Gas serra da trasporti: la contabilizzazione

Il regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2026, n. 2026/1030 è stato pubblicato sulla G.U.U.E. L del 12 maggio 2026

Gas serra da trasporti: la contabilizzazione è il tema al centro del regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2026, n. 2026/1030, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 12 maggio 2026.

Gas serra da trasporti: la contabilizzazione

Stabiliti, tra gli altri:

  • l'utilizzo di dati primari e secondari;
  • la costituzione di una banca dati di base dell’Unione dei valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
  • la messa a punto di uno strumento di calcolo dell’Ue - semplificato, gratuito e di facile utilizzo - che faciliti i calcoli basati su dati primari e consenta l’uso di valori standard per le intensità delle emissioni;
  • l'ottenimento degli output;
  • le procedure di certificazione degli strumenti di calcolo esterni;
  • la verifica dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra e dei calcoli;
  • l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.

 

Previste, infine, entro il 3 dicembre 2034, una valutazione della Commissione sullo stato di attuazione del regolamento e la contestuale presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione sulle sue principali conclusioni.

Gas serra da trasporti: la contabilizzazione

Regolamento (UE) 2026/1030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto

(G.U.U.E. L del 12 maggio 2026)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(omissis)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione, qualora le informazioni disaggregate su tali emissioni siano calcolate e comunicate, su base contrattuale o volontaria a fini commerciali, o qualora tale calcolo e tale comunicazione siano obbligatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale applicabile.

Il presente regolamento si applica a:

