Quote di emissioni dei gas a effetto serra: novità per le aste con la pubblicazione del regolamento delegato (Ue) della Commissione 8 aprile 2026, n. 2026/787.
In particolare, il provvedimento modifica il regolamento delegato (Ue) 2023/2830 per quanto riguarda le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta.
Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) della Commissione 8 aprile 2026, n. 2026/787.
Regolamento delegato (ue) 2026/787 della Commissione, dell’8 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2830 per quanto riguarda le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
(G.U.U.E. L del 15 giugno 2026)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2023/2830 è così modificato:
1) l’articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 4, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Se la piattaforma d’asta comune mette all’asta le quote di cui agli articoli 10 e 11 uno o due giorni alla settimana, le piattaforme d’asta indipendenti si astengono dallo svolgere aste negli stessi giorni.
Se mette all’asta le quote di cui agli articoli 10 e 11 per più di due giorni alla settimana, la piattaforma d’asta comune stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersi aste indipendenti. Essa pubblica i giorni stabiliti entro la data di pubblicazione del calendario delle aste di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il volume di quote di cui agli articoli 10 e 11 da mettere all’asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile.
Il volume di quote di cui all’articolo 13 da mettere all’asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile.
In deroga al secondo comma, il volume di quote di cui all’articolo 13 da mettere all’asta per il primo anno in conformità dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è distribuito nel periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.
Se il volume annuo di quote di uno Stato membro non può essere distribuito in parti uguali nelle aste di un determinato anno civile in conformità delle norme sul volume minimo d’offerta di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la piattaforma d’asta pertinente distribuisce tale volume in un numero inferiore di aste, garantendo che il volume sia messo all’asta, in linea di massima, almeno trimestralmente.»;
2) l’articolo 13 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il volume di quote di cui all’articolo 30 bis della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta per qualsiasi anno civile è pari al volume di quote determinato a norma degli articoli 30 quater e 30 quinquies della stessa direttiva.
2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta per qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote stabilito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.»;
b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I volumi d’asta annui di quote di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE sono messi all’asta insieme ai rispettivi volumi annui di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il volume annuo iniziale di quote da mettere all’asta dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 in applicazione dell’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE è pari a 450 milioni di quote.
6. Il volume annuo di quote da mettere all’asta per conseguire i proventi di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE può essere adeguato per garantire che siano rispettati gli obiettivi indicati nell’articolo 30 quinquies di tale direttiva. Ai fini di tale adeguamento sono presi in considerazione i proventi già ottenuti, il prezzo medio di aggiudicazione dell’asta per i sei mesi civili precedenti e il tempo rimanente fino al 31 dicembre 2032. I calendari delle aste sono rettificati di conseguenza, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera p), del presente regolamento.
Se i proventi delle aste di cui all’articolo 30 quinquies della direttiva 2003/87/CE sono raggiunti prima della data dell’ultima asta programmata per il Fondo sociale per il clima, le successive aste di quote per il Fondo sono sospese in conformità delle pertinenti disposizioni per la sospensione delle aste di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122. I pertinenti calendari delle aste sono rettificati di conseguenza, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.»;
c) è aggiunto il paragrafo 7:
«7. Il volume di quote da mettere all’asta per conto di uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo è messo all’asta solo dopo che lo Stato membro ha messo in atto disposizioni nazionali sull’obbligo per i soggetti regolamentati di restituire il quantitativo di quote stabilito all’articolo 30 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e sulle sanzioni per le emissioni in eccesso a norma dell’articolo 16, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2003/87/CE per le emissioni comunicate a norma del capo IV bis della medesima.
Una volta messe in atto le disposizioni di cui al primo comma, il volume di quote di cui al primo comma ritirato per il periodo compreso tra l’anno a decorrere dal quale le emissioni sono soggette a tali disposizioni e la data di applicazione delle disposizioni è aggiunto al calendario delle aste.
Se i volumi di quote di cui al secondo comma sono aggiunti nuovamente ai volumi d’asta, essi sono distribuiti su un periodo di tempo equivalente al periodo durante il quale tali quote non sono state messe all’asta.»;
3) all’articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) modifiche del responsabile o dei responsabili del collocamento designati a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, o ritiro di quote dall’asta a norma dell’articolo 22, paragrafo 4;»;
b) è aggiunta la seguente lettera q):
«q) rettifiche del volume di quote a norma dell’articolo 13, paragrafo 7.»;
4) all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale.»;
5) all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro designa almeno un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all’asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Lo stesso responsabile del collocamento può essere designato da più di uno Stato membro.»;
6) all’articolo 50, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le autorità nazionali competenti designate in conformità del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva (UE) 2015/849 dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a monitorare e far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.
5. I soggetti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) godono di buona reputazione e vantano un’esperienza sufficiente per garantire l’osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
b) hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interessi e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;
c) rispettano gli obblighi della direttiva (UE) 2015/849;
d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.
6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a monitorare e far rispettare le condizioni stabilite al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:
a) le sue autorità nazionali competenti dispongano di poteri di indagine e possano applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
b) sia istituito un meccanismo per il trattamento delle denunce e per consentire alle sue autorità nazionali competenti di vietare ai soggetti di cui al paragrafo 1 di presentare offerte per conto dei clienti qualora tali soggetti abbiano violato in modo grave e sistematico gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 5.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.




