficaci sotto il profilo dei costi
rispetto ai provvedimenti correttivi;
f) l'azione di gestione delle risorse idriche deve essere
adottata al livello amministrativo piu' di dettaglio possibile;
g) l'acqua ha un valore sociale, un valore economico e un
valore ambientale e deve pertanto essere gestita in modo tale da
conseguire la combinazione piu' accettabile e sostenibile di tali
valori;
h) occorre incentivare l'uso efficiente dell'acqua attraverso
strumenti economici e un'opera di sensibilizzazione;
i) l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico
al processo decisionale in materia di acqua e salute sono necessari,
inter alia, per incrementare la qualita' e migliorare l'attuazione
delle decisioni adottate, per sensibilizzare il pubblico a tali temi,
per offrire al pubblico la possibilita' di esprimere i propri timori
e per consentire alle autorita' pubbliche di tenere tali timori nella
dovuta considerazione. L'accesso e la partecipazione devono essere
integrati da un accesso adeguato al controllo giurisdizionale e
amministrativo delle decisioni applicabili;
j) le risorse idriche devono essere gestite, nei limiti del
possibile, in maniera integrata sulla base dei bacini idrografici,
con il fine di stabilire un legame tra sviluppo socioeconomico e
protezione degli ecosistemi naturali e di mettere in relazione la
gestione delle risorse idriche alle misure normative riguardanti
altri comparti ambientali. Un simile approccio integrato dovrebbe
applicarsi all'intero bacino idrografico, sia esso transnazionale o
meno, comprese le acque costiere associate, la falda acquifera
sotterranea o la parte pertinente di tale bacino idrografico o falda
acquifera;
k) particolare attenzione merita la protezione delle persone
particolarmente vulnerabili a patologie connesse con l'utilizzo delle
risorse idriche;
l) occorre garantire un accesso alle acque, a parita' di
condizioni e sufficiente in termini quantitativi e qualitativi, a
tutti i membri della popolazione, in particolare a quelli in
situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale;
m) a fronte dei diritti di utilizzo delle acque prescritti dal
diritto pubblico e privato, le persone fisiche e giuridiche e le
istituzioni del settore pubblico o privato devono contribuire alla
tutela dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse
idriche;
n) nell'attuazione del presente Protocollo e' necessario tenere
in dovuta considerazione i problemi, le esigenze e le conoscenze
locali.

 

Art. 6.
Obiettivi e date di realizzazione

 

1. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel presente
Protocollo, le Parti perseguono le finalita' espresse di seguito:
a) accesso all'acqua potabile per tutti;
b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti;
da realizzarsi in un contesto di sistemi integrati di gestione
idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle risorse idriche,
ad una qualita' delle acque nell'ambiente che non pregiudichi la
salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.
2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica obiettivi
su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli di
prestazione da conseguire o da mantenere, per garantire un livello
elevato di protezione contro le patologie connesse con l'utilizzo
delle acque. Gli obiettivi in questione vengono riesaminati a
scadenze periodiche. In questo contesto le Parti adottano tutte le
opportune disposizioni pratiche o di altro genere per garantire la
partecipazione del pubblico, in un quadro equo e trasparente, e
garantiscono che si tengano in debito conto i risultati della
partecipazione pubblica. Ad eccezione delle circostanze nazionali o
locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e
la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, gli
obiettivi riguardano, inter alia, i seguenti elementi:
a) qualita' dell'acqua potabile fornita, alla luce delle linee
guida sulla qualita' dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale
della sanita';
b) riduzione della scala di epidemie e casi di patologie
connesse con l'utilizzo idrico;
c) area del territorio o dimensione o percentuali di
popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per
la fornitura di acqua potabile o relativamente alle quali deve essere
altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile;
d) area del territorio o dimensione o percentuali di
popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per
la raccolta e di depurazione o relativamente alle quali deve essere
altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione;
e) livelli di prestazione che tali sistemi di collettamento per
la fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o sistemi di tipo
diverso, devono conseguire;
f) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione
delle forniture idriche e dei servizi di raccolta e depurazione,
compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti di acqua
potabile;
g) presenza di scarichi di:
i. acque reflue non trattate,
ii. tracimazioni di acque meteoriche non trattate,
provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue che si
riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
h) qualita' degli scarichi di acque reflue provenienti da
impianti di trattamento delle acque reflue che si riversano nelle
acque di cui al presente Protocollo;
i) smaltimento o riutilizzo dei fanghi di depurazione
provenienti da sistemi di collettamento per la raccolta e depurazione
o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualita' delle acque
reflue impiegate a fini irrigui, alla luce delle linee guida per
l'utilizzo sicuro di acque reflue e residui in agricoltura ed
acquicoltura dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;
j) qualita' delle acque utilizzate come fonti di acqua
potabile, come acque di balneazione o destinate all'acquicoltura o
alla produzione o alla pesca di molluschi;
k) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione
delle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
l) individuazione e disinquinamento di siti particolarmente
contaminati che influiscono o che possono influire negativamente
sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo, minacciando di
provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico;
m) efficacia dei sistemi destinati alla gestione, allo
sviluppo, alla protezione e all'utilizzo delle risorse idriche,
compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione
dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere;
n) frequenza di pubblicazione delle informazioni relative alla
qualita' dell'acqua potabile fornita e di altre acque, rilevanti ai
fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo di
tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai sensi
dell'articolo 7 paragrafo 2.
3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente Protocollo,
ciascuna Parte istituisce e pubblica gli obiettivi di cui al
paragrafo 2 del presente articolo e le date per il relativo
conseguimento.
4. Qualora il conseguimento di un obiettivo comporti una lunga
procedura di attuazione, vengono definiti obiettivi intermedi o
graduali.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui
al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte:
a) istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per il
coordinamento tra le autorita' competenti al suo interno;
b) elabora piani di gestione idrica in contesti
transfrontalieri, nazionali o locali, possibilmente sulla base dei
bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee. A tal fine
ciascuna Parte adotta opportune disposizioni pratiche e/o altre
disposizioni per garantire la partecipazione del pubblico in un
contesto equo e trasparente, e garantisce che i risultati di tale
partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione. I suddetti
piani possono essere inseriti in altri piani, programmi o documenti
attinenti preparati per altre finalita', a condizione che questi
consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte intese
a conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo e le
rispettive date di attuazione;
c) istituisce e mantiene in vigore un quadro giuridico ed
istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualita'
applicabili alle acque potabili;
d) istituisce e mantiene in vigore accordi, compresi, ove
opportuno, eventuali accordi giuridici e istituzionali, per il
controllo, la promozione del conseguimento ed eventualmente
l'esecuzione di altre norme e livelli di prestazione per i quali
vengono definiti gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente
articolo.

 

Art. 7.
Esame e valutazione dei progressi

 

1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti:
a) i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
b) gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i
suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto
controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati
del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La
frequenza della pubblicazione e' stabilita dalla riunione delle
Parti.
3. Ciascuna Parte provvede affinche' i risultati del
campionamento delle acque e degli effluenti eseguito ai fini della
raccolta dei dati siano comunicati al pubblico.
4. Sulla base dei dati cosi' raccolti e valutati ciascuna Parte
riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e pubblica una
valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale riesame
e' fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilita' di
realizzare i riesami di cui all'articolo 6 paragrafo 2 a scadenze
piu' ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono
un riesame degli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 2, al
fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e
tecniche.
5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell'articolo 17 una
relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei
progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti.
Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione
delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti
possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni
pertinenti elaborate per altre sedi internazionali.
6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati
nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette
relazioni sintetiche.

 

Art. 8.
Sistemi di risposta

 

1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalita' piu'
opportune, che:
a) vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati
sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale
o locale al fine di:
i. individuare epidemie o casi di patologie connesse con
l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale
natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico
o fenomeni meteorologici estremi,
ii. notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle
autorita' pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o
rischi,
iii. in caso di un eventuale e imminente rischio per la
salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo
idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le
informazioni a disposizione delle autorita' pubbliche che potrebbero
consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di
limitarne le conseguenze,
iv. fornire raccomandazioni alle autorita' pubbliche
competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o
correttive;
b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali
di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei
suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi;
c) le autorita' pubbliche competenti dispongano della
necessaria capacita' per far fronte ai suddetti casi di epidemie,
incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza
previsti.
2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di
emergenza e le capacita' di risposta in caso di patologie connesse
con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in
atto per altre materie.
3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del
Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di
sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita'
di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Art. 9.
Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo e informazione

 