a) operatori dei trasporti, organizzatori di servizi di trasporto e operatori di hub;
b) intermediari di dati;
c) sviluppatori di strumenti di calcolo;
d) sviluppatori di banche dati di terzi; e
e) organismi di valutazione della conformità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «gas a effetto serra»: componente gassoso dell’atmosfera, naturale o antropico, che assorbe ed emette radiazioni a lunghezze d’onda specifiche nello spettro delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie della Terra, dall’atmosfera e dalle nuvole;
2) «emissione di gas a effetto serra»: il rilascio nell’atmosfera di un gas a effetto serra espresso come massa di biossido di carbonio equivalente;
3) «contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra»: le azioni intraprese per quantificare, mediante misurazioni e calcoli, le emissioni di gas a effetto serra, e utilizzate per comunicare tali emissioni;
4) «servizio di trasporto»: il trasporto di merci o di passeggeri da un luogo di origine a un luogo di destinazione; un servizio di trasporto può implicare uno o più elementi della catena di trasporto che richiedono tanto operazioni di trasporto quanto operazioni di hub;
5) «operazione di trasporto»: l’utilizzo di un veicolo per il trasporto di passeggeri e/o merci;
6) «operazione di hub»: l’operazione finalizzata al trasferimento di merci o di passeggeri attraverso un hub;
7) «catena di trasporto»: sequenza di elementi di trasporto relativi alle merci o a uno o più passeggeri (o a un gruppo di passeggeri) che, considerati nel loro insieme, ne costituiscono lo spostamento dal luogo di origine a quello di destinazione;
8) «elemento della catena di trasporto»: sezione di una catena di trasporto all’interno della quale merci oppure uno o più passeggeri (o un gruppo di passeggeri) sono trasportati mediante un unico veicolo o transitano attraverso un unico hub;
9) «dati primari»: il valore quantificato di un processo o di un’attività ottenuto da una misurazione diretta o da un calcolo basato su misurazioni dirette;
10) «dati secondari»: dati modellizzati o valori standard che non rispondono alle prescrizioni per i dati primari, come dati provenienti da banche dati e letteratura pubblicata, valori standard per i fattori di emissione di gas a effetto serra ricavati da inventari nazionali, dati calcolati, stime o altri dati rappresentativi, e dati ottenuti da stime o processi relativi ad altri servizi simili;
11) «organizzatore di servizi di trasporto»: soggetto che presta servizi di trasporto nell’ambito dei quali l’esecuzione di alcuni elementi della catena di trasporto è subappaltata a uno o più soggetti che li gestiscono;
12) «operatore dei trasporti»: soggetto che effettua operazioni di trasporto che comportano il trasporto di merci o passeggeri, o entrambi;
13) «operatore di hub»: soggetto che effettua operazioni di hub che riguardano il trasporto di merci o passeggeri;
14) «soggetti del settore dei trasporti e degli hub»: gli organizzatori di servizi di trasporto, gli operatori dei trasporti e gli operatori di hub;
15) «intermediario di dati»: una persona fisica o giuridica che fornisce informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra generate dai servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell’Unione, ma che non presta né organizza tali servizi;
16) «micro, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[1]Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).;
17) «valore standard»: un valore di dati secondari tratto da una fonte pubblicata, considerato come standard in mancanza di dati primari o modellizzati;
18) «vettore energetico»: sostanza o fenomeno utilizzabile per produrre energia meccanica o termica o per lo svolgimento di processi chimici o fisici;
19) «dati modellizzati»: dati secondari stabiliti utilizzando un modello che tiene conto di dati primari e/o di parametri pertinenti per le emissioni di gas a effetto serra di un’operazione di trasporto o di un’operazione di hub; anche utilizzando un modello fornito da uno strumento di calcolo;
20) «dati di uscita»: dati disaggregati sulle emissioni di gas a effetto serra generate da un servizio di trasporto, stabiliti utilizzando la metodologia comune e i dati di ingresso di cui al presente regolamento;
21) «veicolo»: mezzo per il trasporto di passeggeri o merci, o entrambi, in tutti i modi di trasporto;
22) «attività che genera gas a effetto serra»: attività che comporta un’emissione di gas a effetto serra;
23) «dati relativi ad attività che generano gas a effetto serra»: misura quantitativa di un’attività che genera gas a effetto serra;
24) «intensità delle emissioni di gas a effetto serra»: coefficiente che descrive il rapporto tra un’attività di trasporto o di hub e l’emissione di gas a effetto serra;
25) «fattore di emissione di gas a effetto serra»: coefficiente che descrive il rapporto tra i dati relativi a un’attività che genera gas a effetto serra e l’emissione di gas a effetto serra;
26) «emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota»: emissioni che rappresentano l’impatto, in termini di gas a effetto serra, dell’utilizzo dei veicoli e del funzionamento degli hub di trasporto, nonché della fornitura di energia a tali servizi;
27) «strumento di calcolo»: un’applicazione, un modello o un software che consente il calcolo automatico delle emissioni di gas a effetto serra generate da un servizio di trasporto;
28) «strumento di calcolo esterno»: strumento di calcolo fornito sul mercato da terzi per un ampio uso commerciale o non commerciale;
29) «biossido di carbonio equivalente (CO2e)»: unità che consente di confrontare il forzante radiativo di un gas a effetto serra con quello del biossido di carbonio;
30) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo di valutazione della conformità quale definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008.

CAPO II

METODOLOGIA COMUNE

Articolo 3

Metodologia comune di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra generate dai servizi di trasporto

1.   Le emissioni di gas a effetto serra generate dai servizi di trasporto sono calcolate sulla base della metodologia comune ai sensi di EN ISO 14083:2023 — Gas a effetto serra —Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle operazioni della catena di trasporto («norma EN ISO»), nella sua versione aggiornata, come specificato nel presente capo.

2.   Entro il 3 dicembre 2033 la Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti della norma EN ISO.

3.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, avviare una verifica di conformità al fine di valutare eventuali modifiche della norma EN ISO.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 17 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento individuando le modifiche della norma EN ISO o di qualsiasi componente della stessa di cui al paragrafo 2 del presente articolo che determinano un rischio manifesto di incompatibilità con gli obiettivi del presente regolamento e con altre norme applicabili dell’Unione, in particolare con il regolamento (UE) 2021/1119, e che pertanto non si applicano.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere la norma EN ISO, sulla base dell’esito della valutazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo e della verifica di conformità prevista al paragrafo 3 dello stesso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme dettagliate per chiarire la metodologia comune di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per garantirne l’attuazione uniforme sul mercato per quanto concerne l’approccio per fissare appropriati parametri pertinenti per le emissioni di gas a effetto serra ai fini del calcolo di tali emissioni prima della prestazione di un servizio di trasporto e, se del caso, che stabiliscano altri parametri tecnici relativi all’assegnazione delle emissioni di gas a effetto serra o all’aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia comune. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

