(Anche la salute e la sicurezza nella legge annuale sulle Pmi)
Quattro punti riguardano l'ambito della salute e della sicurezza del lavoro contenuti nella legge 11 marzo 2026, n. 34 («Legge annuale sulle piccole e medie imprese») pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.
In sintesi:
- esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali (art. 9);
- modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole (art. 10);
- salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile (art 11);
- verifiche di attrezzature (art. 12).
Qui di seguito lo stralcio del provvedimento per le parti di interesse.
Legge 11 marzo 2026, n. 34
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050)
(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026)
Vigente al: 7 aprile 2026
Capo I
Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento
generazionale delle competenze
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Agevolazioni fiscali per le reti di imprese
(...)
Art. 2
Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in
materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa
(...)
Art. 3
Misure finanziarie per l'aggregazione
e per il sostegno al settore della moda
(...)
Art. 4
Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di
sistema, nonche' delega al Governo per la disciplina degli enti
medesimi
(...)
Art. 5
Ulteriori disposizioni in materia di consorzi
(...)
Art. 6
Capo II
Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione
Art. 7
Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi
(...)
Art. 8
Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari
dei beni di magazzino
(...)
Capo III
Semplificazioni
Art. 9
Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e
per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie,
portuali e aeroportuali
1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione
per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del
presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui
all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati,
quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini
o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone
non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e
aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilita'
civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi
di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la
responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree
indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta
in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione
per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
immatricolate o prive del certificato di idoneita' tecnica alla
circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi
agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al
pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per
la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione
obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di
indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del
presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri
occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione
volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».
Art. 10
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori
in cassa integrazione guadagni-CIG nonche' semplificazioni
amministrative per le imprese agricole
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalita' degli
adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo
di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo
di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni
minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui
agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle
imprese e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative,
modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese
e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la
declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese
nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e
applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
b) all'articolo 37:
1) al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in
caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'addestramento e' effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per
l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include
altresi' l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in
sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati
anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente
reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro,
anche informatizzato».
2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono
inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro,».
3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori
autonomi agricoli puo' essere presentata direttamente all'INPS,
anziche' attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modifiche necessarie all'attuazione della facolta' di cui al presente
comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso
di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. Agli adempimenti
previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con modalita' di
lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella
disponibilita' giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di
tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalita' di
lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei
videoterminali, e' assicurato dal datore di lavoro mediante la
consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di
lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della
prestazione all'esterno dei locali aziendali»;
b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la
violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di
cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».
Art. 12
Verifiche di attrezzature
1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato - Verifica annuale» e' inserita la seguente: «Piattaforme
di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per
operazioni in frutteto - Verifica triennale».
Art. 13
Operatori della distribuzione di prodotti alimentari
nel settore HORECA
(...)
Art. 14
Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di
sviluppo industriale della facolta' di riacquisto delle aree cedute
e degli stabilimenti relativi alle attivita' cessate
(...)
Art. 15
Delega al Governo per la riforma dell'artigianato
(...)
Art. 16
Riferimento all'artigianato nella pubblicita'
(...)
Art. 17
Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in
materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra
(...)
Capo IV
Lotta alle false recensioni
Art. 18
Finalita'
(...)
Art. 19
Requisiti di liceita' delle recensioni e diritti
delle strutture recensite
(...)
Art. 20
Divieti
(...)
Art. 21
Linee guida e monitoraggio
(...)
Art. 22
Disposizioni transitorie
(...)
Art. 23
Clausola di invarianza finanziaria
(...)
Capo V
Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative
Art. 24
Delega al Governo sul riordino della disciplina
in materia di start-up e PMI innovative
(...)
Art. 25
Modifiche alla disciplina del Garante per le micro,
piccole e medie imprese
(...)
Capo VI
Ulteriori disposizioni
Art. 26
Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni
e per l'attrazione degli investimenti
(...)
(Anche la salute e la sicurezza nella legge annuale sulle Pmi)