1. Le Parti adottano provvedimenti per sensibilizzare
maggiormente il pubblico in generale per quanto riguarda:
d) i diritti e gli obblighi in materia di acque sanciti dal
diritto pubblico e privato delle persone fisiche e giuridiche e delle
istituzioni del settore pubblico o privato, nonche' gli obblighi
morali di contribuire alla protezione dell'ambiente acquatico e alla
conservazione delle risorse idriche.
2. Le Parti promuovono:
a) la comprensione degli aspetti di sanita' pubblica che
caratterizzano le attivita' che svolgono da parte dei responsabili
della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di
raccolta e depurazione;
b) la comprensione dei principi di base della gestione idrica,
della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione da
parte dei responsabili della sanita' pubblica.
3. Le Parti incentivano l'istruzione e la formazione di personale
professionale e tecnico necessario alla gestione delle risorse
idriche e per l'esercizio dei sistemi di fornitura idrica e di
raccolta e depurazione e promuovono l'aggiornamento e il
perfezionamento delle conoscenze e delle specializzazioni di tale
personale. Le attivita' di istruzione e di formazione comprendono gli
aspetti pertinenti riguardanti la salute pubblica.
4. Le Parti promuovono:
a) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche
efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto
controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il
relativo sviluppo;
b) lo sviluppo di sistemi d'informazione integrati per il
trattamento delle informazioni sulle tendenze a lungo termine, sulle
preoccupazioni attuali e sui problemi del passato, nonche' sulle
soluzioni a tali problemi nel settore riguardante le acque e la
salute, unitamente alla comunicazione di tali informazioni alle
autorita' competenti.

 

Art. 10.
Informazioni al pubblico

 

1. A complemento dell'obbligo imposto alle Parti dal presente
Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni o documenti
specifici, ciascuna Parte si adopera, nell'ambito della propria
legislazione, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni
detenute dalle autorita' e ragionevolmente necessarie per informare
il pubblico in merito a quanto segue:
a) definizione di obiettivi e di date per la loro attuazione e
sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6;
b) istituzione, perfezionamento o mantenimento in vigore dei
sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di emergenza
contemplati dall'articolo 8;
c) sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo
e informazione del pubblico ai sensi dell'articolo 9.
2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una richiesta di
ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente
Protocollo, le pubbliche autorita' forniscano le informazioni in
questione entro un termine ragionevole, nell'ambito della
legislazione nazionale.
3. Le Parti garantiscono che le informazioni menzionate
all'articolo 7 paragrafo 4 e al presente articolo, paragrafo 1,
vengano messe gratuitamente a disposizione del pubblico per
consultazione in qualsiasi momento e forniscono strumenti ragionevoli
per ottenere dalle Parti copie delle suddette informazioni ad un
costo ragionevole.
4. Ai sensi del presente Protocollo le autorita' pubbliche non
sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni qualora:
a) non detengano le informazioni in questione;
b) la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata o
sia formulata in modo troppo generico;
c) le informazioni riguardino una documentazione in corso di
completamento o comunicazioni interne delle autorita' pubbliche,
sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi
nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui e' preordinata la
rivelazione dell'informazione.
5. Ai sensi del presente Protocollo le autorita' pubbliche non
sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico
qualora tale diffusione pregiudichi:
a) la riservatezza dei procedimenti delle autorita' pubbliche,
sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;
b) i rapporti internazionali, la difesa nazionale o la
sicurezza pubblica;
c) il corso della giustizia, il diritto dei singoli ad un
processo equo o il potere dell'autorita' pubblica di condurre
inchieste penali o disciplinari;
d) la riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a salvaguardia
di legittimi interessi economici. In tale contesto deve tuttavia
essere rivelata, ai fini della protezione ambientale, qualsiasi
informazione riguardante le emissioni e gli scarichi;
e) i diritti di proprieta' intellettuale;
f) la riservatezza dei dati e/o file personali riguardanti le
persone fisiche, qualora dette persone non abbiano consentito a
rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre e quando sia
tutelata dal diritto nazionale;
g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito l'informazione
richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal senso o essere
assoggettabili a siffatto obbligo, salvo che acconsentano alla
comunicazione della documentazione;
h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i
luoghi di riproduzione di specie rare.
Le suddette motivazioni a non divulgare informazioni devono
essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse
pubblico cui e' preordinata la rivelazione dell'informazione nonche'
del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle emissioni e
agli scarichi nell'ambiente.