CAPO III

DATI DI INGRESSO E LORO FONTI

Articolo 4

Uso di dati primari e secondari

1.   I soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati ricorrono in primis all’uso di dati primari per calcolare le emissioni di gas a effetto serra generate dai servizi di trasporto.

Uno Stato membro può prevedere che l’uso dei dati primari sia obbligatorio per le operazioni di trasporto effettuate sul suo territorio dai soggetti del settore dei trasporti e degli hub il cui numero di dipendenti supera una soglia specifica fissata dal diritto nazionale, quando il servizio di trasporto inizia e termina sul suo territorio. Lo Stato membro non applica tale obbligo alle operazioni di trasporto transfrontaliere, comprese le operazioni di trasporto in transito nel suo territorio, o alle PMI.

2.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono introdurre incentivi amministrativi, finanziari o operativi per stimolare l’uso dei dati primari.

3.   L’uso di dati secondari per calcolare le emissioni di gas a effetto serra generate da un servizio di trasporto è consentito alle condizioni seguenti:

a) qualora i valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra siano ricavati da:

i) la banca dati di base dell’Unione dei valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra («banca dati di base dell’Unione») di cui all’articolo 5; oppure
ii) banche dati e serie di dati dei valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra gestite da terzi, conformemente all’articolo 6;

b) qualora i valori standard dei fattori di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti siano ricavati dalla banca dati centrale dell’Unione dei valori standard dei fattori di emissione di gas a effetto serra («banca dati centrale dell’Unione») di cui all’articolo 7;
c) qualora i dati modellizzati si basino su un modello stabilito conformemente alla metodologia comune di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, conformemente alle condizioni per l’uso dei dati secondari di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo e sulle disposizioni relative all’uso degli strumenti di calcolo di cui agli articoli 8 e 11.
Conformemente alla metodologia comune, se effettuano un calcolo ex ante delle emissioni di gas a effetto serra generate da uno specifico servizio di trasporto, i soggetti del settore dei trasporti e degli hub possono utilizzare i valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti sulla base dei dati primari generati da un servizio di trasporto con caratteristiche simili effettuato dagli stessi soggetti nell’anno precedente il calcolo ex ante.

4.   Quando i soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati utilizzano come dati di ingresso i dati primari che sono già stati utilizzati come base per stabilire dati di uscita verificati a norma di altri atti giuridici dell’Unione da un organismo accreditato di cui all’articolo 16, non è necessario che la verifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1, prenda in esame le fonti dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b).

5.   Nel calcolare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’energia elettrica consumata, i soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati possono scegliere di ricorrere all’approccio basato sul mercato anziché ai dati secondari basati sul luogo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato J della norma EN ISO.

Articolo 5

Banca dati di base dell’Unione dei valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra

1.   Entro il 2 dicembre 2029, la Commissione, con l’assistenza tecnica dell’Agenzia europea dell’ambiente e, se necessario, con contributi aggiuntivi e volontari degli Stati membri, istituisce una banca dati di base dell’Unione. La Commissione si adopera per includere nella banca dati di base dell’Unione valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra per i tipi di veicoli generalmente utilizzati nell’Unione, in alcuni o in tutti gli Stati membri.

2.   Se disponibile e ove appropriato, la banca dati di base dell’Unione include i valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra concordati dall’Unione, o nell’interesse dell’Unione, a livello internazionale.

