Durc e sgravi contributivi: aggiornato l’elenco delle violazioni ostative

Durc e sgravi contributivi
Tra le novità introdotte dal decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026 il reato di caporalato e l'assenza di patente a crediti

Durc e sgravi contributivi: aggiornato l'elenco delle violazioni ostative con la pubblicazione del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026 sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2026.

Durc e sgravi contributivi: aggiornato l'elenco della violazioni ostative

Tra le violazioni inserite rilevano:

  • il reato di caporalato;
  • il ricorso a lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno;
  • l'impiego di lavoro sommerso;
  • la mancanza della patente a crediti.

Di seguito il testo del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026.

Durc e sgravi contributivi: aggiornato l'elenco della violazioni ostative

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026 

 

Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni
di lavoro nonche'  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro.
(26A03348)
 
(Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2026, n.156)

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 1175;

  Visto il decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,  recante  «Ulteriori

disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa

e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56;

  Visto in particolare l'art. 29 del citato decreto-legge n.  19  del

2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione  e  contrasto

del lavoro irregolare» che al comma 1, lettera a), ha  modificato  il

summenzionato art. 1, comma 1175 della legge n.  296  del  2006,  che

cosi' dispone «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e

contributivi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro   e

legislazione sociale sono  subordinati  al  possesso,  da  parte  dei

datori di lavoro, del documento unico  di  regolarita'  contributiva,

all'assenza di violazioni nelle predette  materie,  ivi  comprese  le

violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con  decreto  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ...omissis...»;

  Considerato che le violazioni in materia di lavoro  e  legislazione

sociale, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle

condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro, in presenza delle quali non e' possibile accedere ai benefici

normativi e contributivi, devono essere individuate con  decreto  del

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ai  sensi  del

novellato art. 1, comma 1175 e del comma 1176 della legge n. 296  del

2006;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27  dicembre

2006, n. 296, come modificato dall'art. 29, comma 1, lettera  a)  del

decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazione,

dalla legge 23 aprile 2024, n. 56, sono individuate nell'allegato  A,

parte integrante del presente decreto, le violazioni  in  materia  di

lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in  materia

di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di  salute  e  sicurezza

nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative  al  godimento

dei benefici normativi e contributivi.

  2. Le violazioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  sono

quelle accertate  con  provvedimenti  definitivi  quali  le  sentenze

passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di  cui  all'art.  18

della legge 24 novembre 1981, n. 698, divenute definitive.

  3. Le cause ostative di cui al comma 1 non  sussistono  qualora  il

procedimento  penale  si  sia  estinto  a  seguito  di   prescrizione

obbligatoria, ai sensi degli  articoli  20  e  seguenti  del  decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,  e  dell'art.  15  del  decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  ovvero  di  oblazione  ai  sensi

degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana nonche' ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge  18

giugno 2009, n. 69, sul sito internet  del  Ministero  del  lavoro  e

delle  politiche  sociali  all'indirizzo:   www.lavoro.gov.it   nella

sezione «Trasparenza/Pubblicita' legale».

                                                           Allegato A

 Elenco delle violazioni in materia di lavoro e legislazione  sociale,
  ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di
  lavoro nonche' di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  che
  costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi  e
  contributivi
 
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|                     Art. 437 c.p.                      |24 mesi   |

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|                Art. 589, comma 2, c.p.                 |24 mesi   |

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|                   Art. 603-bis c.p.                    |24 mesi   |

+--------------------------------------------------------+----------+

|                Art. 590, comma 3, c.p.                 |18 mesi   |

+--------------------------------------------------------+----------+

| Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista  |          |

| dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c),  |          |

|  d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3;  |          |

| 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219;  |          |

|   262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2,    |          |

|lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |12 mesi   |

+--------------------------------------------------------+----------+

|Disposizioni indicate dall'art. 105, comma 1, lettere a)|          |

|    e b), decreto del Presidente della Repubblica n.    |          |

|                       320/1956                         |12 mesi   |

+--------------------------------------------------------+----------+

|  Art. 22, comma 12, decreto legislativo n. 286/1998    |8 mesi    |

+--------------------------------------------------------+----------+

| Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio  |          |

|2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge |          |

|                 23 aprile 2002, n. 73                  |6 mesi    |

+--------------------------------------------------------+----------+

|  Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile   |          |

|                      2008, n. 81                       |6 mesi    |

+--------------------------------------------------------+----------+

| Articoli 7 e 9 decreto legislativo n. 66/2003 solo se  |          |

| inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% |          |

|   del totale della manodopera regolarmente impiegata   |3 mesi    |

+--------------------------------------------------------+----------+

|  Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e   |          |

|  legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in   |          |

|materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di |          |

|        salute e sicurezza nei luoghi di lavoro         |3 mesi    |

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[photo credits]

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