Albo gestori: le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione

Con la circolare 4 settembre 2018, n. 149, il comitato nazionale ha dettato un indirizzo uniforme per tutte le sezioni regionali e provinciali

Definite le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione dall'Albo gestori per mancato versamento dei diritti di iscrizione. Con la circolare 4 settembre 2018, n. 149, il comitato nazionale ha dettato un indirizzo uniforme in base al quale, nel caso in cui le imprese permangano per più di 12 mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7, del D.M n. 120/2014, le sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono, entro la data del 20 ottobre, a deliberare la cancellazione, con decorrenza 15 novembre, notificando all’interessato il relativo provvedimento a mezzo Pec.

Di seguito è riportato il testo della circolare 4 settembre 2018, n. 149, disponibile anche sul sito web dell'Albo nazionale gestori ambientali.

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Circolare  del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali  4 settembre 2018, n. 149

Oggetto: Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione
Al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull’intero territorio nazionale, considerato quanto stabilito con circolare del 4 maggio 2018, n. 144, in ordine alla notifica dei provvedimenti di cancellazione mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo, il Comitato nazionale ha ritenuto utile stabilire una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione ex art. 20, comma 1, lettera f) per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.

Le Sezioni regionali osservano la seguente tempistica:

Nel caso in cui le imprese permangano per più di 12 mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7, del D.M n. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono entro la data del 20 ottobre a deliberare la cancellazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014, con decorrenza 15 novembre e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 20 novembre.

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