3.   La banca dati di base dell’Unione comprende una tabella distinta per ciascun modo di trasporto, in particolare per quanto riguarda i valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo. I dati del trasporto marittimo sono ricavati dalla banca dati THETIS-MRV e integrati, se del caso, da altre fonti di informazioni come la banca dati FuelEU, istituita a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1805.

4.   Nell’elaborare i valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione:

a) applica l’approccio basato sul luogo previsto dalla metodologia comune di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, tiene conto delle caratteristiche uniche dei diversi Stati membri;
b) tiene conto dei fattori di emissione di gas a effetto serra determinati conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj)..

5.   La Commissione, con l’assistenza tecnica dell’Agenzia europea dell’ambiente, garantisce la manutenzione, l’aggiornamento periodico, lo sviluppo continuo e un livello adeguato di sicurezza della banca dati di base dell’Unione conformemente al paragrafo 1, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e di tutti i nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione garantisce la compatibilità e la coerenza della banca dati di base dell’Unione con i vigenti atti giuridici dell’Unione. Almeno una volta all’anno la Commissione valuta la necessità di aggiornare la banca dati di base dell’Unione.

Ogniqualvolta i valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti nella banca dati di base dell’Unione sono aggiornati, la Commissione rende pubblici, senza indebito ritardo, i valori standard aggiornati. I soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati utilizzano i dati più recenti disponibili per calcolare e comunicare le proprie informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra entro 18 mesi dalla data in cui l’aggiornamento è reso pubblico.

L’obbligo di utilizzare i valori standard aggiornati di cui al secondo comma si applica solo ai nuovi dati di uscita da calcolare e comunicare dopo l’aggiornamento, senza richiedere la revisione retroattiva delle informazioni già pubblicate.

6.   L’accesso al pubblico alla banca dati di base dell’Unione per la consultazione o l’uso dei valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra è gratuito e fornito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

Articolo 6

Banche dati e serie di dati dei valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra gestite da terzi

1.   Lo sviluppatore di una banca dati, o di una serie di dati, di terzi presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l’assistenza tecnica dell’Agenzia europea dell’ambiente, valuta tale domanda effettuando detto controllo tecnico della qualità conformemente alla metodologia comune di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

2.   Ai fini del calcolo dei dati secondari conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si utilizzano esclusivamente banche dati di terzi e serie di dati dei valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra che sono stati valutati positivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione pubblica e mantiene un elenco aggiornato delle banche dati che contengono i valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra gestite da terzi di cui ha dato una valutazione positiva. Tale elenco aggiornato è messo a disposizione del pubblico su un apposito sito web.

3.   L’obbligo di svolgere controlli tecnici della qualità di cui al paragrafo 1 si applica dal 3 dicembre 2031. Una valutazione positiva conformemente al paragrafo 2 è valida per due anni.

4.   Entro il 2 giugno 2030, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme e condizioni dettagliate per svolgere il controllo tecnico della qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni per una valutazione positiva a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli atti di esecuzione specificano il termine entro il quale sono effettuati i controlli tecnici della qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 7

Banca dati centrale dell’Unione dei valori standard per i fattori di emissione di gas a effetto serra

1.   La Commissione, con l’assistenza tecnica dell’Agenzia europea dell’ambiente e, se necessario, con contributi aggiuntivi e volontari degli Stati membri, dei pertinenti portatori di interessi e di altri organismi settoriali dell’Unione, istituisce entro il 2 giugno 2028 una banca dati centrale dell’Unione. La Commissione si adopera per includere nella banca dati centrale dell’Unione valori standard per i fattori di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti generalmente utilizzati nell’Unione, in alcuni o in tutti gli Stati membri.

2.   Nell’elaborare i valori standard per i fattori di emissione di gas a effetto serra, la Commissione applica l’approccio basato sul luogo previsto nella metodologia comune di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e, a seconda dei casi, tiene conto delle caratteristiche uniche dei diversi Stati membri.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei fattori di emissione di gas a effetto serra che sono stati determinati conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3.   Se disponibile e ove appropriato, la banca dati centrale dell’Unione include i valori standard per i fattori di emissione di gas a effetto serra concordati dall’Unione, o nell’interesse dell’Unione, a livello internazionale.