 

Art. 11.
Cooperazione internazionale

 

Le Parti cooperano e, eventualmente si forniscono assistenza
reciproca:
a) nell'ambito di azioni internazionali a sostegno degli
obiettivi del presente Protocollo;
b) su richiesta, nell'ambito dell'attuazione di piani nazionali
e locali in forza del presente Protocollo.

 

Art. 12.
Azione internazionale congiunta
e coordinata

 

In forza dell'articolo 11 lettera a) le Parti promuovono la
cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:
a) la definizione di obiettivi comunemente accettati per le
materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
b) l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7
paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni
intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano
dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle
patologie medesime;
c) l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i
sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e
le capacita' di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi
nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di
intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con
l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi,
in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a
fenomeni meteorologici estremi;
d) l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o
di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi
significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a
incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
e) lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati,
lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed
esperienze in campo tecnico e legale;
f) la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorita'
competenti di una Parte alle omologhe autorita' delle altre Parti
interessate di:
i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo
idrico, e
ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano
stati rilevati;
g) lo scambio di informazioni sui mezzi piu' efficaci per
divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con
l'utilizzo idrico.

 

Art. 13.
Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere

 

1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli 11 e
12, le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere
cooperano e prestano assistenza reciproca al fine di prevenire,
controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie
connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti:
a) si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque
transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano
con le altre Parti che condividono le medesime acque;
b) si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono
le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di
gestione idrica ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 lettera b) e
sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a
norma dell'articolo 8 paragrafo 1 al fine di intervenire in caso di
epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di
rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se
dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici
estremi;
c) sulla base dei principi dell'uguaglianza e della
reciprocita', adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti
le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare
ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente
Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per
quanto concerne le finalita' del presente Protocollo;
d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse,
sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che
una patologia connessa con l'utilizzo idrico puo' comportare.
2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la
cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti
transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che
rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente
alle disposizioni della Convenzione.

 

Art. 14.
Sostegno internazionale alle azioni nazionali

 

Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per
l'attuazione di piani nazionali e locali di cui all'articolo 11
lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire
ad incentivare:
a) la preparazione di piani di gestione idrica a livello
transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la
fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;
b) una migliore formulazione di progetti, in particolare per le
infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde
agevolare l'accesso ai finanziamenti;
c) l'efficace esecuzione dei progetti in questione;
d) l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme
rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacita' di
risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;
e) la preparazione della legislazione necessaria a sostenere
l'attuazione del presente Protocollo;
f) l'istruzione e la formazione di personale professionale e
tecnico principale;
g) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche
efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto
controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il
relativo sviluppo;
h) la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la
fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualita', nonche' lo
sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;
i) la garanzia di qualita' per le attivita' di monitoraggio,
compresa la comparabilita' tra i laboratori.

 

Art. 15.
Controllo dell'osservanza delle disposizioni

 

Le Parti controllano la conformita' delle Parti alle disposizioni
del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di
cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti
istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa,
extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformita'. Tali
accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.

 

Art. 16.
Riunione delle Parti

 

1. La prima riunione delle Parti ha luogo entro diciotto mesi
dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le
riunioni ordinarie si svolgono a intervalli periodici decisi dalle
Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si rivelino necessarie
altre modalita' per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo
2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria,
se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria oppure su
richiesta scritta di qualsiasi Parte purche', entro sei mesi dal
momento in cui sia stata comunicata a tutte le Parti, la richiesta
stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in
concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione.
3. In occasione delle riunioni le Parti effettuano una verifica
costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse:
a) verificano le politiche e gli approcci metodologici per la
prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con
l'utilizzo idrico, ne incentivano la convergenza e rafforzano la
cooperazione transfrontaliera e internazionale in conformita' degli
articoli 11, 12, 13 e 14;
b) valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente
Protocollo sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti
conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti.
Tali linee guida sono intese ad evitare duplicazioni nell'esercizio
di relazione;
c) vengono informate sui progressi realizzati nell'attuazione
della Convenzione;
d) scambiano informazioni con la riunione delle Parti alla
Convenzione e valutano la possibilita' di adottare un'azione
congiunta con quest'ultima;
e) sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli organi
della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per
l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita';
f) stabiliscono le modalita' di partecipazione degli altri
organismi internazionali competenti, governativi e non governativi,
alle riunioni e alle altre attivita' afferenti al conseguimento degli
obiettivi del presente Protocollo;
g) valutano la necessita' di adottare ulteriori disposizioni in
materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico
al processo decisionale e di accesso pubblico al controllo
giurisdizionale e amministrativo nell'ambito di applicazione del
presente Protocollo, alla luce delle esperienze acquisite riguardo
tali questioni in altre sedi internazionali;
h) predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti
da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della
Convenzione, e istituiscono gli organi necessari per realizzare il
suddetto programma di lavoro;
i) discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che
promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo;
j) alla loro prima riunione, discutono e adottano
all'unanimita' il regolamento interno per le loro riunioni. Il
regolamento interno contiene disposizioni atte a promuovere una
cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione;
k) valutano e adottano proposte di modifica del presente
Protocollo;
l) discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva che possa
essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente
Protocollo.

