Rifiuti abbandonati e da mozziconi: i chiarimenti dell’Albo gestori

Rifiuti abbandonati e da mozziconi
Pubblicate la deliberazione 20 maggio 2026, n. 2 e la circolare 21 maggio 2026, n. 3

Rifiuti abbandonati e da mozziconi: l'Albo gestori ambientali è intervenuto con due distinti documenti di chiarimento.

Rifiuti abbandonati e da mozziconi: i chiarimenti dell'Albo gestori

In particolare, si tratta della:

  • circolare 21 maggio 2026, n. 3 «Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico»;
  • deliberazione 20 maggio 2026, n. 2 «Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (sostituzione deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019)».

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Di seguito i testi dei due provvedimenti.

Rifiuti abbandonati e da mozziconi: i chiarimenti dell'Albo gestori

Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 21 maggio 2026, n. 3

Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico

Sono stati richiesti chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto di taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Albo per lo svolgimento di tale attività.

Preliminarmente, si precisa che, come già espresso nella Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica e nel riscontro all’Interpello n. 72669 del 05 maggio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuati dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità.

La normativa affida ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di detti rifiuti (a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione), anche laddove essi siano inquadrabili “ab origine” nella categoria dei rifiuti speciali.

Gli indirizzi tecnico-operativi per la corretta gestione dei rifiuti abbandonati sono contenuti nelle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021, che richiamano le Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato redatte dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, nella versione aggiornata del 14 febbraio 2020.

Relativamente ai rifiuti abbandonati da ignoti, le Linee Guida stabiliscono che, fatta eccezione per i rifiuti combusti, per i rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, per i rifiuti che presentano elementi “sospetti” (rilevabili dal contenuto e/o dal confezionamento), nonché per quelli “non classificabili a vista” (perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice EER a specchio), si possa procedere alla “classificazione a vista” qualora detti rifiuti siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (e quindi ascrivibili alla categoria 1).

Ne consegue che la “classificazione a vista”, in virtù dell’approccio metodologico rappresentato, qualora sussistano le condizioni sopra descritte, possa essere applicata anche ai rifiuti abbandonati (ancorché pericolosi assoluti) che si possono identificare come “omogenei” e per i quali possa essere consapevolmente assegnato un codice EER.

Ciò premesso, si rileva che i mezzi iscritti in categoria 4 e 5 destinati al trasporto dei rifiuti speciali consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l’identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati.

Considerate quindi le finalità dell'Albo, che sono anche quelle di assicurare la protezione ambientale e sanitaria attraverso la verifica dell'idoneità dei mezzi di trasporto e degli operatori, si ritiene che, nei casi sopra descritti, da parte degli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, sia possibile procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta il codice EER pertinente.

***

Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 20 maggio 2026, n. 2

Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (sostituzione deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019)

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d’iscrizione all’Albo;

Visto, altresì, l’articolo 9, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale possa individuare sottocategorie le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, come successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 e, in particolare l’allegato “D”;

Considerato che per i rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo è stata ritenuta necessaria l’iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), permettendo l’utilizzo del criterio delle quantità annue trasportate in luogo della popolazione effettivamente servita, in ragione delle specifiche condizioni di raccolta e gestione, con l’obiettivo di incentivare e promuoverne il recupero ed il riutilizzo;

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 5 del 24 luglio 2019, recante le dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo, che ha consentito di ricomprendere tali tipologie di rifiuti all’interno della sottocategoria della categoria 1 individuata nell’allegato D, Tab. D4, alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 8 del 12 settembre 2017;

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 ha modificato la modalità di classificazione di tali tipologie di rifiuto, attribuendo loro il codice EER 20 01 99 - Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo);

Ritenuto pertanto che occorre sostituire il codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotto da fumo), già individuato nella deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019, con il codice EER 20 01 99 - Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo);

DELIBERA

Articolo 1

(raccolta e trasporto dei rifiuti)

1. Le imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell’allegato D, Tab. D4, alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 8 del 12 settembre 2017.

2. Ai rifiuti di cui al comma 1 è attribuito il codice EER 20 01 99 - Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo).

Articolo 2

(entrata in vigore)

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Articolo 3

(abrogazioni)

1. La delibera del Comitato nazionale n. 5 del 24 luglio 2019 è abrogata e sostituita dalla presente deliberazione.

[photo credits]

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