Controlli acque: cambiano i manuali di riferimento

Manuali Ispra al posto del manuale APAT 46/2007 per i metodi di riferimento per il campionamento degli elementi di qualità biologica

Cambiano i manuali di riferimento per i controlli di qualità delle acque. L'art. 1 del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2016, n. 169), modificando l'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che:

- per i metodi per il campionamento  degli  elementi  di  qualità biologica si faccia riferimento ai pertinenti manuali Ispra (e non più al manuale Apat 46/2007);

- per la misura delle  caratteristiche morfologiche  dei  corsi d'acqua, si faccia riferimento ai pertinenti manuali Ispra;

- per la misura delle caratteristiche morfologiche dei laghi,  si faccia riferimento ai report Cnr-Ise.

 

A seguire il testo integrale del decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016 

Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione  della

direttiva 2014/101/UE della  Commissione  del  30  ottobre  2014  che

modifica  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio che  istituisce  un  quadro  per  l'azione  comunitaria  in

materia di acque. (16A05427)


in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2016, n. 169

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione

comunitaria in materia di acque e, in  particolare,  il  punto  1.3.6

dell'Allegato V;

  Vista la direttiva 2014/101/UE della  Commissione  del  30  ottobre

2014 che sostituisce il punto 1.3.6 dell'allegato V della sopracitata

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

  Visto il comma  1  dell'articolo  20  della  sopracitata  direttiva

2000/60/CE che prevede l'adeguamento degli  allegati  I,  III  e  del

punto 1.3.6  dell'allegato  V  della  direttiva  medesima  a  seguito

dell'evoluzione scientifica e tecnica, con l'assistenza del  Comitato

di regolamentazione previsto dall'articolo 21 della stessa direttiva;

  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  "Norme  in

materia ambientale" e successive  modificazioni  e,  in  particolare,

l'articolo 75, comma 4, che prevede  che  con  decreto  dei  ministri

competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati alla

parte terza dello stesso decreto legislativo per dare attuazione alle

direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per  le  parti  in

cui queste  modifichino  modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di

ordine tecnico delle direttive europee recepite dalla parte terza del

decreto legislativo medesimo;

  Visto in particolare, il  paragrafo  A.3.10  dell'allegato  1  alla

parte terza del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  che

recepisce le disposizioni di cui al citato punto 1.3.6  dell'Allegato

V della direttiva 2000/60/CE;

  Considerato che il paragrafo  A.3.10  dell'allegato  1  alla  parte

terza del citato decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per

quanto riguarda le norme tecniche per il monitoraggio degli  elementi

di qualita', rinvia ai metodi impiegati per il  monitoraggio  di  cui

alle pubblicazioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per

i servizi tecnici, dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la

ricerca  ambientale,  del  Consiglio  nazionale  delle   ricerche   e

dell'Istituto centrale  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica

applicata al mare;

  Considerata la necessita' di modificare il citato paragrafo  A.3.10

dell'allegato 1 alla parte terza del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, al fine di adeguarlo alla direttiva 2014/101/UE;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante  "Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea"  ed   in

particolare l'articolo 36  recante  disposizioni  sugli  "Adempimenti

tecnici ed atti di esecuzione dell'Unione europea";




                               Adotta

                        il seguente decreto:



                               Art. 1

Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo  3

  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

  1. Al paragrafo A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza del decreto

legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   recante   «Precisione   e

attendibilita' dei risultati del monitoraggio»,

  a) il periodo:

    "Per i metodi per il campionamento  degli  elementi  di  qualita'

biologica si fa riferimento  al  manuale  APAT  46/2007,  quaderni  e

notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le

acque marino-costiere e di transizione"

  e' sostituito dal seguente:

    "Per i metodi per il campionamento  degli  elementi  di  qualita'

biologica si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA,  quaderni  e

notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le

acque marino-costiere e di transizione".

  b) dopo il periodo:

    Per  le  sostanze  dell'elenco  di   priorita'   per   le   acque

superficiali    interne,    nelle    more     della     pubblicazione

dell'aggiornamento dei quaderni APAT/CNR-IRSA si fa riferimento per i

metodi analitici alle metodiche di cui alla seguente tabella 3.9.  e'

aggiunto il seguente:

      "Per la misura delle  caratteristiche  morfologiche  dei  corsi

d'acqua, si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA.

      Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei laghi,  si

fa riferimento ai Report CNR-ISE."



                               Art. 2
  1.  Entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ed  il

Consiglio nazionale delle ricerche provvedono ad  adeguare  i  metodi

utilizzati per il monitoraggio degli elementi di qualita' alle  norme

tecniche  di  cui  alla  direttiva  2014/101/UE,  nonche'  alla  loro

pubblicazione.

  2.  L'ISPRA  provvede  altresi'  alla  pubblicazione  sul   Sistema

informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) dei

metodi di cui al comma 1 e alla divulgazione degli stessi al  Sistema

delle Agenzie regionali.


                              Art. 3
                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegati

D.M. 15 luglio 2016

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