4.   La Commissione, con l’assistenza tecnica dell’Agenzia europea dell’ambiente, garantisce la manutenzione, l’aggiornamento periodico e lo sviluppo continuo, come pure un livello adeguato di sicurezza, della banca dati centrale dell’Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dell’esigenza di adeguare talune sue componenti alla norma di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione garantisce la compatibilità e la coerenza della banca dati centrale dell’Unione con i vigenti atti giuridici dell’Unione.

Ogniqualvolta i valori standard per i fattori di emissione di gas a effetto serra contenuti nella banca dati centrale dell’Unione sono aggiornati, la Commissione rende pubblici, senza indebito ritardo, i valori aggiornati. I soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati utilizzano i dati più recenti disponibili per calcolare e comunicare le proprie informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra entro 18 mesi dalla data in cui l’aggiornamento è reso pubblico.

L’obbligo di utilizzare i valori standard aggiornati di cui al secondo comma si applica solo ai nuovi dati di uscita da calcolare e comunicare dopo l’aggiornamento, senza richiedere la revisione retroattiva delle informazioni già pubblicate.

5.   L’accesso al pubblico alla banca dati centrale dell’Unione per la consultazione o l’uso dei valori standard per i fattori di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è gratuito e fornito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

Articolo 8

Strumento di calcolo dell’UE

1.   Entro il 2 giugno 2030, la Commissione adotta atti di esecuzione per garantire che uno strumento di calcolo dell’UE semplificato, gratuito e di facile utilizzo, che faciliti i calcoli basati su dati primari e consenta l’uso di valori standard per le intensità delle emissioni di gas a effetto serra, se disponibili e pertinenti, e di fattori di emissione di gas a effetto serra conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), rispettivamente, sia reso accessibile pubblicamente agli operatori dei trasporti e sia concepito per sostenere in particolare i micro, piccoli e medi operatori dei trasporti. Detto strumento di calcolo dell’UE è aggiornato periodicamente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

2.   Se gli operatori dei trasporti utilizzano lo strumento di calcolo dell’UE per definire i dati di uscita, la verifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1, non è necessaria per accertare la correttezza del calcolo effettuato di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c).

3.   Al fine di promuovere l’applicazione generalizzata della norma EN ISO da parte degli operatori dei trasporti, in particolare delle PMI, lo strumento di calcolo dell’UE è corredato di un manuale che aiuta le PMI nell’attuazione del presente regolamento e spiega chiaramente come utilizzare le funzionalità dello strumento di calcolo dell’UE. Tale manuale è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

CAPO IV

DATI DI USCITA E TRASPARENZA

Articolo 9

Ottenimento dei dati di uscita sulle emissioni di gas a effetto serra generate da un servizio di trasporto

1.   I dati di uscita sono ottenuti utilizzando la metodologia comune e i dati di ingresso conformemente agli articoli da 3 a 7.

2.   I dati di uscita possono essere ottenuti utilizzando strumenti di calcolo. Gli strumenti di calcolo esterni rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 11.

3.   I dati di uscita constano quanto meno della massa totale di biossido di carbonio equivalente (CO2e) per ciascun servizio di trasporto e, in relazione al tipo di servizio di trasporto in questione, almeno di una delle seguenti metriche comuni:

a) massa di CO2e per tonnellata-chilometro, o unità equivalenti, per il trasporto merci;
b) massa di CO2e per tonnellata, o unità equivalenti, per il flusso di merci presso un hub;
c) massa di CO2e per passeggero-chilometro, o unità equivalenti, per il trasporto passeggeri;
d) massa di CO2e per passeggero, o unità equivalenti, per il flusso di passeggeri presso un hub.
4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con aggiunte all’elenco delle metriche comuni per i dati di uscita di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

Articolo 10

Comunicazione e trasparenza

1.   I soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile, ove possibile, prima della prestazione di un servizio di trasporto o della conclusione di un contratto di trasporto. Quando comunicano dati di uscita, nell’informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati includono la dicitura «Emissioni di gas a effetto serra calcolate conformemente al regolamento (UE) 2026/1030», in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e, ove possibile, anche in una lingua ufficiale dello Stato membro sul cui territorio è prestato il servizio.