 

Art. 17.
Segretariato

 

1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per
l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa
dell'Organizzazione mondiale della sanita' svolgono le seguenti
funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo:
a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre
informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
c) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle
Parti in funzione delle risorse disponibili.
2. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per
l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa
dell'Organizzazione mondiale della sanita':
a) definiscono i particolari dei rispettivi accordi di
ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la
riunione delle Parti;
b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma
di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 3 e le modalita' di
realizzazione.

 

Art. 18.
Modifica del Protocollo

 

1. Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche del presente
Protocollo.
2. Le proposte di modifica del presente Protocollo sono valutate
nel corso di una delle riunioni delle Parti.
3. Il testo delle proposte di modifica del presente Protocollo
deve essere comunicato per iscritto al Segretariato, che lo trasmette
a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione alla
quale sara' presentato per l'adozione.
Ogni modificazione del presente Protocollo e' adottata
all'unanimita' dei rappresentanti delle Parti convenuti alla
riunione. Il Segretariato comunica le modifiche adottate al
Depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le
modifiche entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il
novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso il Depositario,
degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste Parti.
L'emendamento entra in vigore, per tutte le altre Parti, il
novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita il
proprio strumento di accettazione delle modifiche.

 

Art. 19.
Diritto di voto

 

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo
voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale
esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con
un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono
Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il
diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri,
e viceversa.

 

Art. 20.
Composizione delle controversie

 

1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente
Protocollo sorga una controversia fra due o piu' Parti, queste
cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi
altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato
opportuno.
2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva
il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonche' in ogni
momento successivo, puo' dichiarare per iscritto al Depositario di
riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa
essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di
composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo
stesso obbligo:
a) se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno
riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o
entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla
Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle
disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di
controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
b) in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla
Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino
l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.

 

Art. 21.
Sottoscrizione

 

Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Londra il
17 e il 18 giugno 1999 in occasione della terza conferenza
ministeriale su Ambiente e Salute, e successivamente nella sede delle
Nazioni Unite a New York sino al 18 giugno 2000, per gli Stati membri
della Commissione economica per l'Europa, per gli Stati membri del
Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della
sanita', per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva
rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi del
paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36
(IV) del 28 marzo 1947, nonche' per le Organizzazioni d'integrazione
economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della
Commissione economica per l'Europa o del Comitato regionale per
l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita', che abbiano loro
trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente
Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere trattati su tali
materie.

 

Art. 22.
Ratifica, accettazione, approvazione
o adesione

 

1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o
approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni
d'integrazione economica regionale da cui e' stato sottoscritto.
2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le
organizzazioni di cui all'articolo 21.
3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga
Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri
ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti
dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono
Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi
Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti
all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tal caso,
l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad
esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.
4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica di cui
all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di
competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali
organizzazioni informano altresi' il Depositario in merito a
qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite.

 

Art. 23.
Entrata in vigore

 

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno
successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da
un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene
computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri
dell'organizzazione stessa.
3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che
ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo
stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra
in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato
stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

Art. 24.
Denuncia

 

Ciascuna Parte puo', con notifica scritta al Depositario,
denunciare in ogni momento al presente Protocollo dopo che siano
trascorsi tre anni dal giorno in cui esso e' entrata in vigore. Gli
effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo
alla sua ricezione presso il Depositario.

 

Art. 25.
Depositario

 

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di
Depositario del presente Protocollo.

 

Art. 26.
Testi facenti fede

 

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua
francese, inglese, tedesca e russa fanno ugualmente fede, e'
depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal
fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Londra, il diciassette giugno
millenovecentonovantanove.

 

(Acqua e salute: ratificato il protocollo di Londra)

(Photo credits)

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