(Amianto: le modifiche al testo unico sicurezza)
Diciotto articoli per modificare altrettanti contenuti del testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). E' questo l'obiettivo normativo del D.Lgs. 213/2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 dal titolo: "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro".
Gli articoli del Tusl oggetto di modifica sono i seguenti: n. 244, n. 246, n. 247, n. 248, n. 249, n. 250, n. 251, n. 252, n. 253, n. 254, n. 255, n. 256, n. 258, n. 259, n. 260 e n. 262.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento di modifica.
Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213
Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva
2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (26G00008)
(Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026)
Vigente al: 24 gennaio 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A numero 5);
Vista la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva
2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
Vista la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo III;
Considerato il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla
comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al
Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;
Sentite le parti sociali in data 30 settembre 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali in data 23
ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le
autonomie, della salute, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del
presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate
all'amianto;».
Art. 2
Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 246. (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando quanto
previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente
decreto si applicano a tutte le attivita' lavorative, ivi compresi i
lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' la bonifica delle aree
interessate, l'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, la
lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali
estremi, nelle quali vi e' rischio per la salute dei lavoratori, che
deriva o puo' derivare dall'esposizione all'amianto, durante il
lavoro.».
Art. 3
Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono
aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di
categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008».
Art. 4
Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione
o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta
ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto
d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data
dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore
di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali,
ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i
registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il
datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali
contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente
alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale
esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a
disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed
esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente
comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per qualsiasi attivita' lavorativa che possa presentare
un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in
modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei
lavoratori e dare priorita' alla rimozione dell'amianto o di
materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione
e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»;
b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250,
251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«non si applica l'articolo 250».
Art. 6
Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione,
ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei
materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei
relativi rifiuti, nonche' di bonifica delle aree interessate,
dell'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i
lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il
datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza
competente per territorio. Tale notifica puo' essere effettuata in
via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una
descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree
specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
c) delle attivita' e dei procedimenti applicati, anche per
quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori,
lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria
durante il lavoro in ambienti chiusi;
d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei
lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i
certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data
dell'ultima visita medica periodica;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei
lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da
utilizzare.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve
essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 251
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «in ogni caso,» sono sostituite dalle
seguenti:
«comunque, al piu' basso valore tecnicamente possibile»;
b) alla lettera a) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla
seguente: «e'»;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ove l'attivita' lavorativa presenti un rischio di
esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei
materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare
dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla
concentrazione di amianto nell'aria;»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve
essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico
richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere
preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma
4, lettera d);»;
e) alla lettera d) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
f) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi
devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere
di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di
polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:
1) l'eliminazione della polvere di amianto;
2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in
aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»;
g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di
decontaminazione;
e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, e' garantita
un'adeguata protezione;»;
h) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le
attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente
sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;»;
i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite
dalla seguente: «sono»;
l) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi
dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che
contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente
trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti
pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attivita' estrattive o di
scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di
riferimento.».
Art. 8
Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, l'alinea: «1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attivita' di cui
all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate
affinche':» e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attivita' lavorative
nelle quali vi e' rischio di esposizione connessa alla manipolazione
attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di
lavoro adotta le misure appropriate affinche':».
Art. 9
Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato
all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli
regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della
concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro
tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad
integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I
risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione
dei rischi.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione
nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto durante l'attivita' lavorativa.»;
c) al comma 4, le parole: «del servizio di cui all'articolo 31»
sono sostituite dalle seguenti:
«del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del
decreto del Ministro della sanita' del 14 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996»;
d) al comma 5, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla
seguente: «e'»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la
misurazione delle fibre e' effettuata tramite microscopia ottica in
contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre
totali e' effettuato applicando il metodo raccomandato
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi
altro metodo che offra risultati equivalenti.»;
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di
amianto e' effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi
metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o piu'
accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza
inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della
salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono
affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di
amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³,
misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinche' nessun
lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione
nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una
TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi e' motivo
di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali
contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da
dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano
immediatamente. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo
se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori
interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate
le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure
appropriate per ovviare alla situazione.»;
c) al comma 5, la parola: «necessari» e' sostituita dalla
seguente: «regolari».
Art. 11
Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori
effettuati in confinamento, l'area confinata e' a tenuta d'aria e
ventilata mediante estrazione meccanica;».
Art. 12
Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: «verifica dell'assenza di rischi
dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica,
prima della ripresa di altre attivita', dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione
ambientale nel luogo confinato di lavoro».
Art. 13
Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente:
«e'» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente
«consente»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la
corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare
attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La formazione e' adattata il piu' possibile alle
caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi
di lavoro specifici di tale professione.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione
prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di
attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la
dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I lavoratori addetti ad attivita' lavorative nelle quali vi
e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla
manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e,
periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita'
fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilita' di indossare
dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una
visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in
tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e
all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui
all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne
invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;
b) al comma 2, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente:
«INAIL»;
c) al comma 3, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente:
«INAIL»;
d) al comma 4, la parola: «ISPESL» e' sostituita dalla seguente:
«INAIL».
Art. 16
Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 261 (Patologie da amianto). - 1. In tutti i casi di
malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di
patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».
Art. 17
Modifiche agli allegati del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato
XLIII-bis, e' inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al
presente decreto.
Art. 18
Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli
articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la
violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato A
(articolo 17)
«ALLEGATO XLIII-ter
(articoli 244 - 261)
(Malattia professionale correlate all'amianto
con diagnosi medica di patologie)
In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente,
l'esposizione alle fibre libere di amianto puo' provocare almeno le
seguenti affezioni:
1) asbestosi;
2) mesotelioma;
3) cancro del polmone;
4) cancro gastrointestinale;
5) cancro della laringe;
6) cancro delle ovaie;
7) malattie pleuriche non maligne.»