2.   I soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati possono scegliere di indicare in maniera visibile:

a) se i loro dati sono soggetti alla verifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1;
b) se per i calcoli dei dati di uscita hanno utilizzato esclusivamente dati primari;
c) se hanno utilizzato lo strumento di calcolo dell’UE di cui all’articolo 8.

3.   Se i dati di uscita sono ottenuti e comunicati da un intermediario di dati che non calcola le emissioni sulla base di disposizioni distinte, si applicano il paragrafo 1 del presente articolo e l’articolo 9, paragrafo 3. Nel comunicare i dati di uscita, l’intermediario di dati include un riferimento alla fonte di tali dati di uscita.

4.   In caso di impiego di dati primari, i soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati hanno facoltà di comunicare tale circostanza a terzi purché l’impiego dei dati primari sia stato accertato in conformità della verifica di cui agli articoli 12 e 13.

5.   I soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati che calcolano le emissioni di gas a effetto serra devono essere in grado di fornire prove a sostegno delle modalità di ottenimento dei dati di uscita. Tali prove sono fornite conformemente alla metodologia comune di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e:

a) fungono da base per la valutazione di verifica svolta in conformità degli articoli 12 e 13;
b) sono messe a disposizione su richiesta di un’autorità competente designata a norma del diritto dell’Unione o nazionale o di un’altra terza parte nella misura in cui si applichino obblighi giuridici o contrattuali distinti;
c) se la verifica è svolta in conformità degli articoli 12 e 13, dette prove contengono un riferimento alla prova di conformità di cui all’articolo 13, paragrafo 6, e le informazioni di contatto dell’organismo di valutazione della conformità che ha redatto la prova di conformità;
d) se i dati di uscita sono stabiliti mediante l’uso di uno strumento di calcolo esterno di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dette prove contengono un riferimento a tale strumento di calcolo.

6.   I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 5 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Ove possibile, sono resi disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti.

7.   I dati personali sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)..

8.   I destinatari dei dati di uscita e delle prove di cui al paragrafo 5 adottano misure volte a garantire la riservatezza dei dati commerciali pertinenti trattati e comunicati conformemente al presente regolamento, nonché ad assicurare che tali dati di uscita e tali prove possano essere consultati, trattati e divulgati soltanto in presenza di un’autorizzazione.

CAPO V

MISURE COMPLEMENTARI

Articolo 11

Certificazione degli strumenti di calcolo esterni

1.   Gli strumenti di calcolo esterni sono certificati da un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 14.

2.   Gli sviluppatori degli strumenti di calcolo esterni presentano una domanda a un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 14, il quale valuta la conformità dello strumento di calcolo esterno rispetto alle prescrizioni degli articoli da 3 a 9. In caso di valutazione positiva, l’organismo di valutazione della conformità emette un certificato di conformità dello strumento di calcolo esterno al presente regolamento. Il certificato è valido per un periodo di due anni. In caso di valutazione negativa, l’organismo di valutazione della conformità ne comunica al richiedente le ragioni.

3.   L’organismo di valutazione della conformità competente mantiene un elenco aggiornato degli strumenti di calcolo esterno che ha certificato e di quelli di cui ha limitato, sospeso o revocato la certificazione. Esso mette tale elenco a disposizione del pubblico sul proprio sito web e comunica senza indugio l’indirizzo di tale sito alla Commissione.

4.   La Commissione pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco facilmente accessibile di tutti gli strumenti di calcolo esterno certificati conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché un link ai siti web di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme sulla certificazione degli strumenti di calcolo esterni e sul relativo certificato di conformità, comprese norme sulla limitazione, sul rinnovo, sulla sospensione e sulla revoca della certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

CAPO VI

VERIFICA DEI DATI SULLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DEI CALCOLI

Articolo 12

Ambito di applicazione della verifica

1.   La conformità dei dati di uscita di cui all’articolo 9 alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 9 è verificata dall’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 14.

2.   Il paragrafo 1 si applica ai soggetti del settore dei trasporti e degli hub e agli intermediari di dati che calcolano le emissioni, fatta eccezione per le PMI. Le PMI possono essere sottoposte a verifica a norma del presente regolamento su loro richiesta.

Articolo 13

Attività di verifica

1.   L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 14 verifica l’affidabilità, la credibilità, la conformità e la precisione dei dati di uscita comunicati dai soggetti del settore dei trasporti e degli hub e dagli intermediari di dati che calcolano le emissioni.

2.   L’organismo di valutazione della conformità verifica la conformità dei dati di uscita comunicati rispetto alle prescrizioni degli articoli da 3 a 9 sulla base delle prove di cui all’articolo 10, paragrafo 5. Tale verifica riguarda:

a) la metodologia di calcolo utilizzata;
b) le fonti dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo;
c) la correttezza del calcolo effettuato;
d) le metriche comuni applicate.

3.   Qualora siano utilizzati strumenti di calcolo esterni, l’organismo di valutazione della conformità tiene conto dei relativi certificati di conformità di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

4.   Qualora la verifica individui calcoli inesatti o non conformi agli articoli da 3 a 9, l’organismo di valutazione della conformità ne informa senza indebito ritardo i soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati interessati. Successivamente, tali soggetti del settore dei trasporti e degli hub e intermediari di dati correggono il calcolo o pongono rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento della verifica.

5.   I soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati forniscono all’organismo di valutazione della conformità tutte le informazioni aggiuntive che gli consentono di svolgere la verifica. L’organismo di valutazione della conformità può effettuare controlli durante la verifica per determinare l’affidabilità dei dati e dei calcoli.

6.   Al termine della verifica, l’organismo di valutazione della conformità rilascia, se del caso, una prova di conformità in cui conferma che i dati di uscita sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e specifica se i soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati utilizzano dati primari.

7.   L’organismo di valutazione della conformità competente redige e mantiene un elenco aggiornato dei soggetti del settore dei trasporti e degli hub e degli intermediari di dati che sono stati sottoposti a verifica a norma del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno l’organismo di valutazione della conformità trasmette tale elenco alla Commissione.

8.   Nei casi in cui i dati di uscita sono già stati verificati a norma di altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono norme specifiche sulla verifica dei dati di uscita e garantiscono la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento, tali dati si considerano verificati a norma del presente articolo.

9.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita, l’adeguata frequenza di tale verifica e la relativa prova di conformità. Tali norme comprendono disposizioni in merito alle prove di cui all’articolo 10, paragrafo 5, e ai diritti di comunicazione relativi all’uso di dati primari di cui all’articolo 10, paragrafo 4. Nello stabilire tali norme, la Commissione tiene debitamente conto di criteri oggettivi, compresi la natura e la portata del servizio di trasporto interessato, il relativo rischio di non conformità e la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

CAPO VII

ACCREDITAMENTO

Articolo 14

Organismi di valutazione della conformità

1.   Gli organismi di valutazione della conformità devono essere accreditati per lo svolgimento delle attività di certificazione o verifica di cui agli articoli 11, 12 e 13.

2.   L’organismo di valutazione della conformità deve essere indipendente dai soggetti del settore dei trasporti e degli hub e dagli intermediari di dati che richiedono le attività di certificazione o verifica di cui agli articoli 11, 12 e 13.

3.   L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale competente per lo svolgimento delle attività di certificazione o verifica non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione o verifica.

4.   L’organismo di valutazione della conformità e il relativo personale svolgono le attività di certificazione o verifica con il massimo livello di integrità professionale e la competenza tecnica necessaria e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati di tali attività, specialmente se proveniente da persone o gruppi di persone interessati a detti risultati.

5.   L’organismo di valutazione della conformità dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di certificazione o verifica per le quali è stato accreditato.

6.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di attività di certificazione o verifica.

7.   Qualora subappalti attività specifiche connesse alla certificazione o alla verifica oppure ricorra a un’affiliata, l’organismo di valutazione della conformità si assume la piena responsabilità delle attività svolte da subappaltatori e affiliate ovunque tali attività siano svolte, anche valutando e monitorando le qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro svolto da tali soggetti.

Articolo 15

Procedure di accreditamento

1.   Gli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento, devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità che mantiene un elenco aggiornato degli organismi di valutazione della conformità accreditati. Le autorità nazionali designate mettono l’elenco a disposizione del pubblico su un sito web ufficiale del governo. Uno Stato membro può decidere che tale compito debba essere svolto dall’organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1.

3.   Entro il 31 marzo di ogni anno, l’organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione l’elenco degli organismi di valutazione della conformità accreditati, unitamente a tutte le relative informazioni di contatto.

4.   Qualora il presente regolamento non stabilisca disposizioni specifiche relative all’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, si applica il regolamento (CE) n. 765/2008.

5.   Fatto salvo l’articolo 16, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori metodi e criteri di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.

Articolo 16

Verifica a norma di altri atti giuridici dell’Unione che riguardano i settori del trasporto marittimo e aereo

1.   I verificatori accreditati a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/757 e degli atti delegati adottati su tale base, o a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/1805 e degli atti delegati adottati su tale base, possono svolgere le attività di verifica di organismi di valutazione della conformità a norma dell’articolo 13 del presente regolamento. Tali verificatori sono considerati accreditati ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento a svolgere attività di verifica per il settore del trasporto marittimo.

2.   I verificatori accreditati a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e degli atti di esecuzione adottati su tale base possono svolgere attività di verifica di organismi di valutazione della conformità a norma dell’articolo 13 del presente regolamento. Tali verificatori sono considerati accreditati ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento a svolgere attività di verifica per il settore del trasporto aereo.

3.   I verificatori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo informano l’autorità di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della loro intenzione di svolgere attività di verifica di organismi di valutazione della conformità a norma del presente regolamento prima di effettuare la loro prima verifica a norma dello stesso.

CAPO VIII

ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o giugno 2026.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 9, paragrafo 4, o dell’articolo 15, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Valutazione e relazioni

Entro il 3 dicembre 2034, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce dell’obiettivo che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

La relazione di cui al primo comma comprende:

a) un’analisi delle conseguenze per i soggetti del settore dei trasporti e degli hub e gli intermediari di dati per quanto riguarda i costi amministrativi connessi all’attuazione del presente regolamento;
b) una valutazione di come incentivare ulteriormente l’uso dei dati primari;
c) un’analisi degli effetti di un obbligo di quantificare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra, conformemente al presente regolamento quale applicabile ai soggetti del settore dei trasporti e degli hub;
d) una valutazione della fattibilità della contabilizzazione dell’inquinamento atmosferico causato dai servizi di trasporto;
e) una valutazione delle azioni intraprese per garantire che il presente regolamento sia pienamente accessibile;
f) un’analisi del modo in cui gli intermediari di dati comunicano i dati di uscita a norma del presente regolamento e dei possibili effetti di tale comunicazione sulle scelte effettuate dagli organismi pubblici, dalle imprese e dai consumatori;
g) una valutazione della fattibilità di un’integrazione della metodologia comune intesa a contabilizzare anche le emissioni di gas a effetto serra connesse alla produzione, alla manutenzione e allo smaltimento dei veicoli; tale valutazione comprende una relazione sui progressi compiuti in seno all’Organizzazione internazionale per la standardizzazione al fine di elaborare una norma accettata a livello mondiale basata sulle emissioni prodotte durante il ciclo di vita.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 2 dicembre 2030.

Tuttavia, l’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 13, paragrafo 9, e l’articolo 15, paragrafo 5, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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Note   [ + ]

1. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
2. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
3. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

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